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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2655 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Andrea De Parte_1
Amicis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Roberto Mallet 29
[...]
[...
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Simone
LI e AN NO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via Via Crescenzio 25
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3746/2022 pubblicata in data 28/4/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento del suo diritto ad Parte_1 essere inquadrato nel livello di operaio qualificato (II livello CCNL Edilizia) dal gennaio 2010 e di operaio specializzato (III livello CCNL Edilizia) dal gennaio 2015 la condanna della società
al pagamento in suo favore, a titolo di differenze Controparte_1 Controparte_1 retributive, dell'importo di € 85.261,81 oltre le ulteriori differenze retributive maturate a partire dal 1/10/2018 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato della società a decorrere dal Parte_1 CP_1
15/1/2007 sino al 30/1/2020 (data di decorrenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dall'odierna appellata) con inquadramento al primo livello C.C.N.L.
Edilizia aveva agito in giudizio allegando di essere stato adibito, a decorrere dal secondo anno di attività, a mansioni superiori rispetto a tale livello di inquadramento, indicate nel ricorso, e riconducibili alla qualifica di operaio qualificato dal gennaio 2010 e di operaio specializzato dal gennaio 2015 e rivendicando il suo diritto a conseguire le maggiori retribuzioni dovute, quantificate come da conteggi inclusi nel ricorso.
Il Tribunale rigettava il ricorso in ragione della genericità ed inidoneità delle allegazioni in ordine alla riconoscibilità delle mansioni asseritamente svolte al superiore livello di inquadramento oggetto di rivendicazione, evidenziando come l'odierno appellante avesse omesso di effettuare, nell'atto introduttivo del giudizio, il concreto raffronto fra le mansioni espletate, la declaratoria relativa all'inquadramento formale ricevuto e quella ai livelli rivendicati.
Affermava pertanto l'inammissibilità, in ragione di tali carenze allegatorie, della prova testimoniale richiesta.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato la carenza e l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso, contestando in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'omesso raffronto tra le mansioni esercitate ed il livello di inquadramento assegnato rispetto a quello rivendicato.
Ribadisce la specificità delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda di primo grado e dei riferimenti alla declaratoria contrattuale, sostenendo doversi escludere la nullità di tale atto ed evidenziando il contenuto della documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Insiste per l'integrale accoglimento della domanda di primo grado lamentando la mancata ammissione della prova orale richiesta nell'atto introduttivo del giudizio. Si osserva preliminarmente che deve ritenersi di per sé fondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nella precedente fase del giudizio.
E' noto che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ad es. Cass. n. 2164 del 5/2/2004 e Cass. n. 20272 del 27/9/2010).
Tanto premesso ritiene il Collegio che nel presente caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'odierno appellante abbia sufficientemente assolto ai suoi oneri allegatori.
Quest'ultimo, premesso il livello di inquadramento attribuitogli dalla società datrice, aveva infatti descritto, sin dal ricorso di primo grado, diffusamente ed in modo specifico, le mansioni svolte nel periodo in contestazione esponendo altresì, in relazione ad esse, il contenuto della declaratoria contrattuale (tanto con riferimento all'inquadramento in suo possesso che a quelli oggetto di rivendicazione), rivendicando in particolare la riconducibilità di tali mansioni, alle figure professionali previste dal C.C.N.L. Edilizia, dell'operaio qualificato a decorrere dal gennaio 2010 e dell'operaio specializzato a decorrere dal 2015.
Trattasi di allegazioni che devono reputarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sufficientemente specifiche e tali da costituire, sotto il profilo formale, idoneo supporto alle rivendicazioni del lavoratore con conseguente ammissibilità della prova per testi richiesta da quest'ultimo, prova che è stata pertanto ammessa ed espletata nel corso della presente fase del giudizio.
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda di primo grado dell'appellante non possa, all'esito dell'istruttoria svolta, comunque reputarsi meritevole di accoglimento.
Si osserva che alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (CCNL Edili) per operai comuni – 1° livello CCNL, qualifica attribuita contrattualmente al al momento dell'assunzione (avvenuta, così Pt_1 come si desume dalle buste paga, con la qualifica di “manovale”), si intendono “coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorre qualche attitudine a conoscenza conseguibile in pochi giorni” comprendendo in tale categoria “anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati”.
Per operaio qualificato - 2° livello C.C.N.L., rivendicata dall'odierno appellante a decorrere dal gennaio 2010, si intendono invece “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” tra cui a titolo di esempio sono ricomprese, ad esempio, le figure professionali del “carpentiere” e cioè chi
“esegue il legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato” o del “muratore” e cioè di colui che “esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato”.
Per operaio specializzato - 3° livello C.C.N.L.- rivendicato dall'odierno appellante a decorrere dal 2015 si intendono “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” comprendendo in tale livello di inquadramento, in particolare, anche in questo caso le figure professionali del “carpentiere” descritto colui
“che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseforme, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti” e del “muratore” descritto colui che “esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacatura e speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a
Della, o a forma gotica;
montaggio il rivestimento di scale in pietra, marmo finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate parapetti, sia in muratura che in ferro”.
Risulta evidente come il livello di inquadramento attribuito contrattualmente all'odierno appellante sia caratterizzato da compiti di particolare semplicità con svolgimento di mansioni elementari (o comunque in supporto di dipendenti in possesso della superiore qualifica di operaio qualificato o specializzato), tali da non richiedere conoscenze che non possano essere acquisite in pochi giorni mentre i successivi livelli oggetto di rivendicazione, presuppongono comunque conoscenze via via più complesse, tali da richiedere o “una normale capacità per la loro esecuzione” (2° livello) oppure una “speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” (3° livello).
Si osserva ancora che nell'ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore subordinato di mansioni promiscue, la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cass. n. 6230 del 23/06/1998, Cass. n. 26978 del 22/12/2009 e Cass. n. 2969 del
08/02/2021).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'odierno appellante, interamente gravato del relativo onere probatorio, non abbia fornito idonea dimostrazione dello svolgimento, in modo prevalente e continuativo, di mansioni riconducibili ai superiori livelli rivendicati rispetto a quello che gli era stato attribuito contrattualmente, non potendo ritenersi in particolare essere stato sufficientemente comprovato lo svolgimento in maniera prevalente e comunque non sporadica od occasionale di mansioni o compiti riconducibili ai superiori livelli di rivendicazione.
Si osserva a tale proposito che non possono in ogni caso reputarsi attendibili le dichiarazioni rese dal teste , fratello del ricorrente, dichiarazioni la cui Testimone_1 credibilità risulta gravemente compromessa, non solo dallo stretto rapporto di parentela sussistente con l'appellante ma anche dalla contraddittorietà ed incoerenza delle sue dichiarazioni con le stesse allegazioni difensive di tale parte, ove in particolare, riferiscono sostanzialmente l'attività lavorativa dell'appellante ad un diverso datore di lavoro, la società
datrice di lavoro dello stesso testimone, la quale, così come dichiarato Parte_2 da quest'ultimo, provvedeva a chiamare l'appellante quando veniva incaricata dalla dell'effettuazione di lavori in cemento armato (“…La soc. CP_1 Parte_2 svolgeva per la soc. lavori in cemento armato, quando venivano effettuati questi CP_1 lavori veniva chiamato mio fratello. Provvedeva a chiamarlo il principale Persona_1 nostro…”).
Trattasi di dichiarazioni gravemente incoerenti con le allegazioni difensive dell'appellante il quale ha riferito interamente l'attività lavorativa svolta nel periodo oggetto di rivendicazione alla senza nulla allegare in ordine al ruolo che in tale ambito CP_1 sarebbe stato svolto dalla società e che compromettono irrimediabilmente Pt_2
l'attendibilità del suddetto testimone.
Né, può reputarsi sufficientemente idoneo sotto il profilo probatorio quanto dichiarato in ordine alle mansioni svolte dall'appellante, dall'ulteriore teste di tale parte Testimone_2
(il quale ha riferito di avere visto l'appellante lavorare con la gru e con l'escavatore e svolgere lavori di muratura, di guaina e di coibentazione), dichiarazioni il cui valore probatorio risulta inficiato dalla saltuarietà della sua frequenza dei cantieri della società
e anche dall'assoluta genericità delle sue dichiarazioni sia in ordine alle CP_1 circostanze di tempo o di luogo in cui la stessa si sarebbe realizzata (in particolare i cantieri in cui avrebbe assistito all'attività lavorativa dell'appellante) sia in ordine al rapporto lavorativo che lo collegava a tale società e che avrebbe giustificato la sua presenza sul luogo di lavoro (il teste a tale proposito ha dichiarato che tale frequentazione saltuaria si svolgeva
“per dare una mano nei lavori”).
Trattasi quindi di risultanze istruttorie ai quali non può attribuirsi valore di prova dello svolgimento, in modo prevalente, tanto sul profilo quantitativo che qualitativo, o quantomeno in modo non sporadico, di mansioni riconducibili ai superiori livelli oggetto di rivendicazione.
Questo tanto più alla luce delle dichiarazioni rese, in ordine al contenuto dell'attività lavorativa dell'appellante, dal teste , il quale con riferimento agli ultimi Testimone_3 anni di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (in particolare a partire dalla metà del 2016, periodo in cui, secondo l'assunto attoreo, l'appellante avrebbe già da tempo cominciato a svolgere mansioni di operaio specializzato), ha riferito di avere visto l'appellante svolgere attività di natura elementare (trasporto materiali e macerie, apertura e chiusura tracce, confezionamento malte attività accessorie) che non possono ritenersi in quanto tali riconducibili ai superiori livelli rivendicati confermando altresì l'assunto difensivo dell'appellata in ordine all'affidamento a imprese esterne dei lavori più qualificati (“…Mi è capitato di vedere lavorare l'appellante, in particolare nei cantieri di via
Montedicasa a San Cesareo e in cantieri successivi, questo dalla metà 2016 sino al 2020. Il sig. n virtù del suo rapporto di fiducia con la svolgeva attività di trasporto Pt_1 CP_1 materiali e macerie, apertura e chiusura tracce, confezionamento malte e attività accessorie, ad es. prendeva del materiale presso il deposito o si spostava da un cantiere all'altro per portare materiali o approvvigionamenti. Si occupava anche delle demolizioni necessarie per consentire la canalizzazione degli impianti e lavori che erano compresi in quelli di apertura chiusura tracce. Questo nei cantieri in cui l'ho visto io…. Nei cantieri in cui ho visto lavorare il sig. erano presenti anche altre imprese che svolgevano attività Pt_1 specialistiche in sub affidamento ad es. la Tetto21 che si occupava dei lavori in cemento in particolare delle strutture portanti in elevazione e copertura oltre che di tutto il pacchetto di copertura finito. Non ricordo di altre società. Ricordo sempre che nel cantiere di
Grottaferrata ove operava la Tetto 21 vi erano degli intonacatori in subappalto… nel cantiere di Grottaferrata c'era una gru ma non ricordo di avere visto l'appellante manovrarla, faccio presente che per fare questo tipo di lavoro è necessario un patentino e una formazione specifica. Nel cantiere di San Cesareo via Monte di Casa non c'era una gru… Non ricordo di aver visto il Sig. svolger lavori di muratura…”). Pt_1
Tali dichiarazioni hanno trovato del resto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste
, direttore tecnico dell'appellata, il quale ha anch'egli riferito di avere Testimone_4 visto l'appellante svolgere lavori di particolare semplicità quali approvvigionamenti, pulizia, tracce e attività di facchinaggio (“…ho avuto modo di vedere lavorare l'appellante tutti giorni quando mi recavo sul cantiere cosa che facevo quotidianamente…con il sig. si Pt_1 era instaurato un rapporto fiduciario, quello che faceva era provvedere agli approvvigionamenti, a pulire il cantiere, a fare le tracce e ad attività di facchinaggio. Faccio presente che per i lavori ci servivamo di imprese specializzate anche di operai specializzati.
Non mi è mai capitato di vederlo fare lavori di pittura o rasatura o anche lavori di muratura…gli operai specializzati di cui ci ab avevamo erano dipendenti della CP_1 ad esempio uno di questi era che era operaio specializzato e che si Persona_2 occupava di lavori edili di rifinitura…escludo o meglio non ho mai visto l'appellante Cont Cont lavorare con la o con l'escavatore, faccio presente a tale proposito che la non era di proprietà della sino al 2017 e ci avvalevamo per questo della Ditta MARITA CP_1 Cont COSTRUZIONI S.R.L. Abbiamo acquistato la nel 2018 e per utilizzarla ci avvalevamo della impresa TETTO 21 di mi risulta assolutamente che il Sig. Persona_3 Pt_1 sia stato nominato responsabile della sicurezza”)
Entrambi i testi hanno inoltre confermato le allegazioni dell'appellata in ordine all'avvalersi, per particolari tipi di lavori che comportavano conoscenze specialistiche, di imprese esterne, circostanza quest'ultima che trova riscontro anche nella documentazione prodotta in allegato alla comparsa difensiva della società resistente in ordine all'impiego di soggetti terzi per determinati lavori di contenuto specialistico (ad esempio per lavori di intonacatura, impermeabilizzazione, massetti e pavimenti, muratura, tramezzature e tamponature, posa in opera guaina ed opere in cemento armato , cfr. all.ti 5, 6, 8 e 9 della comparsa di costituzione).
Trattasi di dichiarazioni, che, pur considerando il rapporto societario con l'appellante e di parentela con i rappresentanti dell'appellata, (il teste ha dichiarato di essere socio accomandante della stessa oltre che figlio dell'attuale socio accomandataria della società), risultano comunque idoneo riscontro di quanto dichiarato dal teste e provengono Tes_3 comunque dalla conoscenza diretta dell'unico soggetto che è stato in grado di riferire in modo continuativo dell'attività lavorativa dell'appellante per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi di complessivo contesto probatorio che porta alla conclusione di ritenere non sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quanto meno in modo non sporadico né occasionale, di mansioni superiori al livello di inquadramento che gli era stato conferito contrattualmente, non essendo di per sé sufficiente , in mancanza di idonea prova in ordine al materiale espletamento, con le predette modalità, delle relative mansioni, né
l'astratto conseguimento di abilitazioni professionali (cfr. attestati professionali prodotti come all.7 e 8 del ricorso di primo grado) né la foto dei due cartelloni (all.ti 9 e 10 del ricorso) in cui l'odierno appellante risultava essere stato designato “capo cantiere” e
“preposto” (all. 9 del ricorso di primo grado) o “direttore del cantiere” (all. 10 del ricorso di primo grado), documentazione quest'ultima, contestata dalla società appellata e alla quale non può attribuirsi idoneo valore probatorio.
Si osserva infatti che la foto prodotta come all. 9 riferisce, così come si evince dalle indicazioni ivi contenute, a lavori di “Manutenzione straordinaria ed installazione di impianto disoleatore presso il centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato” presso il Comune di Colonna iniziati a partire dal 10/10/2017, lavori presso cui il ricorrente non allega nemmeno compiutamente di avere materialmente partecipato (allegando, in particolare di avere, in tale anno, partecipato, con mansioni varie a lavori in zona Roma
Tuscolana - via Siculiana) o presso la Scuola del Comune di Segni cfr. punto 11 del ricorso), limitandosi del resto (punto 17 del ricorso) al mero dato formale della nomina a capo cantiere e preposto senza nemmeno specificare le mansioni svolte in concreto a tale titolo.
Relativamente alla foto prodotta come all. 10 è sufficiente invece rilevare come la stessa si riferisca a lavori (“T. Falasca. Messa a norma degli Impianti”) che non risultano essere stati eseguiti dall'appellata (quanto piuttosto, così come indicato nella stessa foto, dalla società Telenia srl).
In definitiva, il contenuto e la frammentarietà di tali risultanze istruttorie, non consente di ritenere sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte dell'appellante, quanto meno in modo prevalente e continuativo, di mansioni riconducibili ai superiori livelli rivendicati mentre inammissibile in ragione del suo contenuto meramente esplorativo risulta, in tale complessivo contesto, la richiesta di esibizione di varia documentazione della società avanzata dall'appellante (libro giornale dei cantieri edili in cui il ricorrente ha prestato servizio, libro unico del lavoro dei dipendenti dell'appellata, lettera di assunzione dell'appellante con mansionario sottoscritto da quest'ultimo, registro fatture di vendita, elenco del nominativo dei direttori lavori dei cantieri ove ha reso servizio l'appellante con dal gennaio 2010 con riserva di chiamarli a testimoniare) peraltro da quest'ultimo non reiterata con le note autorizzate presentate nella presente fase del giudizio.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
I motivi posti a fondamento della presente decisione non coincidenti, in ragione della parziale fondatezza (nei termini precedentemente indicati) delle doglianze dell'appellante, con quelli posti a fondamento della decisione di primo grado, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012
n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 20.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2655 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Andrea De Parte_1
Amicis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Roberto Mallet 29
[...]
[...
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Simone
LI e AN NO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via Via Crescenzio 25
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3746/2022 pubblicata in data 28/4/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento del suo diritto ad Parte_1 essere inquadrato nel livello di operaio qualificato (II livello CCNL Edilizia) dal gennaio 2010 e di operaio specializzato (III livello CCNL Edilizia) dal gennaio 2015 la condanna della società
al pagamento in suo favore, a titolo di differenze Controparte_1 Controparte_1 retributive, dell'importo di € 85.261,81 oltre le ulteriori differenze retributive maturate a partire dal 1/10/2018 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato della società a decorrere dal Parte_1 CP_1
15/1/2007 sino al 30/1/2020 (data di decorrenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dall'odierna appellata) con inquadramento al primo livello C.C.N.L.
Edilizia aveva agito in giudizio allegando di essere stato adibito, a decorrere dal secondo anno di attività, a mansioni superiori rispetto a tale livello di inquadramento, indicate nel ricorso, e riconducibili alla qualifica di operaio qualificato dal gennaio 2010 e di operaio specializzato dal gennaio 2015 e rivendicando il suo diritto a conseguire le maggiori retribuzioni dovute, quantificate come da conteggi inclusi nel ricorso.
Il Tribunale rigettava il ricorso in ragione della genericità ed inidoneità delle allegazioni in ordine alla riconoscibilità delle mansioni asseritamente svolte al superiore livello di inquadramento oggetto di rivendicazione, evidenziando come l'odierno appellante avesse omesso di effettuare, nell'atto introduttivo del giudizio, il concreto raffronto fra le mansioni espletate, la declaratoria relativa all'inquadramento formale ricevuto e quella ai livelli rivendicati.
Affermava pertanto l'inammissibilità, in ragione di tali carenze allegatorie, della prova testimoniale richiesta.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato la carenza e l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso, contestando in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'omesso raffronto tra le mansioni esercitate ed il livello di inquadramento assegnato rispetto a quello rivendicato.
Ribadisce la specificità delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda di primo grado e dei riferimenti alla declaratoria contrattuale, sostenendo doversi escludere la nullità di tale atto ed evidenziando il contenuto della documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Insiste per l'integrale accoglimento della domanda di primo grado lamentando la mancata ammissione della prova orale richiesta nell'atto introduttivo del giudizio. Si osserva preliminarmente che deve ritenersi di per sé fondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nella precedente fase del giudizio.
E' noto che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ad es. Cass. n. 2164 del 5/2/2004 e Cass. n. 20272 del 27/9/2010).
Tanto premesso ritiene il Collegio che nel presente caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'odierno appellante abbia sufficientemente assolto ai suoi oneri allegatori.
Quest'ultimo, premesso il livello di inquadramento attribuitogli dalla società datrice, aveva infatti descritto, sin dal ricorso di primo grado, diffusamente ed in modo specifico, le mansioni svolte nel periodo in contestazione esponendo altresì, in relazione ad esse, il contenuto della declaratoria contrattuale (tanto con riferimento all'inquadramento in suo possesso che a quelli oggetto di rivendicazione), rivendicando in particolare la riconducibilità di tali mansioni, alle figure professionali previste dal C.C.N.L. Edilizia, dell'operaio qualificato a decorrere dal gennaio 2010 e dell'operaio specializzato a decorrere dal 2015.
Trattasi di allegazioni che devono reputarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sufficientemente specifiche e tali da costituire, sotto il profilo formale, idoneo supporto alle rivendicazioni del lavoratore con conseguente ammissibilità della prova per testi richiesta da quest'ultimo, prova che è stata pertanto ammessa ed espletata nel corso della presente fase del giudizio.
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda di primo grado dell'appellante non possa, all'esito dell'istruttoria svolta, comunque reputarsi meritevole di accoglimento.
Si osserva che alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (CCNL Edili) per operai comuni – 1° livello CCNL, qualifica attribuita contrattualmente al al momento dell'assunzione (avvenuta, così Pt_1 come si desume dalle buste paga, con la qualifica di “manovale”), si intendono “coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorre qualche attitudine a conoscenza conseguibile in pochi giorni” comprendendo in tale categoria “anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati”.
