Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 779/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per Parte_2 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova, affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni di separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale, di proprietà della moglie e sita in Castel Goffredo Contrada
Giliani n 6, viene assegnata alla signora , che vi abiterà con i Parte_3 figli.
3. I ricorrenti danno atto che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale sono e rimangono di esclusiva proprietà della moglie.
4. I figli minori e engono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
I ricorrenti si impegnano a garantire ai figli rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il padre potrà vedere e/o tenere con sé e due giorni infra Per_1 Per_2 settimanali in orari da concordarsi tra i coniugi, nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle 14.30/15.00 fino alla domenica alle 21,30. Il diritto di visita verrà esercitato nel pieno rispetto degli impegni scolastici ed exstra-scolastici dei figli, nonché della volontà degli stessi.
I ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza dei figli presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di alternare il giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio, sempre salvo diversi accordi. Nel periodo pasquale e potranno Per_1 Per_2 trascorrere con il padre o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Le ulteriori festività (25 aprile, primo maggio, 8 dicembre, 2 giugno, carnevale) verranno gestite con accordo diretto fra i genitori, nell'ottica dell'equa ripartizione del diritto di visita.
Entrambi i genitori si impegnano, reciprocamente, a concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza che ciascuno di essi trascorrerà con i figli e che avrà la durata di due settimane, anche non consecutive, in base alle ferie concesse loro dai rispettivi datori di lavoro. I ricorrenti, inoltre, si informeranno reciprocamente in ordine al luogo di vacanza nel quale si recheranno con i figli minori per un periodo uguale o superiore a due giorni, che comprendano almeno due pernotti.
6. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), pari ad € 175,00 per ciascun figlio e ciò fino a quando il sig. dovrà concorrere al Parte_2 mantenimento della propria madre, che è ospite presso la RSA;
a decorrere dal mese in cui il marito non concorrerà più al mantenimento della propria madre, egli eleverà l'importo dell'assegno che corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, ad 550,00 (cinquecentocinquanta/00), pari ad € 275,00 (duecentosettantacinque/00) per ciascun figlio. Detto importo verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
7. I coniugi ripartiranno nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola secondaria di primo
2 e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria). TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA
QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
8. L'assegno unico e/o eventuali altri contributi erogati per i figli e/o detrazioni fiscali sui redditi delle persone fisiche, verranno percepiti per intero dalla signora
. Parte_1
9. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, di percepire i redditi di cui alle dichiarazioni allegate al presente ricorso e rinunciano reciprocamente alla richiesta di corresponsione di assegni di mantenimento per sé.
10. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione fatti salvi gli impegni sopra assunti con la sottoscrizione del presente ricorso.
11. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente, anche con riferimento ai figli minori.
12. Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL GOFFREDO in data 09/06/2007 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 7, parte II, serie A, anno 2007) hanno
3 formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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