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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 111 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
n M o studio dell'avv. Daniela MARRABELLO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante E
“ -cod.fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 tratore Unico, elettivamente domiciliata Controparte_2
Guardia 28, presso lo studio dell'Avv. Silvestro Vitale, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alessandro Gullo, giusta procura con firma digitale rilasciata dalla suddetta Legale Rappresentante con file separato ed allegato al file della memoria di costituzione appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Diritto all'assunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere assunto alle Parte_1 dipendenze della ioni, qualifica, orari e CP_1 condizioni contrattuali di cui in precedenza, con decorrenza 18 gennaio 2017; - per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 ad assumere il ricorrente dal 18 gennaio 2017, con medesime mansioni, qualifica, orari e condizioni contrattuali di cui in precedenza;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare in favore del a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria, le retribuzioni n 18 gennaio 2017 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della medesima Società resistente, o nella diversa misura di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge - condannare, infine, la in CP_1
1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario. >>; per l'appellata:<… dichiarare inammissibili i motivi di appello formulati con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarli perché destituiti di fondamento in fatto e in diritto, confermando le statuizioni della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio. >>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di IB VA, Giudice del lavoro, il 23.1.2018, esponeva che: Parte_1
- dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 20 , con mansione di operatore ecologico, al servizio r.s.u. presso il Comune di IB VA, alle dipendenze della Società affidataria dell'appalto “Eurocoop S.c.a.r.l.” (cfr. MODELLO C2 STORICO, ALL. 1);
- a seguito del cambio appalto, verificatosi il 31 luglio 2014 tra la Eurocoop s.c.a.r.l. e la si apriva una trattativa tra le parti sociali, ossia da Controparte_3 un e dall'altro lo di IB Controparte_4 Parte_2
VA, in persona del Coordinatore Provinciale, quale Organizzazione sindacale rappresentativa della quasi totalità dei lavoratori addetti al servizio r.s.u., cui egli risultava e risulta iscritto;
- il tavolo istituzionale si svolgeva sotto il controllo e l'intermediazione diretta della
, in esito al quale, in data 20 agosto 2014, veniva Controparte_5 sottoscritto dalle parti un Accordo Istituzionale Prefettizio che, nell'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedeva l'onere della Controparte_3 di procedere all'assunzione di “70 ex dipendenti dell
[...] ente, di 5 autisti a 6 ore, 9 autisti a 5 ore, 46 dipendenti a 4 ore, di cui 2 amministratori, 10 dipendenti a 4 ore (..), tra i quali anch'egli (cfr. ACCORDO ISTITUZIONALE PREFETTIZIONE DEL 20 AGOSTO 2014, ALL 2);
- in vista di un ulteriore cambio appalto, il Comune di IB VA prevedeva l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria futura, di assumere tutto il personale indicato nell'Accordo Prefettizio del 20 agosto 2014, introducendo, così, nel Capitolato speciale una clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali in esso menzionati (cfr. P. 14 DEL CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ALL. 3);
- in vista dell'aggiudicazione d'appalto, la si obbligava, con la propria CP_1 offerta tecnica, ad assumere tutto il pe visto dal verbale di accordo del 20 agosto 2014 (cfr. p. 18 OFFERTA TECNICA, “Occupabilità (A.8)”, ALL. 4);
- pertanto, l'obbligo di assunzione, da parte della di tutto il personale di CP_1 cui all'Accordo Prefettizio, tra cui lui, derivav APITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, che prevedeva (cfr. p. 14) una Clausola Sociale, ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016, con la quale si stabiliva che: “ (…)
2 l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA 1”; la cui postilla, rubricata con il numero “1”, recitava espressamente (cfr. p. 14): “ 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro-tempore del 2 servizio RSU e
, teso a garantire l'assorbimento del personale fino ad CP_5 Controparte_5 cedenti gestioni prevede: - L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monte ore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b' (…)” (cfr. p. 14 CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ALL. 3). B) , che recitava espressamente (cfr. p. 18 Controparte_6 CP_6
.8)”, ALL. 4): “ impiegherà tutto il
[...] CP_1 previsto per il passaggio, come da verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione Comunale, gestore pro tempore del servizio RSU e
(Clausola Sociale), dando loro l'inquadramento Controparte_5 le singole mansioni lavorative”, con la quale la Società resistente, in sede di aggiudicazione, si obbligava formalmente ad assumere le 70 unità lavorative, secondo quanto statuito dall'accordo istituzionale del 20 agosto 2014, vedendosi attribuire dalla Commissione di valutazione il punteggio massimo previso ( 8 punti) ed ottenendo, così. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto RSU (cfr. aggiudicazione avvenuta in data 19.12.2016, giusta determina n. 1654; cfr. ALL.5);
- stante l'esatta determinazione, nella clausola sociale contenuta nel Capitolato d'appalto, del numero di addetti da adibire all'appalto RSU nel Comune di IB VA (70 unità), la consapevolmente e scientemente, formulava la CP_1 propria offerta tecnica assumendo, espressamente, in sede di aggiudicazione, l'obbligo di assunzione, secondo quanto previso dal suddetto Accordo Istituzionale Prefettizio;
- ciò nonostante, la provvedeva all'assunzione di sole 60 unità lavorative CP_1 previste nell'a così, estromettendolo, ingiustificatamente ed arbitrariamente, dalla procedura di assunzione, rientrante nel novero del personale dell'Accordo prefettizio;
- in data 7 gennaio 2017, l' di IB VA, richiedeva con urgenza, Controparte_7 al a di IB VA, un incontro Controparte_8 CP_5 al fine di sollecitare il rispetto, da parte della dell'obbligo CP_1 formalmente assunto, in forza di offerta tecnica, i giudicazione dell'appalto RSU (cfr. MISSIVA , ALL.6); CP_9
- in data 11 gennaio 2017, l' rasmetteva, a mezzo p.e.c., alla Controparte_7 CP_1
la documentazione, l'elenco dei lavoratori rientrant
[...] ordo Prefettura”, al fine di consentire una corretta valutazione degli aventi diritto all'assunzione (cfr. MISSIVA TRASMISSIONE DOCUMENTO, ALL. 7);
3 - in data 24 gennaio 2017, l' in nome e per conto dei lavoratori Controparte_7 rimasti esclusi dalle assun alla invitava e diffidava, a CP_1 mezzo p.e.c. (inoltrata per conoscenza anche di IB VA), la a provvedere all'immediata assunzione degli ulteriori dieci CP_1 lavoratori, tra cui lui, in ottemperanza all'espresso obbligo assunto in sede di offerta tecnica, nonché alla specifica disposizione (clausola sociale) inserita nel Capitolato Disciplinare e Prestazionale (cfr. DIFFIDA E MESSA IN MORA, ALL. 8);
- stante il perdurante inadempimento da parte della Società resistente, degli obblighi assunti in sede di aggiudicazione, l' in data 11 maggio Controparte_7
2017, invitava e diffidava, nuovamente, l cietà all'immediata assunzione delle unità lavorative, ancora escluse, rientranti nell'accordo prefettizio del 20 agosto 2014 (cfr. DIFFIDA E MESSA IN MORA, ALL. 9). Lamentava l'inadempimento da parte della agli obblighi di assunzione CP_1 derivanti dall'offerta tecnica e dalla c.d. cla le contenuta nel capitolato speciale d'appalto, istituto previsto dalla contrattazione collettiva (cfr., in materia di nettezza urbana, art. 6 Contratto Collettivo Nazione FISE) e da specifiche disposizioni legislative statali (cfr. art. 69, d.lgs. n. 163/2006, l'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, l'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003), che opera nelle ipotesi di cessazione di un appalto e subentro di altre imprese o società appaltatrici e risponde, nell'ipotesi di discontinuità dell'affidatario, all'esigenza di assicurare la continuità del servizio ed i livelli occupazionali. Sottolineava che nel caso in esame, l'obbligo di assunzione, da parte della Società resistente, di tutto il personale di cui all'Accordo Prefettizio, tra cui lui, deriva non soltanto dall'espressa inclusione della clausola sociale nel Capitolato Speciale, costituente parte integrante del bando di gara, ma, anche, e soprattutto dalla sua totale accettazione da parte della , che, nella propria offerta CP_1 tecnica (punto A.8), si impegnava formalm l suo rispetto, essendo la clausola sociale contenuta nel: A) CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, che prevedeva: “ (…) l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA 1”; la cui postilla, rubricata con il numero “1”, recitava espressamente: “ 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro- tempore del servizio RSU e , teso a garantire Controparte_5
l'assorbimento del personale fi recedenti gestioni prevede: 14 - L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monteore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b' (…)” (cfr. p. CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ALL. 3). 6 B) , che recitava Controparte_6 espressamente (cfr. p. 18 , )”, ALL. 4): “ Controparte_6
impiegherà tutto il p r il passaggio, come da verbale di CP_1
4 accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione Comunale, gestore pro tempore del servizio RSU e (Clausola Sociale), Controparte_5 dando loro l'inquadramento pr singole mansioni lavorative”. Rilevava altresì: come la clausola sociale contenuta nel disciplinare – che determinava esattamente il numero di addetti da adibire all'appalto R.S.U. nel Comune di IB VA (70 unità lavorative) - veniva, in toto, accettata dalla che, con la propria offerta tecnica, assumeva l'impegno di impiegare CP_1 alle proprie dipendenze tutto il personale annoverato nel verbale di accordo prefettizio del 20 agosto 2014, ossia i 70 lavoratori (settanta) ex dipendenti dell'Euroccop S.c.a.r.l., vedendosi attribuire dalla Commissione di valutazione il punteggio massimo previsto ed ottenendo, così, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto RSU;
che, pertanto, l'impresa subentrate - stante l'esatta determinazione ex ante del numero di addetti da adibire all'appalto r.s.u. nel Comune di IB VA – formulava consapevolmente, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative, la propria offerta, indicando dettagliatamente (vedi p. 18 dell'offerta tecnica ALL.4) il “livello”, ”qualifica”, “attività di riferimento” ed “ore” delle 70 unità da assumere alle proprie dipendenze, e, prevedendo, addirittura, un monte ore totale di 309, maggiore di 20 ore rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale, nonché ulteriori unità lavorative, non rientranti nell'elenco dell'accordo prefettizio, pari a 9 (nove), con qualifica di operatore ecologico, da adibire ad ulteriori attività di riferimento;
egli, ha diritto a essere assunto alle dipendenze della in quanto lavoratore CP_1 rientrante nel novero delle 70 unità lavor ordo Prefettizio del 20 agosto 2014. poiché il suddetto accordo recitava espressamente che: “ (…) la
[...]
assicura che procederà all'assunzione di 70 ex dipendenti CP_10
)”; la sua inclusione nel novero del personale da assumere si ricava dall'elenco dei lavoratori dipendenti dell'Eurocoop S.C.A.R.L, in cui veniva menzionato il suo nominativo (cfr. elenco personale Eurocoop ALL. 10 e 11); che, ciononostante, la procedeva ad assumere - arbitrariamente,
CP_1 peraltro, senza l'adozio ri di scelta - soltanto 60 unità lavorative e, persino, altre non rientranti nell'accordo prefettizio, estromettendolo ingiustificatamente. Concludeva chiedendo di: <
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della con medesime mansioni, qualifica,
CP_1 orari e condizioni contrattuali di c enza, con decorrenza 18 gennaio 2017; 2. per l'effetto, condannare la in persona del legale
CP_1 rappresentante p.t., ad assumere il ricorren dal 18 gennaio 2017, con medesime mansioni, qualifica, orari e condizioni contrattuali di cui in precedenza;
3. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t.,
CP_1
a pagare in favore del ricorr di indennità risarcitoria, le retribuzioni non percepite a partire dal 18 gennaio 2017 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della medesima Società resistente, o nella diversa misura di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante
5 p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore>>.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con rigetta il ricorso perché <L'art. 6 CP_1 del CCNL igiene ambientale, applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio stabilisce che "l'impresa subentrante assuma ex novo con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto - affidamento- il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è soddisfatto il requisito afferente alla decorrenza del rapporto di lavoro presso la cedente, così come dedotto da parte resistente nella memoria difensiva e come emerge dalle allegazioni documentali dallo stesso ricorrente prodotte in giudizio (Modello C2), non risultando il prestatore dipendente della Eurocoop, cui era subentrata la Non ricorrono, Controparte_3 dunque, le condizioni affinché possa dirsi sussiste ratore il diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società odierna resistente>>.
§4
La sentenza è gravata d'appella da che ne lamenta Parte_1
l'erroneità in punto di individuazio ativa del diritto all'assunzione che, difformemente da quanto affermato dal giudicante, risiede nella clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali inserita, espressamente, nei documenti di gara, ossia nell'offerta tecnica presentata dalla (cfr. ALL. 4, p.18, prodotto nel giudizio di primo grado) e nel CP_1
Capitolato Speciale d'appalto del di IB VA (cfr.. ALL. 3, p. 14, CP_8 prodotto nel giudizio di primo gra Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fa primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito esposti. Orbene, la società contesta (e il Giudice di primo grado ne condivide l'impostazione) che la medesima avesse l'obbligo, in base alla clausola sociale prevista dall'art. 50 del d. l.vo 50/2016, di assumere i lavoratori che, ancorché inclusi nell'elenco prefettizio, non avevano la continuità del rapporto di lavoro nel servizio di igiene ambientale per il periodo minimo di 240 giorni.
6 L'argomentazione suddetta è invero contraddetta dal tenore letterale della clausola contenuta nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (allegato 3 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado): CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.lgs 50/2016; deliberazione di Giunta Municipale n. n° 129 del 18/05/2016) Nei limiti e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato con il precedente gestore, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA1. 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro-tempore del servizio RSU e , teso Controparte_5
a garantire l'assorbimento del personale fino ad a denti gestioni prevede:
- L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46 dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monte ore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b'; - Per i restanti 16-17 dipendenti, il assicura servizi aggiuntivi. CP_8
In sostanza, in base al capito iale – che la non ha mai CP_1 impugnato;
- l'aggiudicatario era tenuto ad assumere, indistintamente, 70 ex dipendenti della Eurocoop (cui era subentrata la e per la Controparte_3 quale, come si evince dal modello C2, il sig. estato la Parte_1 propria attività lavorativa), individuati in base ni e in ragione del monte orario. Il richiamo espresso al verbale di accordo del 20.8.2014 consente di affermare che la clausola del capitolato contenga un trattamento di maggior favore nei confronti dei lavoratori addetti al servizio rsu rispetto alle previsioni di legge e del contratto collettivo, ché, diversamente opinando (ossia ritenendo che essa si limiti ad un mero richiamo alle suddette), non avrebbe alcun significato l'inserimento nel capitolato del richiamo a tale verbale di accordo, poiché il diritto degli ex dipendenti dei precedenti aggiudicatari sarebbe risultato già tutelato dalle previsioni “ordinarie” di legge e della contrattazione collettiva.
§6 In conclusione, aveva diritto ad essere assunto alle Parte_1 dipendenze del desime mansioni, qualifica, orari e CP_1 condizioni contrattuali di cui in precedenza, con decorrenza 18 gennaio 2017, ossia a far data dal subentro della società nell'appalto del servizio r.s.u. presso il Comune di IB VA. Va detto, tuttavia, che la nel costituirsi in appello, ha dedotto che CP_1
l'appalto in questione è cessato a giugno 2020; quanto alle conseguenze della declaratoria del diritto azionato, fa presente che il risarcimento del danno non può essere commisurato a tutte le mensilità dei periodi in cui non ha potuto
7 lavorare, stante l'inerzia del lavoratore che non si è prontamente attivato nel promuovere il giudizio. Orbene, quanto al primo profilo, la circostanza della cessazione dell'appalto intervenuta nel corso del giudizio non è contestata, sicché la condanna alla riassunzione in servizio è ormai divenuta impossibile;
circa il danno, tuttavia, non è condivisibile l'assunto della parte appellata, perché il giudizio è stato instaurato il 23.1.2018 e il subentro nell'appalto è del 18 gennaio 2017. In definitiva, in riforma della sentenza gravata, la società appellata va condannata al risarcimento del danno da mancata assunzione commisurato alle retribuzioni perse dal lavoratore a far data dal 18 gennaio 2017 a quella della cessazione dell'appalto tra e il comune di IB VA. CP_1
Sul dovuto andranno a teggiati interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con ricorso in data 30 gennaio 2024, avverso la sentenza Parte_1
o VA, giudice del lavoro, n. 872/2013, resa in data 8 dicembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 correspon vore di delle retribuzioni non Parte_1 percepite da quest'ultimo a partire dal 18 gennaio 2017 e fino alla data della cessazione del contratto di appalto con il Comune di IB VA, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto sino al soddisfo;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2695,00, quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 111 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
n M o studio dell'avv. Daniela MARRABELLO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante E
“ -cod.fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 tratore Unico, elettivamente domiciliata Controparte_2
Guardia 28, presso lo studio dell'Avv. Silvestro Vitale, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alessandro Gullo, giusta procura con firma digitale rilasciata dalla suddetta Legale Rappresentante con file separato ed allegato al file della memoria di costituzione appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Diritto all'assunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere assunto alle Parte_1 dipendenze della ioni, qualifica, orari e CP_1 condizioni contrattuali di cui in precedenza, con decorrenza 18 gennaio 2017; - per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 ad assumere il ricorrente dal 18 gennaio 2017, con medesime mansioni, qualifica, orari e condizioni contrattuali di cui in precedenza;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare in favore del a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria, le retribuzioni n 18 gennaio 2017 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della medesima Società resistente, o nella diversa misura di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge - condannare, infine, la in CP_1
1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario. >>; per l'appellata:<… dichiarare inammissibili i motivi di appello formulati con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarli perché destituiti di fondamento in fatto e in diritto, confermando le statuizioni della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio. >>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di IB VA, Giudice del lavoro, il 23.1.2018, esponeva che: Parte_1
- dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 20 , con mansione di operatore ecologico, al servizio r.s.u. presso il Comune di IB VA, alle dipendenze della Società affidataria dell'appalto “Eurocoop S.c.a.r.l.” (cfr. MODELLO C2 STORICO, ALL. 1);
- a seguito del cambio appalto, verificatosi il 31 luglio 2014 tra la Eurocoop s.c.a.r.l. e la si apriva una trattativa tra le parti sociali, ossia da Controparte_3 un e dall'altro lo di IB Controparte_4 Parte_2
VA, in persona del Coordinatore Provinciale, quale Organizzazione sindacale rappresentativa della quasi totalità dei lavoratori addetti al servizio r.s.u., cui egli risultava e risulta iscritto;
- il tavolo istituzionale si svolgeva sotto il controllo e l'intermediazione diretta della
, in esito al quale, in data 20 agosto 2014, veniva Controparte_5 sottoscritto dalle parti un Accordo Istituzionale Prefettizio che, nell'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedeva l'onere della Controparte_3 di procedere all'assunzione di “70 ex dipendenti dell
[...] ente, di 5 autisti a 6 ore, 9 autisti a 5 ore, 46 dipendenti a 4 ore, di cui 2 amministratori, 10 dipendenti a 4 ore (..), tra i quali anch'egli (cfr. ACCORDO ISTITUZIONALE PREFETTIZIONE DEL 20 AGOSTO 2014, ALL 2);
- in vista di un ulteriore cambio appalto, il Comune di IB VA prevedeva l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria futura, di assumere tutto il personale indicato nell'Accordo Prefettizio del 20 agosto 2014, introducendo, così, nel Capitolato speciale una clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali in esso menzionati (cfr. P. 14 DEL CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ALL. 3);
- in vista dell'aggiudicazione d'appalto, la si obbligava, con la propria CP_1 offerta tecnica, ad assumere tutto il pe visto dal verbale di accordo del 20 agosto 2014 (cfr. p. 18 OFFERTA TECNICA, “Occupabilità (A.8)”, ALL. 4);
- pertanto, l'obbligo di assunzione, da parte della di tutto il personale di CP_1 cui all'Accordo Prefettizio, tra cui lui, derivav APITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, che prevedeva (cfr. p. 14) una Clausola Sociale, ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016, con la quale si stabiliva che: “ (…)
2 l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA 1”; la cui postilla, rubricata con il numero “1”, recitava espressamente (cfr. p. 14): “ 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro-tempore del 2 servizio RSU e
, teso a garantire l'assorbimento del personale fino ad CP_5 Controparte_5 cedenti gestioni prevede: - L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monte ore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b' (…)” (cfr. p. 14 CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ALL. 3). B) , che recitava espressamente (cfr. p. 18 Controparte_6 CP_6
.8)”, ALL. 4): “ impiegherà tutto il
[...] CP_1 previsto per il passaggio, come da verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione Comunale, gestore pro tempore del servizio RSU e
(Clausola Sociale), dando loro l'inquadramento Controparte_5 le singole mansioni lavorative”, con la quale la Società resistente, in sede di aggiudicazione, si obbligava formalmente ad assumere le 70 unità lavorative, secondo quanto statuito dall'accordo istituzionale del 20 agosto 2014, vedendosi attribuire dalla Commissione di valutazione il punteggio massimo previso ( 8 punti) ed ottenendo, così. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto RSU (cfr. aggiudicazione avvenuta in data 19.12.2016, giusta determina n. 1654; cfr. ALL.5);
- stante l'esatta determinazione, nella clausola sociale contenuta nel Capitolato d'appalto, del numero di addetti da adibire all'appalto RSU nel Comune di IB VA (70 unità), la consapevolmente e scientemente, formulava la CP_1 propria offerta tecnica assumendo, espressamente, in sede di aggiudicazione, l'obbligo di assunzione, secondo quanto previso dal suddetto Accordo Istituzionale Prefettizio;
- ciò nonostante, la provvedeva all'assunzione di sole 60 unità lavorative CP_1 previste nell'a così, estromettendolo, ingiustificatamente ed arbitrariamente, dalla procedura di assunzione, rientrante nel novero del personale dell'Accordo prefettizio;
- in data 7 gennaio 2017, l' di IB VA, richiedeva con urgenza, Controparte_7 al a di IB VA, un incontro Controparte_8 CP_5 al fine di sollecitare il rispetto, da parte della dell'obbligo CP_1 formalmente assunto, in forza di offerta tecnica, i giudicazione dell'appalto RSU (cfr. MISSIVA , ALL.6); CP_9
- in data 11 gennaio 2017, l' rasmetteva, a mezzo p.e.c., alla Controparte_7 CP_1
la documentazione, l'elenco dei lavoratori rientrant
[...] ordo Prefettura”, al fine di consentire una corretta valutazione degli aventi diritto all'assunzione (cfr. MISSIVA TRASMISSIONE DOCUMENTO, ALL. 7);
3 - in data 24 gennaio 2017, l' in nome e per conto dei lavoratori Controparte_7 rimasti esclusi dalle assun alla invitava e diffidava, a CP_1 mezzo p.e.c. (inoltrata per conoscenza anche di IB VA), la a provvedere all'immediata assunzione degli ulteriori dieci CP_1 lavoratori, tra cui lui, in ottemperanza all'espresso obbligo assunto in sede di offerta tecnica, nonché alla specifica disposizione (clausola sociale) inserita nel Capitolato Disciplinare e Prestazionale (cfr. DIFFIDA E MESSA IN MORA, ALL. 8);
- stante il perdurante inadempimento da parte della Società resistente, degli obblighi assunti in sede di aggiudicazione, l' in data 11 maggio Controparte_7
2017, invitava e diffidava, nuovamente, l cietà all'immediata assunzione delle unità lavorative, ancora escluse, rientranti nell'accordo prefettizio del 20 agosto 2014 (cfr. DIFFIDA E MESSA IN MORA, ALL. 9). Lamentava l'inadempimento da parte della agli obblighi di assunzione CP_1 derivanti dall'offerta tecnica e dalla c.d. cla le contenuta nel capitolato speciale d'appalto, istituto previsto dalla contrattazione collettiva (cfr., in materia di nettezza urbana, art. 6 Contratto Collettivo Nazione FISE) e da specifiche disposizioni legislative statali (cfr. art. 69, d.lgs. n. 163/2006, l'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, l'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003), che opera nelle ipotesi di cessazione di un appalto e subentro di altre imprese o società appaltatrici e risponde, nell'ipotesi di discontinuità dell'affidatario, all'esigenza di assicurare la continuità del servizio ed i livelli occupazionali. Sottolineava che nel caso in esame, l'obbligo di assunzione, da parte della Società resistente, di tutto il personale di cui all'Accordo Prefettizio, tra cui lui, deriva non soltanto dall'espressa inclusione della clausola sociale nel Capitolato Speciale, costituente parte integrante del bando di gara, ma, anche, e soprattutto dalla sua totale accettazione da parte della , che, nella propria offerta CP_1 tecnica (punto A.8), si impegnava formalm l suo rispetto, essendo la clausola sociale contenuta nel: A) CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, che prevedeva: “ (…) l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA 1”; la cui postilla, rubricata con il numero “1”, recitava espressamente: “ 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro- tempore del servizio RSU e , teso a garantire Controparte_5
l'assorbimento del personale fi recedenti gestioni prevede: 14 - L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monteore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b' (…)” (cfr. p. CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ALL. 3). 6 B) , che recitava Controparte_6 espressamente (cfr. p. 18 , )”, ALL. 4): “ Controparte_6
impiegherà tutto il p r il passaggio, come da verbale di CP_1
4 accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione Comunale, gestore pro tempore del servizio RSU e (Clausola Sociale), Controparte_5 dando loro l'inquadramento pr singole mansioni lavorative”. Rilevava altresì: come la clausola sociale contenuta nel disciplinare – che determinava esattamente il numero di addetti da adibire all'appalto R.S.U. nel Comune di IB VA (70 unità lavorative) - veniva, in toto, accettata dalla che, con la propria offerta tecnica, assumeva l'impegno di impiegare CP_1 alle proprie dipendenze tutto il personale annoverato nel verbale di accordo prefettizio del 20 agosto 2014, ossia i 70 lavoratori (settanta) ex dipendenti dell'Euroccop S.c.a.r.l., vedendosi attribuire dalla Commissione di valutazione il punteggio massimo previsto ed ottenendo, così, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto RSU;
che, pertanto, l'impresa subentrate - stante l'esatta determinazione ex ante del numero di addetti da adibire all'appalto r.s.u. nel Comune di IB VA – formulava consapevolmente, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative, la propria offerta, indicando dettagliatamente (vedi p. 18 dell'offerta tecnica ALL.4) il “livello”, ”qualifica”, “attività di riferimento” ed “ore” delle 70 unità da assumere alle proprie dipendenze, e, prevedendo, addirittura, un monte ore totale di 309, maggiore di 20 ore rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale, nonché ulteriori unità lavorative, non rientranti nell'elenco dell'accordo prefettizio, pari a 9 (nove), con qualifica di operatore ecologico, da adibire ad ulteriori attività di riferimento;
egli, ha diritto a essere assunto alle dipendenze della in quanto lavoratore CP_1 rientrante nel novero delle 70 unità lavor ordo Prefettizio del 20 agosto 2014. poiché il suddetto accordo recitava espressamente che: “ (…) la
[...]
assicura che procederà all'assunzione di 70 ex dipendenti CP_10
)”; la sua inclusione nel novero del personale da assumere si ricava dall'elenco dei lavoratori dipendenti dell'Eurocoop S.C.A.R.L, in cui veniva menzionato il suo nominativo (cfr. elenco personale Eurocoop ALL. 10 e 11); che, ciononostante, la procedeva ad assumere - arbitrariamente,
CP_1 peraltro, senza l'adozio ri di scelta - soltanto 60 unità lavorative e, persino, altre non rientranti nell'accordo prefettizio, estromettendolo ingiustificatamente. Concludeva chiedendo di: <
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della con medesime mansioni, qualifica,
CP_1 orari e condizioni contrattuali di c enza, con decorrenza 18 gennaio 2017; 2. per l'effetto, condannare la in persona del legale
CP_1 rappresentante p.t., ad assumere il ricorren dal 18 gennaio 2017, con medesime mansioni, qualifica, orari e condizioni contrattuali di cui in precedenza;
3. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t.,
CP_1
a pagare in favore del ricorr di indennità risarcitoria, le retribuzioni non percepite a partire dal 18 gennaio 2017 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della medesima Società resistente, o nella diversa misura di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante
5 p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore>>.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con rigetta il ricorso perché <L'art. 6 CP_1 del CCNL igiene ambientale, applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio stabilisce che "l'impresa subentrante assuma ex novo con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto - affidamento- il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è soddisfatto il requisito afferente alla decorrenza del rapporto di lavoro presso la cedente, così come dedotto da parte resistente nella memoria difensiva e come emerge dalle allegazioni documentali dallo stesso ricorrente prodotte in giudizio (Modello C2), non risultando il prestatore dipendente della Eurocoop, cui era subentrata la Non ricorrono, Controparte_3 dunque, le condizioni affinché possa dirsi sussiste ratore il diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società odierna resistente>>.
§4
La sentenza è gravata d'appella da che ne lamenta Parte_1
l'erroneità in punto di individuazio ativa del diritto all'assunzione che, difformemente da quanto affermato dal giudicante, risiede nella clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali inserita, espressamente, nei documenti di gara, ossia nell'offerta tecnica presentata dalla (cfr. ALL. 4, p.18, prodotto nel giudizio di primo grado) e nel CP_1
Capitolato Speciale d'appalto del di IB VA (cfr.. ALL. 3, p. 14, CP_8 prodotto nel giudizio di primo gra Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fa primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito esposti. Orbene, la società contesta (e il Giudice di primo grado ne condivide l'impostazione) che la medesima avesse l'obbligo, in base alla clausola sociale prevista dall'art. 50 del d. l.vo 50/2016, di assumere i lavoratori che, ancorché inclusi nell'elenco prefettizio, non avevano la continuità del rapporto di lavoro nel servizio di igiene ambientale per il periodo minimo di 240 giorni.
6 L'argomentazione suddetta è invero contraddetta dal tenore letterale della clausola contenuta nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (allegato 3 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado): CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.lgs 50/2016; deliberazione di Giunta Municipale n. n° 129 del 18/05/2016) Nei limiti e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato con il precedente gestore, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs 50/2016 in relazione al contratto collettivo di settore e, per come da esplicito indirizzo della Giunta Comunale (giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 18/05/2016) con specifico riferimento al verbale sottoscritto nella Prefettura di IB VA in data 20 agosto 2014 dall'Amministrazione Comunale di IB VA1. 1 Il verbale di accordo sottoscritto il 20 agosto 2014 tra Amministrazione comunale, gestore pro-tempore del servizio RSU e , teso Controparte_5
a garantire l'assorbimento del personale fino ad a denti gestioni prevede:
- L'assunzione di 70 ex dipendenti dell'Eurocoop, di cui 5 autisti a 6 ore;
9 autisti a 5 ore, 46 dipendenti a 4 ore, di cui due amministrativi, 10 dipendenti a 4 ore;
il tutto per complessivo monte ore di 289 ore, prevedendo per tutti il parametro 'b'; - Per i restanti 16-17 dipendenti, il assicura servizi aggiuntivi. CP_8
In sostanza, in base al capito iale – che la non ha mai CP_1 impugnato;
- l'aggiudicatario era tenuto ad assumere, indistintamente, 70 ex dipendenti della Eurocoop (cui era subentrata la e per la Controparte_3 quale, come si evince dal modello C2, il sig. estato la Parte_1 propria attività lavorativa), individuati in base ni e in ragione del monte orario. Il richiamo espresso al verbale di accordo del 20.8.2014 consente di affermare che la clausola del capitolato contenga un trattamento di maggior favore nei confronti dei lavoratori addetti al servizio rsu rispetto alle previsioni di legge e del contratto collettivo, ché, diversamente opinando (ossia ritenendo che essa si limiti ad un mero richiamo alle suddette), non avrebbe alcun significato l'inserimento nel capitolato del richiamo a tale verbale di accordo, poiché il diritto degli ex dipendenti dei precedenti aggiudicatari sarebbe risultato già tutelato dalle previsioni “ordinarie” di legge e della contrattazione collettiva.
§6 In conclusione, aveva diritto ad essere assunto alle Parte_1 dipendenze del desime mansioni, qualifica, orari e CP_1 condizioni contrattuali di cui in precedenza, con decorrenza 18 gennaio 2017, ossia a far data dal subentro della società nell'appalto del servizio r.s.u. presso il Comune di IB VA. Va detto, tuttavia, che la nel costituirsi in appello, ha dedotto che CP_1
l'appalto in questione è cessato a giugno 2020; quanto alle conseguenze della declaratoria del diritto azionato, fa presente che il risarcimento del danno non può essere commisurato a tutte le mensilità dei periodi in cui non ha potuto
7 lavorare, stante l'inerzia del lavoratore che non si è prontamente attivato nel promuovere il giudizio. Orbene, quanto al primo profilo, la circostanza della cessazione dell'appalto intervenuta nel corso del giudizio non è contestata, sicché la condanna alla riassunzione in servizio è ormai divenuta impossibile;
circa il danno, tuttavia, non è condivisibile l'assunto della parte appellata, perché il giudizio è stato instaurato il 23.1.2018 e il subentro nell'appalto è del 18 gennaio 2017. In definitiva, in riforma della sentenza gravata, la società appellata va condannata al risarcimento del danno da mancata assunzione commisurato alle retribuzioni perse dal lavoratore a far data dal 18 gennaio 2017 a quella della cessazione dell'appalto tra e il comune di IB VA. CP_1
Sul dovuto andranno a teggiati interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con ricorso in data 30 gennaio 2024, avverso la sentenza Parte_1
o VA, giudice del lavoro, n. 872/2013, resa in data 8 dicembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 correspon vore di delle retribuzioni non Parte_1 percepite da quest'ultimo a partire dal 18 gennaio 2017 e fino alla data della cessazione del contratto di appalto con il Comune di IB VA, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto sino al soddisfo;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2695,00, quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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