Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 669/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2024, promossa da:
Parte 1 nata in [...], in data [...], elettivamente domiciliata in
Palermo, VIA CARLO MARX, N. 66 SCIACCA, presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO
LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
Contro
nato in [...], in data [...], CP 1 و
- parte resistente contumace -
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 9/4/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto matrimonio con CP 1 , in data 15/3/2007 e che dalla loro unione erano nati i figli:
[...]
Persona 2 nato a [...] Persona 1 nata a [...] il [...] e "
Neamt (Romania) il 1.2.2007.
Chiedeva la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle stesse condizioni della separazione, salvo che per i punti 3), 6) e 7). In particolare, deduceva di non abitare più nella casa coniugale condotta in locazione in pendenza di separazione, essendosi oramai trasferita nell'abitazione sita in Fulgatore (TP) in Via XXIV Maggio
n. 5.
Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona 2
Rimaneva contumace il resistente CP 1
*****
All'udienza del 9/10/2024 la ricorrente, liberamente sentita, dichiarava di non volersi riconciliare e rappresentava che la figlia aveva reperito un'occupazione.
Con ordinanza del 15/10/2024 questo Tribunale disponeva l'affido del minore Persona 2 in via esclusiva alla madre, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, nonché il suo persistente disinteresse nei confronti della prole e l'attuale stato di detenzione.
Infine, confermava l'obbligo per il resistente di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 100,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore della coppia, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, revocando invece il mantenimento in favore della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata discussa.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP 1 citato e non costituitosi nel '
presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 3/7/2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 19/10/2015.
*****
Passando ad un ulteriore aspetto del regime personale, ritiene il Tribunale di non poter confermare l'assetto già disposto con ordinanza del 15.5.2024, in forza del quale il figlio minore della coppia era stato affidato in via esclusiva alla madre, in quanto nelle more del procedimento Persona_2
è divenuto maggiorenne. Analogamente, nulla si statuisce in merito al diritto di frequentazione tra padre e figlio visto il raggiungimento della maggiore età da parte di Per 2
Sul versante economico, con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente "valutate le circostanze".
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent.
Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n. 17738 del 07/9/2015).
Per 2Fatta questa premessa, nel caso di specie, considerata l'età (neomaggiorenne), il fatto che non ha ancora completato il suo percorso formativo, poiché frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non ha una sua indipendenza economica, va confermato in € 100,00 mensili e rivalutabili il contributo dovuto dal resistente per il suo mantenimento.
Si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno.
*****
Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni, la natura necessaria del giudizio e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
وcitato e non costituitosi nel presente giudizio. dichiara la contumacia di CP_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Romania il 15/03/2007 da nata a [...] – CA (Romania) in data 01/01/1988 e Parte 1
-
"
nato a [...] in data [...], alle condizioni di cui in parte motiva;
da CP 1 "
lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396. resistente contumace
Il Presidente est.
Michele Ruvolo