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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3388/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
STEFANIA SPANU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 9 dicembre 1995 in Alghero
(SS) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero, al n. 147, Parte
II, Serie A, Anno 1995; alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di Via Oristano n. 19 in Alghero, di proprietà del Comune di
Alghero e ceduta in locazione ad entrambi i continuerà ad essere abitata dalla Pt_3 Pt_2 unitamente ai figli e ed il canone di locazione, insieme agli altri oneri, saranno Per_1 Per_2 interamente pagati dalla SI . 3) Il Signor vivrà in Alghero nella Via Doria Pt_2 Parte_1
n. 39. 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato ogni precedente rapporto e di non avere nessuna reciproca pretesa economica. 5) La SI provvederà Parte_2
a sostenere economicamente il figlio in attesa di un posto di lavoro stabile. - Ordinare Per_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza nei pubblici registri anagrafici.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 23 ottobre 2024
[...]
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti Pt_1 Parte_2 civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 9 dicembre 1995 in Alghero, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1995, Atto n. 147, Parte 2, Serie A). Assumevano che dalla loro unione era nato il figlio il 28.12.1996, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, mentre il figlio della sig.ra , nato il 17 novembre Pt_2 Per_1
1990, era stato riconosciuto dal sig. Spanu e svolgeva lavori occasionali.
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 1° giugno
2023, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 13 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alghero il 9 dicembre 1995.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Alghero il 9.12.1995, alle condizioni riportate in epigrafe, da Parte_2 intendersi qui interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 147, parte II,
Serie A, Anno 1995);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3388/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
STEFANIA SPANU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 9 dicembre 1995 in Alghero
(SS) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero, al n. 147, Parte
II, Serie A, Anno 1995; alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di Via Oristano n. 19 in Alghero, di proprietà del Comune di
Alghero e ceduta in locazione ad entrambi i continuerà ad essere abitata dalla Pt_3 Pt_2 unitamente ai figli e ed il canone di locazione, insieme agli altri oneri, saranno Per_1 Per_2 interamente pagati dalla SI . 3) Il Signor vivrà in Alghero nella Via Doria Pt_2 Parte_1
n. 39. 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato ogni precedente rapporto e di non avere nessuna reciproca pretesa economica. 5) La SI provvederà Parte_2
a sostenere economicamente il figlio in attesa di un posto di lavoro stabile. - Ordinare Per_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza nei pubblici registri anagrafici.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 23 ottobre 2024
[...]
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti Pt_1 Parte_2 civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 9 dicembre 1995 in Alghero, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1995, Atto n. 147, Parte 2, Serie A). Assumevano che dalla loro unione era nato il figlio il 28.12.1996, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, mentre il figlio della sig.ra , nato il 17 novembre Pt_2 Per_1
1990, era stato riconosciuto dal sig. Spanu e svolgeva lavori occasionali.
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 1° giugno
2023, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 13 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alghero il 9 dicembre 1995.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Alghero il 9.12.1995, alle condizioni riportate in epigrafe, da Parte_2 intendersi qui interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 147, parte II,
Serie A, Anno 1995);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana