Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 febbraio 1968
Art. 6.
Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .
Il Ministro per le finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.
Il Ministro per le finanze ha, altresi', facolta' di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalita' di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento all'erario sia per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1968