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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/11/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3630 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariateresa Bussi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3630 /2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. TATO' ALESSANDRO Parte_1 contro n persona del Liquidatore pro tempore- contumace. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
in via principale nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
In via Subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fatta salva in ogni caso la domanda riconvenzionale svolta, accertata l'effettiva entità economica delle lavorazioni effettuate e delle forniture consegnate dalla alla ditta Individuale Vicol Dorin nonché lo svolgimento delle stesse CP_1 lavorazioni a regola d'arte, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ridurre la richiesta economica della parte opposta al valore delle lavorazioni e forniture effettivamente accertate e verificate.
In via riconvenzionale Condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, CP_1 per i motivi di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dalla Ditta Vicol Dorin nella misura di € 8.350,00 oltre IVA o in quella veriore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA ed esposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal Tribunale di Asti in data 07/10/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.306,11, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere commissionate alla CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'impresa opponente deduceva il grave inadempimento della lle CP_1 obbligazioni contrattuali. In particolare, lamentava: il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio, previsto contrattualmente entro e non oltre il 14/08/2021; l'interruzione ingiustificata dei lavori nel settembre
2021; l'esecuzione delle opere non a regola d'arte, con numerosi vizi e difetti ed il mancato completamento della fornitura. L'opponente allegava altresì di aver subito notevoli danni all'immobile a causa della negligenza degli operatori della Sulla base di tali allegazioni, chiedeva la revoca del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo opposto, in suborine ridurre la richiesta economica della parte opposta al valore delle lavorazioni e forniture effettivamente accertate e verificate ed, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni, quantificati in € 8.350,00 oltre IVA o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, la non si costituiva in giudizio e, CP_1 all'udienza di prima comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice. Successivamente, veniva disposta Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di accertare la sussistenza dei vizi e dei danni lamentati, le relative cause, i costi per la loro eliminazione e le opere non eseguite.
L'opposizione proposta dall'Impresa Individuale è parzialmente fondata e merita accoglimento Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
La domanda monitoria trae origine da un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte, lamentando vizi, incompletezze e danni, e ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento.
La contumacia della società opposta, non esime parte opponente dall'onere di provare i fatti posti CP_1
a fondamento della propria domanda e delle eccezioni sollevate. Onere che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente assolto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio appaiono complete, scevre da vizi logici e metodologici e pienamente condivisibili. Il CTU, all'esito di un accurato sopralluogo e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato la sussistenza dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte attrice.
Le cause sono state individuate in una "generale imperizia nella messa in opera dei manufatti", in "difetti di posa in opera" e in danni arrecati durante le fasi di montaggio (pag. 17 della relazione).
Il CTU ha quindi proceduto a una dettagliata quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dei danni. In particolare, ha stimato:
• in € 4.851,00 i costi per l'eliminazione dei vizi e il completamento delle opere non eseguite a regola d'arte
(sostituzione vetri rotti, corretto montaggio zanzariere, fornitura e posa coprifili mancanti, microregolazioni, puliture, ecc.);
• in € 2.375,00 i costi per il ripristino dei danni arrecati all'immobile (pavimentazione in parquet, pareti interne e facciata esterna).
L'ammontare complessivo del pregiudizio subito da è stato pertanto accertato in € 7.226,00, Parte_1 importo che il CTU ha arrotondato a € 7.230,00 (pag. 25 della CTU). Questo Tribunale ritiene di far proprie tali conclusioni, in quanto frutto di un'analisi tecnica approfondita e immune da censure.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente risulta fondata, così come la domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il credito vantato dalla azionato in via monitoria, CP_1 pari a € 12.306,11, deve essere ridotto in misura corrispondente al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi e le difformità, quantificato in € 4.851,00. Inoltre, la deve essere condannata a risarcire i danni CP_1 cagionati nell'esecuzione della sua prestazione, per un importo di € 2.375,00.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 deve essere revocato, in quanto emesso per una somma non corrispondente a quella effettivamente dovuta.
Occorre ora procedere alla determinazione del saldo finale tra le contrapposte partite di debito e credito. A fronte del credito originario di per € 12.306,11, sorge il controcredito di per un totale CP_1 Parte_1 di € 7.230,00 (€ 4.851,00 per la riduzione del prezzo ed € 2.375,00 per il risarcimento dei danni).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e l Parte_2
va condannata al pagamento della minor somma di € 5.076,11 in favore della
[...] Parte_3
, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
[...]
Sulle spese di lite.
Sebbene l'opponente sia tenuta al pagamento di una somma residua, la sua iniziativa processuale si è resa necessaria per contrastare una pretesa creditoria risultata ingiusta per oltre il 50% del suo ammontare. La revoca del decreto ingiuntivo e il cospicuo ridimensionamento della pretesa di sono motivi per procedere alla CP_1 compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3630/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 emesso dal
Tribunale di Asti in data 07/10/2022.
2. Condanna l'Impresa Individuale a pagare alla la somma residua Parte_1 Parte_3 di € 5.076,11, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
3. Compensa le spese del giudizio.
Asti, 21 novembre 2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariateresa Bussi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3630 /2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. TATO' ALESSANDRO Parte_1 contro n persona del Liquidatore pro tempore- contumace. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
in via principale nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
In via Subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fatta salva in ogni caso la domanda riconvenzionale svolta, accertata l'effettiva entità economica delle lavorazioni effettuate e delle forniture consegnate dalla alla ditta Individuale Vicol Dorin nonché lo svolgimento delle stesse CP_1 lavorazioni a regola d'arte, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ridurre la richiesta economica della parte opposta al valore delle lavorazioni e forniture effettivamente accertate e verificate.
In via riconvenzionale Condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, CP_1 per i motivi di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dalla Ditta Vicol Dorin nella misura di € 8.350,00 oltre IVA o in quella veriore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA ed esposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal Tribunale di Asti in data 07/10/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.306,11, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere commissionate alla CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'impresa opponente deduceva il grave inadempimento della lle CP_1 obbligazioni contrattuali. In particolare, lamentava: il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio, previsto contrattualmente entro e non oltre il 14/08/2021; l'interruzione ingiustificata dei lavori nel settembre
2021; l'esecuzione delle opere non a regola d'arte, con numerosi vizi e difetti ed il mancato completamento della fornitura. L'opponente allegava altresì di aver subito notevoli danni all'immobile a causa della negligenza degli operatori della Sulla base di tali allegazioni, chiedeva la revoca del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo opposto, in suborine ridurre la richiesta economica della parte opposta al valore delle lavorazioni e forniture effettivamente accertate e verificate ed, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni, quantificati in € 8.350,00 oltre IVA o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, la non si costituiva in giudizio e, CP_1 all'udienza di prima comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice. Successivamente, veniva disposta Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di accertare la sussistenza dei vizi e dei danni lamentati, le relative cause, i costi per la loro eliminazione e le opere non eseguite.
L'opposizione proposta dall'Impresa Individuale è parzialmente fondata e merita accoglimento Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
La domanda monitoria trae origine da un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte, lamentando vizi, incompletezze e danni, e ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento.
La contumacia della società opposta, non esime parte opponente dall'onere di provare i fatti posti CP_1
a fondamento della propria domanda e delle eccezioni sollevate. Onere che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente assolto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio appaiono complete, scevre da vizi logici e metodologici e pienamente condivisibili. Il CTU, all'esito di un accurato sopralluogo e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato la sussistenza dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte attrice.
Le cause sono state individuate in una "generale imperizia nella messa in opera dei manufatti", in "difetti di posa in opera" e in danni arrecati durante le fasi di montaggio (pag. 17 della relazione).
Il CTU ha quindi proceduto a una dettagliata quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dei danni. In particolare, ha stimato:
• in € 4.851,00 i costi per l'eliminazione dei vizi e il completamento delle opere non eseguite a regola d'arte
(sostituzione vetri rotti, corretto montaggio zanzariere, fornitura e posa coprifili mancanti, microregolazioni, puliture, ecc.);
• in € 2.375,00 i costi per il ripristino dei danni arrecati all'immobile (pavimentazione in parquet, pareti interne e facciata esterna).
L'ammontare complessivo del pregiudizio subito da è stato pertanto accertato in € 7.226,00, Parte_1 importo che il CTU ha arrotondato a € 7.230,00 (pag. 25 della CTU). Questo Tribunale ritiene di far proprie tali conclusioni, in quanto frutto di un'analisi tecnica approfondita e immune da censure.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente risulta fondata, così come la domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il credito vantato dalla azionato in via monitoria, CP_1 pari a € 12.306,11, deve essere ridotto in misura corrispondente al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi e le difformità, quantificato in € 4.851,00. Inoltre, la deve essere condannata a risarcire i danni CP_1 cagionati nell'esecuzione della sua prestazione, per un importo di € 2.375,00.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 deve essere revocato, in quanto emesso per una somma non corrispondente a quella effettivamente dovuta.
Occorre ora procedere alla determinazione del saldo finale tra le contrapposte partite di debito e credito. A fronte del credito originario di per € 12.306,11, sorge il controcredito di per un totale CP_1 Parte_1 di € 7.230,00 (€ 4.851,00 per la riduzione del prezzo ed € 2.375,00 per il risarcimento dei danni).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e l Parte_2
va condannata al pagamento della minor somma di € 5.076,11 in favore della
[...] Parte_3
, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
[...]
Sulle spese di lite.
Sebbene l'opponente sia tenuta al pagamento di una somma residua, la sua iniziativa processuale si è resa necessaria per contrastare una pretesa creditoria risultata ingiusta per oltre il 50% del suo ammontare. La revoca del decreto ingiuntivo e il cospicuo ridimensionamento della pretesa di sono motivi per procedere alla CP_1 compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3630/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 emesso dal
Tribunale di Asti in data 07/10/2022.
2. Condanna l'Impresa Individuale a pagare alla la somma residua Parte_1 Parte_3 di € 5.076,11, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
3. Compensa le spese del giudizio.
Asti, 21 novembre 2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi