Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6337/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.SANGIOVANNI TIZIANA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS Controparte_1
DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 14.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il pagamento dell'assegno unico universale la cui CP_1 corresponsione era stata negata dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diniego dell'istituto alla prestazione è stato determinato dal mancato possesso del requisito della residenza biennale su territorio italiano in capo alla ricorrente.
Lavoro, n.315, 316/2025; n.468/25 Trib.Bari).
Si legge in tali sentenze che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE. La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM.
Nel caso di specie, come detto, il diniego dell'assegno alla ricorrente è stato motivato con il fatto che difetterebbe la condizione di cui al n. 4) innanzi indicato, ossia la richiedente non sarebbe residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, né, risulterebbe in possesso della condizione alternativa, ossia di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Parte ricorrente non contesta l'assenza di tali condizioni ma l'irragionevolezza delle stesse e il contrasto con il principio di parità di trattamento da cui deriverebbe la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'Istituto.
Al contempo deve osservarsi che l' non ha sollevato contestazioni sulla CP_1 sussistenza delle altre condizioni, né in particolare su quella di cui al punto 1) riportato innanzi, ossia l'essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
sul punto è comunque documentalmente provato che la ricorrente è in possesso di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato (cfr. all. 6 fasc. ric).
Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda e il suo inquadramento giuridico, ciò che occorre stabilire è se il requisito della residenza biennale integri una lesione del principio di parità di trattamento dei cittadini extracomunitari e in particolare per contrasto con il principio di parità di trattamento sancito, dall'art. 12, par. 1, lett. c) della Direttiva 2011/98/UE, che prevede che i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini diversi dall'attività lavorativa “(…) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (…) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”.
Tale regolamento, nel definire il campo di applicazione della direttiva, individua, con una definizione piuttosto ampia, come ricomprese nell'ambito della sicurezza sociale quelli “contributivi e non contributivi”, che possono essere individuati, alla luce della previsione di cui al comma 2 dell'art. 3 del regolamento in questione, secondo l'elenco di cui al primo comma dell'art. 3, tra l'altro, “le prestazioni di maternità e di paternità assimilate” (lett. b) e, più in generale, “le prestazioni familiari” (lett. j), definite dalla lettera z) dell'art. 1 come
“tutte le prestazioni in natura o denaro destinate a compensare i carichi familiari ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1”.
Deve ritenersi che la evidente finalità dell'assegno unico universale di misura di supporto alle famiglie - tant'è che con essa, come evidenziato, sono state sostituite e in parte inglobate una serie di prestazioni di varia natura precedentemente previste - consenta di ricomprenderlo tra le prestazioni familiari rispetto alle quali trova applicazione la direttiva 2011/98/UE sulla parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi in relazione ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE n. 883/2004.
Inoltre, sotto altro profilo, tale principio trova conferma anche nell'art. 2 del
Testo Unico Immigrazione che prevede che: “
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ancora, appare rilevante sul punto anche quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 54/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità e maternità i cittadini di
Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi e i cittadini di
Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
In particolare, nella detta decisione la Corte Costituzionale ha affermato che
“(…) 12.– La sentenza della grande sezione del 2 settembre 2021 ha accertato che non è compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parità di trattamento enunciato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l'assegno di natalità e l'assegno di maternità ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con riguardo alla fruizione delle prestazioni citate, il diritto dell'Unione europea impone di riconoscere la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa
a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
12.1.– La restrizione dei benefici prevista dalle disposizioni censurate contrasta dunque con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto europeo secondario e all'art. 34 CDFUE. Tale ultima previsione, nel sancire il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, mira a «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti» (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-
571/10, Secondo l'art. 34, paragrafo 1, CDFUE, l'Unione riconosce e Per_1 rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.
L'art. 34, paragrafo 2, CDFUE riconosce a ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformità al diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha esaminato sia l'assegno di natalità sia l'assegno di maternità in una prospettiva unitaria, per ricondurli entrambi dentro la sfera di protezione assicurata dall'art. 34 CDFUE. Essa ha affermato che il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, definito nei suoi contenuti essenziali dalla direttiva 2011/98/UE, «dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta» (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, punto 46).
13.– Il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31
Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi.
13.1.– La tutela dei valori primari della maternità e dell'infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli. Questa Corte è costante nell'affermare che spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili. Tale individuazione, nondimeno, è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente (sentenza n. 222 del 2013, punto 7 del Considerato in diritto). Questa giustificazione deve essere indagata alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la ratio (sentenza n. 172 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto;
di recente, in tema di edilizia residenziale pubblica, sentenza n. 112 del 2021, punto 6 del
Considerato in diritto).
13.2.– L'assegno di natalità e l'assegno di maternità sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva. ... Entrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.(…)
13.3.– Nel condizionare il riconoscimento dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare. Nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per I soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Un sistema così congegnato pregiudica proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante”.
Quanto osservato dal Giudice delle Leggi concorre a far ritenere, per analogia di ratio e tenuto conto che anche l'assegno unico universale può essere considerata come una misura tesa a “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, che la limitazione della prestazione ai soli cittadini residenti in Italia per due anni o in alternativa titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale determini un'ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con quanto previsto dall'art. 12, della direttiva
2011/98/UE in combinato disposto con il Regolamento CE n. 883/2004, il che consente la disapplicazione di tale disposizione in ordine a tale condizione per contrasto con la disciplina comunitaria.
Infine, va osservato che la ricostruzione fin qui operata trova conforto nel fatto che la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, che integra una discriminazione e viola il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), proprio con riferimento all'assegno unico e universale per i figli a carico e con specifico riferimento alla condizione che ne esclude il riconoscimento ai lavoratori che non risiedono in
Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione.
Sul punto si riporta integralmente il contenuto del comunicato stampa della
Commissione Europea del 25.07.2024: “Oggi la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, che costituisce una discriminazione e viola il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento
(CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n.
492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Nel marzo 2022 l'Italia ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per figli a carico ("Assegno unico e universale per i figli a carico"), in base al quale i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione. La Commissione ritiene che tale regime non sia compatibile con il diritto dell'UE in quanto costituisce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell'UE. Uno dei principi fondamentali dell'UE è quello della parità di trattamento delle persone, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Secondo questo principio di base, i lavoratori mobili dell'UE che contribuiscono allo stesso modo al sistema di sicurezza sociale
e pagano le stesse tasse dei lavoratori locali hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale. In base al principio della parità di trattamento, i lavoratori mobili dell'UE che lavorano in Italia ma non sono residenti in Italia, quelli che si sono trasferiti solo di recente in Italia o quelli i cui figli risiedono in un altro Stato membro dovrebbero beneficiare delle stesse prestazioni familiari concesse agli altri lavoratori in Italia. Inoltre il principio dell'esportabilità delle prestazioni previsto nel regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale quali le prestazioni familiari. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia nel febbraio 2023, cui ha poi fatto seguito un parere motivato nel novembre 2023. Poiché la risposta dell'Italia non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, quest'ultima ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Contesto
L'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta la discriminazione dei cittadini dell'UE, a motivo della loro cittadinanza, in un altro
Stato membro dell'Unione per quanto riguarda l'accesso all'impiego e le condizioni di lavoro. Tale disposizione del trattato è ulteriormente dettagliata nel regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, il cui articolo 7, paragrafo 2, specifica che i lavoratori mobili dell'UE dovrebbero beneficiare degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Sono ivi comprese le prestazioni familiari. Infine, a norma del regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i lavoratori mobili dell'UE dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro in cui lavorano e hanno diritto allo stesso livello di prestazioni familiari, anche per i figli a carico che risiedono in modo permanente in un altro Stato membro”.
La formale apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione Europea risulta motivata, tra l'altro, anche con il richiamo al regolamento CE n. 883/2004 e conferma, quindi, la natura sostanzialmente discriminatoria del diniego dell'assegno unico e universale motivato, come nel caso di specie, sulla base dell'assenza del requisito della residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la limitazione all'accesso all'assegno unico universale per i figli ai cittadini extracomunitari che abbiano residenza in Italia da almeno due anni sia in contrasto con la direttiva 2011/98/UE e con il regolamento CE n. 883/2004, con conseguente disapplicazione parziale del d.lgs. n. 230/2021 per contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui prevede tale limitazione. Ne deriva l'accoglimento del ricorso in quanto non vi è contestazione in merito al possesso della ricorrente degli altri requisiti richiesti dalla norma e l' va CP_1 condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno universale e unico per i figli a carico dall'1.01.2024 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con compensazione per un 1/2 attesa la sostanziale novità della questione e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto OS nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 dell'assegno unico universale in favore del ricorrente dal gennaio 2024, oltre accessori.
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€1.500,00 così compensate per la metà con distrazione.
Bari,20/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi