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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17705 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
GIUDICE dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8607 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, a cui è riunita causa civile di primo grado iscritta al n. 715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv.ti Veronica Miceli e Monica Nocentini per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Luciani per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6859/23 questo Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti. Nel prosieguo, ritenuto necessario verificare, al fine di accertare la praticabilità delle condizioni di cui all'accordo nelle more raggiunto dalle parti, la stabile e regolare ripresa della frequentazione padre -figlio, in procinto di riattivarsi secondo quanto emerso all'udienza del 30.5.2023, ha disposto rinvio, ulteriormente concesso all'udienza del 3.10.2023 onde consentire alle parti la definitiva determinazione delle condizioni di frequentazione del minore. Pertanto le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3) Il figlio minore AN è affidato congiuntamente;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione,alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione , la potestà potrà essere esercitata separatamente.
4) Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre a Roma nella casa familiare di via della Martinica 175 Scala G int.12, che resta assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto.
Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alle ore 19 della domenica e un pomeriggio alla settimana nei giorni di mercoledì o giovedì con accompagnamento a casa della madre alle ore 21,00.
Il padre dovrà comunicare all'inizio di ogni settimana il giorno di mercoledì o giovedì
in cui potrà stare con il figlio.
5) In caso di malattia del minore nei giorni concordati con il padre, questi saranno recuperati nella settimana successiva.
6) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
7) Il minore trascorrerà le festività natalizie con il padre, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno (23/30 dicembre 31 dicembre/6
gennaio), e le festività pasquali ad anni alterni, così come pure ad anni alterni trascorrerà ponti, festività e compleanni.
8) Il sig. NN RE continuerà a corrispondere quale contributo per il
mantenimento del figlio l'assegno di euro 200,00 (duecento/00) come determinato nel corso dell'udienza presidenziale oltre all'adeguamento Istat a decorrere dall'anno
2024.
9) Le spese straordinarie per il figlio definite secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17/12/2014 dal Tribunale di Roma con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la sola eccezione della spesa dell'apparecchio dentistico necessario per il figlio di cui si farà carico il solo sig. NN RE secondo le modalità e gli accordi presi con lo studio dentistico Sorridental. Infatti le parti di comune accordo hanno stabilito che la spesa dell'apparecchio dentistico coprirà per una metà le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra CC e per l'altra metà il mantenimento non corrisposto dal sig. RE fino a dicembre 2022, poste che si considereranno entrambe corrisposte a saldo e stralcio del maggior dovuto. Ciò
nonostante la sig.ra CC OL contribuirà alla spesa per l'apparecchio dentistico, corrispondendo il contributo di euro 300,00 (trecento/00).
Si precisa inoltre che dal Gennaio 2023 in poi oltre al mantenimento ordinario pari delle ad € 200,00-mensili, il signor RE è tenuto a corrispondere il 50% spese straordinarie.
10) L'assegno unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
11) coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
Ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione ai fini dell'omologa.
Il GI, ritenuto necessario, alla luce dell'ultima relazione del Servizio sociale in atti, verificare le modalità di frequentazione padre-figlio effettivamente praticate, ha assegnato termine per acquisire chiarimenti in merito dalle parti, che, nelle note congiunte in data
22.1.2024 hanno rappresentato che, dopo le ferie estive. il figlio aveva preso a frequentare il padre con maggiore assiduità e che il rapporto tra i due aveva beneficiato del raggiunto accordo tra i genitori. Quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Premesso che la Pt 1 ha rinunciato alla domanda di addebito, nulla osta, valutato l'interesse del minore, al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, salvi diversi accordi tra le stesse quanto al regime di frequentazione, il quale dovrà essere applicato nel rispetto dei tempi e delle esigenze del figlio, prendendosi atto delle pattuizioni negoziali esulanti dal contenuto necessario della separazione.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per le spese di CTU, da porsi a definitivo carico delle parti nella quota del
50% ciascuna, trattandosi di accertamento espletato nel precipuo comune interesse del figlio minore
PQM
definitivamente decidendo, preso atto delle ulteriori pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione:
affida il figlio minore ER ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
assegna alla Pt 1 la ex casa familiare;
regolamenta il diritto di visita del minore come da punti 4,5,6,7 di cui alle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
pone a carico del padre un assegno dell'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio ER da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat a decorrere dall'anno 2024 e alle spese straordinarie come da punto 9) delle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per lespesedi CTU, da porsi a definitivo carico delle parti nella quota del 50% ciascuna.
Roma, 15.11.2024
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
GIUDICE dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8607 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, a cui è riunita causa civile di primo grado iscritta al n. 715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv.ti Veronica Miceli e Monica Nocentini per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Luciani per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6859/23 questo Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti. Nel prosieguo, ritenuto necessario verificare, al fine di accertare la praticabilità delle condizioni di cui all'accordo nelle more raggiunto dalle parti, la stabile e regolare ripresa della frequentazione padre -figlio, in procinto di riattivarsi secondo quanto emerso all'udienza del 30.5.2023, ha disposto rinvio, ulteriormente concesso all'udienza del 3.10.2023 onde consentire alle parti la definitiva determinazione delle condizioni di frequentazione del minore. Pertanto le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3) Il figlio minore AN è affidato congiuntamente;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione,alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione , la potestà potrà essere esercitata separatamente.
4) Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre a Roma nella casa familiare di via della Martinica 175 Scala G int.12, che resta assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto.
Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alle ore 19 della domenica e un pomeriggio alla settimana nei giorni di mercoledì o giovedì con accompagnamento a casa della madre alle ore 21,00.
Il padre dovrà comunicare all'inizio di ogni settimana il giorno di mercoledì o giovedì
in cui potrà stare con il figlio.
5) In caso di malattia del minore nei giorni concordati con il padre, questi saranno recuperati nella settimana successiva.
6) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
7) Il minore trascorrerà le festività natalizie con il padre, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno (23/30 dicembre 31 dicembre/6
gennaio), e le festività pasquali ad anni alterni, così come pure ad anni alterni trascorrerà ponti, festività e compleanni.
8) Il sig. NN RE continuerà a corrispondere quale contributo per il
mantenimento del figlio l'assegno di euro 200,00 (duecento/00) come determinato nel corso dell'udienza presidenziale oltre all'adeguamento Istat a decorrere dall'anno
2024.
9) Le spese straordinarie per il figlio definite secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17/12/2014 dal Tribunale di Roma con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la sola eccezione della spesa dell'apparecchio dentistico necessario per il figlio di cui si farà carico il solo sig. NN RE secondo le modalità e gli accordi presi con lo studio dentistico Sorridental. Infatti le parti di comune accordo hanno stabilito che la spesa dell'apparecchio dentistico coprirà per una metà le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra CC e per l'altra metà il mantenimento non corrisposto dal sig. RE fino a dicembre 2022, poste che si considereranno entrambe corrisposte a saldo e stralcio del maggior dovuto. Ciò
nonostante la sig.ra CC OL contribuirà alla spesa per l'apparecchio dentistico, corrispondendo il contributo di euro 300,00 (trecento/00).
Si precisa inoltre che dal Gennaio 2023 in poi oltre al mantenimento ordinario pari delle ad € 200,00-mensili, il signor RE è tenuto a corrispondere il 50% spese straordinarie.
10) L'assegno unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
11) coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
Ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione ai fini dell'omologa.
Il GI, ritenuto necessario, alla luce dell'ultima relazione del Servizio sociale in atti, verificare le modalità di frequentazione padre-figlio effettivamente praticate, ha assegnato termine per acquisire chiarimenti in merito dalle parti, che, nelle note congiunte in data
22.1.2024 hanno rappresentato che, dopo le ferie estive. il figlio aveva preso a frequentare il padre con maggiore assiduità e che il rapporto tra i due aveva beneficiato del raggiunto accordo tra i genitori. Quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Premesso che la Pt 1 ha rinunciato alla domanda di addebito, nulla osta, valutato l'interesse del minore, al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, salvi diversi accordi tra le stesse quanto al regime di frequentazione, il quale dovrà essere applicato nel rispetto dei tempi e delle esigenze del figlio, prendendosi atto delle pattuizioni negoziali esulanti dal contenuto necessario della separazione.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per le spese di CTU, da porsi a definitivo carico delle parti nella quota del
50% ciascuna, trattandosi di accertamento espletato nel precipuo comune interesse del figlio minore
PQM
definitivamente decidendo, preso atto delle ulteriori pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione:
affida il figlio minore ER ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
assegna alla Pt 1 la ex casa familiare;
regolamenta il diritto di visita del minore come da punti 4,5,6,7 di cui alle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
pone a carico del padre un assegno dell'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio ER da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat a decorrere dall'anno 2024 e alle spese straordinarie come da punto 9) delle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per lespesedi CTU, da porsi a definitivo carico delle parti nella quota del 50% ciascuna.
Roma, 15.11.2024
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi