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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/11/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di UR in data 21/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1268/2019R.g.
Tra
n.24/06/1973 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Aragona Giuseppe Lucio
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Concetta Mazzara
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 28/06/2019, depositato in data 28/06/2019,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze di cui agli eventi procedura del fascicolo telematico e all'udienza del 19.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il 1 predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'EBAT, sollevando difetto di legittimazione attiva dell'Ente, stante l'assenza di un obbligo contrattuale con l'Ente titolare, chiedendo la revoca dell'opposto decreto. L'opposizione è infondata.
Come dedotta dalla parte opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717). L'art. 1 della convenzione CP_2 statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all' la riscossione, in loro CP_3 nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere CP_3
l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione per l' a predeterminare CP_3 sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori,
l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell provvederà CP_3 alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”;
l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_ Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di Vibo Valentia abbia
Pag. 2 di 3 trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e FIMI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di
Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4
Convenzione). Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo CP_3 associativo stesso (art. 3 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il
FIMIV nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o . CP_3 CP_4
Parte opponente, inoltre, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, né ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi convenzionali per l'assistenza contrattuale e per CP_3
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce. Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 110/2019, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 22.05.2019.
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in €851,00 oltre I.V.A.,
C.P.A., e spese generali (15%), come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 21 novembre 2025
Il Giudice
AN Di UR
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