Art. 2. 1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attivita' soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.
Versione
25 giugno 1997
25 giugno 1997
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Verbania, sentenza 14/10/2024, n. 184Provvedimento: […] Sulla base di queste premesse in fatto, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione e, nel merito, l'insussistenza dell'indebito posto che Parte_1 a seguito del licenziamento, aveva inoltrato domanda di disoccupazione ai sensi dell'art. 2 leggeLeggi di più...
- indennità di disoccupazione·
- art. 2941 c.c.·
- indebito previdenziale·
- ripetizione indebito·
- impossibilità di far valere il diritto·
- trattenute pensionistiche·
- spese di lite·
- lavoratori frontalieri·
- art. 2935 c.c.·
- prescrizione decennale