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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 171/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 171/2025 V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
[...] C.F._2
Greco, il secondo, dall'avv. Elisabetta Tramacere, entrambi procuratrici domiciliatarie;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 15.01.2025, e Parte_1 [...]
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 18.09.2017 e di Parte_2 non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 04.03.2025, svolta con modalità cartolare, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 237/2025, pubblicata in data 25.03.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2 nato in [...] il [...]. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi col rito civile in Lecce il 18.09.2017, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 237/2025 pubblicata in data 25.03.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 15.01.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 18.09.2017 da
[...]
nata a [...] l'[...], e nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 14.02.1954 (Atto di matrimonio n. 74, Parte I, Anno 2017);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 19.11.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 171/2025 V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
[...] C.F._2
Greco, il secondo, dall'avv. Elisabetta Tramacere, entrambi procuratrici domiciliatarie;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 15.01.2025, e Parte_1 [...]
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 18.09.2017 e di Parte_2 non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 04.03.2025, svolta con modalità cartolare, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 237/2025, pubblicata in data 25.03.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2 nato in [...] il [...]. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi col rito civile in Lecce il 18.09.2017, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 237/2025 pubblicata in data 25.03.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 15.01.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 18.09.2017 da
[...]
nata a [...] l'[...], e nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 14.02.1954 (Atto di matrimonio n. 74, Parte I, Anno 2017);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 19.11.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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