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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2085 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2085 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 24.10.1990, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ma, dei Per_1 Per_2 Per_3
quali, solo i primi due economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora;
2) la casa coniugale sita in Rimini, via Dei Mille n. 6 int. 4, sarà assegnata, unitamente ad arredi, attrezzature e corredi, alla SI.ra che vi abiterà con i tre figli , e Pt_1 Per_1 Per_3 Per_2
3) il SI. dichiara che rilascerà la casa coniugale a far data dalla firma del presente ricorso e Pt_2
porterà altrove la sua residenza anagrafica;
4) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la Parte_2 Pt_1
somma complessiva mensile di Euro 1.000,00 (Euro 400,00 per , Euro 300,00 per Per_3 Per_2
ed Euro 300,00 per ) mediante bonifico bancario da versare sul C/C della SI.ra Per_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a decorrere da gennaio 2025, somma che verrà annualmente rivalutata ex Istat oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di
Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini che si produce;
5) inoltre il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Pt_2 Pt_1
la somma mensile di Euro 1.000,00 da versare mediante bonifico bancario sul C/C della SI.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a decorrere da gennaio 2025 somma rivalutabile Pt_1
annualmente ex Istat, tale somma ogni anno verrà integrata mediante il calcolo della aliquota del SI.
Pt_2
6) data la maggior età dei figli, il padre vedrà e terrà con sé i ragazzi liberamente, previa comunicazione alla madre, impegnandosi a frequentarli almeno una volta alla settimana e impegnandosi a seguirli nei loro studi e nelle loro attività, in particolare il figlio anche in Per_3
relazione alla sua attuale patologia, sostenendo sia il figlio, sia i fratelli e sia la madre;
8) le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno;
9) lo scooter SC rimarrà in uso al SI. che ne sosterrà ogni spesa;
Pt_2
10) l'autovettura Tg DR120PL resterà in uso al SI. che ne sosterrà ogni spesa;
Pt_2
11) l'autovettura tg. GF163JZ rimarrà in so alla SI.ra che ne sosterrà ogni spesa ed in caso Pt_1
di vendita ne tratterrà il corrispettivo;
12) le spese legali del presente procedimento di separazione consensuale, così come il contributo unificato, previo accordo dei coniugi, vengono poste a carico del SI. . Parte_2 13) Ai fini del Contributo Unico Unificato di cui al D.P.R. 115/02 si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento a titolo di contributo unificato dell'importo di €.43,00 trattandosi di separazione consensuale dei coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 130 Parte I Anno 1990 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2085 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 24.10.1990, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ma, dei Per_1 Per_2 Per_3
quali, solo i primi due economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora;
2) la casa coniugale sita in Rimini, via Dei Mille n. 6 int. 4, sarà assegnata, unitamente ad arredi, attrezzature e corredi, alla SI.ra che vi abiterà con i tre figli , e Pt_1 Per_1 Per_3 Per_2
3) il SI. dichiara che rilascerà la casa coniugale a far data dalla firma del presente ricorso e Pt_2
porterà altrove la sua residenza anagrafica;
4) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la Parte_2 Pt_1
somma complessiva mensile di Euro 1.000,00 (Euro 400,00 per , Euro 300,00 per Per_3 Per_2
ed Euro 300,00 per ) mediante bonifico bancario da versare sul C/C della SI.ra Per_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a decorrere da gennaio 2025, somma che verrà annualmente rivalutata ex Istat oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di
Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini che si produce;
5) inoltre il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Pt_2 Pt_1
la somma mensile di Euro 1.000,00 da versare mediante bonifico bancario sul C/C della SI.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a decorrere da gennaio 2025 somma rivalutabile Pt_1
annualmente ex Istat, tale somma ogni anno verrà integrata mediante il calcolo della aliquota del SI.
Pt_2
6) data la maggior età dei figli, il padre vedrà e terrà con sé i ragazzi liberamente, previa comunicazione alla madre, impegnandosi a frequentarli almeno una volta alla settimana e impegnandosi a seguirli nei loro studi e nelle loro attività, in particolare il figlio anche in Per_3
relazione alla sua attuale patologia, sostenendo sia il figlio, sia i fratelli e sia la madre;
8) le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno;
9) lo scooter SC rimarrà in uso al SI. che ne sosterrà ogni spesa;
Pt_2
10) l'autovettura Tg DR120PL resterà in uso al SI. che ne sosterrà ogni spesa;
Pt_2
11) l'autovettura tg. GF163JZ rimarrà in so alla SI.ra che ne sosterrà ogni spesa ed in caso Pt_1
di vendita ne tratterrà il corrispettivo;
12) le spese legali del presente procedimento di separazione consensuale, così come il contributo unificato, previo accordo dei coniugi, vengono poste a carico del SI. . Parte_2 13) Ai fini del Contributo Unico Unificato di cui al D.P.R. 115/02 si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento a titolo di contributo unificato dell'importo di €.43,00 trattandosi di separazione consensuale dei coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 130 Parte I Anno 1990 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi