Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1
confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 65/2025,
[...] Controparte_1 avverso l'ordinanza cron. n. 2/2025 del 2.01.2025, emessa dal Giudice delegato della Prima Sezione
Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 2574/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 03.02.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Tribunale di Bari, chiamato a decidere nell'ambito del procedimento esperito dalla ex art. 473-bis. 40 e ss. c.p.c., rigettava, allo stato, le richieste Controparte_1 avanzate dalle parti e trasfuse nel verbale di udienza dell'11.12.2024; onerava i Servizi Sociali del
Comune di Casamassima di inoltrare, con cadenza bimestrale, una relazione aggiornata in ordine agli incontri monitorati della minore con il padre ed al rapporto fra detta diade;
invitava parte Persona_1 ricorrente a depositare in giudizio un certificato di residenza aggiornato ed a precisare la sua attuale residenza;
invitava entrambe le parti ad aggiornare le dichiarazioni reddituali in atti e, infine, fissava l'udienza del 28.05.2025 per ogni ulteriore determinazione.
Tale ordinanza veniva reclamata dal IG. il quale evidenziava quanto segue: 1) la IG.ra Parte_1
aveva depositato un ricorso ex art. 473 bis.40 e ss. c.p.c. con il quale chiedeva Controparte_1
pagina 1 di 8
2) articolava poi le sue richieste istruttorie ed insisteva affinché il Tribunale assumesse le informazioni al fine di accertare gli agiti violenti dell' e, infine, chiedeva onerarsi costui del versamento di €.600 Parte_1 mensili per il mantenimento della figlia, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle relative spese straordinarie, e le attribuisse l'intero assegno unico universale;
all'esito della consulenza psichiatrica, chiedeva infine di essere indicata quale genitore affidatario in via esclusiva della bambina;
3) incardinato il procedimento, con decreto cron. n. 6125/2024 del 7.03.2024, emesso inaudita altera parte, la minore veniva affidata in via esclusiva alla e collocata presso di lei e si disponeva che gli incontri tra CP_1
e il padre si svolgessero presso i Servizi Sociali di Casamassima almeno per un giorno a Persona_1 settimana, per la durata di due ore ed in modalità protetta;
4) ciononostante, alcun ordine di protezione veniva adottato in quella sede in mancanza di prova rigorosa sugli agiti pregiudizievoli che il padre avrebbe adottato nei confronti della bambina;
5) sta di fatto però che, con successivo decreto del
23.04.2024 (cron. n. 10906/2024), il Tribunale revocava il precedente provvedimento nella parte in cui aveva affidato la bambina in via esclusiva alla madre, ripristinando il regime ordinario dell'affido condiviso, pur confermando gli incontri protetti da svolgersi ora per due pomeriggi a settimana e per la durata di due ore cadauno, invitando detti Servizi a monitorare il nucleo familiare e a trasmettere relazioni bimestrali sull'andamento degli incontri, rimandando ogni ulteriore valutazione sulla capacità genitoriale di entrambe le parti ai successivi approfondimenti istruttori, tenuto conto della reputata “ambiguità” dei compendi già acquisiti;
6) veniva così nominato il CT (Dott. il quale, Persona_2 espletati gli accertamenti del caso, evidenziava l'insussistenza di situazioni di pregiudizio o di pericolo nel rapporto tra il padre e la figlia, sicché suggeriva l'ampliamento delle visite fra costoro, quantunque il
Tribunale non avesse inteso modificare le precedenti decisioni valorizzando sul punto l'elevato livello di conflittualità fra le parti.
E dunque, l' reclamava tale ultima ordinanza nella parte in cui il Giudice, per l'appunto, non Parte_1 aveva accolto l'stanza di modifica del decreto del 23.04.2024, a sua volta modificativo di quello del
7.03.2024, sì da confermare lo svolgimento degli incontri protetti tra il padre e la figlia presso i Servizi
Sociali di Casamassima, da espletarsi –come innanzi precisato- per due soli pomeriggi a settimana e per la durata di due ore ciascuno, disattendendo peraltro le indicazioni tecniche rese dal CT in virtù delle quali era stato eliso il divieto di avvicinamento del reclamante alla figlia ed era stato revocato l'affido esclusivo pagina 2 di 8 di costei alla madre.
Il Dott. infatti, aveva escluso che la ricorrente in prime cure e la figlia fossero esposte ad alcun Per_2 tipo di pregiudizio imminente ed irreparabile a causa di condotte violente o minacciose dell'uomo, con la conseguenza che il Giudice aveva di fatto di gran lunga ridimensionato le decisioni adottate ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., sussistendo fra le parti un rapporto paritario e difettando nel caso di specie la prova rigorosa dei comportamenti così come allegati in fatto dalla a sostegno del suo ricorso CP_1 introduttivo del giudizio.
Il nominato CT, fra l'altro, aveva accertato la piena capacità genitoriale dell e l'esorbitanza Parte_1 dei timori esternati dalla sua ex compagna;
in secondo luogo, i responsabili dei Servizi Sociali, descrivevano al Tribunale l'esistenza di un positivo rapporto fra il padre e la figlia, sebbene non vi fossero operatori sufficienti per poter dar luogo ai due incontri settimanali, sicché si era giunti persino a consentire all' di vedere la figlia presso un centro commerciale. Parte_1
Corollario di ciò era l'ingiustificato rigetto delle richieste formulate all'udienza dell'11.12.2024, esitata poi nell'ordinanza oggetto di reclamo, sicché l' concludeva affinché la Corte volesse Parte_1 annullare, ovvero revocare o modificare tale provvedimento disponendo la modifica degli incontri della diade padre-figlia secondo le indicazioni del CT;
in via gradata, chiedeva disporsi i provvedimenti reputati più opportuni, volti comunque all'ampliamento delle visite fra costoro.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore e difensore, dichiaratosi anticipatario.
In data 25.03.2024 la IG.ra si costituiva nella fase del reclamo e, in primo Controparte_1 luogo, evidenziava come il suo ex compagno, di professione psicoterapeuta, avesse nel passato dato segni di squilibrio mentale sicché, preso atto della “tossicità” della relazione, si era definitivamente allontanata da lui anche a causa del verificarsi di episodi durante i quali aveva manifestato la sua aggressività ed irascibilità.
La donna, pertanto, si era determinata a far incontrare la figlia con il padre solo alla presenza dei propri genitori e della baby sitter finché, rifiutato tale modus operandi, egli aveva indirizzato alla il CP_1 seguente messaggio:” , non passerai un bel periodo, ti avviso”. Per_3
Ne era conseguita la proposizione del ricorso ex art. 473-bis.40 e ss. c.p.c., i cui sviluppi sono stati innanzi riassunti, e nel relativo procedimento era stata disposta la CT, oggetto di censura da parte della stessa ricorrente atteso che, a suo dire, il Dott. non aveva affatto esplorato il profilo legato alla Per_2 violenza di genere;
per tale ragione la aveva chiesto al Tribunale di disporre la rinnovazione della CP_1 consulenza, ovvero di disporre un supplemento accertativo mediante altro professionista esperto in pagina 3 di 8 materia, e di voler procedere con l'ascolto della figlia primogenita dell' , generata con la moglie Parte_1 da cui aveva poi divorziato, sui disfunzionali rapporti esistenti fra loro.
E tuttavia, il Tribunale aveva disatteso tali istanze ed aveva emesso la gravata ordinanza, avente carattere chiaramente interlocutorio e da ritenersi perciò non reclamabile alla luce delle disposizioni di cui all'art. 473-bs. 24 c.p.c. e delle conseguenti novelle introdotte dal c.d. “correttivo Cartabia”.
D'altro canto, l' non aveva affatto reclamato i due provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473- Parte_1 bis.15 c.p.c., ma solo quello del 2.01.2025.
Il reclamo doveva essere comunque dichiarato infondato anche nel merito, tenuto conto che l' si Parte_1 era reso protagonista di agiti aggressivi nei confronti prima di sua moglie e poi della sua ex compagna, questi ultimi occorsi anche alla presenza della figlia la quale, ancora infante, non avrebbe Persona_4 potuto rendere testimonianza di ciò.
E dunque, valorizzando il carattere fortemente prudenziale del provvedimento reclamato e facendo rimando alla precipuità del rimedio di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., la concludeva affinché la CP_1
Corte volesse dichiarare l'inammissibilità del reclamo, ovvero respingerlo nel merito, con vittoria delle spese e competenze di lite.
L'udienza del 27.03.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto Consigliere Ausiliario.
Infine, con nota del 3.02.2025 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari concludeva per l'accoglimento del reclamo.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Ciò posto, nel caso di specie il IG. ha reclamato l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., Parte_1 emessa dal Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, unitamente a quella ex art. 473- bis.15 c.p.c., emessa in data 23.04.2024 da altro Magistrato della medesima Sezione nell'ambito del sub procedimento n. 2574/2024-1, con la quale era stato parzialmente modificato il provvedimento ex art. 473- bis.15 emesso inaudita altera parte in data 07.03.2024, cron. n. 6125/2024.
Più in dettaglio, con tale ultima ordinanza era stato disposto il divieto di avvicinamento dell' alla Parte_1
pagina 4 di 8 e alla figlia minore e costei era stata affidata in via esclusiva alla madre, sebbene CP_1 Persona_4 tali decisioni fossero state poi modificate a seguito del corretto instaurarsi del contraddittorio fra le parti, sicché era stato revocato detto divieto e la minore era stata affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori, peraltro ampliando (da uno a due pomeriggi a settimana) il regime delle visite protette della diade padre-figlia, in attesa dei dovuti approfondimenti istruttori in merito alla capacità genitoriale di entrambe le parti, disposti a cagione della ritenuta ambiguità del materiale istruttorio offerto.
In realtà, non può fin da subito sottacersi come, a causa di carenze di personale e di strutture adeguate dei
Servizi Sociali di Casamassima, l' sia riuscito a vedere la figlia soltanto per un pomeriggio a Parte_1 settimana e per un arco temporale ridotto rispetto a quello consentito.
Veniva così conferito incarico al Dott. il quale depositava la sua relazione, Persona_2 sulle cui conclusioni vi era stato il dissenso della che, pertanto, aveva insistito per la CP_1 rinnovazione della CT o, subordinatamente, per l'estensione degli accertamenti ufficiosi con nomina di altro Consulente.
Tale istanza veniva però disattesa dal Tribunale, non ricorrendone –allo stato- i presupposti con contestuale rigetto della richiesta di ascolto della figlia primogenita dell' nata da precedente Parte_2 unione.
Dal canto suo, costui insisteva affinché il Tribunale volesse quanto meno recepire le valutazioni espresse dal CT al fine della regolamentazione degli incontri con la figlia, evidenziando come sia i ristetti tempi di frequentazione sia le difficoltà organizzative e logistiche dei medesimi, così come comunicate dai
Servizi Sociali, andassero a detrimento del diritto alla bigenitorialità di Persona_4
E dunque, il Tribunale manteneva inalterati i provvedimenti sanciti con l'ordinanza del 23.04.2024, in attesa di acquisire i documenti richiesti alle parti e le relazioni dei Servizi Sociali.
L'ordinanza reclamata è dunque caratterizzata da lampante provvisorietà, con la conseguenza che la ne ha eccepito la non reclamabilità, anche sulla scorta del rito asseritamente applicabile al caso di CP_1 specie.
E tuttavia, in punto di rito giova evidenziare quanto segue.
Come sancito dall'art. 473-bis.24, sono pacificamente soggetti a reclamo tutti i provvedimenti, anche se emessi in corso di causa, aventi ad oggetto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o la limitazione di essa, o anche quelli dispositivi di sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero affidativi di essi a soggetti diversi dai genitori.
Sta di fatto però che il D. Lgs 31.10.2024 n. 164, comunemente detto “correttivo riforma Cartabia”, ha novellato l'art. 473-bis.15 mediante l'introduzione del secondo comma con cui si è stabilito che pagina 5 di 8 “l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'art. 473-bis.22 c.p.c.”.
Ciononostante, la reclamabilità del provvedimento indifferibile, eventualmente modificato, revocato e confermato all'esito dell'udienza celebrata in applicazione della seconda parte del comma 1 dell'art. 473- bis.15 c.p.c., è ammissibile solo ove l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. abbia disposto sulle medesime questioni già precedentemente scrutinate, inglobandole in sé.
Trattasi di previsione perfettamente aderente al caso di specie, giacché con l'ordinanza del 2.01.2025 il
Tribunale ha di fatto confermato le precedenti decisioni adottate con l'ordinanza modificativa dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c..
E, d'altro canto, nel corpo del reclamo il IG. ha ben determinato quali fossero i provvedimenti Parte_1 oggetto di gravame, con la conseguenza che, in punto di rito, deve essere disattesa la formulata eccezione d'inammissibilità di esso.
Quanto invece al merito delle censure, con l'ordinanza del 2.01.2025 il Giudice delegato, ai fini del rigetto delle istanze delle parti, ha dato particolare rilievo all'elevato grado di conflittualità tra le parti che, tuttavia, non può essere ritenuto elemento preponderante ai fini dell'adozione di decisioni volte ad arginare gli abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (su quest'ultimo aspetto, peraltro, la ha chiesto un supplemento accertativo con un consulente particolarmente esperto in materia). CP_1
Ebbene, la gravata ordinanza è stata resa, testualmente, “valutate le risultanze della consulenza tecnica del
Dott. al quale era stato affidato l'incarico 1) di valutare e descrivere le competenze genitoriali Per_2 delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: a) profilo di personalità delle parti, precisando quali siano e condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità e, solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori ovvero di emergenti evidenze relative a quadri psicopatologici significativi, di provvedere a descriverli e a precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
b) capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore;
c) capacità dei genitori di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore;
d) capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia;
2) valutare, ove possibile, lo stato di benessere psicologico della figlia minore e se, e in quale misura, la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, potrebbe condizionare negativamente il suo sviluppo psicologico;
3) di proporre, all'esito degli accertamenti innanzi detti, quale sia nella fattispecie la formula dell'affidamento più idonea che, nel tutelare l'interesse della figlia al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei pagina 6 di 8 genitori, realizzi in concreto tale interesse e la protegga dalla conflittualità genitoriale;
4) di indicare le modalità più opportune dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario proponendo, per il caso di svolgimento di incontri liberi, i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
5) di suggerire gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
Orbene, ad entrambe le parti non venivano somministrate le batterie testistiche per l'esecuzione di una psicodiagnosi proiettiva, tenuto conto che l' è uno psicoterapeuta e la ha Parte_1 CP_1 verosimilmente appreso –secondo quanto osservato dal consulente- le tecniche di indagini psicologiche perché cultrice dell'arteterapia.
In secondo luogo, tale accertamento sarebbe risultato dal tutto sperequato ove i test fossero stati somministrati ad una sola parte, con la conseguenza che le attività peritali erano state circoscritte all'esame degli atti di causa, alla raccolta di informazioni anamnesiche, ai colloqui clinici con le parti, peraltro reiterati, a quelli con i nonni ed all'osservazione diretta dell'interazione fra il padre e la figlia.
Giova rilevare, oltretutto, come nel corso della CT fossero emerse nelle parti pregresse esperienze di vita risultate particolarmente complesse per l' il quale, segnatamente, aveva risentito della perdita Parte_1 prematura del fratello tossicodipendente, morto di infarto per aver rinunciato alle cure di cui necessitava, e del conflitto familiare esistente con la sua ex moglie;
ciononostante, egli non aveva celato di aver seguito un percorso di psicoterapia, di aver pensato più volte al suicidio e di essere assuntore di psicofarmaci, sebbene ciò non si ritorcesse in danno della sua capacità genitoriale e del rapporto con la figlia Per_4
apparso in tutti gli incontri “caldo e significativo” e, pertanto, meritevole di proseguire nel tempo.
[...]
La positività del rapporto era stata peraltro certificata anche dai Servizi Sociali, sicché era emerso che l' fosse perfettamente in grado di gestire gli incontri con la figlia, nei cui confronti non aveva Parte_1 mai avuto alcun atteggiamento aggressivo (circostanza confermata dalla stessa , CP_1
Il CT, per quanto di rilievo ai fini del decidere, concludeva affinché gli incontri fra il padre e la minore dovessero essere progressivamente intensificati, rilevando come un solo incontro settimanale nel centro commerciale di Casamassima, ossia in un ambiente caratterizzatosi per una gran confusione, non potesse facilitare l'intensificarsi del loro rapporto.
Pertanto, il Dott. suggeriva una sorta di cronoprogramma in vista anche dell'inizio dei Per_2 pernottamenti della bambina presso l'abitazione paterna, da attivarsi appena compiuti i tre anni di età, prevedendo che il nucleo familiare fosse preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di Bari al fine di attivare gli incontri presso un centro famiglie nonché un servizio di educativa domiciliare.
A motivo di tanto, l'oggettiva difficoltà dei Servizi di assicurare i due incontri settimanali non può
pagina 7 di 8 pregiudicare l'interesse della bambina a coltivare continui rapporti con il padre, dimostratosi attento a farsi carico delle di lei esigenze e a stimolarla anche con attività ludiche ed educative, con la conseguenza che, se appare opportuno mantenere un solo incontro infrasettimanale monitorato dai Servizi Sociali, per il secondo, da tenersi nel pomeriggio del martedì, l' potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la Parte_1 minore in maniera libera, per la durata di due ore, prelevandola dall'abitazione della genitrice collocataria e provvedendo, all'esito, a riaccompagnarla presso di lei.
E ciò tenuto conto che il Tribunale si è riservato di adottare le successive decisioni all'esito dell'udienza calendarizzata per il 28.05.2025, disponendo l'acquisizione delle ulteriori relazioni bimestrali dei Servizi
Sociali del Comune di Casamassima, illustrative dell'andamento degli incontri protetti, talla luce anche del prospettato imminente trasferimento della reclamata e delle due figlie nel Comune di Bari (con conseguente riavvicinamento di presso il luogo di residenza del padre), sì da potersi Persona_4 concretare la prospettiva della presa in carico di tale nucleo familiare da parte dei locali Servizi Sociali e del progressivo allentamento dei limiti di frequentazione della diade padre-figlia.
Nei limiti testé indicati il reclamo merita dunque di essere accolto.
Vanno infine compensate fra le parti le intere spese per questa fase del procedimento, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della novità delle questioni di diritto processuale trattate, per le quali si è in attesa di più dettagliati approfondimenti giurisprudenziali..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile,
1. Accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto dal IG. e, per l'effetto, a parziale Parte_1 modifica dell'ordinanza cron. n. 2/2025 del 2.01.2025, emessa dal Giudice Delegato della Prima
Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
2574/2024, dispone che per il previsto secondo incontro infrasettimanale, da tenersi nel pomeriggio del martedì, l' potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore in maniera libera, per la Parte_1 durata di due ore ricomprese tra le 17:00 e le 19:00, prelevandola dall'abitazione della genitrice collocataria e provvedendo, all'esito, a riaccompagnarla presso di lei.
2. Compensa fra le parti le intere spese del procedimento di reclamo;
Così deciso in Bari il 01.04.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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