Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
146 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da n persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contrà Santa Barbara 27, presso e nello studio dell'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di appello
- ATTRICE APPELLANTE
contro n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: e Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA: ), società elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica P.IVA_3
certificata degli Avv.ti MATTEI DECIO NICOLA del Foro di Benevento e SANTORO
1
CONVENUTA APPELLATA –
Oggetto: riforma della sentenza nr. 2177/22 R. Sent. pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in data 19.12.2022, pubblicata il 20.12.2022 e notificata in pari data.
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 27.01.2025 e trattenuta in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
In totale riforma della sentenza nr. 2177 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 20.12.2022 ed in pari data notificata, previo rigetto di tutte le domande avversarie, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_2
e P. Iva , con sede in Roma, viale Flaminia nr. 970, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante SI , della somma di € 407.080,08 in via capitale, oltre agli Parte_2
interessi di mora ex D. Lgs. nr. 231/2002 dalla data che verrà individuata e fino al saldo effettivo. Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. l'avverso appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per tutti i motivi dedotti in atti;
- in subordine, rigettare con sentenza l'avverso appello in quanto destituito di qualsivoglia fondamento per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in via di ulteriore subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame:
2 a) nel merito: accogliere l'opposizione proposta da per tutti i motivi esposti in atti e, CP_1 per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2528/2020, emesso dal Tribunale di Vicenza, dott. Antonio Picardi, in data 2 novembre 2020, nel procedimento sub n. 6324/2020 R.G. e depositato il successivo 3 novembre 2020, con ogni conseguente provvedimento;
b) in via subordinata, nel merito: rigettare – per tutte le ragioni esposte in atti – comunque qualsiasi domanda svolta da nei confronti di;
c) in ogni caso, con condanna Pt_1 CP_1 dell'Appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con condanna di alla integrale rifusione di spese, anche generali, e diritti, Pt_1
oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio.
* * *
, inoltre, deposita, con numerazione progressiva rispetto alle precedenti produzioni CP_1
documentali, la sentenza n. 909/2023 pubblicata dalla Corte di Appello di Venezia in data 26 aprile 2023 a definizione del giudizio sub n. 1783/2021 R.G. (doc. 4), e notificata ai difensori di in data 9 maggio 2023 (doc. 5) e dunque passata in giudicato il successivo 10 Parte_1
luglio 2023, poiché non impugnata (ragione che rende legittimo il deposito della stessa con le presenti note scritte).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso la Sentenza n. 2177/2022 con la quale il Parte_1
Tribunale di Vicenza - pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti da ha rigettato l'opposizione condannato l'opponente Controparte_1
al pagamento delle spese di lite”.
2. Con la causa di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2528/2020 del 3.11.2020 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato l'immediato pagamento in favore di di € 408.080,08 a titolo di saldo di forniture Parte_1
fatturate a Simei S.p.A. quale componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.
3 o anche di cui la società ingiunta era capogruppo e mandataria, nell'ambito della CP_2 aggiudicazione di una gara d'appalto per la gestione dell'illuminazione pubblica della CP_3
.
[...]
3. Il si era reso inadempiente, non versando il prezzo dell'appalto, tanto Controparte_4 che l' aveva promosso un giudizio arbitrale, definito con una transazione notarile rimasta CP_2
parimenti inadempiuta.
4. A fronte dell'inadempimento del otteneva nei confronti Controparte_4 Parte_1
di Simei S.p.A. il decreto ingiuntivo n. 2006/2011 emesso dal Tribunale di Roma per complessivi € 1.468.302,48, quale somma di una prima fattura n. 20/2011 emessa da Pt_1 per € 1.061.222,40 e di una seconda serie di fatture emesse, sempre da per il
[...] Parte_1 residuo importo di € 407.080,08 (fatture n. 38-39-40-41 emesse in data 28.4.2011).
5. Il giudizio di opposizione promosso da Simei S.p.A. dinanzi al Tribunale di Roma, si era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di Simei S.p.A., con sentenza del
Tribunale di Catania n. 123/2016, con la conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto a seguito della mancata riassunzione della causa di opposizione.
6. aveva quindi ottenuto nei confronti di quale capogruppo Parte_1 Controparte_1 dell' con rappresentanza esterna, il decreto ingiuntivo n. 1341/2018 (di € 1.061.222,40) CP_2
opposto, ma pagato da poichè munito di provvisoria esecutività. La domanda Controparte_1
di insinuazione al passivo del fallimento Simei S.p.A. per il corrispondente importo, da parte di era stata però rigettata dal Giudice Delegato del Tribunale di Catania, sulla Controparte_1
scorta della natura sospensivamente condizionata del credito originariamente assunto dalla società fallita.
7. Nel frattempo otteneva altresì altro decreto ingiuntivo, di cui alla presente Parte_1 opposizione, per € 408.080,08, richiesto a titolo di pagamento delle merci di cui alla seconda serie di fatture sopra richiamate.
8. Con l'opposizione, Controparte_1
1) eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Roma, quale luogo della sede della società ingiunta e quale luogo di costituzione dell' e quindi CP_2 di insorgenza dell'obbligazione solidale di pagamento azionata dalla controparte, oppure in favore di quello di , quale luogo di stipulazione del contratto di fornitura. CP_4
4 2) eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità o improponibilità della domanda monitoria per violazione del divieto di parcellizzazione del credito, in quanto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto la controparte aveva ottenuto un altro e distinto provvedimento monitorio, avente ad oggetto una diversa porzione della medesima fornitura.
3) eccepiva una duplicazione di titoli esecutivi, in quanto aveva già ottenuto Parte_1
dal Tribunale di Roma, anche per le fatture qui monitoriamente azionate, il decreto ingiuntivo n. 2006/2011, divenuto definitivo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione, interrottosi per la dichiarazione di fallimento di Simei S.p.A.
4) rilevava che aveva già percepito la somma di € 253.101,30 a seguito della Parte_1
conversione di un sequestro conservativo ottenuto
contro
Simei S.p.A., tanto che si era insinuata nel passivo fallimentare di quest'ultima solo per la differenza ed aveva successivamente rinunciato alla predetta insinuazione al passivo, dopo aver ricevuto – a seguito di pignoramento presso terzi – un pagamento di € 1.688.174,25 con riserva di ripetizione, cosicchè la domanda monitoria perseguirebbe una locupletazione indebita.
5) contestava che l'esecuzione dell'appalto, benchè aggiudicato unitariamente all' CP_2
prevedeva prestazioni distinte di cui rispondeva autonomamente ciascuna impresa, con esclusione, ai sensi del regolamento interno, della solidarietà passiva.
6) deduceva che spettava a dimostrare, da un lato, che le fatture riguardavano Parte_1
il contratto stipulato con Simei S.p.A. e, dall'altro lato, che tanto le predette fatture, quanto il menzionato accordo erano pertinenti all'esecuzione dell'appalto aggiudicato all' CP_2
7) ribadiva che il contratto di fornitura tra Simei S.p.A. ed era sospensivamente Parte_1 condizionato all'approvazione di alcuni progetti urbanistici da parte del e Controparte_4 di un'operazione di factoring da parte di una società finanziaria appositamente individuata: non essendo stati approvati però né i relativi lavori né la suddetta operazione, il credito qui azionato in via monitoria non sarebbe in realtà mai venuto ad esistenza, tanto che, da un lato, nel giudizio di opposizione promosso da Simei S.p.A. il Giudice romano non aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altro lato, la domanda di insinuazione al passivo proposta da era stata respinta dal Giudice Delegato del Tribunale di Controparte_1
Catania.
8) la società opponente rilevava che non solo la fornitura era doppiamente condizionata nei termini sopra esposti, ma anche il pagamento da parte dell'ordinante era a sua volta
5 sospensivamente condizionato all'approvazione, da parte del di un piano Controparte_4
economico-finanziario per il ripianamento del debito pregresso nei confronti della stessa Simei
S.p.A., condizione che non si è avverata e di cui non si può fingere l'avveramento per equivalente richiamando la transazione intervenuta tra le parti in data 8.3.2010, la quale peraltro
è parimenti rimasta inadempiuta.
9) Come nono punto, rammentava che le fatture monitoriamente azionate Controparte_1
non costituiscono una prova sufficiente del credito, una volta instaurato il presente giudizio di opposizione.
10) Come decimo punto, la società opponente contestava anche il quantum della pretesa monitoria, rilevando che il decreto ingiuntivo intimava il pagamento di € 408.080,80 a fronte di una minore richiesta di € 407.080,80 e inoltre contestava la condanna al pagamento di interessi commerciali con decorrenza dalla scadenza delle fatture azionate, sebbene l'accordo integrativo tra e Simei S.p.A. prevedesse il pagamento a 360 giorni dalla consegna Parte_1
della merce, con maturazione di interessi al tasso convenzionale del 7% a decorrere dal
180esimo giorno successivo alla consegna medesima.
9. Costituitasi in giudizio, replicava: che l'accordo integrativo stipulato con Parte_1
Simei S.p.A. in data 6.11.2007 dava atto dell'avvenuta approvazione dei progetti comunali cui era condizionata l'esecuzione della fornitura e per tale ragione appunto conteneva l'impegno di pagamento della predetta società, pur a condizione che venisse approvato il piano economico finanziario per la corresponsione del prezzo dell'appalto; che anche tale ultima condizione si era avverata, con la sottoscrizione della transazione dell'8.3.2010, sottoscritta anche da
[...] in qualità di capogruppo dell' CP_1 CP_2
10. Contestando poi le ulteriori eccezioni e argomentazioni attoree, la società opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna della controparte al pagamento di € 408.080,80 oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture azionate e fino all'effettivo soddisfo.
11. Il Tribunale rigettava, innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente, affermando sussistere la competenza dell'adito Tribunale sulla scorta del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, c. 3, c.c. che individua nel domicilio del creditore il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (c.d. locus destinatae solutionis) ed accoglieva l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria, in quanto
6 esperita in violazione del divieto di parcellizzazione del complessivo credito di € 1.468.302,48 asserito nei confronti di nella sua totalità, ma azionato con due distinti ricorsi Controparte_1
monitori.
12. Secondo il Tribunale, “i crediti separatamente azionati trovano causa negoziale nel medesimo rapporto contrattuale, essendo state tutte le relative forniture pattuite con
l'originario “Accordo di fornitura sospensivamente condizionato” stipulato tra Simei S.p.A. ed in data 2.11.2006 (doc. 1 . La divaricazione delle azioni giudiziarie ha Parte_1 Pt_1
comportato una duplicazione di procedimenti nei quali sono oggetto di accertamento le medesime questioni fattuali e giuridiche: in primis l'accertamento dell'avveramento delle condizioni sospensive che erano state apposte dalle parti al suddetto contratto, così come a quello integrativo successivamente intervenuto tra i medesimi contraenti in data 6.11.2007
(doc. 2 ; in secundis, l'accertamento dell'asserita duplicazione di titoli esecutivi rispetto Pt_1
a un precedente provvedimento monitorio emesso nei confronti di Simei S.p.A.; in tertiis,
l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione solidale in capo a quale Controparte_1 capogruppo dell' che si era aggiudicato l'appalto (cfr. doc. 26 .” CP_2 CP_1
13. Aderendo pertanto, a quell'orientamento giurisprudenziale, ormai predominante, secondo cui le pretese creditorie non possono essere accertate separatamente quando implicano
“una duplicazione di attività istruttoria e una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale” e, in particolare e di conseguenza, quando implicano un concreto rischio di duplicazione di giudicati, “a meno che non risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. S.U. 4090/2017,
Cass. n. 31012/2017, Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 6591/2019, Cass. n. 15398/2019), il primo giudice ha ritenuto improponibile la domanda, con assorbimento delle ulteriori domande e contestazioni dedotte da entrambe le parti.
14. ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erronea declaratoria di improponibilità della domanda per violazione del divieto di parcelizzazione del credito;
Riproposizione dei motivi di opposizione non esaminati in quanto ritenuti assorbiti:
2) dell'ATI e della responsabilità solidale della capogruppo;
3) infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale;
4) della corrispondenza dei beni con quelli di cui alle fatture azionate;
7 5) del computo degli interessi;
6) del preteso arricchimento in capo ad Parte_1
15. si è costituita in giudizio chiedendo in via pregiudiziale una pronuncia Controparte_1 di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. ed in subordine il rigetto per infondatezza;
in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio nr. 1783/2021 R.G. pendente avanti all'Intestata Corte o, in subordine, l'accoglimento della svolta opposizione a decreto ingiuntivo.
16. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27 gennaio 2025, senza concessione dei termini di legge, espressamente rinunciati dalle parti.
17. E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter cpc che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc (cfr. Cass. n. 14696/2016).
18. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc come sollevata dall'appellato, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate.
Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche
Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
19. L'appello è infondato e va conseguentemente respinto.
20. Con l'unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda di cui al decreto ingiuntivo per divieto di parcellizzazione del credito.
8 21. Occorre evidenziare, in fatto, che aveva ottenuto un primo decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2006/2011, nei confronti di Simei, divenuto esecutivo per l'interruzione della causa di opposizione promossa da quest'ultima, per l'importo complessivo di € 1.468.302,48, costituente la somma di tutte le fatture emesse in virtù dell'Accordo Integrativo stipulato tra
SIMEI ed per il pagamento di tutte le forniture di quest'ultima, più precisamente la Parte_1 fattura n. 20 del 21 febbraio 2011 di € 1.061.222,40 e le fatture nn. 38, 39, 40 e 41 del 28 aprile
2011 per complessivi € 407.080,08.
22. Successivamente, su ricorso di il Tribunale di Vicenza emetteva il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1341/2018 R. Ing. reso in data 23.04/02.05.2018, con il quale veniva ordinato a di pagare in favore di la complessiva somma (in sorte capitale) di Controparte_1 Parte_1
€ 1.061.222,40 a fonte della prima fattura n. 20 di pari importo. Ne seguiva causa di opposizione promossa da e conclusasi con sentenza di questa Corte d'Appello n. 909/2023 Controparte_1
pubbl. il 26/04/2023, di condanna di a pagare ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
884.352,00 per la fornitura effettuata, oltre IVA (per un totale di € 1.061.222,40) ed oltre interessi moratori.
23. Con decreto ingiuntivo nr. 2528 del 03.11.2020 otteneva ulteriore diversa Parte_1 ingiunzione, sempre provvisoriamente esecutiva, per l'importo di € 408.080,08 a saldo delle fatture nn. 38, 39, 40 e 41 del 28.04.2011.
24. In buona sostanza, la somma dei crediti azionati nel presente giudizio, ed in quello concluso con la sopra richiamata sentenza di questa Corte d'Appello n. 909/2023 pubbl. il
26/04/2023, costituiscono il medesimo credito di cui al primo decreto ingiuntivo concesso nei confronti di SIMEI nell'anno 2011 e riguardante la fornitura in esecuzione del contratto d'appalto relativo alla gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione della città di
, di cui alla fattura n. 20/del 2011 per € 1.061.222,40 e alle fatture nn. 38, 39, 40 e 41 CP_4 del 28.04.2011 per € 408.080,08.
25. Così chiarita la vicenda dal punto di vista fattuale, occorrerà esaminare se l'appellante abbia o meno violato il principio di divieto di parcellizzazione processuale del credito.
26. La Suprema Corte ha chiarito che, perché possa invocarsi il menzionato principio, è necessario che i diritti di credito derivanti da un medesimo rapporto siano tutti perfettamente esigibili nel momento in cui si sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata;
per converso – e ovviamente –, tale principio non può in alcun modo trovare
9 applicazione laddove il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo ed esclusivamente il singolo credito di cui sia già in quel preciso momento storico divenuto titolare e solo successivamente azioni, sempre in sede giudiziaria, l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto in un secondo momento in conseguenza della scadenza di un ulteriore e successivo termine temporale contrattualmente stabilito.
27. Solamente in quest'ultimo caso non si è al cospetto di alcuna parcellizzazione processuale di più diritti di credito, bensì solo ed esclusivamente della legittima scelta del creditore di richiedere l'accertamento e la tutela processuale dei diritti di credito di cui egli è divenuto titolare mano a mano che tali diritti vengono ad esistenza nella sua sfera giuridica, ossia mano a mano che vengono a spirare le diverse scadenze temporali che erano state pattuite contrattualmente, con la conseguenza che i relativi diritti diventino anche giudizialmente tutelabili, ovvero esigibili anche in sede processuale, in tempi diversi.
28. Con la sentenza n. 19898 del 27.7.2018, la Cassazione, nel richiamare le condizioni che devono sussistere al fine dell'applicazione del menzionato principio, ha stabilito che, pur a fronte di diversi crediti scaturiti da un medesimo rapporto obbligatorio (nella fattispecie oggetto della detta pronuncia di legittimità si trattava di crediti maturati da un appaltatore con diverse scadenze in relazione ai diversi SAL di un unico contratto di appalto), si ha indebita parcellizzazione processuale del credito soltanto se, al momento della proposizione della prima domanda, il creditore abbia già acquisito nella propria sfera giuridica tutti i diritti di credito successivamente fatti valere mediante la proposizione di ulteriori e differenti domande giudiziali: “Nel caso in esame, i criteri identificativi delle domande erano gli stessi, il rapporto obbligatorio era identico e le conseguenze derivate dall'inadempimento della società subappaltante già tutte maturate al momento del deposito del primo ricorso in monitorio.
Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della prima domanda davanti all'unico giudice competente, avvenuta con deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo in data
28 maggio 2008, l'odierna ricorrente fosse pienamente conscia della maturazione dei crediti portati nelle successive fatture n. (OMISSIS), in quanto relativi, il primo, al SAL dei lavori del febbraio/marzo 2008, il secondo, al SAL dei lavori di aprile 2008. In tale situazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande. La strumentalità di una
10 tale condotta frazionata è - come già detto - evidente, ma non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame”1.
29. Nella fattispecie che ci occupa, i crediti, senza dubbio scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio anche se venuti ad esistenza in momenti differenti, erano tutti perfettamente esigibili al momento della proposizione della prima domanda monitoria, in quanto già oggetto del primo decreto ingiuntivo n. 2006/2011, nei confronti di Simei, divenuto esecutivo per l'interruzione della causa di opposizione promossa da quest'ultima, per l'importo complessivo di € 1.468.302,48, costituito, come detto, dalla somma di tutte le fatture emesse in virtù dell'Accordo Integrativo stipulato tra SIMEI ed per il pagamento di tutte le Parte_1 forniture di quest'ultima, più precisamente la fattura n. 20 del 21 febbraio 2011 di €
1.061.222,40 e le fatture nn. 38, 39, 40 e 41 del 28 aprile 2011 per complessivi € 407.080,08.
30. Il creditore pertanto, non era, in questo caso, legittimato a richiedere una Parte_1
tutela processuale frazionata, introducendo volta per volta differenti e successive azioni giudiziarie, poiché tutti i crediti erano divenuti esigibili al momento dell'avvio del primo giudizio.
31. Tale conclusione in ordine alla corretta applicazione del principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito trova conferma in numerose, altre pronunce della giurisprudenza;
oltre alle citate sentenze Cass. Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4091 del 16
Febbraio 2017 e n. 23726 del 15.11.2007, la Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.65911 e la Cassazione civile, sez. II, 29 Novembre 2019, n. 31308, che hanno ribadito le posizioni della in tema di parcellizzazione processuale del credito sia con riferimento all'ipotesi Parte_3
in cui il frazionamento abbia riguardato un unico credito, sia con riferimento in cui tale frazionamento sia stato invece posto in essere con riferimento ad una pluralità di crediti originati tutti da un medesimo rapporto obbligatorio: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con
11 unilaterale modificazione che aggrava la posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ne consegue che le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili (o improponibili)”;
“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato
o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”2.
32. Come correttamente rilevato dal primo giudice, quindi, accertata la “duplicazione dell'attività processuale e un concreto rischio di contrasto di giudicati (Sentenza Corte
d'Appello di Venezia n. 909/2023 pubbl. il 26/04/2023), va quindi verificata la sussistenza di un interesse oggettivo del creditore alla c.d. parcellizzazione del credito”3.
33. L'affermazione di secondo cui i diversi crediti non derivano da un rapporto Parte_1
negoziale unitario, in quanto afferiscono a prestazioni di fornitura afferenti a cinque diversi cantieri, oltre a contrastare con il contenuto dell'unico accordo contrattuale da cui scaturisce un'unica obbligazione, è contraddetta dal primo ricorso monitorio con il quale chiede, Pt_1 nei confronti di SIMEI, il pagamento unitario dell'intero credito.
34. Nè l'atto di transazione concluso tra il e la capogruppo Controparte_4 CP_1 in data 8.3.2010 (doc. 3 , l'accordo transattivo sottoscritto da Simei S.p.A. e da
[...] Pt_1
in data 10.6.2015 (doc. 18 , o ancora il verbale della V Commissione Parte_1 Pt_1 Consiliare Permanente del all'esito della seduta del 15.3.2018 (doc. 26 Controparte_4
, scalfiscono detta impostazione, poiché detti atti richiamano, tutti, l'unico contratto di Pt_1 appalto del 13.12.2022 che era stato stipulato tra l'Ente Locale e l' per la gestione CP_2
integrata degli impianti di illuminazione della , senza distinzione alcuna di Controparte_3
sottozone a seconda delle opere di riqualificazione e impiantistica da porre in essere in singole piazze o strade.
35. Le argomentazione dell'appellante, che fondano proprio su questi documenti, l'asserita
“sussistenza di un interesse oggettivo del creditore alla c.d. parcellizzazione del credito” non sono pertanto convincenti, anche alla luce del fatto, come sopra ricordato e peraltro ammesso anche dalla appellante, che “ in data 27.7.2011 aveva ottenuto dal Tribunale di Parte_1
Vicenza nei confronti dell'allora in bonis Simei S.p.A. il pagamento della fattura di €
1.468.302,48 a copertura di tutte e cinque le fatture” (pag. 15 atto di appello).
36. Nemmeno può ritenersi sussistente, nella fattispecie, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. - 8 -
4091), dovendo escludersi che ricorra l'ipotesi in cui solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo (Cass., Sez. II, 7 novembre 2016, n. 22574), avendo il creditore, utilizzato in entrambi i casi il medesimo strumento del ricorso monitorio.
37. In conclusione, l'appello deve essere respinto e conseguentemente la appellante va condannata al pagamento dei compensi di lite in favore dell'altra parte, liquidate in dispositivo, con riferimento ai valori indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014
(Cass.Civ., nn.17405 e 17406/2012), come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022.
38. Il complessivo esito del giudizio comporta l'assorbimento delle altre domande.
39. Va altresì respinta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla appellata, non essendo possibile riconoscere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96. 1^ co. c.p.c., in assenza dell'allegazione sia delle conseguenze dannose che avrebbe subìto la parte istante, sia degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.
13 40. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
41. Sussistono i presupposti
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
146/2023 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, conferma integralmente la sentenza nr. 2177/22 R. Sent. pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, in data 19.12.2022, pubblicata il 20.12.2022 e notificata in pari data.
2. Condanna a pagare a favore di i compensi di Parte_1 Controparte_1 questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012, e che l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 18 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di Cassazione sentenza n. 19898 del 27.7.2018.
2 CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28824 3 Pag. 9 sentenza impugnata.
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