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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 8241/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Bologna – Via Stalingrado n. 45 (p.i. – c.f. , P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Debernardi che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
, nata in [...] l [...], c.f. , residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, via Mosca n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabio Donatacci che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA -
e contro
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1100/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 12.4.2022 nel proc. n. 4316/2020 R.G.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino
In via principale ed in totale riforma della sentenza impugnata
Rigettare la domanda proposta dalla signora nei confronti della Controparte_1 [...]
e del signor dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_1 Controparte_2 compagnia all'appellata per effetto del sinistro oggetto di causa
Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 1 di 13 In via subordinata ed in parziale riforma della sentenza impugnata
Liquidare il danno nei limiti dei pregiudizi fisici patiti dalla signora Controparte_1 effettivamente riconducibili al sinistro per cui è causa
Col favore delle spese del grado di appello
Per parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
IN VIA PRINCIPALE:
RIGETTARE, poiché infondato in fatto ed in diritto, il gravame di appello proposto dalla
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore, avverso la Sentenza n.1100/22 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Torino, per i motivi tutti di cui agli atti processuali, depositati da questa difesa, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado.
CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la in persona del l.r.p.t., al Parte_2 pagamento delle spese, compresi gli esborsi già sostenuti e da sostenersi a titolo di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nonché il rimborso di quanto già elargito dalla Sig.ra a titolo di Controparte_1
Consulenza Medico Legale di Parte in corso di CTU, ovvero la somma di Euro 366,00, come da parcella n.300/2022 emessa dal Dott. , in qualità di CTP (doc.15). Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA: questa difesa insiste e richiede, ai sensi dell'art.196 c.p.c., che il Giudice, se ritenuto opportuno e determinante, Voglia provvedere alla sostituzione del CTU incaricato e, dopo aver nominato altro
Consulente tecnico, disporre nuova CTU medico legale per la valutazione delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale de quo, poiché, a parere di questa difesa, Controparte_1 esistono i "gravi motivi" ai quali si riferisce la norma di cui sopra, costituiti da gravi inadempienze compiute dal CTU, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale sottopostogli.
IN OGNI CASO:
CONDANNARE la in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Parte_2 delle spese, diritti e onorari di causa, relativamente al presente grado di giudizio, nonché relativamente all'attività legale professionale espletata in relazione all'istanza di sospensione ex adverso avanzata e diretta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n.1100/22 emessa dal Giudice di Pace di Torino, oltre a rimborso forfettario spese generali 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n.55, IVA e C.P.A., il tutto come per Legge e come da nota spese producenda entro i termini concessi per l'eventuale deposito delle memorie di replica di cui all'art.190
c.p.c. , nonché spese successive occorrende, ivi compresa l'eventuale tassa di registrazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Controparte_1 avanti il Giudice di Pace di Torino, ai sensi dell'art. 149 CdA, la Parte_1
e il sig. , responsabile civile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 fisici patiti a seguito del sinistro occorso in Torino in data 26.4.2018 verso le 18.20, allorquando, alla guida del veicolo Toyota Yaris tg. DX688MZ, assicurato presso la società convenuta, mentre era ferma in via Cherubini, angolo via Montanaro per accedere ad un parcheggio, veniva urtata dall'autovettura del sig. che procedeva in retromarcia. CP_2
L'attrice dava atto che, sottoscritto il modulo CAI nel quale lo stesso aveva dichiarato la CP_2 propria responsabilità, il danno materiale patito dalla vettura era stato integralmente risarcito, eccependo il mancato ristoro dei danni fisici patiti, consistiti in un trauma distorsivo del rachide cervicale ed in un trauma al polso destro.
L'attrice instava per il riconoscimento del danno, ribadendo la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e il sinistro, dando atto che, all'esito della visita medico legale effettuata, considerato il danno biologico pari a 2,5%, l'invalidità temporanea e le spese mediche affrontate il dovuto ammontava, complessivamente, ad € 4.046,67, oltre ad € 250 per personalizzazione e spese stragiudiziali.
Ritualmente costituita, la compagnia assicuratrice ribadiva di aver provveduto alla liquidazione del danno materiale relativo all'autovettura di proprietà dell'attrice, pari ad € 550,00 secondo la perizia effettuata, contestando la sussistenza delle allegate lesioni fisiche in ragione della dinamica e della natura del sinistro.
Eccependo l'insussistenza del nesso di causa tra urto e lesioni, la convenuta contestava la sussistenza di postumi permanenti suscettibili di accertamento oggettivo ed eccepiva in ogni caso la quantificazione del danno effettuata con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 139 CdA.
Con sentenza n. 1100/2022, depositata in data 12.4.2022, il Giudice di Pace di Torino accoglieva la domanda proposta dalla signora e, alla luce della perizia di parte depositata in atti, CP_1 condannava la compagnia assicuratrice e il responsabile civile, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 5.433,82.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i Parte_2 seguenti motivi:
1. errata o falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c. e 148 CdA, per mancata o carente motivazione in ordine alla prova del nesso di causa tra sinistro e lesioni allegate, avendo il giudice di primo grado ritenuto provato il nesso in ragione della sottoscrizione del CAI e del risarcimento dei danni materiali patiti dall'autovettura; pagina 3 di 13 2. errata o falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c. e 148 CdA, per mancata o carente motivazione in ordine alla sussistenza e all'entità delle lesioni patite dall'attrice avendo il giudice di primo grado ritenuto provato il danno sulla base della sola perizia medico legale di parte;
3. erronea quantificazione del danno risarcito, con riconoscimento del cd. danno psicologico e del danno morale.
Concludendo come in epigrafe riportato, la Compagnia appellante ha chiesto pronunciarsi la sospensione, anche parziale, dell'efficacia esecutiva della sentenza ritenendo sussistenti sia il fumus che il periculum.
La signora si è costituita nel giudizio di appello contestando la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia a fronte della ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione e della insussistenza del periculum allegato dall'appellante.
Nel merito, parte appellata ribadiva la correttezza della pronuncia impugnata a fronte della non contestazione da parte della compagnia della responsabilità del sig. nella causazione del CP_2 sinistro e dell'intervenuto risarcimento dei danni materiali patiti dall'autovettura.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, istruita con l'esperimento di CTU medico-legale, all'udienza figurata del 27.6.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
II
L'appello proposto dalla è fondato e deve ritenersi accoglibile nei limiti e per le ragioni di Parte_2 seguito indicate.
Con il primo motivo di appello la ha contestato la decisione del giudice di primo grado per Parte_2 aver ritenuto provato il nesso di causa tra il sinistro allegato dall'attrice e le lesioni lamentate sulla base della sola documentazione attorea.
In particolare, l'appellante pur non contestando l'accadimento del sinistro, ha contestato la decisione assunta evidenziando come, a fronte dei plurimi indizi offerti in ordine alla mancanza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attrice, il giudice non abbia provveduto a svolgere accertamenti ulteriori sul piano tecnico e medico-legale per confermare se la natura e la dinamica dell'impatto tra le autovetture, come documentata dai modesti danni materiali accertati, potesse essere posta in relazione ai danni fisici allegati dall'attrice e, in particolare, alla distorsione del rachide cervicale.
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della doglianza pare opportuno ribadire che non è oggetto di contestazione tra le parti l'accadimento del sinistro allegato da parte attrice, avendo la compagnia di assicurazioni contestato solo il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni lamentate.
Deve altresì ritenersi provata la dinamica del sinistro occorso, alla luce della produzione da parte dell'attrice del cd. CAI sottoscritto da entrambi i conducenti-proprietari dei veicoli coinvolti. pagina 4 di 13 Come osservato dalla Cassazione, infatti, “l'art. 143, comma 2, del d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo” (v. Cass.
3.6.2024, n. 15431).
La presunzione, finalizzata chiaramente ad un intento deflattivo del contenzioso, ha lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato, ferma restando la possibilità per la società di assicurazioni di superare la presunzione fornendo la prova contraria.
Nel caso di specie, nessun elemento probatorio di segno contrario è stato offerto dalla compagnia di assicurazione che, a fronte della stessa dinamica del sinistro allegata, ha provveduto a risarcire i danni materiali patiti dall'attrice.
Né la dinamica può essere oggi messa in discussione alla luce della ricostruzione del sinistro contenuta nella relazione medico legale di parte prodotta nel giudizio di primo grado, ovvero alla luce delle dichiarazioni rese dall'attrice nel corso delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio.
Costituisce infatti consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al C.T.U., non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta dall'articolo 2735, comma 1, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (v. Cass. 2.9.2022, n. 25887).
In particolare, è certo che “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (v. Cass. n. 11898/20).
Nel caso di specie, alla luce del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, nessuna contestazione è stata sollevata dall'assicurazione convenuta nel giudizio di primo grado sulla compatibilità dei danni accertati con l'urto allegato. In ragione della perizia effettuata e delle fotografie scattate sull'auto dell'attrice, la stessa ha provveduto a corrispondere Parte_2 all'attrice la somma di € 550,00 a titolo di danno materiale.
Ne consegue che deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come allegata nel modello CAI, secondo il quale l'urto intervenuto tra le due autovetture sarebbe stato cagionato dalla manovra di retromarcia della Fiat Idea condotta dal responsabile civile coinvolgendo Controparte_2
l'autovettura dell'attrice – in sosta in attesa di entrare nel parcheggio – all'altezza del paraurti anteriore sinistro, in prossimità del parafango.
pagina 5 di 13 Con il primo motivo di appello la ha contestato la decisione del primo giudice nella parte in Parte_2 cui ha ritenuto provato il nesso di causa in ragione del referto medico prodotto dall'attrice e della successiva documentazione medica invita all'assicurazione e allegata in atti.
E' noto che il referto di Pronto Soccorso, come ritenuto dalla Suprema Corte, “è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (v.
Cass. 16.9.2022, n. 27288).
La stessa Cassazione ha precisato che “tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-
01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano
Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n.
22903, Rv. 645568-01)”.
Fermo restando che, come già evidenziato per le dichiarazioni rese al CTU, anche le dichiarazioni rese al personale medico in occasione del ricovero dopo un incidente e trasfuse nel referto di pronto soccorso non hanno valore di prova legale, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice, è certo che il referto di Pronto Soccorso prodotto in atti offra elementi utili ai fini della prova del nesso di causa tra il sinistro e le lesioni accertate.
Dalla lettura del referto, infatti, redatto in data 27.4.2018, ore 14.53, emergono le seguenti annotazioni:
“. ieri mentre tornava da lavoro, atual. Algia polso dx e cervicalgia”; Controparte_3 Per_2
. ESAME OBIETTIVO algie sede laterocervicale destra possibili movimenti over head spalla destra algie polso destro;
. DIAGNOSI DI USCITA trauma distorsivo rachide cervicale e trauma polso destro”
E' indicata, quale terapia a domicilio, “collare e bendaggio per 7 gg” e risulta altresì allegato il referto di radiologia, ovvero delle radiografie rx rachide cervicale e polso destro eseguite al P.S. nel quale si legge: “verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale. Non lesioni ossee post-traumatiche.
POLSO DX non segni di frattura”.
Le parti sopra trascritte appaiono rilevati ai fini di causa giacchè, come puntualizzato dalla stessa appellante, l'accadimento dell'incidente come fatto storico non è disconosciuto, mentre è contestato il nesso causale tra detto sinistro e le lesioni lamentate, avendo la compagnia contestato che a seguito della dinamica del sinistro riferita dall'attrice, la sig.ra abbia riportato le lesioni lamentate. CP_1 pagina 6 di 13 E' noto che in tema di microlesioni, temporanee o permanenti, derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno biologico richiede che la lesione dell'integrità psico-fisica sia accertata tramite un criterio medico-legale oggettivo e rigoroso, che varia in rapporto alla singola patologia e non deve consistere necessariamente in un esame clinico strumentale (v. Cass. 28.2.2019, n. 5820).
La stessa Cassazione ha peraltro dato atto che “In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla l. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia,
l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale” (v. Cass. 11.9.2018, n. 22066).
Più precisamente, la Corte ha chiarito che “l'art. 32 D.L. cit. è semplicemente una norma che ribadisce un principio già insito nel sistema, e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dimostri l'esistenza "al di là di ogni ragionevole dubbio" aggiungendo che “Definire pertanto la categoria del danno biologico come quello "suscettibile di accertamento medico legale" vuol dire che per predicarsi l'esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale. Ma la corretta criteriologia accertativa medico-legale non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima. Essa ricorre altresì all'analisi della vis lesiva, all'analisi della sintomatologia, all'esame obiettivo, alla statistica clinica.” , ribadendo come “(a) l'art. 32 D.L. cit. non
è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato"
(cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme);
(b) tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo);
l'esame clinico;
gli esami strumentali;
(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi” (v. Cass. 28.11.2019, n.
31072).
****
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano elementi sufficienti a ritenere provato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni lamentate da parte attrice.
In assenza di elementi di segno contrario, ritenuto provato il sinistro secondo la dinamica riportata nel
CAI, l'accertamento medico effettuato in sede di accesso al Pronto soccorso da parte dell'attrice, con la pagina 7 di 13 riscontrata distorsione del rachide cervicale – e del polso dx – costituisce elemento presuntivo rilevante al fine di ritenere provato il nesso di causa tra il sinistro occorso in data 26.4.2018 e le lesioni lamentate.
La circostanza che l'accesso sia avvenuto non già nell'immediatezza dei fatti, ma solo il giorno successivo non appare dirimente ai fini dell'esclusione del nesso causale tenuto conto che la ridotta entità delle lesioni patite – tradottesi nel permanere di “algia al polso dx e cervicalgia” come risultante dal referto stesso – consente di ritenere plausibile e “ragionevole” il ritardo nell'accertamento; inoltre deve evidenziarsi che, in assenza di elementi diversi ed oggettivi cui ancorare l'accertata “distorsione del rachide cervicale”, il verificarsi del sinistro abbia causalmente determinato la lesione accertata.
Le stesse risultanze della CTU disposta nel presente giudizio costituiscono elementi idonei a suffragare la prova del nesso di causalità tra sinistro e lesioni: il perito, dopo aver riportato le dichiarazioni rese dalla perizianda sulle modalità del sinistro e precisato di non avere prova certa della dinamica, ha comunque riferito di non poter “escludere che vi sia stata una distrazione cervicale” e , all'esito della visita medico-legale, ha accertato una modica contrattura dei muscoli latero cervicali e una lieve riduzione funzionale dei movimenti del capo, elaborando in ogni caso una valutazione medico legale del danno biologico collegato.
Accertata la dinamica e ribadita la corretta ricostruzione del sinistro, la sussistenza dei postumi allegati da parte attrice, accertati dal medico legale, appare sufficiente a confermare il nesso causale contestato da parte appellante.
****
Viene dunque in esame il secondo motivo di appello, col quale si deduce la erronea quantificazione da parte del Giudice di primo grado del danno patito da parte attrice.
La perizia stragiudiziale, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha valore probatorio autonomo, ma costituisce mera allegazione difensiva, con valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Se è certo che il giudice di merito possa porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, è altrettanto certo che il giudice debba fornire adeguata motivazione di questa valutazione, alla luce del principio del libero convincimento.
Nel caso di specie, come eccepito da parte appellante, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, ritenuto sussistente il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni allegate, non abbia spiegato, né offerto riscontri sulle ragioni che l'hanno condotto ad aderire all'accertamento medico legale di parte, non valendo a tale scopo l'indicazione del solo comportamento omissivo asseritamente tenuto, ante causam, dalla compagnia assicurativa, atteso che tale circostanza, in sé, non appare affatto sufficiente a dimostrare la correttezza delle valutazioni operate dal medico legale di parte, né si è preoccupato di chiarire su quali elementi di fatto, idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dalla Parte_2 le conclusioni siano state assunte. pagina 8 di 13 All'esito dell'accertamento peritale svolto nel presente giudizio il CTU, sottoposta a visita la sig.ra ed esaminata la documentazione medica in atti, ha valutato – superate le incertezze in ordine CP_1 alla dinamica del sinistro – un periodo di invalidità temporanea di 30 giorni, di cui 15 al 50% e 15 al
25%, nonché l'esistenza di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'1%; ha riconosciuto come congrue e pertinenti le spese mediche sostenute per le cure fisioterapiche- kinesioterapiche per complessivi € 926,70.
Si ritiene pertanto, in accoglimento della motivo di appello, di procedere alla rideterminazinoe del danno patito dalla danneggiata, in applicazione dell'art. 139 D.Lvo n. 209/05 trattandosi di lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), tenuto conto dell'età della sig.ra alla data del sinistro CP_1
(22 anni), nella misura che segue:
IP 1 % € 890,46
ITP 15 gg. al 50% € 414,30
ITP 15 gg. al 25% € 207,15
e così complessivamente € 1.511,91.
A tale importo devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue e pertinenti (€ 926,70), così determinandosi il danno complessivo in € 2.438,61, oltre ad € 366,00 per la perizia medico legale di parte.
Trattandosi di debito di valore, liquidato (quanto al danno non patrimoniale) all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro e sulla somma via via rivalutata vengono calcolati rivalutazione e interessi;
per le spese mediche il calcolo viene fatto decorrere dalla data del relativo esborso (v. doc. 5 fasc. attoreo).
Sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 3.315,15, così composta: € 1.653,22 per danno biologico, € 1.192,78 per spese mediche ed €
469,15 per perizia di parte, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Nulla deve invece essere liquidato a titolo di personalizzazione come, invece, riconosciuta dal giudice di primo grado.
Da un lato si evidenzia come la previsione dell'art. 139, 3° comma D.Lvo n. 209/05 correli l'aumento per personalizzazione del danno alla circostanza che la menomazione incida “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” oltre che ad
“una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”; dall'altro lato, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza la circostanza che la personalizzazione può essere operata, con riferimento alla componente dinamico-relazionale del danno biologico, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari che non appaiono neppure allegate nel caso di specie.
Altrettanto fondata appare la censura sollevata da parte appellante con riferimento al riconoscimento della somma di € 250,00 a titolo di danno morale puro. pagina 9 di 13 In caso di incidente stradale, infatti, può essere liquidato anche il danno morale, “ancorché conseguente
a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (v. Cass
13.1.2016, n. 339).
Se, ai fini della prova del danno morale è quindi consentito il ricorso alla prova presuntiva – attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale – è comunque onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto: nel caso di specie, la danneggiata non ha allegato alcun elemento dal quale evincere le sofferenze correlate all'evento dannoso, né alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, con conseguente diniego del danno morale richiesto.
****
La sentenza impugnata è stata, poi, censurata per aver riconosciuto il rimborso delle spese stragiudiziali per complessivi € 887,15 sulla base della sola parcella prodotta in atti, in assenza di prova dell'avvenuto esborso.
Ora, come precisato dalla Suprema Corte “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF), come noto, prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: come osservato dalla Suprema Corte, “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza
pagina 10 di 13 infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (cfr. Cass. n.
14444/21).
Dunque, si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale: ove l'intervento si sostanzi in attività utile – secondo una prospettiva ex ante – all'esercizio stragiudiziale del diritto, l'attività posta in essere dal legale della parte si rivela funzionalmente e contenutisticamente diversa dalla difesa tecnica in giudizio, ivi inclusa la preparazione e lo studio della controversia.
Agli atti risulta documentata l'attività svolta dall'avv. Donatacci in favore dell'attrice (v. docc. 6-10) la cui utilità non può negarsi alla luce dell'avvenuta liquidazione di una somma (sebbene limitata ai soli danni materiali) in favore della danneggiata, oltre che della previsione dell'art. 145 Cod. Ass.
Vi è poi da aggiungere che quella documentazione assume un ulteriore rilievo giacchè se è vero che non risulta agli atti la prova del pagamento, è altrettanto vero che “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 4718/16).
La liquidazione di quell'attività deve essere compiuta ai sensi dell'art. 20 TF sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25, tabella che per le cause di valore comprese tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 prevede un compenso di € 1.215,00: avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, si ritiene che la proposta di parcella in atti sia congrua con conseguente riconoscimento a favore dell'attrice della somma di € 608,00, oltre accessori e così, complessivamente, € 887,15 da intendersi liquidato all'attualità.
pagina 11 di 13 ****
In definitiva, per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, in relazione ai motivi di appello sopra esaminati, con condanna della parte appellante al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.202,30 (€ 3.315,15 + € 887,15) oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
III
All'esito del presente grado di giudizio, vista la parziale riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Esse seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della compagnia assicuratrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto, oltre che delle note spese in atti e degli esborsi documentati, del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta: vengono così applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per il giudizio di primo grado, ridotti con riferimento alla fase istruttoria;
per il presente grado i valori medi.
Le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, sono pertanto poste in via definitiva a carico di parte appellante risultata soccombente.
Quanto alle spese del CTP nominato dall'appellata, come noto tali spese rientrano “tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.
92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (cfr. Cass. n. 30289/19): il relativo importo, pari ad € 366,00, come da fattura in atti (doc.
n. 15 parte appellata), deve ritenersi inserito negli esposti liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1100/2022 del Giudice di Pace di Torino depositata il 12.4.2022 nel proc. n. 4316/2020 R.G. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 4.202,30 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.235,23, di cui €
1.089,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.618,00, di cui € 2.252,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
Parte_1 pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, in data 5.1.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 8241/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Bologna – Via Stalingrado n. 45 (p.i. – c.f. , P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Debernardi che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
, nata in [...] l [...], c.f. , residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, via Mosca n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabio Donatacci che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA -
e contro
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1100/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 12.4.2022 nel proc. n. 4316/2020 R.G.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino
In via principale ed in totale riforma della sentenza impugnata
Rigettare la domanda proposta dalla signora nei confronti della Controparte_1 [...]
e del signor dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_1 Controparte_2 compagnia all'appellata per effetto del sinistro oggetto di causa
Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 1 di 13 In via subordinata ed in parziale riforma della sentenza impugnata
Liquidare il danno nei limiti dei pregiudizi fisici patiti dalla signora Controparte_1 effettivamente riconducibili al sinistro per cui è causa
Col favore delle spese del grado di appello
Per parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
IN VIA PRINCIPALE:
RIGETTARE, poiché infondato in fatto ed in diritto, il gravame di appello proposto dalla
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore, avverso la Sentenza n.1100/22 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Torino, per i motivi tutti di cui agli atti processuali, depositati da questa difesa, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado.
CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la in persona del l.r.p.t., al Parte_2 pagamento delle spese, compresi gli esborsi già sostenuti e da sostenersi a titolo di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nonché il rimborso di quanto già elargito dalla Sig.ra a titolo di Controparte_1
Consulenza Medico Legale di Parte in corso di CTU, ovvero la somma di Euro 366,00, come da parcella n.300/2022 emessa dal Dott. , in qualità di CTP (doc.15). Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA: questa difesa insiste e richiede, ai sensi dell'art.196 c.p.c., che il Giudice, se ritenuto opportuno e determinante, Voglia provvedere alla sostituzione del CTU incaricato e, dopo aver nominato altro
Consulente tecnico, disporre nuova CTU medico legale per la valutazione delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale de quo, poiché, a parere di questa difesa, Controparte_1 esistono i "gravi motivi" ai quali si riferisce la norma di cui sopra, costituiti da gravi inadempienze compiute dal CTU, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale sottopostogli.
IN OGNI CASO:
CONDANNARE la in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Parte_2 delle spese, diritti e onorari di causa, relativamente al presente grado di giudizio, nonché relativamente all'attività legale professionale espletata in relazione all'istanza di sospensione ex adverso avanzata e diretta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n.1100/22 emessa dal Giudice di Pace di Torino, oltre a rimborso forfettario spese generali 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n.55, IVA e C.P.A., il tutto come per Legge e come da nota spese producenda entro i termini concessi per l'eventuale deposito delle memorie di replica di cui all'art.190
c.p.c. , nonché spese successive occorrende, ivi compresa l'eventuale tassa di registrazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Controparte_1 avanti il Giudice di Pace di Torino, ai sensi dell'art. 149 CdA, la Parte_1
e il sig. , responsabile civile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 fisici patiti a seguito del sinistro occorso in Torino in data 26.4.2018 verso le 18.20, allorquando, alla guida del veicolo Toyota Yaris tg. DX688MZ, assicurato presso la società convenuta, mentre era ferma in via Cherubini, angolo via Montanaro per accedere ad un parcheggio, veniva urtata dall'autovettura del sig. che procedeva in retromarcia. CP_2
L'attrice dava atto che, sottoscritto il modulo CAI nel quale lo stesso aveva dichiarato la CP_2 propria responsabilità, il danno materiale patito dalla vettura era stato integralmente risarcito, eccependo il mancato ristoro dei danni fisici patiti, consistiti in un trauma distorsivo del rachide cervicale ed in un trauma al polso destro.
L'attrice instava per il riconoscimento del danno, ribadendo la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e il sinistro, dando atto che, all'esito della visita medico legale effettuata, considerato il danno biologico pari a 2,5%, l'invalidità temporanea e le spese mediche affrontate il dovuto ammontava, complessivamente, ad € 4.046,67, oltre ad € 250 per personalizzazione e spese stragiudiziali.
Ritualmente costituita, la compagnia assicuratrice ribadiva di aver provveduto alla liquidazione del danno materiale relativo all'autovettura di proprietà dell'attrice, pari ad € 550,00 secondo la perizia effettuata, contestando la sussistenza delle allegate lesioni fisiche in ragione della dinamica e della natura del sinistro.
Eccependo l'insussistenza del nesso di causa tra urto e lesioni, la convenuta contestava la sussistenza di postumi permanenti suscettibili di accertamento oggettivo ed eccepiva in ogni caso la quantificazione del danno effettuata con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 139 CdA.
Con sentenza n. 1100/2022, depositata in data 12.4.2022, il Giudice di Pace di Torino accoglieva la domanda proposta dalla signora e, alla luce della perizia di parte depositata in atti, CP_1 condannava la compagnia assicuratrice e il responsabile civile, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 5.433,82.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i Parte_2 seguenti motivi:
1. errata o falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c. e 148 CdA, per mancata o carente motivazione in ordine alla prova del nesso di causa tra sinistro e lesioni allegate, avendo il giudice di primo grado ritenuto provato il nesso in ragione della sottoscrizione del CAI e del risarcimento dei danni materiali patiti dall'autovettura; pagina 3 di 13 2. errata o falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c. e 148 CdA, per mancata o carente motivazione in ordine alla sussistenza e all'entità delle lesioni patite dall'attrice avendo il giudice di primo grado ritenuto provato il danno sulla base della sola perizia medico legale di parte;
3. erronea quantificazione del danno risarcito, con riconoscimento del cd. danno psicologico e del danno morale.
Concludendo come in epigrafe riportato, la Compagnia appellante ha chiesto pronunciarsi la sospensione, anche parziale, dell'efficacia esecutiva della sentenza ritenendo sussistenti sia il fumus che il periculum.
La signora si è costituita nel giudizio di appello contestando la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia a fronte della ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione e della insussistenza del periculum allegato dall'appellante.
Nel merito, parte appellata ribadiva la correttezza della pronuncia impugnata a fronte della non contestazione da parte della compagnia della responsabilità del sig. nella causazione del CP_2 sinistro e dell'intervenuto risarcimento dei danni materiali patiti dall'autovettura.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, istruita con l'esperimento di CTU medico-legale, all'udienza figurata del 27.6.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
II
L'appello proposto dalla è fondato e deve ritenersi accoglibile nei limiti e per le ragioni di Parte_2 seguito indicate.
Con il primo motivo di appello la ha contestato la decisione del giudice di primo grado per Parte_2 aver ritenuto provato il nesso di causa tra il sinistro allegato dall'attrice e le lesioni lamentate sulla base della sola documentazione attorea.
In particolare, l'appellante pur non contestando l'accadimento del sinistro, ha contestato la decisione assunta evidenziando come, a fronte dei plurimi indizi offerti in ordine alla mancanza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attrice, il giudice non abbia provveduto a svolgere accertamenti ulteriori sul piano tecnico e medico-legale per confermare se la natura e la dinamica dell'impatto tra le autovetture, come documentata dai modesti danni materiali accertati, potesse essere posta in relazione ai danni fisici allegati dall'attrice e, in particolare, alla distorsione del rachide cervicale.
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della doglianza pare opportuno ribadire che non è oggetto di contestazione tra le parti l'accadimento del sinistro allegato da parte attrice, avendo la compagnia di assicurazioni contestato solo il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni lamentate.
Deve altresì ritenersi provata la dinamica del sinistro occorso, alla luce della produzione da parte dell'attrice del cd. CAI sottoscritto da entrambi i conducenti-proprietari dei veicoli coinvolti. pagina 4 di 13 Come osservato dalla Cassazione, infatti, “l'art. 143, comma 2, del d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo” (v. Cass.
3.6.2024, n. 15431).
La presunzione, finalizzata chiaramente ad un intento deflattivo del contenzioso, ha lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato, ferma restando la possibilità per la società di assicurazioni di superare la presunzione fornendo la prova contraria.
Nel caso di specie, nessun elemento probatorio di segno contrario è stato offerto dalla compagnia di assicurazione che, a fronte della stessa dinamica del sinistro allegata, ha provveduto a risarcire i danni materiali patiti dall'attrice.
Né la dinamica può essere oggi messa in discussione alla luce della ricostruzione del sinistro contenuta nella relazione medico legale di parte prodotta nel giudizio di primo grado, ovvero alla luce delle dichiarazioni rese dall'attrice nel corso delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio.
Costituisce infatti consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al C.T.U., non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta dall'articolo 2735, comma 1, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (v. Cass. 2.9.2022, n. 25887).
In particolare, è certo che “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (v. Cass. n. 11898/20).
Nel caso di specie, alla luce del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, nessuna contestazione è stata sollevata dall'assicurazione convenuta nel giudizio di primo grado sulla compatibilità dei danni accertati con l'urto allegato. In ragione della perizia effettuata e delle fotografie scattate sull'auto dell'attrice, la stessa ha provveduto a corrispondere Parte_2 all'attrice la somma di € 550,00 a titolo di danno materiale.
Ne consegue che deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come allegata nel modello CAI, secondo il quale l'urto intervenuto tra le due autovetture sarebbe stato cagionato dalla manovra di retromarcia della Fiat Idea condotta dal responsabile civile coinvolgendo Controparte_2
l'autovettura dell'attrice – in sosta in attesa di entrare nel parcheggio – all'altezza del paraurti anteriore sinistro, in prossimità del parafango.
pagina 5 di 13 Con il primo motivo di appello la ha contestato la decisione del primo giudice nella parte in Parte_2 cui ha ritenuto provato il nesso di causa in ragione del referto medico prodotto dall'attrice e della successiva documentazione medica invita all'assicurazione e allegata in atti.
E' noto che il referto di Pronto Soccorso, come ritenuto dalla Suprema Corte, “è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (v.
Cass. 16.9.2022, n. 27288).
La stessa Cassazione ha precisato che “tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-
01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano
Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n.
22903, Rv. 645568-01)”.
Fermo restando che, come già evidenziato per le dichiarazioni rese al CTU, anche le dichiarazioni rese al personale medico in occasione del ricovero dopo un incidente e trasfuse nel referto di pronto soccorso non hanno valore di prova legale, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice, è certo che il referto di Pronto Soccorso prodotto in atti offra elementi utili ai fini della prova del nesso di causa tra il sinistro e le lesioni accertate.
Dalla lettura del referto, infatti, redatto in data 27.4.2018, ore 14.53, emergono le seguenti annotazioni:
“. ieri mentre tornava da lavoro, atual. Algia polso dx e cervicalgia”; Controparte_3 Per_2
. ESAME OBIETTIVO algie sede laterocervicale destra possibili movimenti over head spalla destra algie polso destro;
. DIAGNOSI DI USCITA trauma distorsivo rachide cervicale e trauma polso destro”
E' indicata, quale terapia a domicilio, “collare e bendaggio per 7 gg” e risulta altresì allegato il referto di radiologia, ovvero delle radiografie rx rachide cervicale e polso destro eseguite al P.S. nel quale si legge: “verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale. Non lesioni ossee post-traumatiche.
POLSO DX non segni di frattura”.
Le parti sopra trascritte appaiono rilevati ai fini di causa giacchè, come puntualizzato dalla stessa appellante, l'accadimento dell'incidente come fatto storico non è disconosciuto, mentre è contestato il nesso causale tra detto sinistro e le lesioni lamentate, avendo la compagnia contestato che a seguito della dinamica del sinistro riferita dall'attrice, la sig.ra abbia riportato le lesioni lamentate. CP_1 pagina 6 di 13 E' noto che in tema di microlesioni, temporanee o permanenti, derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno biologico richiede che la lesione dell'integrità psico-fisica sia accertata tramite un criterio medico-legale oggettivo e rigoroso, che varia in rapporto alla singola patologia e non deve consistere necessariamente in un esame clinico strumentale (v. Cass. 28.2.2019, n. 5820).
La stessa Cassazione ha peraltro dato atto che “In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla l. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia,
l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale” (v. Cass. 11.9.2018, n. 22066).
Più precisamente, la Corte ha chiarito che “l'art. 32 D.L. cit. è semplicemente una norma che ribadisce un principio già insito nel sistema, e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dimostri l'esistenza "al di là di ogni ragionevole dubbio" aggiungendo che “Definire pertanto la categoria del danno biologico come quello "suscettibile di accertamento medico legale" vuol dire che per predicarsi l'esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale. Ma la corretta criteriologia accertativa medico-legale non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima. Essa ricorre altresì all'analisi della vis lesiva, all'analisi della sintomatologia, all'esame obiettivo, alla statistica clinica.” , ribadendo come “(a) l'art. 32 D.L. cit. non
è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato"
(cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme);
(b) tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo);
l'esame clinico;
gli esami strumentali;
(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi” (v. Cass. 28.11.2019, n.
31072).
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Alla luce di tali principi, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano elementi sufficienti a ritenere provato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni lamentate da parte attrice.
In assenza di elementi di segno contrario, ritenuto provato il sinistro secondo la dinamica riportata nel
CAI, l'accertamento medico effettuato in sede di accesso al Pronto soccorso da parte dell'attrice, con la pagina 7 di 13 riscontrata distorsione del rachide cervicale – e del polso dx – costituisce elemento presuntivo rilevante al fine di ritenere provato il nesso di causa tra il sinistro occorso in data 26.4.2018 e le lesioni lamentate.
La circostanza che l'accesso sia avvenuto non già nell'immediatezza dei fatti, ma solo il giorno successivo non appare dirimente ai fini dell'esclusione del nesso causale tenuto conto che la ridotta entità delle lesioni patite – tradottesi nel permanere di “algia al polso dx e cervicalgia” come risultante dal referto stesso – consente di ritenere plausibile e “ragionevole” il ritardo nell'accertamento; inoltre deve evidenziarsi che, in assenza di elementi diversi ed oggettivi cui ancorare l'accertata “distorsione del rachide cervicale”, il verificarsi del sinistro abbia causalmente determinato la lesione accertata.
Le stesse risultanze della CTU disposta nel presente giudizio costituiscono elementi idonei a suffragare la prova del nesso di causalità tra sinistro e lesioni: il perito, dopo aver riportato le dichiarazioni rese dalla perizianda sulle modalità del sinistro e precisato di non avere prova certa della dinamica, ha comunque riferito di non poter “escludere che vi sia stata una distrazione cervicale” e , all'esito della visita medico-legale, ha accertato una modica contrattura dei muscoli latero cervicali e una lieve riduzione funzionale dei movimenti del capo, elaborando in ogni caso una valutazione medico legale del danno biologico collegato.
Accertata la dinamica e ribadita la corretta ricostruzione del sinistro, la sussistenza dei postumi allegati da parte attrice, accertati dal medico legale, appare sufficiente a confermare il nesso causale contestato da parte appellante.
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Viene dunque in esame il secondo motivo di appello, col quale si deduce la erronea quantificazione da parte del Giudice di primo grado del danno patito da parte attrice.
La perizia stragiudiziale, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha valore probatorio autonomo, ma costituisce mera allegazione difensiva, con valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Se è certo che il giudice di merito possa porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, è altrettanto certo che il giudice debba fornire adeguata motivazione di questa valutazione, alla luce del principio del libero convincimento.
Nel caso di specie, come eccepito da parte appellante, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, ritenuto sussistente il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni allegate, non abbia spiegato, né offerto riscontri sulle ragioni che l'hanno condotto ad aderire all'accertamento medico legale di parte, non valendo a tale scopo l'indicazione del solo comportamento omissivo asseritamente tenuto, ante causam, dalla compagnia assicurativa, atteso che tale circostanza, in sé, non appare affatto sufficiente a dimostrare la correttezza delle valutazioni operate dal medico legale di parte, né si è preoccupato di chiarire su quali elementi di fatto, idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dalla Parte_2 le conclusioni siano state assunte. pagina 8 di 13 All'esito dell'accertamento peritale svolto nel presente giudizio il CTU, sottoposta a visita la sig.ra ed esaminata la documentazione medica in atti, ha valutato – superate le incertezze in ordine CP_1 alla dinamica del sinistro – un periodo di invalidità temporanea di 30 giorni, di cui 15 al 50% e 15 al
25%, nonché l'esistenza di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'1%; ha riconosciuto come congrue e pertinenti le spese mediche sostenute per le cure fisioterapiche- kinesioterapiche per complessivi € 926,70.
Si ritiene pertanto, in accoglimento della motivo di appello, di procedere alla rideterminazinoe del danno patito dalla danneggiata, in applicazione dell'art. 139 D.Lvo n. 209/05 trattandosi di lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), tenuto conto dell'età della sig.ra alla data del sinistro CP_1
(22 anni), nella misura che segue:
IP 1 % € 890,46
ITP 15 gg. al 50% € 414,30
ITP 15 gg. al 25% € 207,15
e così complessivamente € 1.511,91.
A tale importo devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue e pertinenti (€ 926,70), così determinandosi il danno complessivo in € 2.438,61, oltre ad € 366,00 per la perizia medico legale di parte.
Trattandosi di debito di valore, liquidato (quanto al danno non patrimoniale) all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro e sulla somma via via rivalutata vengono calcolati rivalutazione e interessi;
per le spese mediche il calcolo viene fatto decorrere dalla data del relativo esborso (v. doc. 5 fasc. attoreo).
Sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 3.315,15, così composta: € 1.653,22 per danno biologico, € 1.192,78 per spese mediche ed €
469,15 per perizia di parte, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Nulla deve invece essere liquidato a titolo di personalizzazione come, invece, riconosciuta dal giudice di primo grado.
Da un lato si evidenzia come la previsione dell'art. 139, 3° comma D.Lvo n. 209/05 correli l'aumento per personalizzazione del danno alla circostanza che la menomazione incida “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” oltre che ad
“una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”; dall'altro lato, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza la circostanza che la personalizzazione può essere operata, con riferimento alla componente dinamico-relazionale del danno biologico, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari che non appaiono neppure allegate nel caso di specie.
Altrettanto fondata appare la censura sollevata da parte appellante con riferimento al riconoscimento della somma di € 250,00 a titolo di danno morale puro. pagina 9 di 13 In caso di incidente stradale, infatti, può essere liquidato anche il danno morale, “ancorché conseguente
a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (v. Cass
13.1.2016, n. 339).
Se, ai fini della prova del danno morale è quindi consentito il ricorso alla prova presuntiva – attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale – è comunque onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto: nel caso di specie, la danneggiata non ha allegato alcun elemento dal quale evincere le sofferenze correlate all'evento dannoso, né alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, con conseguente diniego del danno morale richiesto.
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La sentenza impugnata è stata, poi, censurata per aver riconosciuto il rimborso delle spese stragiudiziali per complessivi € 887,15 sulla base della sola parcella prodotta in atti, in assenza di prova dell'avvenuto esborso.
Ora, come precisato dalla Suprema Corte “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF), come noto, prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: come osservato dalla Suprema Corte, “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza
pagina 10 di 13 infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (cfr. Cass. n.
14444/21).
Dunque, si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale: ove l'intervento si sostanzi in attività utile – secondo una prospettiva ex ante – all'esercizio stragiudiziale del diritto, l'attività posta in essere dal legale della parte si rivela funzionalmente e contenutisticamente diversa dalla difesa tecnica in giudizio, ivi inclusa la preparazione e lo studio della controversia.
Agli atti risulta documentata l'attività svolta dall'avv. Donatacci in favore dell'attrice (v. docc. 6-10) la cui utilità non può negarsi alla luce dell'avvenuta liquidazione di una somma (sebbene limitata ai soli danni materiali) in favore della danneggiata, oltre che della previsione dell'art. 145 Cod. Ass.
Vi è poi da aggiungere che quella documentazione assume un ulteriore rilievo giacchè se è vero che non risulta agli atti la prova del pagamento, è altrettanto vero che “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 4718/16).
La liquidazione di quell'attività deve essere compiuta ai sensi dell'art. 20 TF sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25, tabella che per le cause di valore comprese tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 prevede un compenso di € 1.215,00: avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, si ritiene che la proposta di parcella in atti sia congrua con conseguente riconoscimento a favore dell'attrice della somma di € 608,00, oltre accessori e così, complessivamente, € 887,15 da intendersi liquidato all'attualità.
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In definitiva, per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, in relazione ai motivi di appello sopra esaminati, con condanna della parte appellante al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.202,30 (€ 3.315,15 + € 887,15) oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
III
All'esito del presente grado di giudizio, vista la parziale riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Esse seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della compagnia assicuratrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto, oltre che delle note spese in atti e degli esborsi documentati, del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta: vengono così applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per il giudizio di primo grado, ridotti con riferimento alla fase istruttoria;
per il presente grado i valori medi.
Le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, sono pertanto poste in via definitiva a carico di parte appellante risultata soccombente.
Quanto alle spese del CTP nominato dall'appellata, come noto tali spese rientrano “tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.
92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (cfr. Cass. n. 30289/19): il relativo importo, pari ad € 366,00, come da fattura in atti (doc.
n. 15 parte appellata), deve ritenersi inserito negli esposti liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1100/2022 del Giudice di Pace di Torino depositata il 12.4.2022 nel proc. n. 4316/2020 R.G. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 4.202,30 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.235,23, di cui €
1.089,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.618,00, di cui € 2.252,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di
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Parte_1 pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, in data 5.1.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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