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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 1891/2025, in materia di modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promosso da:
(CF: ), con l'Avv. NORIS Parte_1 C.F._1
VALERIA
- attore - contro
(C.F. ), con l'avv. ROTA TIZIANA CP_1 C.F._2
- convenuto -
Parere del Pubblico Ministero in data 4.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di Pt_1
separazione assunte dalle parti con sentenza n. 110/2025 del 26/02/2025, Tribunale di
Alessandria, RG n. 2619/2023, allorché veniva previsto un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 1.500,00 complessivi;
esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in data 11 giugno 2006 e che dalla unione coniugale CP_1
era nato il figlio il 17 settembre 2008 a Tortona;
in particolare, parte ricorrente Per_1
deduceva che il figlio avrebbe partecipato, per l'anno scolastico 2025/2026, al programma promosso dalla “EF High School Exchange Year“, nell'ambito di un programma scolastico internazionale riconosciuto, che comporta la permanenza per un periodo di 10 mesi negli Stati Uniti con partenza alla fine del mese di luglio 2025 e rientro nel mese di maggio del 2026; parte ricorrente chiedeva, pertanto, di sospendere a far data dal mese di agosto 2025, fino al rientro di in Italia, il versamento del Per_1
contributo al mantenimento previsto in sede di separazione personale, considerato che nel programma di studio negli Stati Uniti sottoscritto dalle parti, non sono previsti rientri in Italia sino al termine del corso a maggio 2026. Specificava che “il figlio minore per un periodo di 10 mesi non risiederà più presso l'abitazione materna, né sarà a carico diretto della madre per vitto, spese logistiche e necessità quotidiane, né la madre svolgerà nel di lui interesse alcun compito di cura e domestico”.
Nelle more tra la notifica del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva la sig.ra la CP_1
quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dal sig. . Parte_1
All'udienza del 2 dicembre 2025, dopo ampia discussione le parti concludevano congiuntamente chiedendo che: “ il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre da corrispondersi alla madre venga ridotto, per i mesi da dicembre 2025 a maggio 2026, a
500,00 euro mensili, ferma nel resto ogni pattuizione e ogni erogazione già avvenuta in dipendenza delle precedenti condizioni, dichiarando il loro fermo impegno a coinvolgere maggiormente e in modo comunque adeguato l'altro genitore in ogni informazione e in ogni decisione riguardante il figlio.”
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Le condizioni rassegnate possono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie alle norme imperative di legge.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
a parziale modifica della sentenza n.110/2025 in data 26.02.2025 Tribunale di
Alessandria, RG. 2619/2023,
DISPONE che: “il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre da corrispondersi alla madre venga ridotto, per i mesi da dicembre 2025 a maggio 2026, a 500,00 euro mensili, ferma nel resto ogni pattuizione e ogni erogazione già avvenuta in dipendenza delle precedenti condizioni, dichiarando il loro fermo impegno a coinvolgere maggiormente e in modo comunque adeguato l'altro genitore in ogni informazione e in ogni decisione riguardante il figlio.”
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 5 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Paolo Rampini)
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