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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARIA CAMMAROTO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3, comma 3, della legge n. 104/92 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10/07/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art
3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento delle prestazioni.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) Ritenere e dichiarare lo stato di invalidità 100% per il riconoscimento della pensione di invalidità, e la sussistenza dello stato di handicap della ricorrente, tale da ridurre, con connotazione di gravità, l'autonomia personale in modo continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella relazionale (art.3 c.3 L.104/92) sin dalla data della visita di revisione (6.10.2022) […] 3) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario di CP_1 entrambi i giudizi, distraendoli a favore della sottoscritta Procuratrice anticipataria”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 signora è affetta da: “esiti di adenocarcinoma dediferrenziato Parte_1 dell'endometrio uterino trattato chirurgicamente nel mese di settembre 2018 chemio-radiotrattato in stadio pT1N2, ipertensione arteriosa bord-line, vasculopatia cerebrale cronica strumentalmente accertata, lievi poli-artromialgie, incontinenza urinaria, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio”.
Ha poi concluso nel modo che segue: “presenta una invalidità pari all'85% con i benefici della
L.104/92 art.3 comma 1, con decorrenza marzo 2025, epoca di assegnazione della presente CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Pertanto, va dichiarato che non sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti sanitari sottesi al diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art 3, comma 3, della legge n.
104/92.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1466/2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in quanto non sussistono, in capo a , le condizioni Parte_1 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARIA CAMMAROTO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3, comma 3, della legge n. 104/92 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10/07/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art
3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento delle prestazioni.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) Ritenere e dichiarare lo stato di invalidità 100% per il riconoscimento della pensione di invalidità, e la sussistenza dello stato di handicap della ricorrente, tale da ridurre, con connotazione di gravità, l'autonomia personale in modo continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella relazionale (art.3 c.3 L.104/92) sin dalla data della visita di revisione (6.10.2022) […] 3) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario di CP_1 entrambi i giudizi, distraendoli a favore della sottoscritta Procuratrice anticipataria”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 signora è affetta da: “esiti di adenocarcinoma dediferrenziato Parte_1 dell'endometrio uterino trattato chirurgicamente nel mese di settembre 2018 chemio-radiotrattato in stadio pT1N2, ipertensione arteriosa bord-line, vasculopatia cerebrale cronica strumentalmente accertata, lievi poli-artromialgie, incontinenza urinaria, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio”.
Ha poi concluso nel modo che segue: “presenta una invalidità pari all'85% con i benefici della
L.104/92 art.3 comma 1, con decorrenza marzo 2025, epoca di assegnazione della presente CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Pertanto, va dichiarato che non sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti sanitari sottesi al diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art 3, comma 3, della legge n.
104/92.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1466/2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in quanto non sussistono, in capo a , le condizioni Parte_1 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.