Per operaio qualificato - 2° livello C.C.N.L., rivendicata dall'odierno appellante a decorrere dal gennaio 2010, si intendono invece “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” tra cui a titolo di esempio sono ricomprese, ad esempio, le figure professionali del “carpentiere” e cioè chi
“esegue il legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato” o del “muratore” e cioè di colui che “esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato”.
Per operaio specializzato - 3° livello C.C.N.L.- rivendicato dall'odierno appellante a decorrere dal 2015 si intendono “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” comprendendo in tale livello di inquadramento, in particolare, anche in questo caso le figure professionali del “carpentiere” descritto colui
“che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseforme, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti” e del “muratore” descritto colui che “esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacatura e speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a
Della, o a forma gotica;
montaggio il rivestimento di scale in pietra, marmo finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate parapetti, sia in muratura che in ferro”.
Risulta evidente come il livello di inquadramento attribuito contrattualmente all'odierno appellante sia caratterizzato da compiti di particolare semplicità con svolgimento di mansioni elementari (o comunque in supporto di dipendenti in possesso della superiore qualifica di operaio qualificato o specializzato), tali da non richiedere conoscenze che non possano essere acquisite in pochi giorni mentre i successivi livelli oggetto di rivendicazione, presuppongono comunque conoscenze via via più complesse, tali da richiedere o “una normale capacità per la loro esecuzione” (2° livello) oppure una “speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” (3° livello).
Si osserva ancora che nell'ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore subordinato di mansioni promiscue, la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cass. n. 6230 del 23/06/1998, Cass. n. 26978 del 22/12/2009 e Cass. n. 2969 del
08/02/2021).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'odierno appellante, interamente gravato del relativo onere probatorio, non abbia fornito idonea dimostrazione dello svolgimento, in modo prevalente e continuativo, di mansioni riconducibili ai superiori livelli rivendicati rispetto a quello che gli era stato attribuito contrattualmente, non potendo ritenersi in particolare essere stato sufficientemente comprovato lo svolgimento in maniera prevalente e comunque non sporadica od occasionale di mansioni o compiti riconducibili ai superiori livelli di rivendicazione.
Si osserva a tale proposito che non possono in ogni caso reputarsi attendibili le dichiarazioni rese dal teste , fratello del ricorrente, dichiarazioni la cui Testimone_1 credibilità risulta gravemente compromessa, non solo dallo stretto rapporto di parentela sussistente con l'appellante ma anche dalla contraddittorietà ed incoerenza delle sue dichiarazioni con le stesse allegazioni difensive di tale parte, ove in particolare, riferiscono sostanzialmente l'attività lavorativa dell'appellante ad un diverso datore di lavoro, la società
datrice di lavoro dello stesso testimone, la quale, così come dichiarato Parte_2 da quest'ultimo, provvedeva a chiamare l'appellante quando veniva incaricata dalla dell'effettuazione di lavori in cemento armato (“…La soc. CP_1 Parte_2 svolgeva per la soc. lavori in cemento armato, quando venivano effettuati questi CP_1 lavori veniva chiamato mio fratello. Provvedeva a chiamarlo il principale Persona_1 nostro…”).
Trattasi di dichiarazioni gravemente incoerenti con le allegazioni difensive dell'appellante il quale ha riferito interamente l'attività lavorativa svolta nel periodo oggetto di rivendicazione alla senza nulla allegare in ordine al ruolo che in tale ambito CP_1 sarebbe stato svolto dalla società e che compromettono irrimediabilmente Pt_2
l'attendibilità del suddetto testimone.
Né, può reputarsi sufficientemente idoneo sotto il profilo probatorio quanto dichiarato in ordine alle mansioni svolte dall'appellante, dall'ulteriore teste di tale parte Testimone_2
(il quale ha riferito di avere visto l'appellante lavorare con la gru e con l'escavatore e svolgere lavori di muratura, di guaina e di coibentazione), dichiarazioni il cui valore probatorio risulta inficiato dalla saltuarietà della sua frequenza dei cantieri della società
e anche dall'assoluta genericità delle sue dichiarazioni sia in ordine alle CP_1 circostanze di tempo o di luogo in cui la stessa si sarebbe realizzata (in particolare i cantieri in cui avrebbe assistito all'attività lavorativa dell'appellante) sia in ordine al rapporto lavorativo che lo collegava a tale società e che avrebbe giustificato la sua presenza sul luogo di lavoro (il teste a tale proposito ha dichiarato che tale frequentazione saltuaria si svolgeva
“per dare una mano nei lavori”).
Trattasi quindi di risultanze istruttorie ai quali non può attribuirsi valore di prova dello svolgimento, in modo prevalente, tanto sul profilo quantitativo che qualitativo, o quantomeno in modo non sporadico, di mansioni riconducibili ai superiori livelli oggetto di rivendicazione.
Questo tanto più alla luce delle dichiarazioni rese, in ordine al contenuto dell'attività lavorativa dell'appellante, dal teste , il quale con riferimento agli ultimi Testimone_3 anni di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (in particolare a partire dalla metà del 2016, periodo in cui, secondo l'assunto attoreo, l'appellante avrebbe già da tempo cominciato a svolgere mansioni di operaio specializzato), ha riferito di avere visto l'appellante svolgere attività di natura elementare (trasporto materiali e macerie, apertura e chiusura tracce, confezionamento malte attività accessorie) che non possono ritenersi in quanto tali riconducibili ai superiori livelli rivendicati confermando altresì l'assunto difensivo dell'appellata in ordine all'affidamento a imprese esterne dei lavori più qualificati (“…Mi è capitato di vedere lavorare l'appellante, in particolare nei cantieri di via
Montedicasa a San Cesareo e in cantieri successivi, questo dalla metà 2016 sino al 2020. Il sig. n virtù del suo rapporto di fiducia con la svolgeva attività di trasporto Pt_1 CP_1 materiali e macerie, apertura e chiusura tracce, confezionamento malte e attività accessorie, ad es. prendeva del materiale presso il deposito o si spostava da un cantiere all'altro per portare materiali o approvvigionamenti. Si occupava anche delle demolizioni necessarie per consentire la canalizzazione degli impianti e lavori che erano compresi in quelli di apertura chiusura tracce. Questo nei cantieri in cui l'ho visto io…. Nei cantieri in cui ho visto lavorare il sig. erano presenti anche altre imprese che svolgevano attività Pt_1 specialistiche in sub affidamento ad es. la Tetto21 che si occupava dei lavori in cemento in particolare delle strutture portanti in elevazione e copertura oltre che di tutto il pacchetto di copertura finito. Non ricordo di altre società. Ricordo sempre che nel cantiere di
Grottaferrata ove operava la Tetto 21 vi erano degli intonacatori in subappalto… nel cantiere di Grottaferrata c'era una gru ma non ricordo di avere visto l'appellante manovrarla, faccio presente che per fare questo tipo di lavoro è necessario un patentino e una formazione specifica. Nel cantiere di San Cesareo via Monte di Casa non c'era una gru… Non ricordo di aver visto il Sig. svolger lavori di muratura…”). Pt_1
Tali dichiarazioni hanno trovato del resto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste
, direttore tecnico dell'appellata, il quale ha anch'egli riferito di avere Testimone_4 visto l'appellante svolgere lavori di particolare semplicità quali approvvigionamenti, pulizia, tracce e attività di facchinaggio (“…ho avuto modo di vedere lavorare l'appellante tutti giorni quando mi recavo sul cantiere cosa che facevo quotidianamente…con il sig. si Pt_1 era instaurato un rapporto fiduciario, quello che faceva era provvedere agli approvvigionamenti, a pulire il cantiere, a fare le tracce e ad attività di facchinaggio. Faccio presente che per i lavori ci servivamo di imprese specializzate anche di operai specializzati.
Non mi è mai capitato di vederlo fare lavori di pittura o rasatura o anche lavori di muratura…gli operai specializzati di cui ci ab avevamo erano dipendenti della CP_1 ad esempio uno di questi era che era operaio specializzato e che si Persona_2 occupava di lavori edili di rifinitura…escludo o meglio non ho mai visto l'appellante Cont Cont lavorare con la o con l'escavatore, faccio presente a tale proposito che la non era di proprietà della sino al 2017 e ci avvalevamo per questo della Ditta MARITA CP_1 Cont COSTRUZIONI S.R.L. Abbiamo acquistato la nel 2018 e per utilizzarla ci avvalevamo della impresa TETTO 21 di mi risulta assolutamente che il Sig. Persona_3 Pt_1 sia stato nominato responsabile della sicurezza”)
Entrambi i testi hanno inoltre confermato le allegazioni dell'appellata in ordine all'avvalersi, per particolari tipi di lavori che comportavano conoscenze specialistiche, di imprese esterne, circostanza quest'ultima che trova riscontro anche nella documentazione prodotta in allegato alla comparsa difensiva della società resistente in ordine all'impiego di soggetti terzi per determinati lavori di contenuto specialistico (ad esempio per lavori di intonacatura, impermeabilizzazione, massetti e pavimenti, muratura, tramezzature e tamponature, posa in opera guaina ed opere in cemento armato , cfr. all.ti 5, 6, 8 e 9 della comparsa di costituzione).
