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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2345/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2345/2016, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Calabretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Tindara C.F._2
Pino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico costitutivo di fondo patrimoniale rogato dal Notaio in Persona_1
Messina in data 25.01.2012 (rep. 173631, racc. 35287), con il quale e Controparte_1 CP_2 destinavano ai sensi dell'art. 167 c.c. due immobili di proprietà dello siti in Terme Vigliatore CP_1
e meglio identificati nell'atto introduttivo.
A tal fine l'odierna attrice premetteva di vantare, nei confronti dello un credito per oltre €. CP_1
6.126,75, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 97/2012 (R.G. 444/2012), confermato con sentenza n. 72/2015 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
La deduceva, inoltre, di aver avviato procedura di espropriazione mobiliare, con esito Parte_1 negativo stante l'infruttuosità della vendita.
In forza di quanto esposto, la società attrice chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inopponibilità ed inefficacia dell'atto costitutivi di fondo patrimoniale, in quanto non annotato a margine dell'atto di pagina 1 di 6 R.G. n. 2345/2016
matrimonio ai sensi di quanto prescritto dall'art. 162 c.c..
In subordine, deduceva che il suddetto atto dispositivo fosse lesivo delle proprie ragioni creditorie, e ne chiedeva, dunque, la revocazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 27.04.2017, gli odierni convenuti eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione spiegata dalla società attrice. Nel merito, contestavano la domanda attorea, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In particolare, i convenuti contestavano l'assenza dell'elemento soggettivo della volontà e consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, oltre che della scientia damni.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e parte attrice, con la memoria istruttoria del 27.05.2017, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, in quanto tardivamente proposta.
Il procedimento veniva interessato da svariati rinvii e all'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Indi, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda della Pt_1
diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del
[...]
fondo patrimoniale di cui in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dallo e dalla posto che detta eccezione risulta intempestiva CP_1 CP_2
poiché non effettuata nel rispetto dei termini di costituzione in giudizio previsti per la parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., infatti, la costituzione del convenuto deve avvenire entro venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione delle parti ed indicando a pena di decadenza, ex art. 167 comma 2 c.p.c., nella comparsa di costituzione, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, tra le quali appunto l'eccezione di prescrizione.
Orbene, nel caso di specie non risulta rispettato il termine di legge, essendosi i convenuti costituiti non nel termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza ma nella medesima data della prima udienza tenuta in data 27.04.2017, come peraltro eccepito dalla società attrice.
Ciò posto, deve osservarsi in punto di diritto che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista pagina 2 di 6 R.G. n. 2345/2016
dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè, quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Nel caso in esame, deve ritenersi che la società attrice ha dato prova della sussistenza di un credito – e dunque della propria legitimatio ad causam - nei confronti di in forza dei titoli Controparte_1
giudiziali allegati all'atto introduttivo, in specie il decreto ingiuntivo n. 97/2012 (R.G. 444/2012), sì come confermato dalla sentenza n. 72/2015 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
Risulta, pertanto, provata la legittimazione ad agire dell'odierna attrice, in ragione della sussistenza, pur eventuale, del credito nei confronti di controparte, in ragione dei principi di diritto enucleati dalla
Suprema Corte.
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
pagina 3 di 6 R.G. n. 2345/2016
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che all'evidenza ha determinato una consistente modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando la destinazione di due cespiti immobiliari e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attrice, con la piena consapevolezza dello CP_1
I convenuti, per vero, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della compravendita, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza dell'elementi soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie.
Occorre rilevare, con specifico rifermento alla fattispecie in esame, che: “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (…), in tal caso determinandosi, (…), il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso,
l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (v. Cass. 966/2007).
pagina 4 di 6 R.G. n. 2345/2016
Tanto premesso, emerge l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale
(25.01.2012), come comprovato dalle diffide recapitate al debitore in data 19.03.2011, oltre che dalle stesse affermazioni di parte convenuta, che in comparsa di costituzione ha affermato che “dalla documentazione versata in atti, emerge, incontrovertibilmente, che il rapporto di credito sorto tra gli odierni deducenti e parte attrice, risale al 2009, data di emissione delle fatture”.
Ciò posto, la costituzione del fondo patrimoniale, come già ricordato, è atto a titolo gratuito (cfr. Cass.
2530/2015) sicché l'elemento soggettivo necessario e sufficiente a fondare la domanda ex art. 2901
c.c., nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito successivo al sorgere delle ragioni creditorie, è la consapevolezza del debitore (irrilevante essendo la conoscenza, da parte del terzo beneficiario, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, alla quale deve essere equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore.
Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che
“allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ciò premesso in diritto, deve ritenersi che nell'odierna la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza, da parte dello della sussistenza del credito nonché della CP_1
circostanza che con l'atto di destinazione in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi beni (scientia damni), posto che con esso il debitore ha posto un vincolo sui propri cespiti immobiliari.
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla deve considerarsi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata Parte_1
l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito pagina 5 di 6 R.G. n. 2345/2016
del notaio del 25.01.2012 (rep. 173631, racc. 35287). Persona_1
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 2345/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, dichiara inefficace, ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, costituzione di fondo patrimoniale a rogito del notaio del 25.01.2012, rep. 173631, racc. 35287; Persona_1
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.275,08, di cui € 575,08 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 31.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2345/2016, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Calabretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Tindara C.F._2
Pino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico costitutivo di fondo patrimoniale rogato dal Notaio in Persona_1
Messina in data 25.01.2012 (rep. 173631, racc. 35287), con il quale e Controparte_1 CP_2 destinavano ai sensi dell'art. 167 c.c. due immobili di proprietà dello siti in Terme Vigliatore CP_1
e meglio identificati nell'atto introduttivo.
A tal fine l'odierna attrice premetteva di vantare, nei confronti dello un credito per oltre €. CP_1
6.126,75, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 97/2012 (R.G. 444/2012), confermato con sentenza n. 72/2015 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
La deduceva, inoltre, di aver avviato procedura di espropriazione mobiliare, con esito Parte_1 negativo stante l'infruttuosità della vendita.
In forza di quanto esposto, la società attrice chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inopponibilità ed inefficacia dell'atto costitutivi di fondo patrimoniale, in quanto non annotato a margine dell'atto di pagina 1 di 6 R.G. n. 2345/2016
matrimonio ai sensi di quanto prescritto dall'art. 162 c.c..
In subordine, deduceva che il suddetto atto dispositivo fosse lesivo delle proprie ragioni creditorie, e ne chiedeva, dunque, la revocazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 27.04.2017, gli odierni convenuti eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione spiegata dalla società attrice. Nel merito, contestavano la domanda attorea, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In particolare, i convenuti contestavano l'assenza dell'elemento soggettivo della volontà e consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, oltre che della scientia damni.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e parte attrice, con la memoria istruttoria del 27.05.2017, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, in quanto tardivamente proposta.
Il procedimento veniva interessato da svariati rinvii e all'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Indi, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda della Pt_1
diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del
[...]
fondo patrimoniale di cui in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dallo e dalla posto che detta eccezione risulta intempestiva CP_1 CP_2
poiché non effettuata nel rispetto dei termini di costituzione in giudizio previsti per la parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., infatti, la costituzione del convenuto deve avvenire entro venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione delle parti ed indicando a pena di decadenza, ex art. 167 comma 2 c.p.c., nella comparsa di costituzione, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, tra le quali appunto l'eccezione di prescrizione.
Orbene, nel caso di specie non risulta rispettato il termine di legge, essendosi i convenuti costituiti non nel termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza ma nella medesima data della prima udienza tenuta in data 27.04.2017, come peraltro eccepito dalla società attrice.
Ciò posto, deve osservarsi in punto di diritto che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista pagina 2 di 6 R.G. n. 2345/2016
dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè, quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Nel caso in esame, deve ritenersi che la società attrice ha dato prova della sussistenza di un credito – e dunque della propria legitimatio ad causam - nei confronti di in forza dei titoli Controparte_1
giudiziali allegati all'atto introduttivo, in specie il decreto ingiuntivo n. 97/2012 (R.G. 444/2012), sì come confermato dalla sentenza n. 72/2015 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
Risulta, pertanto, provata la legittimazione ad agire dell'odierna attrice, in ragione della sussistenza, pur eventuale, del credito nei confronti di controparte, in ragione dei principi di diritto enucleati dalla
Suprema Corte.
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
pagina 3 di 6 R.G. n. 2345/2016
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che all'evidenza ha determinato una consistente modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando la destinazione di due cespiti immobiliari e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attrice, con la piena consapevolezza dello CP_1
I convenuti, per vero, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della compravendita, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza dell'elementi soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie.
Occorre rilevare, con specifico rifermento alla fattispecie in esame, che: “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (…), in tal caso determinandosi, (…), il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso,
l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (v. Cass. 966/2007).
pagina 4 di 6 R.G. n. 2345/2016
Tanto premesso, emerge l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale
(25.01.2012), come comprovato dalle diffide recapitate al debitore in data 19.03.2011, oltre che dalle stesse affermazioni di parte convenuta, che in comparsa di costituzione ha affermato che “dalla documentazione versata in atti, emerge, incontrovertibilmente, che il rapporto di credito sorto tra gli odierni deducenti e parte attrice, risale al 2009, data di emissione delle fatture”.
Ciò posto, la costituzione del fondo patrimoniale, come già ricordato, è atto a titolo gratuito (cfr. Cass.
2530/2015) sicché l'elemento soggettivo necessario e sufficiente a fondare la domanda ex art. 2901
c.c., nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito successivo al sorgere delle ragioni creditorie, è la consapevolezza del debitore (irrilevante essendo la conoscenza, da parte del terzo beneficiario, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, alla quale deve essere equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore.
Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che
“allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ciò premesso in diritto, deve ritenersi che nell'odierna la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza, da parte dello della sussistenza del credito nonché della CP_1
circostanza che con l'atto di destinazione in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi beni (scientia damni), posto che con esso il debitore ha posto un vincolo sui propri cespiti immobiliari.
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla deve considerarsi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata Parte_1
l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito pagina 5 di 6 R.G. n. 2345/2016
del notaio del 25.01.2012 (rep. 173631, racc. 35287). Persona_1
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 2345/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, dichiara inefficace, ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, costituzione di fondo patrimoniale a rogito del notaio del 25.01.2012, rep. 173631, racc. 35287; Persona_1
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.275,08, di cui € 575,08 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 31.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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