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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Arturo Parte_1 Maresca e Cristina Fazzari
appellante
E
[...]
Controparte_1 appellati non costituiti
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Diritto alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo. Trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari, pronunciandosi sul ricorso proposto da e sulla domanda riconvenzionale proposta da ha Controparte_1 Parte_1 definito la controversia con il seguente dispositivo: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla prosecuzione del rapporto di lavoro con e, Parte_1 per l'effetto, condanna a riammetterlo in servizio;
- dichiara Parte_1 [...] solidalmente responsabile, nei confronti di parte ricorrente, del debito di Parte_1 CP_1 accertato con la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2090/2023 emessa in data
[...] 21.12.2023; - condanna a tenere indenne e a manlevare dalle CP_1 Parte_1 pretese del ricorrente in esecuzione della sentenza n. 2090/2023 emessa in data 21.12.2023 nei confronti di - condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 Parte_1 in favore di parte ricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se dovuto, IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore di che liquida in € 3.000,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre contributo unificato se dovuto, IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone, in via principale, Parte_1 l'integrale riforma con rigetto della domanda proposta dal in via subordinata, di dichiarare, CP_1 in forza delle previsioni del contratto di affitto stipulato il 15 dicembre 2023 da e CP_1
l'esclusiva responsabilità di per tutti gli oneri economici Parte_1 CP_1 conseguenti all'accoglimento del ricorso proposto dal sig. e, segnatamente, alla Controparte_1 prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente in capo a e, per l'effetto, Parte_1 condannare la predetta Società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le somme maturate e maturande dal ricorrente in dipendenza del rapporto di lavoro, ivi incluse le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare, in forza delle previsioni del contratto di affitto stipulato il 15 dicembre 2023 da e CP_1
il diritto di ad essere tenuta indenne e/o
Parte_1 Parte_1 garantita e/o manlevata da in relazione ad ogni e qualsivoglia onere economico che CP_1 fosse tenuta a sopportare in conseguenza dell'accoglimento del ricorso
Parte_1 proposto dal sig. e, segnatamente, per il caso di prosecuzione del rapporto di Controparte_1 lavoro del ricorrente in capo a e, per l'effetto, condannare
Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p..t., a tenere indenne e/o garantita e/o manlevata
Parte_1 per tutte le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al ricorrente in
[...] dipendenza del rapporto di lavoro, ivi incluse le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, e/o a rimborsare tali importi a anche in via di rivalsa e/o Parte_1 regresso, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.
3) e non si sono costituiti nel presente grado di giudizio. CP_1 Controparte_1
4) Con note del 13.5.25 la società appellante ha documentato di aver notificato alle controparti rinuncia agli atti del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c., con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo, nonché il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 31.3.25 tra la società appellante e Controparte_1
5) Con note di trattazione scritta del 12.6.25, l'appellante ha ribadito l'istanza di definizione della controversia con pronuncia di estinzione del processo, stante l'atto di rinuncia del 5.5.25 e il verbale di conciliazione in sede sindacale del 31.3.25, già depositati in data 13.5.25.
6) La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che CP_1 Controparte_1 non si sono costituiti in questo grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello ai rispettivi procuratori costituiti nel primo grado di giudizio in data 19.9.24 ai sensi della Legge 53/1994.
8) Ciò detto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., alla luce della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo contestualmente sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore dell'appellante Parte_1 9) La menzionata rinuncia agli atti non necessita della accettazione delle parti appellate in quanto contumaci (Cass. n° 4022/74; Cass. n° 3905/95).
10) Nulla sulle spese di lite, non avendo le parti appellate svolto attività difensiva.
11) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del tribunale di Castrovillari n° 1545/24, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Arturo Parte_1 Maresca e Cristina Fazzari
appellante
E
[...]
Controparte_1 appellati non costituiti
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Diritto alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo. Trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari, pronunciandosi sul ricorso proposto da e sulla domanda riconvenzionale proposta da ha Controparte_1 Parte_1 definito la controversia con il seguente dispositivo: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla prosecuzione del rapporto di lavoro con e, Parte_1 per l'effetto, condanna a riammetterlo in servizio;
- dichiara Parte_1 [...] solidalmente responsabile, nei confronti di parte ricorrente, del debito di Parte_1 CP_1 accertato con la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2090/2023 emessa in data
[...] 21.12.2023; - condanna a tenere indenne e a manlevare dalle CP_1 Parte_1 pretese del ricorrente in esecuzione della sentenza n. 2090/2023 emessa in data 21.12.2023 nei confronti di - condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 Parte_1 in favore di parte ricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se dovuto, IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore di che liquida in € 3.000,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre contributo unificato se dovuto, IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone, in via principale, Parte_1 l'integrale riforma con rigetto della domanda proposta dal in via subordinata, di dichiarare, CP_1 in forza delle previsioni del contratto di affitto stipulato il 15 dicembre 2023 da e CP_1
l'esclusiva responsabilità di per tutti gli oneri economici Parte_1 CP_1 conseguenti all'accoglimento del ricorso proposto dal sig. e, segnatamente, alla Controparte_1 prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente in capo a e, per l'effetto, Parte_1 condannare la predetta Società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le somme maturate e maturande dal ricorrente in dipendenza del rapporto di lavoro, ivi incluse le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare, in forza delle previsioni del contratto di affitto stipulato il 15 dicembre 2023 da e CP_1
il diritto di ad essere tenuta indenne e/o
Parte_1 Parte_1 garantita e/o manlevata da in relazione ad ogni e qualsivoglia onere economico che CP_1 fosse tenuta a sopportare in conseguenza dell'accoglimento del ricorso
Parte_1 proposto dal sig. e, segnatamente, per il caso di prosecuzione del rapporto di Controparte_1 lavoro del ricorrente in capo a e, per l'effetto, condannare
Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p..t., a tenere indenne e/o garantita e/o manlevata
Parte_1 per tutte le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al ricorrente in
[...] dipendenza del rapporto di lavoro, ivi incluse le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, e/o a rimborsare tali importi a anche in via di rivalsa e/o Parte_1 regresso, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.
3) e non si sono costituiti nel presente grado di giudizio. CP_1 Controparte_1
4) Con note del 13.5.25 la società appellante ha documentato di aver notificato alle controparti rinuncia agli atti del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c., con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo, nonché il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 31.3.25 tra la società appellante e Controparte_1
5) Con note di trattazione scritta del 12.6.25, l'appellante ha ribadito l'istanza di definizione della controversia con pronuncia di estinzione del processo, stante l'atto di rinuncia del 5.5.25 e il verbale di conciliazione in sede sindacale del 31.3.25, già depositati in data 13.5.25.
6) La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che CP_1 Controparte_1 non si sono costituiti in questo grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello ai rispettivi procuratori costituiti nel primo grado di giudizio in data 19.9.24 ai sensi della Legge 53/1994.
8) Ciò detto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., alla luce della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo contestualmente sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore dell'appellante Parte_1 9) La menzionata rinuncia agli atti non necessita della accettazione delle parti appellate in quanto contumaci (Cass. n° 4022/74; Cass. n° 3905/95).
10) Nulla sulle spese di lite, non avendo le parti appellate svolto attività difensiva.
11) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del tribunale di Castrovillari n° 1545/24, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale