Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 2
La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa "ratio" e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma quinto, cod. pen., bensì da quella di cui al precedente comma quarto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della più favorevole disciplina del cod. pen. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina - anteriore a tale legge - che rinviava al cod. pen. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g.).
La normativa penalistica concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali all'estero - prevista, nella specie, dal D.L. 10 luglio 2003 n. 165, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003 n. 219 e dalla L. 2 agosto 2006 n. 247 - ha natura di legge temporanea. (In motivazione, la S.C. ha escluso che tale normativa abbia natura di legge eccezionale).
Commentari • 2
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di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 26316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26316 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 921
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 041202/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAU RINALDO, N. IL 07/12/1962;
avverso SENTENZA del 09/10/2007 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GENTILE Francesco, che ha concluso per l'annullamento s.r. limitatamente all'ipotesi aggravante ex art. 47 C.P.M.G. e per il rigetto nel resto. udito il difensore avv. Chiappero Luigi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 1^ M.llo dell'Esercito Italiano Rinaldo Cau è stato tratto a giudizio del Tribunale Militare di Roma per rispondere del reato continuato aggravato di appropriazione indebita ed abuso nell'imbarco di merci, per avere, attorno al 30/3/2005 e nella sua qualità di Comandante il plotone "Lavorazioni varie" della Compagnia di stanza a Tallin - nel corso della operazione Antica Babilonia - acquisito la disponibilità di numerose derrate alimentari dell'Amministrazione (residuate dal consumo del Reparto) e fatto collocare le stesse, senza indicazione nei documenti di carico, all'interno di un container utilizzato per il carico di materiali di officina e per il rientro in Italia. Con sentenza dell'8/3/2007 il Tribunale Militare di Roma ha assolto il Cau dal reato di abuso nell'imbarco delle merci, per insussistenza del fatto, e lo ha dichiarato responsabile del reato di ricettazione, in tal guisa riqualificata l'imputazione di appropriazione indebita, infine condannandolo alla pena di Euro 6.840,00 di multa (in sostituzione di quella della reclusione militare di mesi sei).
La pronuncia è stata gravata d'appello dai difensori del Cau e l'adita Corte Militare di Roma, con sentenza del 9/10/2007 (dep. il 24/10/2007), respinto il gravame, ha confermato la pronunzia dei primi giudici.
Nella motivazione della sentenza la Corte di merito ha argomentato:
1. che preliminarmente doveva disattendersi l'eccezione di nullità della prima decisione per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., atteso che, se la originaria contestazione descriveva la condotta come diretta a caricare arbitrariamente le derrate nel container, la struttura materiale di detta condotta era certamente rinvenibile anche nella fattispecie della ricettazione (ove è tipica l'attività di ricezione ed occultamento) e che sulle cause della presenza di dette derrate nel contenitore l'imputato si era ampiamente difeso;
2. che nel merito era indubbia la responsabilità del Cau in ordine all'indebito personale caricamento, od alla accettazione del materiale caricamento da parte di altri, tenendo conto del fatto che:
A) era compito del M.llo Cau procedere al caricamento del container nel quale erano state, all'apertura, rinvenute le derrate ed al Cau competeva la detenzione delle chiavi dei lucchetti del container stesso;
B) a tale compito egli nella specie certamente non si era sottratto, sì da rendere non credibile la difesa per la quale altri avesse introdotto le derrate ed egli di tale caricamento fosse rimasto sempre ignaro, oltre tutto considerando che le derrate erano state sistemate in ordine sparso lungo il container ed in vari armadietti, senza particolare fretta o concitazione;
C) l'imputato certamente confidava nel fatto che, all'apertura in Italia, i controlli dei Carabinieri sarebbero stati, come di consueto, esterni e sommali, senza poter prevedere che una segnalazione anonima, quale quella giunta in itinere, avrebbe determinato il controllo attento e la scoperta delle derrate;
D) indubbia era poi l'integrazione del reato di ricettazione pur nella indeterminatezza giuridica del reato presupposto;
3. che andava quindi escluso che, non essendo uscite le derrate dalla disponibilità dell'Amministrazione Militare, non sarebbe stato integrato il delitto consumato di ricettazione ma soltanto il suo tentativo (con la conseguente competenza per territorio in capo al Tribunale Militare di Torino, in Rivoli essendo stato commesso l'ultimo atto diretto alla consumazione): ed infatti le derrate erano state sin dall'inizio sottratte alla loro ordinaria utilizzazione, sicché sin da tale originario momento - specularmente attestato dalla assenza di alcun riscontro contabile della sottrazione - dovevasi ritenere integrato tanto il reato presupposto quanto l'indebita ricezione della loro disponibilità da parte del Cau;
4. che, da ultimo, andava escluso, ed anche in dissenso dalla statuizione contenuta nella isolata sentenza 6/6/2007 della Corte di Cassazione, che dovesse negarsi la doverosa applicazione dell'aumento di pena di cui all'art. 47 C.P.M.G., comma 1 (imposta dall'applicazione alla missione "Antica Babilonia" del predetto Codice alla stregua del D.L. n. 165 del 2003, art. 10 conv. in L. n.219 del 2003): la sopravvenuta vigenza della L. n. 247 del 2006, art.2, comma 26 (per la quale a tutte le missioni internazionali in atto dovesse applicarsi il C.P.M.P.) non poteva infatti comprendere, a pena di eludere il principio del tempus regit actum, la vicenda anteriormente commessa.
Per l'annullamento di tale sentenza il difensore del Cau ha proposto ricorso il 22/11/2007 articolando quattro motivi di gravame, come di seguito illustrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, infondate le censure contenute nei primi tre motivi di ricorso, meriti condivisione quella esposta nel quarto motivo e che, in relazione alla denunciata indebita applicazione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 47 C.P.M.G., comma 1, ultima parte, debba essere annullata senza rinvio l'impugnata pronuncia con la conseguente rideterminazione della pena irrogata. Con il primo motivo del ricorso il difensore ha reiterato la disattesa eccezione di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p., stante la totale disomogeneità tra la contestata condotta appropriativa e la ritenuta condotta ricettiva, ancor più alla luce dell'originaria contestazione che non conteneva in alcun modo la condotta del "caricamento abusivo" residualmente accertata. La censura è priva di fondamento. Ad avviso dell'impugnante la condotta, contestata come appropriazione indebita militare, sarebbe stata quella tipica di chi, avendo la detenzione di beni in ragione di ufficio ne immuta il titolo di appartenenza esercitando sui beni poteri dominicali non consentiti dal titolo stesso: di qui la novità della condotta ravvisata, quella di chi riceve da altri merci indebitamente acquisite, tanto più che la contestazione del caricamento abusivo sul container non poteva considerarsi mera modalità della condotta ascritta essendo, di contro, un segmento autonomo della stessa, successivo a quella della appropriazione (sicché, pronunciata irrevocabilmente l'assoluzione per la condotta appropriativa non sarebbe stato possibile ravvisare autonoma ipotesi di reato nel segmento successivo e distinto). La ricostruzione operata dall'impugnante appare arbitraria, così come errate sono le conseguenze che da esse si è inteso trarre: la Corte Militare ha infatti esattamente affermato come la condotta contestata fosse quella di un arbitrario caricamento delle derrate sul container a disposizione del plotone e come di tale condotta la ricezione e l'occultamento sul container fossero mere modalità. Di qui - nessuna preclusione essendosi prodotta con la pronunzia del Tribunale Militare che ebbe ad escludere la configurazione nella stessa condotta dell'ipotesi di appropriazione indebita militare - la correttezza della riqualificazione della vicenda in termini di ricettazione militare, alla luce della permanenza dell'elemento costitutivo della fattispecie e stante la pienezza delle difese che l'imputato ebbe ad esercitare su tutte le modalità nelle quali la fattispecie si espresse. Con il secondo motivo si è denunciata la illogicità della argomentazione spesa dalla sentenza per sostenere la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione militare, in particolare apparendo del tutto illogico porre come elementi equipollenti, e sintomaticamente senza accertare quale condotta fosse stata realmente posta in essere, l'avere egli caricato le derrate o avallato che altri lo facesse o addirittura l'avere egli mancato di vigilare si da impedire l'altrui abusivo caricamento (in guisa da incorrere comunque nella responsabilità ex art. 40 c.p., comma 2). Il motivo non merita condivisione. Ed infatti, la censura coglierebbe nel segno se la affermazione della responsabilità da parte della Corte Militare fosse passata attraverso un indebito giudizio di equipollenza tra ipotesi di condotta commissiva ed omissiva: ma ciò non è riscontrabile nella specie, posto che il rilievo di cui a pag. 20 è palesemente ad abundantiam, all'interno di un argomentare che disattende la pretesa affacciata dall'appellante dell'altrui azione furtiva e provocatoria nel mentre la statuizione finale (pag. 22) evidenzia l'accertamento per il quale "....fu l'imputato a caricare o far caricare abusivamente nel container le derrate alimentari in questione". Quanto al rilievo per il quale illogico sarebbe stato dare per scontata la provenienza dall'Amministrazione Militare delle derrate in questione, senza che nulla autorizzasse ad opinare in tal senso, la censura è da ritenersi inconsistente perché la Corte ha valutato, con logica motivazione, come quei prodotti tipicamente italiani per produzione, consistenza e confezionamento non potessero essere che di provenienza dell'amministrazione ed ha motivatamente escluso sulla base della loro stessa natura, della quantità e delle modalità di confezionamento che fossero residui o scremature del consumo.
Con il terzo motivo si è ribadita la eccezione di incompetenza per territorio già sollevata innanzi alla Corte Militare, denunciando la violazione dell'art. 237 c.p.m.p. ed art. 8 c.p.p. commessa dalla Corte di merito confondendo tra il possesso della merce ricevuta (mai avuto dal Cau) e la sua irrilevante detenzione (inidonea ad integrare il delitto consumato) ed ignorando l'assorbente rilievo per il quale la merce non era comunque mai uscita dalla disponibilità materiale dell'Amministrazione, sia in fase di caricamento sia in quella di trasporto. L'eccezione è stata rettamente disattesa dalla Corte di merito e le odierne censure non sono che la reiterazione degli argomenti non condivisi. Se, infatti, la ricettazione è reato istantaneo ad effetti permanenti, la sua consumazione non può che avverarsi nel momento in cui chi riceve od acquista assume una specifica signoria sul bene che anteriormente non esercitava, quella di esercitare la potestà dominicale (lo jus excludendi alios). Nella specie, con l'avvenuto caricamento delle derrate sul container si era già completamente reciso il collegamento dei beni con la Amministrazione alla quale essi appartenevano, detti beni non essendo più collocati nelle cucine o nel magazzino derrate ed essendo invece collocati, fuori di ogni controllo e ragione, su un container diretto in Italia nel quale non avrebbero dovuto trovarsi e del quale l'imputato aveva per ragioni di ufficio la disponibilità: ed è proprio con tale atto di caricamento abusivo e clandestino che il titolo della disponibilità delle derrate in capo all'imputato mutò compiutamente, da detenzione per ragioni di ufficio, realizzandosi il possesso proprio del reato riconosciuto.
Con il quarto motivo, infine, si è lamentata la indebita esclusione della necessaria applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, commessa negando ingresso, quale jus superveniens di più favorevole portata, alla previsione generale di cui alla L. n. 247 del 2006 e pertanto applicando un indebito aumento di pena ai sensi dell'art. 47 C.P.M.G. (nonostante la Corte di legittimità, con la sentenza n. 25811/07, avesse affermato ben diverso principio di diritto). La doglianza è fondata. La normativa concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali, fra esse compresa quella in Iraq, rientra senz'altro nella categoria delle leggi temporanee, essendosi con essa previste disposizioni aventi vigenza per periodi di tempo prestabiliti (autorizzandosi fino al termine indicato capitoli di spesa e, conseguentemente, autorizzandosi fino allo stesso termine la missione - e la sua regolamentazione- con tale spesa finanziata) e nulla rilevando, ai fini della esclusione del carattere temporaneo delle norme medesime, il fatto che, con il protrarsi della partecipazione dello Stato Italiano alle missioni internazionali, sia stata più volte prorogata la vigenza, pur con alcune modifiche, della normativa in questione. Nè può, in ragione del disposto di cui all'art. 9 C.P.M.G. (per il quale sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate) e della disposizione di cui al D.L. 10 luglio 2003, art. 16 (che ha previsto l'applicabilità della legge penale militare di guerra alla spedizione in Iraq) ricomprendersi tale normativa nella categoria delle leggi eccezionali;
sebbene la questione sia di poco momento attesa la matrice unitaria e l'identità di regolamentazione (in punto di successione di norme) delle due categorie di leggi eccezionali e temporanee - in quanto entrambe destinate a durare per un certo periodo (corrispondente al persistere delle circostanze eccezionali come guerre, epidemie, calamità pubbliche, etc, oppure definito mediante un termine fissato cronologicamente o in rapporto ad un determinato evento futuro), deve per chiarezza espositiva ribadirsi la riconduciblità alla categoria delle leggi temporanee della normativa di nostro interesse e con la quale si è, via via, inteso regolamentare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali all'estero, atteso, oltre alla limitazione temporale degli interventi ed alla parimenti circoscritta vigenza temporale delle disposizioni, il sempre sottolineato carattere umanitario e di pace e non già di "operazione militare armata" a tali missioni attribuito e, conseguentemente, l'impossibilità di una loro parificazione alle "situazioni di guerra" normativamente regolate da leggi eccezionali. Ciò premesso, va ricordato, quanto alle disposizioni in materia penale, la differente regolamentazione prevista dalla L. 4 agosto 2006, n. 247 - e dalle successive (cfr. L.13 marzo 2008, n. 45, art. 5, comma) - rispetto a quella prevista dal
D.L. 10 luglio 2003, n. 165 e da quelli ad esso successivi, la prima disponendo - per quello che qui interessa - all'art. 2, comma 26 l'applicazione al personale militare partecipante a tutte le missioni internazionali in atto (e quindi anche in relazione alla missione in Iraq) il codice penale militare di pace e prevedendo, di contro, il citato decreto-legge e gli altri ad esso successivi per la missione in Iraq "Antica Babilonia" l'applicazione del codice penale militare di guerra. Ebbene, pur tenuto presente che il reato del quale si è affermata la responsabilità dell'imputato Cau è stato da costui commesso nel mentre vigeva la meno favorevole disposizione (per la quale al personale militare partecipante alla missione era applicabile il codice penale militare di guerra) e nonostante la sottolineata riconduzione della normativa alla categoria delle leggi temporanee, ritiene il Collegio che la questione della successione delle norme di differente contenuto quali più sopra richiamate non possa essere risolta così come nella sentenza impugnata e che, nella specie, non trovi applicazione la regola derogatoria di cui all'art. 2, comma 5.
In primo luogo va rilevato, contrariamente a quanto si sostiene nella sentenza impugnata, che l'avere stabilito l'applicazione di una legge certamente eccezionale come il codice penale militare di guerra con riferimento a situazioni che nulla hanno a che vedere con situazioni di guerra non vale - di per sè - a diversamente connotare la normativa che tale applicazione prevede, essa rimanendo riconducibile, per le ragioni già esplicitate alla categoria delle leggi temporanee;
inoltre ciò non deve indurre a porre in comparazione la norma di cui al novellato art. 9 C.P.M.G. e le disposizioni in materia penale contenute nella L. n. 247 del 2006, di contro dovendosi nella specie porre in comparazione tale legge con la L. 1 agosto 2003, n. 219 (di conversione del citato D.L. n. 165 del 2003); sicché non sono conferenti buona parte delle considerazioni in merito esposte dalla sentenza impugnata. In secondo luogo, come già affermato da sentenze, sia pure datate, di questa Corte (cfr. sentenza 1/12/41, ric. Longhi;
sentenza 1/3/43, ric. P.M. c. Micheli;
sentenza 5/5/54, ric. Montesarchio) e come implicitamente ma chiaramente confermato dalla sopra citata sentenza n. 25811/2007, peraltro in sintonia con buona parte della dottrina, la regola derogatoria prevista dall'art. 2 c.p., comma 5, rispondente alla necessità di salvaguardare l'efficacia general-preventiva delle leggi eccezionali e temporanee, non trova ragione alcuna di applicazione allorquando trattasi di norme parimenti temporanee od eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il decorso del termine di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione eccezionale, aventi la medesima ratio e dirette ad una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione. In siffatti casi, invero, la norma posteriore, proprio perché emanata durante il perdurare della situazione che aveva imposto la normativa temporanea o eccezionale e proprio perché rispondente alle medesime esigenze temporanee ed eccezionali, non si pone in contrasto con le ragioni sottese alla emanazione della normativa eccezionale o temporanea ma, lungi dall'essere volta al ripristino della legge ordinaria, è di contro tesa ad una più organica regolamentazione della situazione temporanea od eccezionale;
in tali casi viene dunque a mancare il pericolo di una preveniva svalutazione della efficacia intimidatoria della legge temporanea od eccezionale e non residua pertanto alcuna ragione per disattendere il principio generale della prevalenza della legge più favorevole. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte si impone dunque l'accoglimento dell'ultimo motivo di gravame. La sentenza impugnata va annullata in parte qua, con esclusione della ipotesi aggravata prevista dall'art. 47 C.P.M.G., comma 1, ultima parte e con conseguente rideterminazione della pena in Euro 5700,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 47 C.P.M.G., comma 1, ultima parte, che elimina, rideterminando la pena in Euro 5700,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008