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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 302/19 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Giovanni PRINCIPE il quale insiste nell'ammissione della prova testimoniale sul capitolato di cui alle memorie istruttorie nonché in un supplemento di indagine affinché il C.T.U. risponda ai quesiti di cui ai punti
B1 e B2; in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che le parti, stante il cambiamento delle condizioni reddituali necessarie per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, hanno precedentemente comunicato il venir meno dei presupposti per l'ammissione al beneficio.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Antonina PIMPO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si oppone alle richieste formulate da parte attrice in quanto ritenute superflue oltre che tardive atteso che la causa oggi viene chiamata per la precisazione delle conclusioni e che la prova è documentale.
In ogni caso, qualora il Giudice concedesse la chiesta prova, chiede di essere ammessa alla prova del contrario e che vengano ammessi i mezzi istruttori chiesti con le memorie.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
1 TRIBUNALE di MESSINA esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , residenti in Parte_2 C.F._2
Messina, C.da Papardo, Complesso Sofi, elettivamente domiciliati in Messina, Via G.
Minzoni, n. 7, nello studio dell'avv. Giovanni PRINCIPE che li rappresenta e difende
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Messina, Via T.
Cannizzaro, n. 134, presso lo studio dell'avv. Antonina PIMPO dalla quale è rappresentata e difesa CONVENUTA avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e nei confronti di finalizzata Parte_2 Controparte_1
all'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto di servitù di passaggio a carico della
3 TRIBUNALE di MESSINA corte di proprietà esclusiva degli attori che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3.
La domanda di negatoria servitutis articolata dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento.
Premessa la qualificazione della predetta domanda come actio negatoria servitutis – cioè quella domanda con la quale un soggetto mira ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù a carico del proprio fondo – in merito al criterio di riparto dell'onere della prova in subiecta materia la Suprema Corte ha affermato che “In tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece,
l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (v. Cass. Civ., sent. n. 10149 del 26.05.2004; sent. 21851/14; ord. n. 1925/23).
Orbene, gli attori hanno dimostrato per tabulas di essere proprietari della corte oggetto di causa;
al medesimo risultato è giunto il C.T.U. che ha confermato che la corte che circonda la villetta degli attori appartiene a loro (v. pag. 12 della relazione tecnica).
Per contro, la convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza del diritto reale di servitù a carico della corte in questione ed a favore del suo immobile attraverso la produzione in giudizio di un titolo contrattuale costitutivo del predetto diritto reale;
in alternativa, avrebbe dovuto provare l'acquisto del diritto di servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Ebbene, la convenuta ha contestato la domanda principale degli attori esponendo argomentazioni finalizzate a dimostrare la sussistenza di un diritto di servitù di passaggio costituito per destinazione del padre di famiglia;
queste argomentazioni, non trasfuse in una vera e propria domanda riconvenzionale, possono comunque essere valutate come eccezione 4 TRIBUNALE di MESSINA riconvenzionale – ovvero al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attorea – della quale va, però, dichiarata l'inammissibilità perché tardivamente proposta.
Infatti, con decreto del 14.02.2019 il Tribunale ha differito, ex art. 168 bis, comma 5,
c.p.c., la data della prima udienza al 13.09.2019; la convenuta si è costituita in data
10.09.2019, ben oltre i venti giorni precedenti la data fissata per l'udienza di prima comparizione, ragione per la quale l'eccezione riconvenzionale – che rientra tra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio alle quali si applica il predetto termine di decadenza – in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile.
In ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori ne va affermata la fondatezza.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio il C.T.U. ha accertato che le mattonelle della corte degli attori risultano danneggiate sia in corrispondenza della zona di passaggio della convenuta, sia in zone dove tale passaggio non avviene;
ciò è dovuto al fatto che la tipologia di mattonelle scelta dal costruttore non era adatta per usi esterni.
È evidente, comunque, che il passaggio della convenuta con il proprio mezzo ha, senza dubbio, creato o aggravato le condizioni di stress cui sono state sottoposte le mattonelle della corte esterna sulla quale la convenuta non aveva diritto di passaggio, il che giustifica che la convenuta sia ritenuta responsabile del danneggiamento delle mattonelle nella porzione di corte soggetta al passaggio.
D'altra parte, non è stato dimostrato che il danno alle mattonelle sia stato causato dalle vibrazioni prodotte dagli attrezzi necessari per affiggere la recinzione al suolo che avrebbero provocato la lesione e la conseguente rottura delle stesse, come affermato dalla convenuta, avendo il C.T.U. accertato che la pavimentazione risulta danneggiata nei punti maggiormente attraversati con le autovetture.
Tenuto conto dell'estensione della parte danneggiata soggetta al transito dell'autovettura della convenuta il C.T.U. ha stimato il danno in € 5.465,40, somma necessaria al ripristino della pavimentazione con materiali idonei al solo passaggio pedonale
(v. pag. 28 della relazione tecnica); in mancanza di indicazione di una data certa di verificazione del danno, per la rivalutazione dovrà tenersi conto della data del 16.10.2018, 5 TRIBUNALE di MESSINA data in cui è stata inviata la missiva dall'avv. Principe all'avv. e nella quale era già Pt_1
stata rappresentata la presenza dei danni subiti dagli attori.
Pertanto, alla somma di € 5.465,40 andranno aggiunti gli interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
somma al cui pagamento in favore degli attori va condannata la convenuta.
Per le ragioni sopra esposte, dichiara l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia articolata dalla convenuta, va accertato e dichiarato che a carico della corte che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3, di proprietà degli attori in ragione di ½ ciascuno, non esiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore dell'immobile appartenente alla convenuta.
Va, inoltre, ordinato alla convenuta di cessare qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori;
la convenuta va, infine, condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 5.465,40 oltre interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, a carico della convenuta e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, liquidate in favore degli attori in complessivi € 8.366,50 di cui 566,50 per spese vive ed € 7.800,00 per onorari di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE di MESSINA Si evidenzia che nel verbale d'udienza gli attori hanno rinunciato ad avvalersi del chiesto e concesso patrocinio a spese dello Stato stante il mutamento delle loro condizioni reddituali.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico della convenuta, condannandola alla rifusione in favore degli attori che li abbiano anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
CP_1
1) accerta e dichiara l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di accertamento della costituzione del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia articolata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
Parte_2
2) accoglie la domanda di negatoria servitutis formulata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara che a carico della corte che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3, di proprietà degli attori in ragione di ½ ciascuno, non esiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore dell'immobile appartenente alla convenuta;
4) ordina a la cessazione di qualsivoglia turbativa Controparte_1
all'esercizio del diritto di proprietà degli attori;
5) condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
e che liquida in complessivi € 5.465,40 oltre Parte_1 Parte_2 interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della
7 TRIBUNALE di MESSINA sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
6) condanna alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio in favore di e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
8.366,50 di cui 566,50 per spese vive ed € 7.800,00 per onorari di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) pone definitivamente le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico della convenuta, condannandola alla rifusione in favore degli attori che li abbiano anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 21.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 302/19 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Giovanni PRINCIPE il quale insiste nell'ammissione della prova testimoniale sul capitolato di cui alle memorie istruttorie nonché in un supplemento di indagine affinché il C.T.U. risponda ai quesiti di cui ai punti
B1 e B2; in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che le parti, stante il cambiamento delle condizioni reddituali necessarie per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, hanno precedentemente comunicato il venir meno dei presupposti per l'ammissione al beneficio.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Antonina PIMPO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si oppone alle richieste formulate da parte attrice in quanto ritenute superflue oltre che tardive atteso che la causa oggi viene chiamata per la precisazione delle conclusioni e che la prova è documentale.
In ogni caso, qualora il Giudice concedesse la chiesta prova, chiede di essere ammessa alla prova del contrario e che vengano ammessi i mezzi istruttori chiesti con le memorie.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
1 TRIBUNALE di MESSINA esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , residenti in Parte_2 C.F._2
Messina, C.da Papardo, Complesso Sofi, elettivamente domiciliati in Messina, Via G.
Minzoni, n. 7, nello studio dell'avv. Giovanni PRINCIPE che li rappresenta e difende
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Messina, Via T.
Cannizzaro, n. 134, presso lo studio dell'avv. Antonina PIMPO dalla quale è rappresentata e difesa CONVENUTA avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e nei confronti di finalizzata Parte_2 Controparte_1
all'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto di servitù di passaggio a carico della
3 TRIBUNALE di MESSINA corte di proprietà esclusiva degli attori che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3.
La domanda di negatoria servitutis articolata dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento.
Premessa la qualificazione della predetta domanda come actio negatoria servitutis – cioè quella domanda con la quale un soggetto mira ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù a carico del proprio fondo – in merito al criterio di riparto dell'onere della prova in subiecta materia la Suprema Corte ha affermato che “In tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece,
l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (v. Cass. Civ., sent. n. 10149 del 26.05.2004; sent. 21851/14; ord. n. 1925/23).
Orbene, gli attori hanno dimostrato per tabulas di essere proprietari della corte oggetto di causa;
al medesimo risultato è giunto il C.T.U. che ha confermato che la corte che circonda la villetta degli attori appartiene a loro (v. pag. 12 della relazione tecnica).
Per contro, la convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza del diritto reale di servitù a carico della corte in questione ed a favore del suo immobile attraverso la produzione in giudizio di un titolo contrattuale costitutivo del predetto diritto reale;
in alternativa, avrebbe dovuto provare l'acquisto del diritto di servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Ebbene, la convenuta ha contestato la domanda principale degli attori esponendo argomentazioni finalizzate a dimostrare la sussistenza di un diritto di servitù di passaggio costituito per destinazione del padre di famiglia;
queste argomentazioni, non trasfuse in una vera e propria domanda riconvenzionale, possono comunque essere valutate come eccezione 4 TRIBUNALE di MESSINA riconvenzionale – ovvero al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attorea – della quale va, però, dichiarata l'inammissibilità perché tardivamente proposta.
Infatti, con decreto del 14.02.2019 il Tribunale ha differito, ex art. 168 bis, comma 5,
c.p.c., la data della prima udienza al 13.09.2019; la convenuta si è costituita in data
10.09.2019, ben oltre i venti giorni precedenti la data fissata per l'udienza di prima comparizione, ragione per la quale l'eccezione riconvenzionale – che rientra tra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio alle quali si applica il predetto termine di decadenza – in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile.
In ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori ne va affermata la fondatezza.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio il C.T.U. ha accertato che le mattonelle della corte degli attori risultano danneggiate sia in corrispondenza della zona di passaggio della convenuta, sia in zone dove tale passaggio non avviene;
ciò è dovuto al fatto che la tipologia di mattonelle scelta dal costruttore non era adatta per usi esterni.
È evidente, comunque, che il passaggio della convenuta con il proprio mezzo ha, senza dubbio, creato o aggravato le condizioni di stress cui sono state sottoposte le mattonelle della corte esterna sulla quale la convenuta non aveva diritto di passaggio, il che giustifica che la convenuta sia ritenuta responsabile del danneggiamento delle mattonelle nella porzione di corte soggetta al passaggio.
D'altra parte, non è stato dimostrato che il danno alle mattonelle sia stato causato dalle vibrazioni prodotte dagli attrezzi necessari per affiggere la recinzione al suolo che avrebbero provocato la lesione e la conseguente rottura delle stesse, come affermato dalla convenuta, avendo il C.T.U. accertato che la pavimentazione risulta danneggiata nei punti maggiormente attraversati con le autovetture.
Tenuto conto dell'estensione della parte danneggiata soggetta al transito dell'autovettura della convenuta il C.T.U. ha stimato il danno in € 5.465,40, somma necessaria al ripristino della pavimentazione con materiali idonei al solo passaggio pedonale
(v. pag. 28 della relazione tecnica); in mancanza di indicazione di una data certa di verificazione del danno, per la rivalutazione dovrà tenersi conto della data del 16.10.2018, 5 TRIBUNALE di MESSINA data in cui è stata inviata la missiva dall'avv. Principe all'avv. e nella quale era già Pt_1
stata rappresentata la presenza dei danni subiti dagli attori.
Pertanto, alla somma di € 5.465,40 andranno aggiunti gli interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
somma al cui pagamento in favore degli attori va condannata la convenuta.
Per le ragioni sopra esposte, dichiara l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia articolata dalla convenuta, va accertato e dichiarato che a carico della corte che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3, di proprietà degli attori in ragione di ½ ciascuno, non esiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore dell'immobile appartenente alla convenuta.
Va, inoltre, ordinato alla convenuta di cessare qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori;
la convenuta va, infine, condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 5.465,40 oltre interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, a carico della convenuta e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, liquidate in favore degli attori in complessivi € 8.366,50 di cui 566,50 per spese vive ed € 7.800,00 per onorari di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE di MESSINA Si evidenzia che nel verbale d'udienza gli attori hanno rinunciato ad avvalersi del chiesto e concesso patrocinio a spese dello Stato stante il mutamento delle loro condizioni reddituali.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico della convenuta, condannandola alla rifusione in favore degli attori che li abbiano anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
CP_1
1) accerta e dichiara l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di accertamento della costituzione del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia articolata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
Parte_2
2) accoglie la domanda di negatoria servitutis formulata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara che a carico della corte che circonda su tre lati la villetta unifamiliare a due elevazioni fuori terra e locale mansarda a piano sottotetto, in catasto fabbricati del Comune di Messina al fg. 41, part.lla 1948, sub 3, di proprietà degli attori in ragione di ½ ciascuno, non esiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore dell'immobile appartenente alla convenuta;
4) ordina a la cessazione di qualsivoglia turbativa Controparte_1
all'esercizio del diritto di proprietà degli attori;
5) condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
e che liquida in complessivi € 5.465,40 oltre Parte_1 Parte_2 interessi compensativi a far data dal 16.10.2018 sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al 16.10.2018 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della
7 TRIBUNALE di MESSINA sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
6) condanna alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio in favore di e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
8.366,50 di cui 566,50 per spese vive ed € 7.800,00 per onorari di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) pone definitivamente le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico della convenuta, condannandola alla rifusione in favore degli attori che li abbiano anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 21.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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