Trattasi di dichiarazioni, che, pur considerando il rapporto societario con l'appellante e di parentela con i rappresentanti dell'appellata, (il teste ha dichiarato di essere socio accomandante della stessa oltre che figlio dell'attuale socio accomandataria della società), risultano comunque idoneo riscontro di quanto dichiarato dal teste e provengono Tes_3 comunque dalla conoscenza diretta dell'unico soggetto che è stato in grado di riferire in modo continuativo dell'attività lavorativa dell'appellante per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi di complessivo contesto probatorio che porta alla conclusione di ritenere non sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quanto meno in modo non sporadico né occasionale, di mansioni superiori al livello di inquadramento che gli era stato conferito contrattualmente, non essendo di per sé sufficiente , in mancanza di idonea prova in ordine al materiale espletamento, con le predette modalità, delle relative mansioni, né
l'astratto conseguimento di abilitazioni professionali (cfr. attestati professionali prodotti come all.7 e 8 del ricorso di primo grado) né la foto dei due cartelloni (all.ti 9 e 10 del ricorso) in cui l'odierno appellante risultava essere stato designato “capo cantiere” e
“preposto” (all. 9 del ricorso di primo grado) o “direttore del cantiere” (all. 10 del ricorso di primo grado), documentazione quest'ultima, contestata dalla società appellata e alla quale non può attribuirsi idoneo valore probatorio.
Si osserva infatti che la foto prodotta come all. 9 riferisce, così come si evince dalle indicazioni ivi contenute, a lavori di “Manutenzione straordinaria ed installazione di impianto disoleatore presso il centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato” presso il Comune di Colonna iniziati a partire dal 10/10/2017, lavori presso cui il ricorrente non allega nemmeno compiutamente di avere materialmente partecipato (allegando, in particolare di avere, in tale anno, partecipato, con mansioni varie a lavori in zona Roma
Tuscolana - via Siculiana) o presso la Scuola del Comune di Segni cfr. punto 11 del ricorso), limitandosi del resto (punto 17 del ricorso) al mero dato formale della nomina a capo cantiere e preposto senza nemmeno specificare le mansioni svolte in concreto a tale titolo.
Relativamente alla foto prodotta come all. 10 è sufficiente invece rilevare come la stessa si riferisca a lavori (“T. Falasca. Messa a norma degli Impianti”) che non risultano essere stati eseguiti dall'appellata (quanto piuttosto, così come indicato nella stessa foto, dalla società Telenia srl).
In definitiva, il contenuto e la frammentarietà di tali risultanze istruttorie, non consente di ritenere sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte dell'appellante, quanto meno in modo prevalente e continuativo, di mansioni riconducibili ai superiori livelli rivendicati mentre inammissibile in ragione del suo contenuto meramente esplorativo risulta, in tale complessivo contesto, la richiesta di esibizione di varia documentazione della società avanzata dall'appellante (libro giornale dei cantieri edili in cui il ricorrente ha prestato servizio, libro unico del lavoro dei dipendenti dell'appellata, lettera di assunzione dell'appellante con mansionario sottoscritto da quest'ultimo, registro fatture di vendita, elenco del nominativo dei direttori lavori dei cantieri ove ha reso servizio l'appellante con dal gennaio 2010 con riserva di chiamarli a testimoniare) peraltro da quest'ultimo non reiterata con le note autorizzate presentate nella presente fase del giudizio.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
I motivi posti a fondamento della presente decisione non coincidenti, in ragione della parziale fondatezza (nei termini precedentemente indicati) delle doglianze dell'appellante, con quelli posti a fondamento della decisione di primo grado, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012
n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 20.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa