Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/03/2025, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10793 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Viviana La Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della mancata attuazione della previdenza complementare legge Dini n. 335/1995 con richiesta di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5.10.2021 e pervenuto in Segreteria in data 4.11.2021, i ricorrenti, qualificatisi come dipendenti delle Forze Armate, chiedevano il risarcimento dei danni causati dalla mancata attivazione della c.d. previdenza complementare.
Soggiungevano, in particolare, che, ad oltre quindici anni dalla entrata in vigore della Legge Dini n. 335 del 8.08.1995, a causa di ritardi e lacune legislative, il personale militare era ancora in attesa dell’istituzione dei fondi di pensione integrativa, impedendo così di fatto l’avvio per tale categoria della previdenza complementare.
I militari interessati a tale normativa previdenziale risultavano essere, oltre a tutti i lavoratori assunti dopo il 1.01.1996, ai quali viene applicato interamente il sistema contributivo, anche coloro i quali avessero maturato a tale data un’anzianità contributiva non superiore ai 18 anni.
Quest’ultimi erano assoggettati ad un sistema contributivo misto, ovvero ad un trattamento previdenziale risultante dalla combinazione di due sistemi: retributivo per gli anni maturati fino al 31.12.1995, e contributivo per gli anni maturati successivamente a quella data e fino al momento del collocamento in pensione.
Evidenziavano che, a causa di ciò, si trovavano a subire una forte penalizzazione dal momento che la loro pensione resterebbe da calcolare con il sistema contributivo e, dunque, con tutti gli svantaggi patrimoniali che esso comporta.
Su tali presupposti, instavano per il risarcimento del danno da mancata istituzione della previdenza complementare.
In data 11.11.2021 si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti.
All’udienza straordinaria del 14.02.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile, ma anche infondato e da rigettare.
Deve invero ribadirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche di questa Sezione: cfr., ex multis, sentenze nn. 14304/2022, 9846/2022, 6952/2022, 2207/2023), che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare.
È stato, infatti, costantemente affermato, in analoghe fattispecie, che i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.
Conseguentemente, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali, proprio in ragione di tale titolarità, sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.
I dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto, in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego.
Non sono, diversamente, legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440; Sez. IV: 4 febbraio 2014, nn. 502, 503 e 504; 24 ottobre 2011, nn. 5697 e 5698).
A fini di completezza espositiva, va soggiunto che identica sistematica interpretativa, escludente la legittimazione ad agire dei singoli pubblici dipendenti, ha formato oggetto di ripetuta affermazione, anche ad opera di questo Tribunale (cfr. Sezione I: 8 marzo 2011, n.2092; 19 aprile 2010, nn. 7448, 7456 e 7458; 30 ottobre 2009, n. 10560; Sezione I-bis: 15 aprile 2021, nn. 4430 e 4431, 21 luglio 2021, n. 8667; Sezione stralcio, 1° dicembre 2021, n. 1292).
Nel caso di specie, è la disciplina legislativa che attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione sindacale, con ciò sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti, i quali, anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni affidate alla contrattazione collettiva (ad esempio, per eventuali aumenti retributivi o per la rimodulazione dell’orario di lavoro negli ambiti di competenza della contrattazione).
La configurazione normativa, che conduce a ravvisare il difetto di legittimazione in capo ai singoli dipendenti, ai fini della sollecitazione del sindacato giurisdizionale, comporta anche l’inaccoglibilità dell’azione proposta avverso il contegno omissivo dell’Amministrazione (silenzio), difettando, in base alle norme di legge che disciplinano la materia, un preciso obbligo di provvedere e un termine per individuare il ritardo nell’adempimento in capo alle Amministrazioni intimate.
Come visto, il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia; né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare.
Si vedano altresì, in proposito, i principi in tema di azioni proposte ex artt. 31 e 117 del c.p.a. con riferimento alla mancata attuazione della previdenza complementare, da ultimo affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440 (e da questa Sezione ribaditi con sentenza 26 aprile 2022, n. 5068).
Il Giudice d’appello ha osservato che “ il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare ”.
Dalle disposizioni che disciplinano la materia (artt. 26 della legge 448/1998, 3 del D.Lgs. 252/2005, 59 della legge 449/1997, 67 del D.P.R. 254/1999, 7 del D.Lgs. 195 del 1995) “ risulta evidente che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. 195 del 1995 ”, non potendo l’Amministrazione sostituirsi alle parti sindacali nella determinazione del contenuto degli accordi.
“ Ne deriva l’infondatezza della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere proposto dai militari della Guardia di Finanza e, di conseguenza, della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell’Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell’Amministrazione, ma rimanendo l’intera disciplina attribuita all’attività negoziale nell’ambito della rappresentanza sindacale”.
In conclusione, dall’assenza di alcun obbligo di provvedere discende l’inammissibilità dell’azione.
Il ricorso, come detto, è anche infondato come rilevato nella sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1470/2023, alle cui motivazioni si rinvia in cui si è affermaro che: “ deve quindi affermarsi – alla luce della condivisa giurisprudenza del giudice d’appello – che manca in vicende come quella in esame il presupposto per poter predicare una responsabilità dell’amministrazione per i danni patrimoniali subìti dai dipendenti a seguito della mancata istituzione della previdenza complementare, e ciò in quanto (a tacer d’altro) l’azione risarcitoria avviata si basa su una pretesa antigiuridicità di condotta che, invece, il Consiglio di Stato ha più volte dichiarato insussistente precisando che “Da tale disciplina risulta evidente che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. 195 del 1995” ”.
Da ultimo, la particolarità della controversia consente di ritenere sussistenti i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO