CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: FRASCA ANNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 146/2025 depositato il 10/01/2025, relativo alla sentenza n.
Ricorrente 1 sezione 06
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente dichiara di non essere stato liquidato.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EN, quale procuratore di se stesso, proponeva ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 4818/23 della sezione n.06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 27.11.23 e depositata il 5/12/2023, R.G.R. n. 2754/23, passata in giudicato per omessa impugnazione, riportante una condanna alle spese di lite per un importo pari ad € 739,
20, atto non ottemperato.
Premetteva:
1) che in accoglimento del ricorso, iscritto al suddetto R.G.R, contenente istanza di distrazione delle spese di lite, ex art 93 del c.p.c., la citata sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, aveva condannato l'Ente impositore, al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto (difensore) ricorrente;
2) la sentenza de qua era stata notificata, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs.
546/92 e regolarmente depositata, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 546/92;
3) era inutilmente, decorso il termine (90 giorni) entro il quale era prescritto, dalla legge,
l'adempimento a carico dell'Ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4,
e dell9articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92;
4) la sentenza de qua è passata in giudicato per omessa impugnazione;
5) l'Ente, ai sensi dell'art. 70, comma 2, D.lgs. 546/92, era stato messo in mora con avviso notificato, a mani, a mezzo di ufficiale giudiziario, con cui si diffidava il pagamento della sentenza, oggetto del presente atto, unitamente ad altre sentenze ugualmente inottemperate;
6) era inutilmente, decorso (ANCHE) il termine (30 giorni) entro il quale era prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma dell9articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92. Tutto ciò premesso, l'istante così concludeva:
"al Presidente della Corte di giustizia tributaria adita, in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto e di fatto, di cui in narrativa, ü di invitare e diffidare il comune di San Nicola la Strada ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza ed, eventualmente, nominare, a spese dell'Ente, un Commissario ad acta, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
ü di disporre il pagamento dell'importo stabilito in sentenza, oltre al pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativa, quantificata nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura che
Nominativo_1 riterrà più equa;
ü di valutare 19eventuale segnalazione della condotta dell'Ente impositore alla Procura della Corte dei Conti, per l'appuramento di possibili responsabilità da danno erariale, e/o alla Procura della Repubblica, in quanto la condotta dell'Ente impositore potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all9art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'autorità)."
Si costituiva il Comune di San Nicola La Strada con richiesta di rinvio .
Considerato che il mancato adempimento, il cui termine è previsto per legge ed i continui e ripetuti solleciti, da ultimo il sollecito del 15.10.24 iscritto al prot. Del Comune 28071 del 17.10.24 rimasta invasa, non appariva accoglibile tale istanza di rinvio.
All'udienza del 12.1.26 il Giudice decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 testualmente prevede:
1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. (274)
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell';ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. (271) 3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
A quanto riportato va aggiunto che secondo la Corte di legittimità "In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/07/2019) (così /Cass. civ. Sez. V Ord., 07/04/2022, n. 11286 (rv.
664349-01)
Ne deriva che presupposto per l'accoglimento del ricorso in ottemperanza relativo alle spese di lite è: a) il passaggio in giudicato della sentenza non notificata;
b) la messa in mora ex art. 69 D.Lgs.
546/1992; c) in alternativa a quanto sub a) e sub b) la notifica della sentenza ed il decorso del termine conseguente di 90 (novante) giorni senza lo spontaneo adempimento dell'amministrazione. Nel caso di specie, sussistendo già la condizione di cui al punto c) e successivamente anche quelle sub a) e b), visto che dopo il deposito della sentenza e l'avviso di messa in mora l'Ente NON ha ritenuto di avviare alcuna attività istruttoria preordinata al pagamento di quanto statuito con la sentenza inottemperata oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie la richiesta di ottemperanza appariva ritualmente proposta e meritevole di accoglimento.
Peraltro l'Ente resistente nella circostanza non ha provveduto al pagamento del dovuto sicché a relativo carico vanno poste le spese di lite liquidate come al dispositivo in relazione al valore della causa ed alle attività svolte.
Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Ordina al Comune di San Nicola La Strada in persona del legale rapp. Te p.t. di dar esecuzione di quanto indicato nella sentenza n. 4818/23, ai sensi dell'art. 70 DLvo 546/1992 e al pagamento della somma di euro 739,00 e euro 30,00 quali spese del giudizio.
Condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese, che liquida in € 739,00, oltre
30,00 spese .
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: FRASCA ANNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 146/2025 depositato il 10/01/2025, relativo alla sentenza n.
Ricorrente 1 sezione 06
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente dichiara di non essere stato liquidato.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EN, quale procuratore di se stesso, proponeva ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 4818/23 della sezione n.06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 27.11.23 e depositata il 5/12/2023, R.G.R. n. 2754/23, passata in giudicato per omessa impugnazione, riportante una condanna alle spese di lite per un importo pari ad € 739,
20, atto non ottemperato.
Premetteva:
1) che in accoglimento del ricorso, iscritto al suddetto R.G.R, contenente istanza di distrazione delle spese di lite, ex art 93 del c.p.c., la citata sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, aveva condannato l'Ente impositore, al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto (difensore) ricorrente;
2) la sentenza de qua era stata notificata, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs.
546/92 e regolarmente depositata, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 546/92;
3) era inutilmente, decorso il termine (90 giorni) entro il quale era prescritto, dalla legge,
l'adempimento a carico dell'Ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4,
e dell9articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92;
4) la sentenza de qua è passata in giudicato per omessa impugnazione;
5) l'Ente, ai sensi dell'art. 70, comma 2, D.lgs. 546/92, era stato messo in mora con avviso notificato, a mani, a mezzo di ufficiale giudiziario, con cui si diffidava il pagamento della sentenza, oggetto del presente atto, unitamente ad altre sentenze ugualmente inottemperate;
6) era inutilmente, decorso (ANCHE) il termine (30 giorni) entro il quale era prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma dell9articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92. Tutto ciò premesso, l'istante così concludeva:
"al Presidente della Corte di giustizia tributaria adita, in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto e di fatto, di cui in narrativa, ü di invitare e diffidare il comune di San Nicola la Strada ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza ed, eventualmente, nominare, a spese dell'Ente, un Commissario ad acta, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
ü di disporre il pagamento dell'importo stabilito in sentenza, oltre al pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativa, quantificata nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura che
Nominativo_1 riterrà più equa;
ü di valutare 19eventuale segnalazione della condotta dell'Ente impositore alla Procura della Corte dei Conti, per l'appuramento di possibili responsabilità da danno erariale, e/o alla Procura della Repubblica, in quanto la condotta dell'Ente impositore potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all9art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'autorità)."
Si costituiva il Comune di San Nicola La Strada con richiesta di rinvio .
Considerato che il mancato adempimento, il cui termine è previsto per legge ed i continui e ripetuti solleciti, da ultimo il sollecito del 15.10.24 iscritto al prot. Del Comune 28071 del 17.10.24 rimasta invasa, non appariva accoglibile tale istanza di rinvio.
All'udienza del 12.1.26 il Giudice decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 testualmente prevede:
1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. (274)
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell';ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. (271) 3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
A quanto riportato va aggiunto che secondo la Corte di legittimità "In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/07/2019) (così /Cass. civ. Sez. V Ord., 07/04/2022, n. 11286 (rv.
664349-01)
Ne deriva che presupposto per l'accoglimento del ricorso in ottemperanza relativo alle spese di lite è: a) il passaggio in giudicato della sentenza non notificata;
b) la messa in mora ex art. 69 D.Lgs.
546/1992; c) in alternativa a quanto sub a) e sub b) la notifica della sentenza ed il decorso del termine conseguente di 90 (novante) giorni senza lo spontaneo adempimento dell'amministrazione. Nel caso di specie, sussistendo già la condizione di cui al punto c) e successivamente anche quelle sub a) e b), visto che dopo il deposito della sentenza e l'avviso di messa in mora l'Ente NON ha ritenuto di avviare alcuna attività istruttoria preordinata al pagamento di quanto statuito con la sentenza inottemperata oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie la richiesta di ottemperanza appariva ritualmente proposta e meritevole di accoglimento.
Peraltro l'Ente resistente nella circostanza non ha provveduto al pagamento del dovuto sicché a relativo carico vanno poste le spese di lite liquidate come al dispositivo in relazione al valore della causa ed alle attività svolte.
Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Ordina al Comune di San Nicola La Strada in persona del legale rapp. Te p.t. di dar esecuzione di quanto indicato nella sentenza n. 4818/23, ai sensi dell'art. 70 DLvo 546/1992 e al pagamento della somma di euro 739,00 e euro 30,00 quali spese del giudizio.
Condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese, che liquida in € 739,00, oltre
30,00 spese .