Articolo 110 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 109Articolo 111
Versione
4 aprile 1941
Art. 110.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del precedente articolo 59 i servizi prestati dagli insegnanti del ruolo coloniale e dai direttori centrali, con assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a' termini dell' articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68 .

La quota d'indennita' o di pensione corrispondente ai servizi di cui al comma precedente e' a carico del Ministero dell'Africa Italiana, il quale e' sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'istituto Nazionale delle Assicurazioni fino a concorrenza della quota anzidetta.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941