Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2389/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, , , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di (deceduto il 09.07.2023), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Gaetano Danilo Prisco ed elettivamente domiciliati in San Gennaro Vesuviano (NA), via
Ottaviano n. 254;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari dott.ri Guillot
Vittorio, Lauri Giuseppe, ON Raffaele, OL IB, IE AR, AL
Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano:
- che il loro congiunto con verbale sanitario del 25.05.2023 era stato dichiarato Persona_1 invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, dunque, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (02.03.2023);
- che, in data 27.05.2023, aveva inoltrato mod. AP70 per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi;
- che il sig. era deceduto in data 09.07.2023; Persona_1
- che, in data 01.08.2023, era stato inoltrato mod. AP23 per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi agli eredi;
- che il sig. era stato in possesso di tutti i socio-sanitari e reddituali necessari per Persona_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, ciò nonostante, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei quantificati in € CP_1
2214,06, oltre accessori.
Tanto premesso, convenivano innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “dichiarare il diritto dei ricorrenti , , CP_1 Parte_1 Parte_2
, n.q eredi di al pagamento dei ratei di indennità di Parte_3 Parte_4 Persona_1 accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, oltre interessi come per legge, di cui lo stesso era titolare dal 2/3/2023 al 9/7/2023 a seguito di Verbale Sanitario codice emesso a seguito di domanda avente domus 3930955705689; condannare C.F._1
l' ex D.Legs. del 31/03/98 n°112 alla corresponsione in favore dei ricorrenti ricorrente dei CP_1 ratei mensili di indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, a far data dal 2/3/2023 al 9/7/2023, pari a 2214,06 euro oltre interessi legali come per legge, come da conteggio allegato al presente atto, o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo Giudicante;
Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese generali 15%, ex D.M. 55/14 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo o in subordine nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con condanna delle controparti, oltre alla refusione delle spese, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , CP_1 all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. Come dedotto e documentato dall' (cfr. doc. all. memoria), con accredito del CP_1
03.07.2023 sul libretto postale intestato a l' ha provveduto a corrispondere al Persona_1 CP_1 dante causa, avente diritto, degli odierni ricorrenti i ratei di prestazione, maggiorati degli interessi
(cfr. mod. t08), per un complessivo importo di € 2.108,64.
In ragione del riconoscimento del diritto – id est dell'avvenuta liquidazione della prestazione – prima del deposito del ricorso giudiziale teso, appunto, al pagamento dei ratei della medesima prestazione facente capo al de cuius, deve dichiararsi la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire, avendo luogo la cessazione della materia del contendere solo quando il riconoscimento del diritto azionato – e dunque il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia – sia sopravvenuto, quantomeno, alla proposizione del ricorso.
Diversamente, la soddisfazione del diritto azionato prima del ricorso al Giudice adito determina una carenza ab origine dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa e della natura di mero rito della decisione.
Non si ritengono integrati gli estremi per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
• Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 708,80, e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno