Art. 26.
I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validita' 1 gennaio 1953.
E' prorogata al 31 dicembre 1952 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815 , ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12 .
Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad aver applicazione per il ((concorso di ammissione al XXVII corso allievi)) sottufficiali e per il corso stesso.
Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell' art. 12 della legge 9 gennaio 1936, n. 75 , quale risulta sostituito dall' art. 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915 , nonche' quello dell' art. 13, secondo comma, della legge 22 dicembre 1930, n. 1699 .
I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validita' 1 gennaio 1953.
E' prorogata al 31 dicembre 1952 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815 , ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12 .
Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad aver applicazione per il ((concorso di ammissione al XXVII corso allievi)) sottufficiali e per il corso stesso.
Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell' art. 12 della legge 9 gennaio 1936, n. 75 , quale risulta sostituito dall' art. 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915 , nonche' quello dell' art. 13, secondo comma, della legge 22 dicembre 1930, n. 1699 .