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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 15/07/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32019 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to PENNAFORTI ENRICO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.9.24 e ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1
di avere ottenuto in data 19.6.24 l'omologa relativa all'indennità di accompagnamento dal 1.3.23 , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto al pagamento dei ratei , oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. CP_ L' si è costituito, rilevando che la liquidazione era intervenuta il 27.9.2024, che il pagamento era intervenuto da ottobre 2024 e che era cessata la materia del contendere;
evidenziava che il ricorso era stato depositato prima del decorso di 120 giorni per provvedere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha dato atto della cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, ma ha chiesto la condanna alle spese.
Sul punto si osserva quanto segue.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie il mod.AP70 è stato inviato in data 28.6.24 ( v. in atti) e il ricorso è stato depositato senza attendere il termine di 120 gg, concesso all'ente per l'adozione del provvedimento (art.7 legge
533 1973) , in data 6.9.24; il pagamento è intervenuto comunque il 21 ottobre 2024 e dunque entro il detto termine.
Si ritiene quindi equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite compensate.
Roma , 14.7.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 15/07/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32019 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to PENNAFORTI ENRICO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.9.24 e ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1
di avere ottenuto in data 19.6.24 l'omologa relativa all'indennità di accompagnamento dal 1.3.23 , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto al pagamento dei ratei , oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. CP_ L' si è costituito, rilevando che la liquidazione era intervenuta il 27.9.2024, che il pagamento era intervenuto da ottobre 2024 e che era cessata la materia del contendere;
evidenziava che il ricorso era stato depositato prima del decorso di 120 giorni per provvedere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha dato atto della cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, ma ha chiesto la condanna alle spese.
Sul punto si osserva quanto segue.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie il mod.AP70 è stato inviato in data 28.6.24 ( v. in atti) e il ricorso è stato depositato senza attendere il termine di 120 gg, concesso all'ente per l'adozione del provvedimento (art.7 legge
533 1973) , in data 6.9.24; il pagamento è intervenuto comunque il 21 ottobre 2024 e dunque entro il detto termine.
Si ritiene quindi equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite compensate.
Roma , 14.7.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi