Articolo 2 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 giugno 1997
Art. 2. 1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attivita' soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.
Entrata in vigore il 25 giugno 1997
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