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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifeso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33452 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2401/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 23/03/2021 al Comune di Catania, qui inviato con
PEC del 03/07/2021 e iscritto al n. 1304/2021 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 33452 del 23/10/2020, notificato il 27/02/2021, per IMU 2015, dell'importo complessivo di €.698,00=. Assumeva la non debenza della pretesa per intervenuta decadenza. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
§2. In data 25/01/2024 si costituiva in giudizio il Comune di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso e precisando che l'avviso impugnato, emesso in data 23/10/2020 e spedito in data 31/12/2020 (Job 3096/2021), era stato notificato il 27/02/2021 tramite raccomandata va A/r contrassegnata da cartolina recante barcode 410018188548, consegnata a familiare convivente (Nominativo_1, figlia del ricorrente).
§3. All'udienza camerale del 12/02/2024 la Corte poneva la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§4. Va previamente rilevata la tempestività del ricorso, posto che lo stesso è stato notificato al Comune in data 23/03/2021 e l'atto impugnato era stato notificato al ricorrente in data 27/02/2021.
Nel merito, lo stesso è però infondato.
§5. In particolare, è infondata l'eccezione sulla quale il ricorso si impernia, e cioè l'eccezione di decadenza.
È noto che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti della notifica, in base alla quale mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto
(così Cass. n. 40543/2021).
§6. Tanto puntualizzato, in relazione al caso di specie – attinto dalla normativa emergenziale Covid – va rilevato quanto segue. È pacifico, alla luce della stessa documentazione prodotta agli atti dal ricorrente che l'avviso di accertamento in oggetto, relativo a IMU 2015, è stato ricevuto in data 27/02/2021. Nessuna decadenza si è pertanto verificata in capo all'Ente Impositore, posto che già con l'art. 67 del D.L. n. 18/2020
(c.d. decreto Cura Italia) si erano sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione e accertamento nel periodo compreso dall'08/03/2020 al 31/05/2020, di talché il termine decadenziale del 31 dicembre 2020
(dallo stesso ricorrente indicato) era slittato al 26/03/2021. Detti termini sono stati ulteriormente prorogati, sempre in seguito al protrarsi del periodo emergenziale da COVID 19, con il cd. “Decreto Sostegni-bis” (DL
n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”) che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (anche delle entrate locali). La sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge
160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal citato d.l. 73/2021) prevede che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 … Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché
… sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
§7. Alle superiori considerazioni segue il rigetto del ricorso.
§8. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nei termini specificati in dispositivo e maggiorate del 50%, per effetto del negativo esperimento della procedura di mediazione.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 12 Settembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Il ricorrente contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che la Corte ha erroneamente interpretato la normativa relativa ai termini di notifica dell'avviso di accertamento IMU per gli enti locali. In particolare, si evidenzia che la Corte ha applicato la disciplina della "scissione soggettiva degli effetti della notifica" e la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), ritenendo che il termine decadenziale per la notifica dell'avviso fosse prorogato. L'appellante sostiene invece che, in base alla Legge
n. 77/2020 (conversione del D.L. 34/2020), la sospensione dei termini non si applica alle entrate degli enti territoriali e che la scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento non riguarda gli enti locali. Di conseguenza, l'avviso di accertamento n. 33452, datato 23 ottobre 2020 e notificato il 27 febbraio 2021, sarebbe stato notificato oltre il termine di legge (31 dicembre 2020, quinto anno), rendendo nullo l'atto impugnato. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 15
Febbraio 2024.
Il Comune di Catania, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata dà atto della tempestività del ricorso introduttivo, in quanto notificato il 23 marzo
2021 a fronte di atto ricevuto il 27 febbraio 2021, dunque entro il termine di sessanta giorni previsto dall' art.21 del D. Lgs. n.546/1992. Sul punto l'appellante non prospetta un effettivo vizio della decisione di primo grado (che, anzi, gli è favorevole), sicché la questione resta assorbita.
Il motivo centrale dell'appello è fondato sull'assunto che, essendo l'avviso stato ricevuto dal contribuente il
27 febbraio 2021, esso sarebbe tardivo rispetto al termine del 31 dicembre 2020. Tale prospettazione non può essere condivisa. In materia di notificazione degli atti impositivi, opera il principio per cui la notificazione si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il notificante (ente impositore), ai fini del rispetto dei termini decadenziali, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'agente notificatore entro il termine;
per il destinatario, gli effetti si producono con la ricezione dell'atto. Ne discende che, ai fini della verifica della decadenza, non è decisiva la data di ricezione (27 febbraio 2021), ma la data di consegna dell'atto per la notifica da parte del Comune, che costituisce il momento rilevante per l'ente. L'appellante, nel proprio atto, si limita ad affermare la tardività sulla base della data di ricezione, senza fornire elementi idonei a dimostrare che la consegna all'agente notificatore sia avvenuta oltre il termine decadenziale. In mancanza di tale prova, non può ritenersi integrata la decadenza.
L'appellante invoca la disciplina sopravvenuta sostenendo che le sospensioni e/o proroghe previste nel periodo emergenziale non sarebbero applicabili alle entrate degli enti territoriali, con conseguente impossibilità di “slittamento” del termine. Il Collegio rileva che, anche a voler prescindere dall'esatta ricostruzione della portata della normativa emergenziale nel segmento relativo alle entrate locali, l'appello non supera la ratio decidendi effettivamente dirimente del primo giudice e, soprattutto, non fornisce elementi probatori circa la tardiva consegna dell'atto per la notifica. In altri termini: se la notifica, per il notificante, si perfeziona con la consegna all'agente notificatore, e se non è dimostrato che tale consegna sia avvenuta oltre il termine rilevante, la deduzione sulla (non) applicabilità dello slittamento emergenziale non è, nel caso concreto, idonea a determinare l'accoglimento dell'appello. Il motivo va pertanto respinto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifeso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33452 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2401/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 23/03/2021 al Comune di Catania, qui inviato con
PEC del 03/07/2021 e iscritto al n. 1304/2021 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 33452 del 23/10/2020, notificato il 27/02/2021, per IMU 2015, dell'importo complessivo di €.698,00=. Assumeva la non debenza della pretesa per intervenuta decadenza. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
§2. In data 25/01/2024 si costituiva in giudizio il Comune di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso e precisando che l'avviso impugnato, emesso in data 23/10/2020 e spedito in data 31/12/2020 (Job 3096/2021), era stato notificato il 27/02/2021 tramite raccomandata va A/r contrassegnata da cartolina recante barcode 410018188548, consegnata a familiare convivente (Nominativo_1, figlia del ricorrente).
§3. All'udienza camerale del 12/02/2024 la Corte poneva la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§4. Va previamente rilevata la tempestività del ricorso, posto che lo stesso è stato notificato al Comune in data 23/03/2021 e l'atto impugnato era stato notificato al ricorrente in data 27/02/2021.
Nel merito, lo stesso è però infondato.
§5. In particolare, è infondata l'eccezione sulla quale il ricorso si impernia, e cioè l'eccezione di decadenza.
È noto che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti della notifica, in base alla quale mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto
(così Cass. n. 40543/2021).
§6. Tanto puntualizzato, in relazione al caso di specie – attinto dalla normativa emergenziale Covid – va rilevato quanto segue. È pacifico, alla luce della stessa documentazione prodotta agli atti dal ricorrente che l'avviso di accertamento in oggetto, relativo a IMU 2015, è stato ricevuto in data 27/02/2021. Nessuna decadenza si è pertanto verificata in capo all'Ente Impositore, posto che già con l'art. 67 del D.L. n. 18/2020
(c.d. decreto Cura Italia) si erano sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione e accertamento nel periodo compreso dall'08/03/2020 al 31/05/2020, di talché il termine decadenziale del 31 dicembre 2020
(dallo stesso ricorrente indicato) era slittato al 26/03/2021. Detti termini sono stati ulteriormente prorogati, sempre in seguito al protrarsi del periodo emergenziale da COVID 19, con il cd. “Decreto Sostegni-bis” (DL
n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”) che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (anche delle entrate locali). La sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge
160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal citato d.l. 73/2021) prevede che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 … Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché
… sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
§7. Alle superiori considerazioni segue il rigetto del ricorso.
§8. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nei termini specificati in dispositivo e maggiorate del 50%, per effetto del negativo esperimento della procedura di mediazione.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 12 Settembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Il ricorrente contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che la Corte ha erroneamente interpretato la normativa relativa ai termini di notifica dell'avviso di accertamento IMU per gli enti locali. In particolare, si evidenzia che la Corte ha applicato la disciplina della "scissione soggettiva degli effetti della notifica" e la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), ritenendo che il termine decadenziale per la notifica dell'avviso fosse prorogato. L'appellante sostiene invece che, in base alla Legge
n. 77/2020 (conversione del D.L. 34/2020), la sospensione dei termini non si applica alle entrate degli enti territoriali e che la scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento non riguarda gli enti locali. Di conseguenza, l'avviso di accertamento n. 33452, datato 23 ottobre 2020 e notificato il 27 febbraio 2021, sarebbe stato notificato oltre il termine di legge (31 dicembre 2020, quinto anno), rendendo nullo l'atto impugnato. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 15
Febbraio 2024.
Il Comune di Catania, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata dà atto della tempestività del ricorso introduttivo, in quanto notificato il 23 marzo
2021 a fronte di atto ricevuto il 27 febbraio 2021, dunque entro il termine di sessanta giorni previsto dall' art.21 del D. Lgs. n.546/1992. Sul punto l'appellante non prospetta un effettivo vizio della decisione di primo grado (che, anzi, gli è favorevole), sicché la questione resta assorbita.
Il motivo centrale dell'appello è fondato sull'assunto che, essendo l'avviso stato ricevuto dal contribuente il
27 febbraio 2021, esso sarebbe tardivo rispetto al termine del 31 dicembre 2020. Tale prospettazione non può essere condivisa. In materia di notificazione degli atti impositivi, opera il principio per cui la notificazione si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il notificante (ente impositore), ai fini del rispetto dei termini decadenziali, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'agente notificatore entro il termine;
per il destinatario, gli effetti si producono con la ricezione dell'atto. Ne discende che, ai fini della verifica della decadenza, non è decisiva la data di ricezione (27 febbraio 2021), ma la data di consegna dell'atto per la notifica da parte del Comune, che costituisce il momento rilevante per l'ente. L'appellante, nel proprio atto, si limita ad affermare la tardività sulla base della data di ricezione, senza fornire elementi idonei a dimostrare che la consegna all'agente notificatore sia avvenuta oltre il termine decadenziale. In mancanza di tale prova, non può ritenersi integrata la decadenza.
L'appellante invoca la disciplina sopravvenuta sostenendo che le sospensioni e/o proroghe previste nel periodo emergenziale non sarebbero applicabili alle entrate degli enti territoriali, con conseguente impossibilità di “slittamento” del termine. Il Collegio rileva che, anche a voler prescindere dall'esatta ricostruzione della portata della normativa emergenziale nel segmento relativo alle entrate locali, l'appello non supera la ratio decidendi effettivamente dirimente del primo giudice e, soprattutto, non fornisce elementi probatori circa la tardiva consegna dell'atto per la notifica. In altri termini: se la notifica, per il notificante, si perfeziona con la consegna all'agente notificatore, e se non è dimostrato che tale consegna sia avvenuta oltre il termine rilevante, la deduzione sulla (non) applicabilità dello slittamento emergenziale non è, nel caso concreto, idonea a determinare l'accoglimento dell'appello. Il motivo va pertanto respinto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)