Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/09/2025, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07354/2025REG.PROV.COLL.
N. 01934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Chironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 2359, pubblicata il 24 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Chironi e Ciliutti su delega dell'avvocato Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. -OMISSIS-del 20 dicembre 2023 del Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi ERP, notificato nella stessa data, avente ad oggetto il “ rigetto dell'istanza di riesame al diniego al subentro a i sensi dell'art.21, del R.R. 4/2017 PG 0609373 del 27.11.2023” .
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 12 della L.R. n. 16/2016, dell’art. 20 del R.R. n.1/2004 e degli artt. 19, 21 e 23 del R.R. n. 4/2017, per illogicità e ingiustizia manifesta perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l’assegnazione dell’alloggio in favore della madre, una volta deceduto il padre, da cui discenderebbe il diritto dell’appellante al subentro in quanto componente del nucleo familiare e figlio convivente sino al momento del decesso della sig.ra -OMISSIS-, avvenuto il 28 settembre 2022;
2) per violazione dell’art. 12 della L.R. n. 16/2016, dell’art. 20 del R.R. n.1/2004 e degli artt. 19 e 21 del R.R. n. 4/2017, per ingiustizia manifesta.
Ad avviso dell’appellante l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza di tutti i presupposti in fatto per autorizzarne il subentro come nuovo assegnatario, atteso il decesso della madre, la continuativa convivenza del figlio sin dal momento dell’assegnazione in favore di quest’ultima e il regolare subentro al marito deceduto. Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe dato rilevanza non al “dato materiale della convivenza come fatto storico” , ma alla “possibilità di far valere una convivenza “legittima” con il soggetto titolare dell’immobile, cioè una convivenza autorizzata dall’ente gestore in forza di valido titolo” ;
3) per violazione dell’art. 12 della L.R. n. 16/2016, dell’art. 20 del R.R. n.1/2004 e degli artt. 19 e 21 del R.R. n. 4/2017, per sviamento dalla causa tipica e travisamento dei fatti.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che l’appellante “siccome non rientrante espressamente nel nucleo assegnatario originario, non era autorizzato ad abitare nell’immobile in questione, se non in forza di appositi atti autorizzativi dell’amministrazione proprietaria e nei limiti di questi” , nonostante al Comune fosse noto che al momento della nuova assegnazione alla sig.ra -OMISSIS- il nucleo familiare di quest’ultima era composto anche dal figlio;
4) per violazione dell’art. 12 della L.R. n. 16/2016, dell’art. 20 del R.R. n.1/2004 e degli artt. 19 e 21 del R.R. n. 4/2017, per carenza di istruttoria ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Secondo la prospettazione dell’appellante sarebbe ingiusto e frutto di eccesso di potere il diniego al subentro nell’assegnazione pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge sia quanto alla convivenza con la madre assegnataria dell’alloggio sia quanto al reddito, come noto al Comune appellato.
2. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello promosso, stante la mera riproposizione delle censure avanzate in primo grado ed ha concluso per il rigetto.
3. Con l’ordinanza n. 1213 del 28 marzo 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ritenendo in base alle condizioni personali e di salute dell’appellante, come comprovate dalla documentazione in atti, che sussistesse “il periculum, inteso quale pregiudizio grave e irreparabile che può discendere dall’esecuzione della sentenza appellata e dal conseguente ordine di rilascio dell’immobile oggetto di controversia” .
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato nel merito e deve essere respinto, ragione per la quale il Collegio può non esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello sollevata dall’amministrazione appellata.
7. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
-in data 14 marzo 2006 il Comune di Milano ha concesso in locazione l’unità abitativa sita in via -OMISSIS- n. 8 a -OMISSIS-, padre dell’odierno appellante, il cui nucleo familiare era composto dalla coniuge -OMISSIS- -OMISSIS-;
- il 21 maggio 2013 -OMISSIS- ha ricevuto la comunicazione dell’ALER di accoglimento, ai sensi del Regolamento n. 1/2004, della richiesta di ampliamento del nucleo familiare nei confronti del figlio che abitava con i genitori dal 15 novembre 2012;
- il 21 giugno 2015, a seguito del decesso dell’originario conduttore, -OMISSIS- -OMISSIS- è diventata la nuova assegnataria per subentro;
- con comunicazione di MM del 15 settembre 2021 è stata approvata la richiesta di coabitazione con la madre per usufruire dei benefici della legge n. 104/1992;
- il 28 settembre 2022 è deceduta la sig.ra -OMISSIS- e con raccomandata del 4 novembre 2022 l’appellante ha chiesto all’amministrazione comunale il subentro nel contratto di locazione, ai sensi della legge n. 392/1978;
- con provvedimento-OMISSIS- del 19 ottobre 2023 il Comune di Milano ha rigettato l’istanza per carenza dei requisiti di cui all’art. 23, comma 12, L.R. n. 16/2016 e di cui all’art. 21 del Regolamento regionale n. 4/2017 perché l’autorizzazione alla coabitazione temporanea concessa non costituisce un valido titolo per il subentro;
- con provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame il Comune di Milano ha inoltre precisato che l’appellante non poteva considerarsi componente del nucleo dell’assegnatario originario, in quanto destinatario di un provvedimento di ampliamento, ai sensi dell’art. 20, comma 7, R.R. n. 1/2004 , che non dava titolo al subentro essendo concesso per un periodo massimo di tre anni a soggetti non presenti nel nucleo al momento dell’assegnazione e non entrati per accrescimento legittimo ovvero naturale, ma legati all’assegnatario da vincoli di parentela o di affinità.
8. Tanto premesso, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di riesame del rigetto dell’istanza di subentro ritenendo che dalla ricostruzione in fatto non emergessero “le condizioni necessarie richieste dalle succitate fonti normative e regolamentari per il subentro del signor -OMISSIS- nell’alloggio originariamente assegnato alla madre” .
8.1. Sono infondate e da disattendere le censure con le quali l’appellante deduce l’erroneità della sentenza perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l’assegnazione dell’alloggio in favore della madre, una volta deceduto il padre, da cui discenderebbe il suo diritto al subentro in quanto componente del nucleo familiare e figlio convivente sino al momento del decesso.
8.2. Come si evince dal tenore della sentenza il giudicante ha, infatti, preso in considerazione sia l’assegnazione dell’alloggio alla madre, a seguito del decesso del coniuge, sia l’assegnazione originaria al padre dell’appellante affermando che in entrambi i casi non ricorressero i presupposti previsti dalla legge per il subentro di quest’ultimo.
Dalla documentazione allegata emerge, infatti, che l’appellante è stato destinatario di un provvedimento di ampliamento temporaneo dal 21 maggio 2013 al 21 maggio 2016 del nucleo familiare del padre, quale originario assegnatario, e di un provvedimento di coabitazione temporanea, ai sensi dell’art. 19 del R.R. n. 4/2017, richiesto il 22 marzo 2021 dalla madre, subentrata nell’assegnazione dell’alloggio a seguito del decesso del padre, avvenuto nel 2015.
8.3. L’art. 19 del Regolamento regionale n. 4/2017 stabilisce al comma 1 che “è ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità” e ai commi 4 e 5 rispettivamente che “la coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio” e che “il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione” .
Il successivo art. 21 al comma 1 prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 5 bis, il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici: a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso; b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;
b bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario” .
8.4. A differenza di quanto prospettato dall’appellante dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che il giudice di primo grado ha fatto riferimento ad entrambi i provvedimenti di assegnazione dell’alloggio in questione evidenziando che “il ricorrente è stato autorizzato a risiedere nell’immobile di via Stoppani in forza di un provvedimento a effetti temporanei, cessati il 21.05.2016, e di una successiva autorizzazione che lo stesso Regolamento Regionale stabilisce espressamente non essere idonea quale titolo per un eventuale futuro subentro” .
In particolare, il giudicante ha rilevato che vi è stato un primo provvedimento di ampliamento temporaneo ai sensi dell’art. 20, comma 7, R.R. 1/2004 “ venuto a scadenza in data 21.05.2016” e che successivamente “il ricorrente ha beneficiato, su richiesta della madre, di un’autorizzazione alla coabitazione ai sensi dell’art. 19 del R.R. 4/2017, prevista “per assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità”. La disposizione stabilisce, al suo comma 4, che “la coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio”, mentre “il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione”. Alla morte della madre, pertanto, il ricorrente non aveva più titolo per risiedere nell’immobile in questione” .
9. Sono altresì infondate e da disattendere anche le censure con le quali l’appellante si duole del fatto che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza di tutti i presupposti in fatto per autorizzarne il subentro come nuovo assegnatario, atteso il decesso della madre, la continuativa convivenza del figlio sin dal momento dell’assegnazione in favore di quest’ultima e il regolare subentro al marito deceduto e che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe dato rilevanza non al “dato materiale della convivenza come fatto storico” , ma alla “possibilità di far valere una convivenza “legittima” con il soggetto titolare dell’immobile, cioè una convivenza autorizzata dall’ente gestore in forza di valido titolo”.
9.1. Dalla ricostruzione in fatto e dal tenore delle disposizioni che disciplinano il subentro negli alloggi ERP emerge chiaramente che l’amministrazione comunale non può considerare la situazione in fatto del richiedente, ma deve necessariamente attenersi a quella in diritto.
Ne discende, pertanto, che è condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado laddove ha affermato che “è giuridicamente irrilevante la materiale coabitazione con la madre assegnataria prima del decesso di quest’ultima, trattandosi di una situazione di mero fatto non prevista tra quelle che consentono il subentro nella posizione dell’assegnatario ” e che “il requisito della continuità abitativa di cui all’art. 21 lett. a) del Regolamento Regionale n. 4/2017 (“componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso”), difatti, presuppone che il soggetto dimori legittimamente nell’immobile o in quanto incluso espressamente nel nucleo familiare assegnatario o perché successivamente autorizzato in forza di provvedimenti che diano titolo al subentro” . Circostanze che non ricorrono nella fattispecie esaminata per tutte le ragioni già esposte.
Infine, il giudicante ha specificato anche che la presenza dell’appellante nello stato di famiglia della madre non potesse “sopperire alla mancanza di un formale atto di preventiva autorizzazione all’inserimento nel nucleo familiare della stessa, presupposto sempre necessario, in base alla citata disciplina regolamentare regionale, per la valutabilità della posizione del richiedente ai fini del subentro” .
10. L’appello deve, pertanto, essere respinto.
11. La natura degli interessi sottesi alla vicenda esaminata indice il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.