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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
DR.SSA CARMELA LABELLA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2138/2020 R.G., promossa da
, elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. AMODEO Parte_1
GABRIELE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE-
OPPONENTE nei confronti di
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE-
OPPOSTA CONTUMACE
All'esito della udienza cartolare del 17.03.2025
OSSERVA
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia della parte resistente la quale benché regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
E' bene, ora, evidenziare che sussiste la legittimazione ad agire del ricorrente - e non del suo difensore - atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.
21997 del 11/09/2018 ) “(…) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto
1 meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (…)”
( cfr., altresì, in tal senso, Cass. n. 4023/2020).
Tanto premesso, occorre ora evidenziare che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Arezzo, n. 50/2019 R.G., ha avuto ad oggetto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di un cittadino straniero di Stato non appartenente all'Unione europea.
Ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico sulle spese di giustizia ( dpr n. 115/2002) rubricato “Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea” - come il giudizio in esame- , “(…) Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 (…)”.
Come insegna la Suprema Corte ( cfr., tra le altre, in tal senso, Cass. Sez. VI,
Ordinanza n. 24102 del 03/08/2022 ), nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario “(…) è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione (…)”.
In altre parole, la predetta disposizione normativa rappresenta un'ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, pertanto non è necessaria un'apposita istanza.
Pertanto, nei procedimenti di espulsione dello straniero, non sussiste l'onere della parte di documentare l'ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, giacché detta ammissione discende per legge.
Il Giudice deve limitarsi a verificare: se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione.
Questi sono gli unici presupposti richiesti, in quanto non è necessaria la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione ( cfr. Cass. 24102/2022).
Nel caso in esame sussistono entrambi i predetti presupposti.
2 Deve, inoltre, rilevarsi che l' art. 18, comma quarto, d. lgs 150/2011, posto a fondamento del ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G. nello stabilire che “(…) Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
(…)”, a parere di questo Giudice, ricalca sostanzialmente il contenuto dell'art. 142 cit., in punto di ammissione ex lege.
Di conseguenza, l'opposizione in esame, ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, appare fondata e, pertanto, deve essere revocato il provvedimento del 12.06.2020 depositato in
Cancelleria in pari data, con il quale il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con la quale l'avv. Gabriele AMODEO - difensore d' ufficio del ricorrente - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 50/2019 di R.G., nonché il provvedimento reiterato in data
23.07.2020 con declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, depositato in Cancelleria in data 23.07.2020.
Ed, infatti, per quanto sopra riferito, deve essere dichiarata la ammissione ex lege del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente deve procedersi alla liquidazione delle spese e degli onorari.
All'uopo, per quanto si dirà oltre, deve ritenersi congrua la richiesta di compenso avanzata dal ricorrente nella istanza di liquidazione depositata dinanzi al Giudice di
Pace in data 17.07.2020, nel giudizio n. 50/2019 R.G. ( cfr. doc. 9 allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento di opposizione).
Invero, visto il decreto ministeriale del 10.3.2014 e la tabella allegata al suddetto decreto, come successivamente aggiornata;
nonché gli art. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002;
ritenuto che
il compenso da prendere a base per la liquidazione non possa superare i valori medi risultanti dall'applicazione dei suddetti parametri e, altresì, che l'importo così determinato debba essere ridotto alla metà; ritenuto, altresì, che, nella concreta applicazione degli anzidetti parametri, debba tenersi conto della natura dell' impegno professionale e della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
ciò detto, appare congruo liquidare all' avv.
AMODEO GABRIELE, difensore di - nato in NIGERIA in [...] Parte_1
02.03.1992, domiciliato in Palazzo San Gervasio (PZ) presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio-, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G., a titolo di spese la somma di euro 125,00 e a titolo di compenso professionale l'importo di euro
3 1.112,50 ( come da notula allegata al ricorso, cfr. doc. 9), oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cap come per legge. Il pagamento del predetto importo deve essere posto a carico dell' Erario.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e si liquidano
– tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e del valore della controversia ( come indicato a pag. 7 del ricorso introduttivo del presente procedimento
) – come segue: euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
visto l' artt. 170 dpr n. 115/2002, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 12.06.2020 depositato in Cancelleria in pari data, con il quale il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con la quale l'avv. Gabriele
AMODEO - difensore d' ufficio del ricorrente - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 50/2019 di R.G., nonché il provvedimento reiterato in data 23.07.2020 con declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, depositato in Cancelleria in data
23.07.2020;
2. dichiara l' ammissione ex lege di al beneficio del Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato;
3. liquida, di conseguenza, all' avv. AMODEO GABRIELE, quale difensore d' ufficio di - nato in [...] in data [...], domiciliato Parte_1
in Palazzo San Gervasio (PZ) presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio-, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G., a titolo di spese la somma di euro 125,00 e a titolo di compenso professionale l'importo di euro
1.112,50 ( come da notula allegata al ricorso, cfr. doc. 9), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
4. pone il pagamento della somma di cui al punto 3) a carico dell' Erario;
5. condanna la parte resistente a rimborsare a le spese di lite Parte_1
del presente procedimento che si liquidano in euro 1.701,00 per competenze professionali , oltre il 15% per spese generali, iva e cap, come per legge.
4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Arezzo, 20.03.2025
5
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
DR.SSA CARMELA LABELLA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2138/2020 R.G., promossa da
, elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. AMODEO Parte_1
GABRIELE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE-
OPPONENTE nei confronti di
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE-
OPPOSTA CONTUMACE
All'esito della udienza cartolare del 17.03.2025
OSSERVA
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia della parte resistente la quale benché regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
E' bene, ora, evidenziare che sussiste la legittimazione ad agire del ricorrente - e non del suo difensore - atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.
21997 del 11/09/2018 ) “(…) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto
1 meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (…)”
( cfr., altresì, in tal senso, Cass. n. 4023/2020).
Tanto premesso, occorre ora evidenziare che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Arezzo, n. 50/2019 R.G., ha avuto ad oggetto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di un cittadino straniero di Stato non appartenente all'Unione europea.
Ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico sulle spese di giustizia ( dpr n. 115/2002) rubricato “Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea” - come il giudizio in esame- , “(…) Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 (…)”.
Come insegna la Suprema Corte ( cfr., tra le altre, in tal senso, Cass. Sez. VI,
Ordinanza n. 24102 del 03/08/2022 ), nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario “(…) è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione (…)”.
In altre parole, la predetta disposizione normativa rappresenta un'ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, pertanto non è necessaria un'apposita istanza.
Pertanto, nei procedimenti di espulsione dello straniero, non sussiste l'onere della parte di documentare l'ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, giacché detta ammissione discende per legge.
Il Giudice deve limitarsi a verificare: se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione.
Questi sono gli unici presupposti richiesti, in quanto non è necessaria la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione ( cfr. Cass. 24102/2022).
Nel caso in esame sussistono entrambi i predetti presupposti.
2 Deve, inoltre, rilevarsi che l' art. 18, comma quarto, d. lgs 150/2011, posto a fondamento del ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G. nello stabilire che “(…) Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
(…)”, a parere di questo Giudice, ricalca sostanzialmente il contenuto dell'art. 142 cit., in punto di ammissione ex lege.
Di conseguenza, l'opposizione in esame, ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, appare fondata e, pertanto, deve essere revocato il provvedimento del 12.06.2020 depositato in
Cancelleria in pari data, con il quale il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con la quale l'avv. Gabriele AMODEO - difensore d' ufficio del ricorrente - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 50/2019 di R.G., nonché il provvedimento reiterato in data
23.07.2020 con declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, depositato in Cancelleria in data 23.07.2020.
Ed, infatti, per quanto sopra riferito, deve essere dichiarata la ammissione ex lege del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente deve procedersi alla liquidazione delle spese e degli onorari.
All'uopo, per quanto si dirà oltre, deve ritenersi congrua la richiesta di compenso avanzata dal ricorrente nella istanza di liquidazione depositata dinanzi al Giudice di
Pace in data 17.07.2020, nel giudizio n. 50/2019 R.G. ( cfr. doc. 9 allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento di opposizione).
Invero, visto il decreto ministeriale del 10.3.2014 e la tabella allegata al suddetto decreto, come successivamente aggiornata;
nonché gli art. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002;
ritenuto che
il compenso da prendere a base per la liquidazione non possa superare i valori medi risultanti dall'applicazione dei suddetti parametri e, altresì, che l'importo così determinato debba essere ridotto alla metà; ritenuto, altresì, che, nella concreta applicazione degli anzidetti parametri, debba tenersi conto della natura dell' impegno professionale e della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
ciò detto, appare congruo liquidare all' avv.
AMODEO GABRIELE, difensore di - nato in NIGERIA in [...] Parte_1
02.03.1992, domiciliato in Palazzo San Gervasio (PZ) presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio-, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G., a titolo di spese la somma di euro 125,00 e a titolo di compenso professionale l'importo di euro
3 1.112,50 ( come da notula allegata al ricorso, cfr. doc. 9), oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cap come per legge. Il pagamento del predetto importo deve essere posto a carico dell' Erario.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e si liquidano
– tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e del valore della controversia ( come indicato a pag. 7 del ricorso introduttivo del presente procedimento
) – come segue: euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
visto l' artt. 170 dpr n. 115/2002, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 12.06.2020 depositato in Cancelleria in pari data, con il quale il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con la quale l'avv. Gabriele
AMODEO - difensore d' ufficio del ricorrente - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 50/2019 di R.G., nonché il provvedimento reiterato in data 23.07.2020 con declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, depositato in Cancelleria in data
23.07.2020;
2. dichiara l' ammissione ex lege di al beneficio del Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato;
3. liquida, di conseguenza, all' avv. AMODEO GABRIELE, quale difensore d' ufficio di - nato in [...] in data [...], domiciliato Parte_1
in Palazzo San Gervasio (PZ) presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio-, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. 50/2019 R.G., a titolo di spese la somma di euro 125,00 e a titolo di compenso professionale l'importo di euro
1.112,50 ( come da notula allegata al ricorso, cfr. doc. 9), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
4. pone il pagamento della somma di cui al punto 3) a carico dell' Erario;
5. condanna la parte resistente a rimborsare a le spese di lite Parte_1
del presente procedimento che si liquidano in euro 1.701,00 per competenze professionali , oltre il 15% per spese generali, iva e cap, come per legge.
4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Arezzo, 20.03.2025
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IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella