TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2219 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZERBINI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA GARIBALDI 34 17027
PIETRA LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FORMATO MARIA LUISA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA GHILINI, N. 51 17025 LOANO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.5.2025 entrambe le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Parte_1
in Calizzano il 12.10.2010 (con trascrizione nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010).
Oltre alla pronuncia in punto status, la ricorrente, sul rilievo che il padre ormai da anni manifesta un completo disinteresse nei confronti del figlio col quale non ha più alcuna frequentazione, ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato a sé – o almeno l'affido esclusivo - del figlio minore nato il [...], Per_1
l'assegnazione della ex casa familiare, un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 500,00 euro mensili, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitosi tardivamente, non ha sollevato alcuna specifica contestazione avverso le CP_1
prospettazioni attoree, limitandosi a chiedere, di fatto senza alcuna allegazione, l'affido condiviso del figlio minore l'accertamento “se sia dovuto o meno il diritto al mantenimento” rispetto al ragazzo a Per_1
fronte della volontà dallo stesso manifestata di cambiare cognome, la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 euro mensili.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di
Finanza territorialmente competenti, finché all'udienza del 23.5.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi si siano separati consensualmente con decreto di omologa di questo
Tribunale n. 306 del 5.2.2020 e che da allora vivano separati, senza che siano emersi possibili spazi per una loro riconciliazione (al contrario i coniugi si sono contrapposti in reiterati giudizi tutti aventi ad oggetto la gestione del figlio , inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di Per_1
divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Calizzano il 12.10.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010.
Ciò posto, veniamo all'affido del figlio che oggi ha quasi 15 anni. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato del ragazzo, deducendo l'assoluto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del figlio e l'assenza di qualsiasi frequentazione fra i due ormai da tempo.
Il resistente, pur non contestando minimamente le prospettazioni attoree, ha invocato l'affido condiviso del figlio.
Con provvedimento del 18.3.2024, la Corte d'Appello di Genova, accogliendo il reclamo proposto dalla avverso il decreto del 21.2.2023 con cui il Tribunale di Savona aveva disposto l'affido di ai Pt_1 Per_1
Servizi Sociali territorialmente competenti, ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, sul presupposto che “dalle relazioni risulta una evoluzione nel percorso di consapevolezza della genitorialità in capo alla che ha accettato l'aiuto offerto dai Servizi Sociali al fine di comprendere e operare Pt_1 nell'interesse del figlio;
sta proseguendo il percorso psicologico;
sta collaborando con i Servizi Sociali. Il minore, ascoltato dalla Corte, è apparso determinato, adeguato rispetto alla sua età, segue con profitto la scuola e svolge attività sportive risultando ben inserito tra i pari. Il padre è del tutto assente dalla sua vita, avendo il minore dichiarato di non vederlo da circa tre anni e mezzo e dimostrando rancore nei suoi confronti. Il padre ha sostanzialmente rinunciato al figlio non accettando alcun aiuto offerto dai Servizi
Sociali, non risulta aver intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità né di supporto psicologico e non risultando, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali aver richiesto la ripresa degli incontri protetti”.
La situazione da allora non pare essere cambiata.
La ricorrente, in occasione dell'udienza del 19.2.2026, ha dichiarato: “il padre non saluta nemmeno il figlio quando lo incontra per strada. Mostra il più totale disinteresse per il figlio, sia a livello economico che emotivo. Questa è la situaizone dal 2020. sta bene, va bene a scuola ed è tranquillo”. Per_1
Il resistente stesso, costituitosi nel presente giudizio tardivamente, non ha proposto alcuna allegazione diretta a dimostrare di aver compiuto ogni sforzo per il recupero delle proprie competenze genitoriali e per il ripristino del rapporto col figlio.
I Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, con relazione Prot. n. 16399 del 5.5.2025, hanno dato atto che padre e figlio non hanno alcun contatto addirittura da febbraio 2021.
Sono, dunque, trascorsi ben quattro anni senza che padre e figlio si siano visti di presenza o sentiti telefonicamente, sicchè deve ritenersi che quella che la Corte d'Appello aveva descritto come una condotta improntata alla rinuncia al figlio si sia consolidata e radicalizzata nel tempo.
I Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure hanno anche riferito che il resistente non ha mai preso contatti con i Servizi Sociali per sottoporsi ai percorsi che l'Autorità Giudiziaria gli aveva indicato, contrariamente a quanto fatto dalla madre che da tempo si è dimostrata consapevole dell'utilità dei percorsi ed interventi previsti e collaborativa.
Da tali rilievi emerge con assoluta evidenza l'inapplicabilità al caso di specie del regime dell'affido condiviso, in quanto il resistente, non frequentando da tempo il figlio, non ne conosce i bisogni e le aspirazioni e, per questo, non è neppure in grado di partecipare utilmente all'assunzione delle principali decisioni che lo riguardano.
L'uomo ha fin qui dimostrato di non essere neppure capace di cogliere i bisogni del figlio, perché fra i bisogni di c'è certamente sempre stato anche il bisogno di coltivare un rapporto col genitore, ma Per_1
da circa quattro anni l' nulla ha fatto per ripristinare una frequentazione col minore che col tempo CP_1
ha maturato un radicale rifiuto nei suoi confronti.
L'atteggiamento del resistente è improntato al disinteresse per che, dal canto suo, ha espresso la Per_1 volontà di cambiare il proprio cognome, quasi a voler cancellare le sue origini e la sua discendenza dal padre che si è definitivamente da lui allontanato.
A tale riguardo si legge nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure: “il minore ha più volte ribadito il suo proposito di cambiare cognome, acquisendo quello materno al posto di quello paterno;
a conferma di questo la madre riporta che chiede agli amici di chiamarlo con il cognome della madre Per_1
ed addirittura su una maglia prodotta per un torneo calcistico nell'ambito scolastico ha voluto che Per_1
venisse trascritto il cognome materno ”. Pt_1
D'altra parte, sentito nel procedimento nanti la Corte d'Appello conclusosi con il decreto del Per_1
18.3.2024, aveva riferito: “con ho chiuso i ponti quando ero piccolo mi dava le sberle a volte CP_1
mi facevo la pipì addosso per lo spavento, ad esempio, se passavo davanti alla TV durante la partita, mi dava delle sberle Non trascorreva mai tempo con me mi faceva mettere a letto dalla nonna e lui andava a prendere la pizza. Io l'ho sempre detto che mi metteva le mani addosso e questo fino ai 9 e 10 anni, quando ho tagliato i ponti perché non voleva stare con me. Lo incontravo in ambiente neutro poi un giorno ha detto che non voleva più vedermi in ambiente neutro mi sono arrabbiato perché non capivo perché. Vorrei cambiare cognome perché con non voglio più avere niente a che fare. Non vedo mio padre CP_1
da tre anni e mezzo circa, non mi ha più chiamato”.
A ciò si aggiunga che questo padre, pur mostrando evidenti profili di inidoneità, si è fin qui sottratto al progetto di percorsi ed interventi ad esso destinati, di fatto non prestando alcuna collaborazione per il recupero delle proprie competenze genitoriali.
Il Collegio ritiene allora che a norma dell'art. 337quater c.c. possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di affido esclusivo rafforzato di affinché sia la madre soltanto ad assumere in via Per_1
esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio e potrà Per_1
ricorrere al giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
In senso contrario, il resistente nulla ha dedotto nella propria comparsa di costituzione, finendo per corroborare le prospettazioni attoree.
Inoltre, ormai da tempo collocato presso la madre, mostra un buon andamento scolastico, con Per_1
rendimento medio/alto. Frequenta la scuola anche al pomeriggio studiano e facendo i compiti assegnati e/o altre attività. Si frequenta con alcuni compagni di scuola nel tempo libero, dimostrando un buon inserimento nel gruppo dei pari. Ha una relazione positiva con la madre, sembra accogliere e rispettare le regole date dalla stessa ma al tempo stesso si mostra autonomo nelle proprie attività. Il ragazzo ha cioè raggiunto un equilibrio, malgrado il difficile contesto in cui è vissuto.
La previsione dell'affido esclusivo rafforzato va accompagnata:
− dalla previsione in favore dell' di apposito percorso di sostegno alla genitorialità che i Servizi Socio- CP_1
Sanitari dovranno attivare, a sua richiesta, con l'obiettivo di rendere l'uomo maggiormente consapevole del suo ruolo genitoriale e delle responsabilità ad esso connesse, degli effettivi bisogni del figlio e delle corrette modalità relazionali con il medesimo.
Come noto, il percorso in questione non può essere oggetto di alcuna coercizione, essendo rimessa all'interessato ogni valutazione in ordine all'opportunità di sottoporsi al trattamento.
Peraltro, soltanto attraverso un valido percorso di sostegno alla genitorialità, l'odierno resistente potrà ragionevolmente aspirare a recuperare le proprie competenze genitoriali e, quindi, anche il rapporto ormai da tempo compromesso col figlio;
− dalla previsione in favore del minore di ogni percorso ed intervento ritenuto utile, al fine di Per_1
garantirgli una crescita serena ed armoniosa.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio che vada conferma presso la madre con la quale il ragazzo ormai vive da tempo.; per l'effetto, la ex casa familiare va senz'altro affidata alla madre.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, il padre, neppure con la comparsa con cui, da ultimo, si è costituito nel presente giudizio, ha chiesto di poter rivedere il figlio.
La circostanza appare significativa, non solo perché avvalora le prospettazioni attoree di assoluto disinteresse del padre per il figlio, ma anche perché preclude in radice l'elaborazione di qualsiasi regime di visita padre-figlio.
Il Collegio, di conseguenza, ritiene che non possa farsi altro in questa sede che incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, soltanto qualora il padre ne faccia espressa richiesta e soltanto qualora il percorso di sostegno alla genitorialità per lui attivato dia esito positivo e purché il minore, eventualmente previamente sottoposto ad apposito percorso di supporto psicologico a ciò finalizzato, sia disponibile in tal senso, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, con l'obiettivo di un loro graduale riavvicinamento.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente risulta occupata con contratto a tempo pieno e indeterminato come impiegata amministrativa di V livello, con una retribuzione di 1400,00 euro netti circa, secondo quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 19.2.2025.
Ella nel Mod 730/2022 relativa all'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a
18.045,00 euro (al netto delle imposte 15879,00 euro). Nel Mod 730/2023 relativa all'anno d'imposta 2022 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a 18545,00 euro (al netto delle imposte 17.629,00 euro).
Nel Mod 730/2024 relativa all'anno d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a
21.667,00 euro (al netto delle imposte 19.086,00 euro ossia 1590,00 euro circa mensili su 12 mensilità).
La ricorrente ha dichiarato di percepire, per il figlio, l'assegno unico per 199,40 euro.
Non ha provviste bancarie né titoli né investimenti, fatta salva un'assicurazione sulla vita. Non è titolare di proprietà immobiliari.
La donna, secondo quanto dichiarato, è gravata da 600,00 euro di canone di locazione, da 270,00 euro di cessione del quinto dello stipendio e da 20,00 euro per un'assicurazione sulla vita.
Quanto al resistente con la comparsa di costituzione non ha depositato la documentazione CP_1
economica di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., limitandosi a rappresentare che “in oggi pendono diverse esecuzioni in capo al SI. e a richiedere, “stante il pignoramento in corso, le esecuzioni poste in essere e i CP_1
rapporti che si sono venuti a creare con il figlio che venga deciso dal giudice, ritenuta la volontà del cambiamento del cognome, se sia dovuto o meno il diritto al mantenimento” e, “in subordine, che venga disposto un versamento mensile pari a 150,00 euro”.
Tuttavia, nel corso del giudizio sono stati disposti accertamenti ad opera della Guardia di Finanza che hanno consentito di appurare che il resistente:
- nell'anno 2021, ha percepito 25.324,13 euro netti;
nell'anno 2022, ha percepito 26.366,04 euro netti;
nell'anno 2023, ha percepito 27.272,32 euro netti (pari a circa 2200,00 euro mensili su 12 mensilità);
- non è titolare di proprietà immobiliari;
- non ha provviste bancarie né investimenti/titoli.
A fronte di tali risultanze oggettive, tenuto conto dell'età di oggi quindicenne, e della mancanza Per_1
di alcuna frequentazione fra padre e figlio, considerate altresì le inadempienze poste in essere dal padre con riguardo alle spese ordinarie e straordinarie, il Collegio ritiene di porre a carico di un CP_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Ed invero si ritiene che nella determinazione del contributo non possa tenersi conto dei pignoramenti gravanti sul resistente per iniziativa della SI.ra . Pt_1
Ciò perché, diversamente, l' si avvantaggerebbe, nella quantificazione del contributo a suo carico, CP_1
del suo stesso inadempimento agli obblighi economici di mantenimento già disposti in sede giudiziale.
Circostanza che è evidentemente inammissibile.
La ricorrente ha rappresentato che fino ad oggi il contributo ordinario previsto per è stato CP_1
regolarmente versato, in quanto oggetto di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
La donna ha, quindi, invocato la “conferma del provvedimento già emesso dal Tribunale di Savona in data
28.05.2021 – prodotto al n. 6 del ricorso – con il quale, ai sensi dell'art. 156 C.c. era stato ordinato alla
Piaggio Aero Industries S.p.A., datore di lavoro del signor di corrispondere direttamente le somme CP_1
poste a carico di quest'ultimo a titolo di mantenimento”.
Sennonché tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto il nuovo art. 473bis.37 c.p.c. prevede per il pagamento diretto del terzo una procedura extragiudiziale.
Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico per sia integralmente percepito dalla madre Per_1
ricorrente, in quanto unico genitore ad occuparsi del figlio.
Infine, il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri officiosi, pone a carico della madre il 40% e Parte_1
del padre il 60% delle spese straordinarie, così come di seguito definite. CP_1
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti in Calizzano il 12.10.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre;
Per_1
• incarica i Servizi Socio-Sanitari di attivare, su richiesta dell'interessato, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in favore di con gli obiettivi meglio specificati in parte CP_1
motiva;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari di attivare in favore del minore ogni percorso ed intervento Per_1
ritenuto utile;
• stabilisce che il minore resti collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla Per_1
stessa della ex casa familiare;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, soltanto qualora il padre ne faccia espressa richiesta e soltanto qualora il percorso di sostegno alla genitorialità per lui attivato dia esito positivo
e purché il minore, eventualmente previamente sottoposto ad apposito percorso di supporto psicologico a ciò finalizzato, sia disponibile in tal senso, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, con l'obiettivo di un loro graduale riavvicinamento;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari CP_1 Per_1
a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come meglio indicate in Pt_1
parte motiva;
• attribuisce l'assegno unico per il minore integralmente alla madre ricorrente;
Per_1
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
110,80 euro per esborsi e 4.000,oo euro per compensi, oltre alle spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2219 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZERBINI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA GARIBALDI 34 17027
PIETRA LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FORMATO MARIA LUISA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA GHILINI, N. 51 17025 LOANO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.5.2025 entrambe le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Parte_1
in Calizzano il 12.10.2010 (con trascrizione nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010).
Oltre alla pronuncia in punto status, la ricorrente, sul rilievo che il padre ormai da anni manifesta un completo disinteresse nei confronti del figlio col quale non ha più alcuna frequentazione, ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato a sé – o almeno l'affido esclusivo - del figlio minore nato il [...], Per_1
l'assegnazione della ex casa familiare, un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 500,00 euro mensili, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitosi tardivamente, non ha sollevato alcuna specifica contestazione avverso le CP_1
prospettazioni attoree, limitandosi a chiedere, di fatto senza alcuna allegazione, l'affido condiviso del figlio minore l'accertamento “se sia dovuto o meno il diritto al mantenimento” rispetto al ragazzo a Per_1
fronte della volontà dallo stesso manifestata di cambiare cognome, la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 euro mensili.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di
Finanza territorialmente competenti, finché all'udienza del 23.5.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi si siano separati consensualmente con decreto di omologa di questo
Tribunale n. 306 del 5.2.2020 e che da allora vivano separati, senza che siano emersi possibili spazi per una loro riconciliazione (al contrario i coniugi si sono contrapposti in reiterati giudizi tutti aventi ad oggetto la gestione del figlio , inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di Per_1
divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Calizzano il 12.10.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010.
Ciò posto, veniamo all'affido del figlio che oggi ha quasi 15 anni. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato del ragazzo, deducendo l'assoluto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del figlio e l'assenza di qualsiasi frequentazione fra i due ormai da tempo.
Il resistente, pur non contestando minimamente le prospettazioni attoree, ha invocato l'affido condiviso del figlio.
Con provvedimento del 18.3.2024, la Corte d'Appello di Genova, accogliendo il reclamo proposto dalla avverso il decreto del 21.2.2023 con cui il Tribunale di Savona aveva disposto l'affido di ai Pt_1 Per_1
Servizi Sociali territorialmente competenti, ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, sul presupposto che “dalle relazioni risulta una evoluzione nel percorso di consapevolezza della genitorialità in capo alla che ha accettato l'aiuto offerto dai Servizi Sociali al fine di comprendere e operare Pt_1 nell'interesse del figlio;
sta proseguendo il percorso psicologico;
sta collaborando con i Servizi Sociali. Il minore, ascoltato dalla Corte, è apparso determinato, adeguato rispetto alla sua età, segue con profitto la scuola e svolge attività sportive risultando ben inserito tra i pari. Il padre è del tutto assente dalla sua vita, avendo il minore dichiarato di non vederlo da circa tre anni e mezzo e dimostrando rancore nei suoi confronti. Il padre ha sostanzialmente rinunciato al figlio non accettando alcun aiuto offerto dai Servizi
Sociali, non risulta aver intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità né di supporto psicologico e non risultando, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali aver richiesto la ripresa degli incontri protetti”.
La situazione da allora non pare essere cambiata.
La ricorrente, in occasione dell'udienza del 19.2.2026, ha dichiarato: “il padre non saluta nemmeno il figlio quando lo incontra per strada. Mostra il più totale disinteresse per il figlio, sia a livello economico che emotivo. Questa è la situaizone dal 2020. sta bene, va bene a scuola ed è tranquillo”. Per_1
Il resistente stesso, costituitosi nel presente giudizio tardivamente, non ha proposto alcuna allegazione diretta a dimostrare di aver compiuto ogni sforzo per il recupero delle proprie competenze genitoriali e per il ripristino del rapporto col figlio.
I Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, con relazione Prot. n. 16399 del 5.5.2025, hanno dato atto che padre e figlio non hanno alcun contatto addirittura da febbraio 2021.
Sono, dunque, trascorsi ben quattro anni senza che padre e figlio si siano visti di presenza o sentiti telefonicamente, sicchè deve ritenersi che quella che la Corte d'Appello aveva descritto come una condotta improntata alla rinuncia al figlio si sia consolidata e radicalizzata nel tempo.
I Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure hanno anche riferito che il resistente non ha mai preso contatti con i Servizi Sociali per sottoporsi ai percorsi che l'Autorità Giudiziaria gli aveva indicato, contrariamente a quanto fatto dalla madre che da tempo si è dimostrata consapevole dell'utilità dei percorsi ed interventi previsti e collaborativa.
Da tali rilievi emerge con assoluta evidenza l'inapplicabilità al caso di specie del regime dell'affido condiviso, in quanto il resistente, non frequentando da tempo il figlio, non ne conosce i bisogni e le aspirazioni e, per questo, non è neppure in grado di partecipare utilmente all'assunzione delle principali decisioni che lo riguardano.
L'uomo ha fin qui dimostrato di non essere neppure capace di cogliere i bisogni del figlio, perché fra i bisogni di c'è certamente sempre stato anche il bisogno di coltivare un rapporto col genitore, ma Per_1
da circa quattro anni l' nulla ha fatto per ripristinare una frequentazione col minore che col tempo CP_1
ha maturato un radicale rifiuto nei suoi confronti.
L'atteggiamento del resistente è improntato al disinteresse per che, dal canto suo, ha espresso la Per_1 volontà di cambiare il proprio cognome, quasi a voler cancellare le sue origini e la sua discendenza dal padre che si è definitivamente da lui allontanato.
A tale riguardo si legge nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure: “il minore ha più volte ribadito il suo proposito di cambiare cognome, acquisendo quello materno al posto di quello paterno;
a conferma di questo la madre riporta che chiede agli amici di chiamarlo con il cognome della madre Per_1
ed addirittura su una maglia prodotta per un torneo calcistico nell'ambito scolastico ha voluto che Per_1
venisse trascritto il cognome materno ”. Pt_1
D'altra parte, sentito nel procedimento nanti la Corte d'Appello conclusosi con il decreto del Per_1
18.3.2024, aveva riferito: “con ho chiuso i ponti quando ero piccolo mi dava le sberle a volte CP_1
mi facevo la pipì addosso per lo spavento, ad esempio, se passavo davanti alla TV durante la partita, mi dava delle sberle Non trascorreva mai tempo con me mi faceva mettere a letto dalla nonna e lui andava a prendere la pizza. Io l'ho sempre detto che mi metteva le mani addosso e questo fino ai 9 e 10 anni, quando ho tagliato i ponti perché non voleva stare con me. Lo incontravo in ambiente neutro poi un giorno ha detto che non voleva più vedermi in ambiente neutro mi sono arrabbiato perché non capivo perché. Vorrei cambiare cognome perché con non voglio più avere niente a che fare. Non vedo mio padre CP_1
da tre anni e mezzo circa, non mi ha più chiamato”.
A ciò si aggiunga che questo padre, pur mostrando evidenti profili di inidoneità, si è fin qui sottratto al progetto di percorsi ed interventi ad esso destinati, di fatto non prestando alcuna collaborazione per il recupero delle proprie competenze genitoriali.
Il Collegio ritiene allora che a norma dell'art. 337quater c.c. possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di affido esclusivo rafforzato di affinché sia la madre soltanto ad assumere in via Per_1
esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio e potrà Per_1
ricorrere al giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
In senso contrario, il resistente nulla ha dedotto nella propria comparsa di costituzione, finendo per corroborare le prospettazioni attoree.
Inoltre, ormai da tempo collocato presso la madre, mostra un buon andamento scolastico, con Per_1
rendimento medio/alto. Frequenta la scuola anche al pomeriggio studiano e facendo i compiti assegnati e/o altre attività. Si frequenta con alcuni compagni di scuola nel tempo libero, dimostrando un buon inserimento nel gruppo dei pari. Ha una relazione positiva con la madre, sembra accogliere e rispettare le regole date dalla stessa ma al tempo stesso si mostra autonomo nelle proprie attività. Il ragazzo ha cioè raggiunto un equilibrio, malgrado il difficile contesto in cui è vissuto.
La previsione dell'affido esclusivo rafforzato va accompagnata:
− dalla previsione in favore dell' di apposito percorso di sostegno alla genitorialità che i Servizi Socio- CP_1
Sanitari dovranno attivare, a sua richiesta, con l'obiettivo di rendere l'uomo maggiormente consapevole del suo ruolo genitoriale e delle responsabilità ad esso connesse, degli effettivi bisogni del figlio e delle corrette modalità relazionali con il medesimo.
Come noto, il percorso in questione non può essere oggetto di alcuna coercizione, essendo rimessa all'interessato ogni valutazione in ordine all'opportunità di sottoporsi al trattamento.
Peraltro, soltanto attraverso un valido percorso di sostegno alla genitorialità, l'odierno resistente potrà ragionevolmente aspirare a recuperare le proprie competenze genitoriali e, quindi, anche il rapporto ormai da tempo compromesso col figlio;
− dalla previsione in favore del minore di ogni percorso ed intervento ritenuto utile, al fine di Per_1
garantirgli una crescita serena ed armoniosa.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio che vada conferma presso la madre con la quale il ragazzo ormai vive da tempo.; per l'effetto, la ex casa familiare va senz'altro affidata alla madre.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, il padre, neppure con la comparsa con cui, da ultimo, si è costituito nel presente giudizio, ha chiesto di poter rivedere il figlio.
La circostanza appare significativa, non solo perché avvalora le prospettazioni attoree di assoluto disinteresse del padre per il figlio, ma anche perché preclude in radice l'elaborazione di qualsiasi regime di visita padre-figlio.
Il Collegio, di conseguenza, ritiene che non possa farsi altro in questa sede che incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, soltanto qualora il padre ne faccia espressa richiesta e soltanto qualora il percorso di sostegno alla genitorialità per lui attivato dia esito positivo e purché il minore, eventualmente previamente sottoposto ad apposito percorso di supporto psicologico a ciò finalizzato, sia disponibile in tal senso, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, con l'obiettivo di un loro graduale riavvicinamento.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente risulta occupata con contratto a tempo pieno e indeterminato come impiegata amministrativa di V livello, con una retribuzione di 1400,00 euro netti circa, secondo quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 19.2.2025.
Ella nel Mod 730/2022 relativa all'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a
18.045,00 euro (al netto delle imposte 15879,00 euro). Nel Mod 730/2023 relativa all'anno d'imposta 2022 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a 18545,00 euro (al netto delle imposte 17.629,00 euro).
Nel Mod 730/2024 relativa all'anno d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito lordo complessivo pari a
21.667,00 euro (al netto delle imposte 19.086,00 euro ossia 1590,00 euro circa mensili su 12 mensilità).
La ricorrente ha dichiarato di percepire, per il figlio, l'assegno unico per 199,40 euro.
Non ha provviste bancarie né titoli né investimenti, fatta salva un'assicurazione sulla vita. Non è titolare di proprietà immobiliari.
La donna, secondo quanto dichiarato, è gravata da 600,00 euro di canone di locazione, da 270,00 euro di cessione del quinto dello stipendio e da 20,00 euro per un'assicurazione sulla vita.
Quanto al resistente con la comparsa di costituzione non ha depositato la documentazione CP_1
economica di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., limitandosi a rappresentare che “in oggi pendono diverse esecuzioni in capo al SI. e a richiedere, “stante il pignoramento in corso, le esecuzioni poste in essere e i CP_1
rapporti che si sono venuti a creare con il figlio che venga deciso dal giudice, ritenuta la volontà del cambiamento del cognome, se sia dovuto o meno il diritto al mantenimento” e, “in subordine, che venga disposto un versamento mensile pari a 150,00 euro”.
Tuttavia, nel corso del giudizio sono stati disposti accertamenti ad opera della Guardia di Finanza che hanno consentito di appurare che il resistente:
- nell'anno 2021, ha percepito 25.324,13 euro netti;
nell'anno 2022, ha percepito 26.366,04 euro netti;
nell'anno 2023, ha percepito 27.272,32 euro netti (pari a circa 2200,00 euro mensili su 12 mensilità);
- non è titolare di proprietà immobiliari;
- non ha provviste bancarie né investimenti/titoli.
A fronte di tali risultanze oggettive, tenuto conto dell'età di oggi quindicenne, e della mancanza Per_1
di alcuna frequentazione fra padre e figlio, considerate altresì le inadempienze poste in essere dal padre con riguardo alle spese ordinarie e straordinarie, il Collegio ritiene di porre a carico di un CP_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Ed invero si ritiene che nella determinazione del contributo non possa tenersi conto dei pignoramenti gravanti sul resistente per iniziativa della SI.ra . Pt_1
Ciò perché, diversamente, l' si avvantaggerebbe, nella quantificazione del contributo a suo carico, CP_1
del suo stesso inadempimento agli obblighi economici di mantenimento già disposti in sede giudiziale.
Circostanza che è evidentemente inammissibile.
La ricorrente ha rappresentato che fino ad oggi il contributo ordinario previsto per è stato CP_1
regolarmente versato, in quanto oggetto di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
La donna ha, quindi, invocato la “conferma del provvedimento già emesso dal Tribunale di Savona in data
28.05.2021 – prodotto al n. 6 del ricorso – con il quale, ai sensi dell'art. 156 C.c. era stato ordinato alla
Piaggio Aero Industries S.p.A., datore di lavoro del signor di corrispondere direttamente le somme CP_1
poste a carico di quest'ultimo a titolo di mantenimento”.
Sennonché tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto il nuovo art. 473bis.37 c.p.c. prevede per il pagamento diretto del terzo una procedura extragiudiziale.
Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico per sia integralmente percepito dalla madre Per_1
ricorrente, in quanto unico genitore ad occuparsi del figlio.
Infine, il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri officiosi, pone a carico della madre il 40% e Parte_1
del padre il 60% delle spese straordinarie, così come di seguito definite. CP_1
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti in Calizzano il 12.10.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calizzano al n. 1, p. I, anno 2010;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre;
Per_1
• incarica i Servizi Socio-Sanitari di attivare, su richiesta dell'interessato, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in favore di con gli obiettivi meglio specificati in parte CP_1
motiva;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari di attivare in favore del minore ogni percorso ed intervento Per_1
ritenuto utile;
• stabilisce che il minore resti collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla Per_1
stessa della ex casa familiare;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, soltanto qualora il padre ne faccia espressa richiesta e soltanto qualora il percorso di sostegno alla genitorialità per lui attivato dia esito positivo
e purché il minore, eventualmente previamente sottoposto ad apposito percorso di supporto psicologico a ciò finalizzato, sia disponibile in tal senso, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, con l'obiettivo di un loro graduale riavvicinamento;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari CP_1 Per_1
a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come meglio indicate in Pt_1
parte motiva;
• attribuisce l'assegno unico per il minore integralmente alla madre ricorrente;
Per_1
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
110,80 euro per esborsi e 4.000,oo euro per compensi, oltre alle spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo