Articolo 49 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 48Articolo 50
Versione
14 maggio 1978
Art. 49.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee del 17 febbraio 1975, n. 397/75 e n. 398/75 relativi alla istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978