Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1325
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della verifica della decadenza, rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte dell'ente impositore, non la data di ricezione da parte del contribuente. Non essendo stata fornita prova della tardiva consegna all'agente notificatore, la decadenza non è stata ritenuta sussistente.

  • Rigettato
    Applicabilità della normativa emergenziale agli enti territoriali

    La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla corretta interpretazione della normativa emergenziale per le entrate locali, l'appello non superava la ratio decidendi del primo giudice relativa alla prova della tardiva consegna dell'atto all'agente notificatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1325
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1325
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo