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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 4029/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. dottoresse Controparte_1 P.IVA_1
e (parte convenuta) CP_2 CP_3 all'udienza del 21/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- con ricorso depositato in data 9.5.2025 si è rivolta al tribunale deducendo Parte_1
l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine in forza dei quali ha lavorato alle dipendenze del dall'a.s. 2017/2018 al 2023/2024, per oltre 36 mesi, “in Controparte_1 assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (…) con diritto alla conservazione del posto e, quindi, su posti sostanzialmente vacanti (…) nello stesso istituto scolastico e con riguardo alla stessa disciplina” di servizio “su posti stabili e durevoli”, e chiedendo la condanna della controparte al pagamento a titolo di risarcimento del danno di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto,
- il ha chiesto la reiezione delle domande, sostenendo di aver dato esatta applicazione CP_1 alle previsioni della legge e del contratto collettivo ed evidenziando come la ricorrente nell'anno scolastico 2017/2018 abbia lavorato presso un istituto scolastico diverso rispetto agli anni successivi:
2.
considerato che
2.1. – nel sistema delineato dalla l. 107/2015, una volta posto rimedio mediante un piano straordinario di stabilizzazioni alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni a tempo determinato in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (art. 1 comma 95 e ss.), la reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea avrebbe dovuto essere evitata attraverso la prevista indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, unitamente all'applicazione dell'art. 1 comma 131 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, disposizione poi abrogata dall'art. 4 bis d.l. 2/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9/8/2018 n. 96);
2.2. – l'art. 29 comma 2 d. lgs. 15/6/2015 n. 81 ha escluso espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
2.3. – a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs.
13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 3/5/1999 n. 124 senza espressi limiti di durata;
tale disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n.
187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
2.4 – è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
2.5. - in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su “organico di diritto”, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, facendo salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare che, nella concreta assegnazione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
2.6 - l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di espresse indicazioni legislative volte ad individuare gli estremi dell'abuso, nel caso del superamento del termine triennale previsto – anche a seguito della l. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
2.7. - in relazione alle ipotesi di reiterazione di supplenze su "organico di fatto" e di supplenze temporanee, la Cassazione ha chiarito che non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ferma restando la possibilità per il lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tali tipologie di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma altre condizioni concrete sintomatiche di un abuso;
3. – ciò premesso in diritto, si osserva che
3.1. - i contratti stipulati tra le parti sono i seguenti:
A.S. 2017/2018: I.C. di Condove, posto su sostegno sino al 30 giugno;
A.S. 2018/2019: I.C. di Torino sino al 30 giugno;
CP_4
A.S. 2019/2020: I.C. di Torino sino al 30 giugno;
CP_4
A.S. 2020/2021: I.C. sino al 31 agosto;
CP_5
A.S. 2021/2022: I.C. sino al 31 agosto;
CP_5
A.S. 2022/2023: I.C. Nichelino sino al 31 agosto;
A.S. 2023/2024 I.C. sino al 31 agosto;
CP_5
3.2. – per il primo contratto, stipulato sino al 30 giugno 2018 per una docenza presso l'I.C. di
Condove, non è stato offerto dalla parte attrice alcun elemento idoneo a rivelare che il posto fosse vacante o che comunque vi sia stato un abusivo ricorso alla supplenza;
3.3. – alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai due contratti stipulati sino al 30 giugno nei due successivi anni scolastici presso l'I.C. Mazzarello di Torino, posto che la mera reiterazione di una supplenza su sostegno presso un complesso scolastico di vaste dimensioni, qual è un istituto comprensivo, non è di per sé rivelatrice della vacanza del posto e non sono stati offerti altri elementi rivelatori del denunciato abuso;
3.4. - può invece ritenersi che la reiterazione degli incarichi a termine per 4 anni presso l'
[...]
sulla stessa cattedra sino al 31 agosto siano indici idonei a rivelare che il posto CP_6 assegnato alla ricorrente fosse in realtà vacante e disponibile e che dunque l'esigenza del non fosse realmente temporanea;
CP_1
3.5. - l'abuso sanzionabile può configurarsi solo successivamente al superamento dei 36 mesi di servizio effettivo, e dunque in relazione al solo a.s. 2023/2024;
3.6. - quanto alla tutela da accordare alla ricorrente, va premesso che nelle sentenze più sopra citate la Cassazione ha affermato che, in caso di illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo, il risarcimento del danno può ritenersi una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea;
la Suprema Corte ha inoltre affermato che, in assenza di prova ad opera del lavoratore del maggior pregiudizio subito ed in assenza di una specifica previsione normativa, possono essere applicati i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 l. 182/2010 per la quantificazione del danno, norma poi sostituita dall'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
3.7. - quest'ultima conclusione è ora superata dal recente intervento del Legislatore che, ritenendo evidentemente non adeguate le misure sanzionatorie offerte dall'ordinamento interno rispetto al danno da violazione della direttiva 1999/70/UE, con decreto legge 131/2024 recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166, ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo la seguente disposizione:
“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
3.8 - se può dubitarsi che il criterio ora introdotto sia direttamente applicabile agli abusi già verificatisi, in assenza di una espressa previsione di retroattività, si può invece certamente sostenere che esso possa essere utilizzato quale parametro per la liquidazione in via equitativa rimessa al giudice in relazione agli abusi pregressi, considerato che si tratta di una misura che anche secondo il Legislatore è sufficientemente dissuasiva e che la ricorrente non ha offerto la prova di aver subito un maggior danno e non risulta aver beneficiato di alcuna procedura di stabilizzazione,
3.9. - il risarcimento per il superamento del termine dei 36 mesi, avvenuto in relazione alla supplenza dell'a.s. 2023/2024, può quindi esser quantificato nella misura minima di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (non quantificata dalla parte ricorrente);
4. ritenuto, pertanto, che solo entro tali limiti la domanda possa essere accolta;
5.
ritenuto che
le spese di lite possano esser compensate, in considerazione di due concorrenti motivi
(1) l'abuso è stato ravvisato solo per una delle annualità dedotte in giudizio e di conseguenza il risarcimento è stato accordato in misura di molto inferiore a quella richiesta (12 mensilità);
(2) come dato atto nel verbale d'udienza, la Cancelleria ha segnalato che la ricorrente ha promosso in data 14/5/2024, 5 giorni dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, un'altra causa nella quale ha chiesto il pagamento del bonus c.d. Carta del docente per le stesse supplenze qui esaminate;
tale circostanza appare rilevante ai fini della decisione, considerato che
- le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299/2025, hanno chiarito: che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è sollevabile anche d'ufficio dal giudice;
che qualora non sia ravvisabile un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, il giudice può sanzionare la parcellizzazione della pretesa creditoria, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt.
88 e 92 c.p.c., potendo addirittura porre dette spese integralmente a carico della parte che ha duplicato i giudizi, ancorché vincitrice, “scindendo la condanna alle spese della soccombenza”;
- nel caso di specie, la ricorrente ha abusivamente frazionato la propria pretesa creditoria, in quanto ha proposto due distinti giudizi relativi alle stesse supplenze mentre avrebbe potuto proporne uno soltanto e non ha dedotto la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;
- il principio del divieto di frazionamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente in sede di discussione, non è un principio innovativo, ma era stato più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità prima della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata
(cfr., tra le altre, sentenza n. 6591/2019);
- le spese del secondo giudizio possono quindi esser compensate anche ai sensi degli artt. 88 comma 1 e 92 comma 1 c.p.c. in quanto, alla luce di quanto sopra rilevato, si tratta di spese del tutto superflue;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno CP_1 per abusiva di reiterazione di contratti a termine una somma pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
la giudice
Roberta PASTORE