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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALENZO BARBARA e dell'avv. VALENTI Controparte_1
MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA TAGLIO N. 22,
MODENA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNA PAOLA, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il difensore in STRADELLO ARMENONE N. 32, MODENA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO LI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del
25/11/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso di separazione ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 03/03/2025,
, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1 Controparte_2
CO (BS), in data 13/12/2008, e che dall'unione coniugale erano nati, rispettivamente in data
30/06/2011 ed in data 19/06/2015, i due figli e , con lei residenti Persona_1 Persona_2
a Rubiera in Via Prampolini n.27, conveniva in giudizio il marito per chiedere la separazione alle seguenti condizioni: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed una regolamentazione dei diritti di visita del padre;
un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie ed il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/05/2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei Controparte_2 figli minori con collocamento presso la madre ed una regolamentazione delle visite dei figli così testualmente articolata: “a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola nel periodo scolastico e o presso la abitazione materna in periodo non scolastico, nonché “il martedì e giovedì nei fine settimana successivi a quelli a lui spettanti ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono con il padre il fine settimana”.
Il resistente domandava inoltre disporsi il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore, la ripartizione paritaria delle spese straordinarie tra i genitori, ed in subordine offriva di pagare alla moglie 250,00 euro al mese per ciascuno dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
aderiva infine al riconoscimento dell'assegno unico al 100% alla ricorrente.
Seguivano le memorie difensive di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione del 03/07/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il
Giudice relatore adottava, con ordinanza in pari data, i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., ed alla successiva udienza del 25/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Fatte queste premesse, nulla quaestio in ordine alla pronuncia di separazione, sulla quale entrambi i coniugi concordano, essendo ormai venuta definitivamente meno la comunione di vita sulla quale si reggeva il rapporto coniugale. pagina 2 di 8 La separazione personale fra i coniugi deve essere quindi senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza di comparizione del 03/07/2025, sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni di entrambe le parti, le quali vivono già di fatto separate da diversi mesi ed hanno riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
Non vi è parimenti contrasto sull'affidamento condiviso dei due figli, che hanno rispettivamente l'età di 14 e di 10 anni, nonché sul loro collocamento prevalente presso la madre.
Anche sui diritti di visita del padre le conclusioni delle parti non contengono divergenze significative e sono molto vicine, cosicché pare opportuno in questa sede confermare il calendario di visite che già era stato concordato tra i coniugi con il recente ricorso congiunto poi revocato dal marito, perché appare conforme agli interessi dei minori ed al principio di bigenitorialità, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo dei due figli minori con entrambi i genitori, ed anche in ragione del fatto che non sono emerse circostanze sopravvenute al precedente recente accordo sottoscritto da entrambi i coniugi che ne rendano ragionevole una modifica;
accordo che prevedeva diritti di visita paterni a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sino al lunedì mattina, e due giorni infrasettimanali, ossia il lunedì e mercoledì nelle settimane in cui i minori avrebbero trascorso il week end con il padre, ed il martedì e giovedì nelle settimane in cui il week end sarebbe spettato alla madre.
I coniugi sono altresì concordi nel riconoscere l'intero assegno unico alla ricorrente.
4.
Il principale punto di contrasto tra le parti riguarda il contributo di mantenimento dei due figli da porre a carico del padre.
Come si è più sopra accennato, i coniugi, nell'anno 2024, avevano sottoscritto e depositato un ricorso congiunto nel quale, tra le condizioni della separazione consensuale, avevano concordato un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 1.600,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre, e l'assegno unico riconosciuto per intero alla madre (cfr. documento n. 3 fasc. ricorrente).
Il poi, all'udienza del 14/01/2025 (procedimento RG 5539/2024), ha rinunciato al ricorso CP_2 congiunto.
Nell'odierno procedimento la ricorrente ha concluso chiedendo un assegno mensile di mantenimento dei figli da porre a carico del resistente, corrispondente a quello fissato nell'accordo sottoscritto e poi revocato dal , pari ad € 1.600,00 al mese (€ 800,00 per ciascun figlio), recepito nei CP_2
pagina 3 di 8 provvedimenti provvisori del 03/07/2025, oltre all' 80% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha concluso chiedendo, in via principale, di disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, ed in subordine ha offerto di pagare alla moglie, per il mantenimento dei figli, 250,00 euro al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, il matrimonio, contratto nel 2008, ha avuto una durata di 17 anni ed è stato caratterizzato dalla nascita di due figli, il primo nato nel 2011 ed il secondo nato nel 2015.
Si esaminano le condizioni economiche delle parti.
La ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta, ha dichiarato di non aver percepito redditi negli anni 2022, 2023 e 2024 (doc. 6).
Invero, la circostanza può ritenersi non contestata, atteso che è lo stesso resistente ad aver riconosciuto, nella sua comparsa costitutiva, che dopo la nascita dei due figli, di comune accordo, la coppia avesse deciso che fosse la madre a dedicarsi ai figli, anche perché il costo di un eventuale aiuto esterno avrebbe interamente assorbito il reddito da lavoro della CP_1
Atteso che non vi è prova che il tenore di vita del nucleo familiare fosse garantito dall'apporto della famiglia di origine della e tenuto conto degli alti redditi di cui usufruiva il (v. CP_1 CP_2 infra), deve presumersi che, in costanza di convivenza matrimoniale, la famiglia fosse sostenuta in via pressoché esclusiva dalle risorse economiche apportate dal . CP_2
La vive con i figli in un'abitazione di proprietà del di lei padre, sita in Rubiera, Via Prampolini CP_1
n.27. E' comproprietaria con i fratelli di un immobile sito a Rubiera e di altro immobile sito a Riccione, ed è titolare di investimenti mobiliari del valore complessivo pari a circa € 70.000,00 (cfr. doc. attoreo
9).
Quanto alla sua capacità lavorativa, è documentato che ella, dal 12/11/2024 (cfr. documento 18 ricorrente), e sino al mese di agosto 2025, ha lavorato come cameriera part-time.
Dalle buste paga prodotte con deposito telematico dell'08/10/2025, emerge che il suo reddito da lavoro come cameriera sia stato pari, in media, a circa € 950,00 al mese.
La come si evince dal contratto di lavoro da ultimo prodotto con deposito dell'08/10/2025, ha CP_1 di recente reperito un'occupazione lavorativa come insegnante elementare presso una scuola privata, con decorrenza dal 09/09/2025; si tratta di occupazione lavorativa a tempo determinato e part-time (23 ore settimanali).
Il suo reddito è aumentato rispetto a quello che percepiva come cameriera;
infatti, considerato che nel contratto di insegnante è indicata una “paga base” mensile per un “full time” pari ad € 1.539,64 lordi, ed il part-time della previsto in contratto è pari al 95,83%, si può desumere che lo stipendio CP_1
pagina 4 di 8 lordo mensile della ricorrente ammonti a 1.475,00 euro, corrispondenti a circa 1.150 – 1.200 euro netti al mese.
Di contro il , stando alle allegazioni di entrambe le parti, lavora come imprenditore e CP_2 manager nel settore della moda.
Il Mod. Unico PF 2024 per l'anno di imposta 2023 del resistente riporta un reddito complessivo annuo di € 566.748 (RN1), che detratte l'imposta netta ( - € 236.237 ) e le addizionali (- € 12.627 - € 4.513), corrisponde ad un reddito al netto dell'imposizione fiscale pari ad € 313.371,00, ossia una media mensile € 26.114,25 al mese per 12 mensilità (documento n. 14 fasc. resistente).
Quanto alle spese per la propria sistemazione abitativa, il ha a suo carico un canone di CP_2 locazione mensile di € 600,00 (documento n. 8 fasc. resistente: contratto di locazione).
Le Certificazioni Uniche relative ai periodi di imposta 2022 e 2021 confermano l'alto reddito del
, atteso che quella relativa all'anno di imposta 2022 riporta un reddito annuo al netto delle CP_2 ritenute fiscali di € 137.158,33 ( € 11.429,86 per dodici mesi ), mentre quella per l'anno di imposta
2021 riporta un reddito annuo al netto delle ritenute fiscali di € 143.368,42 ( € 11.947,36 per dodici mesi) (documento n. 14 fasc. resistente).
Dai dati sopra indicati è desumibile quindi che gli alti redditi del marito, in costanza di convivenza matrimoniale, garantissero ai figli un tenore di vita superiore alla media, e come noto il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori costituisce uno dei parametri previsti dall'art. 337 ter cod. civ. per quantificare l'assegno periodico di mantenimento.
I dati reddituali sopra indicati rendono conto del motivo per cui, nell'accordo di recente sottoscritto dal
, egli si fosse impegnato a versare alla moglie un contributo di mantenimento dei figli nella CP_2 misura di € 1.600,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie (documento n. 3 fasc. ricorrente).
Il ricorso congiunto è stato il frutto di un accordo liberamente sottoscritto dalle parti, ed i motivi del ripensamento che hanno portato il resistente a revocare il ricorso congiunto non hanno nulla a che vedere con le sue condizioni economiche, essendo legati, per sua stessa ammissione (cfr. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta), al fatto che la frequentasse il fidanzato (allenatore di CP_1 calcio dei minori) più che i figli, e delegasse l'accudimento dei minori ai nonni o agli zii.
Dal recente accordo sottoscritto tra le parti nell'anno 2024 (doc. 3 ricorrente), non possono dirsi accertate sopravvenute modifiche in pejus delle condizioni economiche del convenuto, idonee ad incidere sul contributo di mantenimento dei figli.
Il resistente, con deposito telematico del 03/07/2025, ha prodotto una bozza del Mod. Unico 2025 relativo all'anno di imposta 2024, che evidenzia una perdita di impresa.
Tale produzione documentale è irrilevante per tre ordini di ragioni. pagina 5 di 8 In primo luogo, anche a voler ritener accertato un reddito pari a “zero” nell'anno di imposta 2024, è evidente che il , quando alla fine dell'anno 2024 ha sottoscritto il ricorso congiunto, già CP_2 sapeva che il suo reddito, nell'anno 2024, sarebbe stato pari a “zero”.
In secondo luogo, il documento prodotto è una mera bozza di dichiarazione, visto che è stata depositata in giudizio in data 03/07/2025, in largo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione all'Agenzia delle Entrate del Mod. Unico 2025.
In terzo luogo, se anche per ipotesi l'anno di imposta 2024 si fosse chiuso “in perdita”, la circostanza, in mancanza di prova di una modifica stabile e strutturale delle condizioni economiche del resistente, deve presumersi circostanza di natura temporanea e contingente, che non può andare ad incidere in pejus su di un contributo di mantenimento dei figli che il padre, in un accordo liberamente da lui sottoscritto, si era impegnato a versare nello stesso anno in cui si sarebbe verificato tale asserito azzeramento del reddito.
Nulla è cambiato nemmeno sui tempi di permanenza dei minori presso il padre, dal momento che i tempi di permanenza scaturenti dal calendario proposto dal resistente nelle sue odierne conclusioni sono sostanzialmente identici a quelli previsti nel ricorso congiunto poi da lui revocato (fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali).
In particolare, il regime di visite che era stato previsto al punto 4) del ricorso di separazione consensuale (documento n. 3 ricorrente) prevedeva fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera sino al lunedì mattina ed in via alternata in una settimana il martedì e il giovedì e nell'altra il lunedì ed il mercoledì.
Nelle sue odierne conclusioni il resistente propone: fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera al lunedì mattina, il martedì e giovedì nei fine settimana successivi a quelli a lui spettanti ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono con il padre il fine settimana.
Non può dunque nemmeno sostenersi che i tempi di permanenza presso il padre da quest'ultimo proposti nelle sue conclusioni siano maggiori rispetto a quelli che all'epoca i coniugi avevano concordato nel ricorso congiunto, essendo pressoché identici.
Il resistente aveva dunque l'onere di provare un sopravvenuto e stabile peggioramento della propria complessiva situazione economica rispetto a quella che, all'epoca del ricorso congiunto, lo aveva condotto a sottoscrivere e concordare con l'altro coniuge un assegno mensile per il mantenimento dei due figli pari ad € 1.600,00; e ciò in quanto un impegno economico liberamente assunto dal padre costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che egli disponga di risorse economiche tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento della prole nella misura a suo tempo pattuita. pagina 6 di 8 L'unica modifica sopravvenuta da ritenersi provata rispetto all'assetto concordato nel recente ricorso congiunto sottoscritto tra i coniugi, è rappresentata dall'aumento di cui si è dato conto più sopra (da €
950 mensili ad € 1.150/1.200) del reddito da lavoro della la quale all'epoca lavorava come CP_1 cameriera ed ora, con decorrenza dal 09/09/2025, lavora come insegnante elementare;
ragion per cui si stima equo rideterminare, rispetto ai provvedimenti provvisori del 03/07/2025, il contributo paterno di mantenimento dei figli nella misura mensile di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate nel protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La ripartizione non paritaria delle spese straordinarie, lungi dall'essere abnorme ed ingiustificata come infondatamente sostenuto dalla difesa del resistente nelle note di trattazione scritta depositate il
22/11/2025, è invece giustificata dalla rilevante disparità reddituale fra i coniugi resa evidente dai dati sopra riportati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 10.03.2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa di bassa complessità, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ed il valore minimo per la fase decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza anche istruttoria disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_2 Controparte_1 matrimonio a CO (Bs) in data 13/12/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO al N. 28, Parte 2, Serie A, Anno 2008.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì sera al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola nel periodo scolastico o presso la abitazione materna in periodo non scolastico;
il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui il week end spetta alla madre ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui i figli trascorrono con il padre il fine settimana, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze festive natalizie, salvo differente accordo tra i genitori, e Per_1 Per_2 rimarranno, in un anno, con il padre dal 24/12 al 30/12; l'anno successivo dal 31/12 al 6/1; in ogni caso pagina 7 di 8 trascorreranno con la madre la sera della vigilia e con il padre il giorno di Natale. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. e durante il periodo feriale estivo trascorreranno due Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza;
i genitori, inoltre, dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo di destinazione eventualmente scelto per le vacanze estive.
5) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno mensile di mantenimento dei due figli pari ad € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti provvisori del 03/07/2025.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato per intero alla madre.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
6.164,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 27 novembre
2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALENZO BARBARA e dell'avv. VALENTI Controparte_1
MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA TAGLIO N. 22,
MODENA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNA PAOLA, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il difensore in STRADELLO ARMENONE N. 32, MODENA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO LI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del
25/11/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso di separazione ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 03/03/2025,
, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1 Controparte_2
CO (BS), in data 13/12/2008, e che dall'unione coniugale erano nati, rispettivamente in data
30/06/2011 ed in data 19/06/2015, i due figli e , con lei residenti Persona_1 Persona_2
a Rubiera in Via Prampolini n.27, conveniva in giudizio il marito per chiedere la separazione alle seguenti condizioni: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed una regolamentazione dei diritti di visita del padre;
un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie ed il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/05/2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei Controparte_2 figli minori con collocamento presso la madre ed una regolamentazione delle visite dei figli così testualmente articolata: “a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola nel periodo scolastico e o presso la abitazione materna in periodo non scolastico, nonché “il martedì e giovedì nei fine settimana successivi a quelli a lui spettanti ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono con il padre il fine settimana”.
Il resistente domandava inoltre disporsi il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore, la ripartizione paritaria delle spese straordinarie tra i genitori, ed in subordine offriva di pagare alla moglie 250,00 euro al mese per ciascuno dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
aderiva infine al riconoscimento dell'assegno unico al 100% alla ricorrente.
Seguivano le memorie difensive di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione del 03/07/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il
Giudice relatore adottava, con ordinanza in pari data, i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., ed alla successiva udienza del 25/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Fatte queste premesse, nulla quaestio in ordine alla pronuncia di separazione, sulla quale entrambi i coniugi concordano, essendo ormai venuta definitivamente meno la comunione di vita sulla quale si reggeva il rapporto coniugale. pagina 2 di 8 La separazione personale fra i coniugi deve essere quindi senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza di comparizione del 03/07/2025, sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni di entrambe le parti, le quali vivono già di fatto separate da diversi mesi ed hanno riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
Non vi è parimenti contrasto sull'affidamento condiviso dei due figli, che hanno rispettivamente l'età di 14 e di 10 anni, nonché sul loro collocamento prevalente presso la madre.
Anche sui diritti di visita del padre le conclusioni delle parti non contengono divergenze significative e sono molto vicine, cosicché pare opportuno in questa sede confermare il calendario di visite che già era stato concordato tra i coniugi con il recente ricorso congiunto poi revocato dal marito, perché appare conforme agli interessi dei minori ed al principio di bigenitorialità, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo dei due figli minori con entrambi i genitori, ed anche in ragione del fatto che non sono emerse circostanze sopravvenute al precedente recente accordo sottoscritto da entrambi i coniugi che ne rendano ragionevole una modifica;
accordo che prevedeva diritti di visita paterni a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sino al lunedì mattina, e due giorni infrasettimanali, ossia il lunedì e mercoledì nelle settimane in cui i minori avrebbero trascorso il week end con il padre, ed il martedì e giovedì nelle settimane in cui il week end sarebbe spettato alla madre.
I coniugi sono altresì concordi nel riconoscere l'intero assegno unico alla ricorrente.
4.
Il principale punto di contrasto tra le parti riguarda il contributo di mantenimento dei due figli da porre a carico del padre.
Come si è più sopra accennato, i coniugi, nell'anno 2024, avevano sottoscritto e depositato un ricorso congiunto nel quale, tra le condizioni della separazione consensuale, avevano concordato un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 1.600,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre, e l'assegno unico riconosciuto per intero alla madre (cfr. documento n. 3 fasc. ricorrente).
Il poi, all'udienza del 14/01/2025 (procedimento RG 5539/2024), ha rinunciato al ricorso CP_2 congiunto.
Nell'odierno procedimento la ricorrente ha concluso chiedendo un assegno mensile di mantenimento dei figli da porre a carico del resistente, corrispondente a quello fissato nell'accordo sottoscritto e poi revocato dal , pari ad € 1.600,00 al mese (€ 800,00 per ciascun figlio), recepito nei CP_2
pagina 3 di 8 provvedimenti provvisori del 03/07/2025, oltre all' 80% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha concluso chiedendo, in via principale, di disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, ed in subordine ha offerto di pagare alla moglie, per il mantenimento dei figli, 250,00 euro al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, il matrimonio, contratto nel 2008, ha avuto una durata di 17 anni ed è stato caratterizzato dalla nascita di due figli, il primo nato nel 2011 ed il secondo nato nel 2015.
Si esaminano le condizioni economiche delle parti.
La ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta, ha dichiarato di non aver percepito redditi negli anni 2022, 2023 e 2024 (doc. 6).
Invero, la circostanza può ritenersi non contestata, atteso che è lo stesso resistente ad aver riconosciuto, nella sua comparsa costitutiva, che dopo la nascita dei due figli, di comune accordo, la coppia avesse deciso che fosse la madre a dedicarsi ai figli, anche perché il costo di un eventuale aiuto esterno avrebbe interamente assorbito il reddito da lavoro della CP_1
Atteso che non vi è prova che il tenore di vita del nucleo familiare fosse garantito dall'apporto della famiglia di origine della e tenuto conto degli alti redditi di cui usufruiva il (v. CP_1 CP_2 infra), deve presumersi che, in costanza di convivenza matrimoniale, la famiglia fosse sostenuta in via pressoché esclusiva dalle risorse economiche apportate dal . CP_2
La vive con i figli in un'abitazione di proprietà del di lei padre, sita in Rubiera, Via Prampolini CP_1
n.27. E' comproprietaria con i fratelli di un immobile sito a Rubiera e di altro immobile sito a Riccione, ed è titolare di investimenti mobiliari del valore complessivo pari a circa € 70.000,00 (cfr. doc. attoreo
9).
Quanto alla sua capacità lavorativa, è documentato che ella, dal 12/11/2024 (cfr. documento 18 ricorrente), e sino al mese di agosto 2025, ha lavorato come cameriera part-time.
Dalle buste paga prodotte con deposito telematico dell'08/10/2025, emerge che il suo reddito da lavoro come cameriera sia stato pari, in media, a circa € 950,00 al mese.
La come si evince dal contratto di lavoro da ultimo prodotto con deposito dell'08/10/2025, ha CP_1 di recente reperito un'occupazione lavorativa come insegnante elementare presso una scuola privata, con decorrenza dal 09/09/2025; si tratta di occupazione lavorativa a tempo determinato e part-time (23 ore settimanali).
Il suo reddito è aumentato rispetto a quello che percepiva come cameriera;
infatti, considerato che nel contratto di insegnante è indicata una “paga base” mensile per un “full time” pari ad € 1.539,64 lordi, ed il part-time della previsto in contratto è pari al 95,83%, si può desumere che lo stipendio CP_1
pagina 4 di 8 lordo mensile della ricorrente ammonti a 1.475,00 euro, corrispondenti a circa 1.150 – 1.200 euro netti al mese.
Di contro il , stando alle allegazioni di entrambe le parti, lavora come imprenditore e CP_2 manager nel settore della moda.
Il Mod. Unico PF 2024 per l'anno di imposta 2023 del resistente riporta un reddito complessivo annuo di € 566.748 (RN1), che detratte l'imposta netta ( - € 236.237 ) e le addizionali (- € 12.627 - € 4.513), corrisponde ad un reddito al netto dell'imposizione fiscale pari ad € 313.371,00, ossia una media mensile € 26.114,25 al mese per 12 mensilità (documento n. 14 fasc. resistente).
Quanto alle spese per la propria sistemazione abitativa, il ha a suo carico un canone di CP_2 locazione mensile di € 600,00 (documento n. 8 fasc. resistente: contratto di locazione).
Le Certificazioni Uniche relative ai periodi di imposta 2022 e 2021 confermano l'alto reddito del
, atteso che quella relativa all'anno di imposta 2022 riporta un reddito annuo al netto delle CP_2 ritenute fiscali di € 137.158,33 ( € 11.429,86 per dodici mesi ), mentre quella per l'anno di imposta
2021 riporta un reddito annuo al netto delle ritenute fiscali di € 143.368,42 ( € 11.947,36 per dodici mesi) (documento n. 14 fasc. resistente).
Dai dati sopra indicati è desumibile quindi che gli alti redditi del marito, in costanza di convivenza matrimoniale, garantissero ai figli un tenore di vita superiore alla media, e come noto il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori costituisce uno dei parametri previsti dall'art. 337 ter cod. civ. per quantificare l'assegno periodico di mantenimento.
I dati reddituali sopra indicati rendono conto del motivo per cui, nell'accordo di recente sottoscritto dal
, egli si fosse impegnato a versare alla moglie un contributo di mantenimento dei figli nella CP_2 misura di € 1.600,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie (documento n. 3 fasc. ricorrente).
Il ricorso congiunto è stato il frutto di un accordo liberamente sottoscritto dalle parti, ed i motivi del ripensamento che hanno portato il resistente a revocare il ricorso congiunto non hanno nulla a che vedere con le sue condizioni economiche, essendo legati, per sua stessa ammissione (cfr. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta), al fatto che la frequentasse il fidanzato (allenatore di CP_1 calcio dei minori) più che i figli, e delegasse l'accudimento dei minori ai nonni o agli zii.
Dal recente accordo sottoscritto tra le parti nell'anno 2024 (doc. 3 ricorrente), non possono dirsi accertate sopravvenute modifiche in pejus delle condizioni economiche del convenuto, idonee ad incidere sul contributo di mantenimento dei figli.
Il resistente, con deposito telematico del 03/07/2025, ha prodotto una bozza del Mod. Unico 2025 relativo all'anno di imposta 2024, che evidenzia una perdita di impresa.
Tale produzione documentale è irrilevante per tre ordini di ragioni. pagina 5 di 8 In primo luogo, anche a voler ritener accertato un reddito pari a “zero” nell'anno di imposta 2024, è evidente che il , quando alla fine dell'anno 2024 ha sottoscritto il ricorso congiunto, già CP_2 sapeva che il suo reddito, nell'anno 2024, sarebbe stato pari a “zero”.
In secondo luogo, il documento prodotto è una mera bozza di dichiarazione, visto che è stata depositata in giudizio in data 03/07/2025, in largo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione all'Agenzia delle Entrate del Mod. Unico 2025.
In terzo luogo, se anche per ipotesi l'anno di imposta 2024 si fosse chiuso “in perdita”, la circostanza, in mancanza di prova di una modifica stabile e strutturale delle condizioni economiche del resistente, deve presumersi circostanza di natura temporanea e contingente, che non può andare ad incidere in pejus su di un contributo di mantenimento dei figli che il padre, in un accordo liberamente da lui sottoscritto, si era impegnato a versare nello stesso anno in cui si sarebbe verificato tale asserito azzeramento del reddito.
Nulla è cambiato nemmeno sui tempi di permanenza dei minori presso il padre, dal momento che i tempi di permanenza scaturenti dal calendario proposto dal resistente nelle sue odierne conclusioni sono sostanzialmente identici a quelli previsti nel ricorso congiunto poi da lui revocato (fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali).
In particolare, il regime di visite che era stato previsto al punto 4) del ricorso di separazione consensuale (documento n. 3 ricorrente) prevedeva fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera sino al lunedì mattina ed in via alternata in una settimana il martedì e il giovedì e nell'altra il lunedì ed il mercoledì.
Nelle sue odierne conclusioni il resistente propone: fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera al lunedì mattina, il martedì e giovedì nei fine settimana successivi a quelli a lui spettanti ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono con il padre il fine settimana.
Non può dunque nemmeno sostenersi che i tempi di permanenza presso il padre da quest'ultimo proposti nelle sue conclusioni siano maggiori rispetto a quelli che all'epoca i coniugi avevano concordato nel ricorso congiunto, essendo pressoché identici.
Il resistente aveva dunque l'onere di provare un sopravvenuto e stabile peggioramento della propria complessiva situazione economica rispetto a quella che, all'epoca del ricorso congiunto, lo aveva condotto a sottoscrivere e concordare con l'altro coniuge un assegno mensile per il mantenimento dei due figli pari ad € 1.600,00; e ciò in quanto un impegno economico liberamente assunto dal padre costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che egli disponga di risorse economiche tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento della prole nella misura a suo tempo pattuita. pagina 6 di 8 L'unica modifica sopravvenuta da ritenersi provata rispetto all'assetto concordato nel recente ricorso congiunto sottoscritto tra i coniugi, è rappresentata dall'aumento di cui si è dato conto più sopra (da €
950 mensili ad € 1.150/1.200) del reddito da lavoro della la quale all'epoca lavorava come CP_1 cameriera ed ora, con decorrenza dal 09/09/2025, lavora come insegnante elementare;
ragion per cui si stima equo rideterminare, rispetto ai provvedimenti provvisori del 03/07/2025, il contributo paterno di mantenimento dei figli nella misura mensile di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate nel protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La ripartizione non paritaria delle spese straordinarie, lungi dall'essere abnorme ed ingiustificata come infondatamente sostenuto dalla difesa del resistente nelle note di trattazione scritta depositate il
22/11/2025, è invece giustificata dalla rilevante disparità reddituale fra i coniugi resa evidente dai dati sopra riportati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 10.03.2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa di bassa complessità, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ed il valore minimo per la fase decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza anche istruttoria disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_2 Controparte_1 matrimonio a CO (Bs) in data 13/12/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO al N. 28, Parte 2, Serie A, Anno 2008.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì sera al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola nel periodo scolastico o presso la abitazione materna in periodo non scolastico;
il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui il week end spetta alla madre ed il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui i figli trascorrono con il padre il fine settimana, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze festive natalizie, salvo differente accordo tra i genitori, e Per_1 Per_2 rimarranno, in un anno, con il padre dal 24/12 al 30/12; l'anno successivo dal 31/12 al 6/1; in ogni caso pagina 7 di 8 trascorreranno con la madre la sera della vigilia e con il padre il giorno di Natale. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. e durante il periodo feriale estivo trascorreranno due Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza;
i genitori, inoltre, dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo di destinazione eventualmente scelto per le vacanze estive.
5) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno mensile di mantenimento dei due figli pari ad € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti provvisori del 03/07/2025.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato per intero alla madre.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
6.164,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 27 novembre
2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
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