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Decreto cautelare 9 aprile 2020
Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Ordinanza collegiale 26 ottobre 2020
Sentenza 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/05/2021, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00574/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Menorello e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Sindaco del -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificata alla ricorrente il giorno successivo, nella parte in cui dispone il trasferimento coattivo del -OMISSIS- “-OMISSIS-” di proprietà della ricorrente;
- di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, quale, per quanto di occorrenza, quello adottato dal-OMISSIS-, e conosciuto dalla ricorrente solo in quanto allegato alla suddetta ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, e per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il -OMISSIS-:
- per quanto di ragione e laddove occorrer possa, dell’ordinanza del Sindaco del -OMISSIS-, -OMISSIS-nella parte in cui ordina il trasferimento entro cinque giorni del -OMISSIS- di proprietà della ricorrente ad altra persona capace di gestirlo;
- di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, e per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Vista la comunicazione del 22 aprile 2021, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con memoria depositata il -OMISSIS-la parte ricorrente ha dichiarato che il -OMISSIS- ha adottato l’ordinanza -OMISSIS- che “ supera in parte qua l’ordinanza -OMISSIS- ” -OMISSIS-oggetto del presente ricorso, unitamente agli atti esecutivi della stessa;
Ritenuto che tale nuovo provvedimento in autotutela superi l’ordine, contenuto nel provvedimento impugnato, impartito alla proprietaria del -OMISSIS- -OMISSIS- di trasferirne la proprietà a terzi, disponendo, oltre alla stipulazione di un’idonea polizza assicurativa, l’avvio di un percorso comportamentale, atto a permettere la futura conduzione in sicurezza dell’animale da parte della proprietaria;
Ritenuto che deve essere perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il suddetto provvedimento, adottato in autotutela, consente, pur con l’adozione di dettagliate cautele, la permanenza del -OMISSIS- presso la ricorrente, in termini sostanzialmente satisfattivi dell’interesse sotteso al gravame;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio, considerata la particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.