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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 1446/2025 VG
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Monica Cacace, magistrato designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001 n 89, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 1446/2025, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, vertente
TRA
(C.F. nato a Casaluce (CE) in [...] Parte_1 C.F._1
14.03.1966 ed ivi residente alla Via Maiello, elett.te dom.to in Casaluce alla via Dante
n. 17 presso lo studio dell'Avvocato Dario Mezzacapo (C.F. C.F._2
– P. Iva ) P.IVA_1
E
, con sede in Roma (RM) Via Arenula 70, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t. CP_2
Visto il ricorso depositato dall'epigrafato ricorrente in data Parte_1
24.03.2025 per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione dei danni subiti a causa della irragionevole durata della causa civile svoltasi in I grado innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con R.G. n. 18867/2016 definito con la sentenza n 05/2025 del
02.01.2025; procedimento iniziato con la notifica dell'atto di citazione notificato il
28.07.2016, iscritto a ruolo il 23.12.2016 e definito alla data di deposito della sentenza n. 05/2025 del GdP di Napoli Nord (02.01.2025), con la conseguenza che il giudizio presupposto è durato anni 08, mesi 01, sicché, detratti gli anni (3) di giusto processo, risultano ingiustificati anni 5, mesi 1; Che il processo è stato definito in primo grado con sentenza n 05/2025 del 02.01.2025, per cui il ricorso è ammissibile ex art. 4 Legge Pinto in quanto il termine semestrale per la sua proposizione è stato rispettato;
Rilevato, quindi, che il giudizio in esame eccede di anni 5, mesi 1 i termini di ragionevole durata di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001, da arrotondarsi per difetto ad anni 05;
Valutati, ex art. 2 bis comma 2 Legge Pinto, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento;
Posto che, tenuto conto degli interessi coinvolti, dello scarso valore della causa e limitata rilevanza della stessa, nonché del relativo esito, stimasi equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2 bis Legge Pinto, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 400,00 annua, tenuto conto del valore della causa e del risarcimento ivi riconosciuto in favore dell'attore, per cui l'importo complessivo ad essa dovuto va liquidato in € 2.000,00;
Rilevato che le spese debbano essere liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, sulla base delle tabelle ivi previste per i procedimenti monitori cui il presente può essere a tal fine equiparato;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore del ricorrente CP_2 [...]
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali codicistici dal Parte_1
deposito del presente ricorso, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente Parte_1
che liquida in € 567,00 per compenso professionale ed € 46,66 per spese, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Dario Mezzacapo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
Napoli, 28.03.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Monica Cacace
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Monica Cacace, magistrato designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001 n 89, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 1446/2025, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, vertente
TRA
(C.F. nato a Casaluce (CE) in [...] Parte_1 C.F._1
14.03.1966 ed ivi residente alla Via Maiello, elett.te dom.to in Casaluce alla via Dante
n. 17 presso lo studio dell'Avvocato Dario Mezzacapo (C.F. C.F._2
– P. Iva ) P.IVA_1
E
, con sede in Roma (RM) Via Arenula 70, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t. CP_2
Visto il ricorso depositato dall'epigrafato ricorrente in data Parte_1
24.03.2025 per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione dei danni subiti a causa della irragionevole durata della causa civile svoltasi in I grado innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con R.G. n. 18867/2016 definito con la sentenza n 05/2025 del
02.01.2025; procedimento iniziato con la notifica dell'atto di citazione notificato il
28.07.2016, iscritto a ruolo il 23.12.2016 e definito alla data di deposito della sentenza n. 05/2025 del GdP di Napoli Nord (02.01.2025), con la conseguenza che il giudizio presupposto è durato anni 08, mesi 01, sicché, detratti gli anni (3) di giusto processo, risultano ingiustificati anni 5, mesi 1; Che il processo è stato definito in primo grado con sentenza n 05/2025 del 02.01.2025, per cui il ricorso è ammissibile ex art. 4 Legge Pinto in quanto il termine semestrale per la sua proposizione è stato rispettato;
Rilevato, quindi, che il giudizio in esame eccede di anni 5, mesi 1 i termini di ragionevole durata di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001, da arrotondarsi per difetto ad anni 05;
Valutati, ex art. 2 bis comma 2 Legge Pinto, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento;
Posto che, tenuto conto degli interessi coinvolti, dello scarso valore della causa e limitata rilevanza della stessa, nonché del relativo esito, stimasi equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2 bis Legge Pinto, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 400,00 annua, tenuto conto del valore della causa e del risarcimento ivi riconosciuto in favore dell'attore, per cui l'importo complessivo ad essa dovuto va liquidato in € 2.000,00;
Rilevato che le spese debbano essere liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, sulla base delle tabelle ivi previste per i procedimenti monitori cui il presente può essere a tal fine equiparato;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore del ricorrente CP_2 [...]
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali codicistici dal Parte_1
deposito del presente ricorso, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente Parte_1
che liquida in € 567,00 per compenso professionale ed € 46,66 per spese, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Dario Mezzacapo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
Napoli, 28.03.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Monica Cacace