Ordinanza collegiale 28 luglio 2016
Sentenza 7 novembre 2023
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 14 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 10 luglio 2025
Parere definitivo 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06029/2025REG.PROV.COLL.
N. 00982/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2025, proposto dal Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON Maritimas IA S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 9154 del 14 novembre 2024;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ON Maritimas IA S.A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Natalia Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Montebello Jonico chiede la revocazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Sezione, pronunciando sull’appello principale (ricorso n. 1251/2024) proposto dal medesimo Comune e su quello incidentale proposto dalla società ON Maritimas IA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 7 novembre 2023, n. 823, li ha respinti entrambi, a spese del doppio grado compensate, così definitivamente confermando l’obbligo del Comune di Montebello Jonico di risarcire in favore della società ON Maritimas IA la somma di € 171.896,571.
2.- Più in particolare, era accaduto che con concessione demaniale marittima n. 1 del 16 settembre 2003, il Comune di Montebello Jonico assentisse in località Saline, in favore della società ON OU IA s.r.l., poi ON Maritimas IA s.a.r.l., l’occupazione e l’utilizzo di uno specchio d’acqua della superficie di mq. 39.000, per la durata di sei anni, al fine del posizionamento di otto gabbie destinate alla maricoltura.
La concessione veniva rinnovata per ulteriori sei anni dal 16 settembre 2009 al 15 settembre 2015, poi prorogata ex lege al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n 25.
Con istanza assunta al prot. n. 3750 del 31 marzo 2010, ON chiedeva al Comune, all’interno dello specchio acqueo di mare già in concessione, di essere autorizzata ad installare sei gabbie aggiuntive. Il Comune, con licenza n. 1 del 12 aprile 2010, autorizzava l’installazione delle sei gabbie aggiuntive, per un complessivo numero di 14.
Avendo poi il Comune verificato che il sistema di ancoraggio delle otto gabbie già esistenti occupava un’area maggiore di quella assentita, riteneva di revocare il complessivo assenso concessorio.
Contro tali atti insorgeva la società e il giudice amministrativo, che in primo grado aveva respinto il ricorso, poi in appello, nel 2017, accoglieva la domanda annullatoria caducando il provvedimento di decadenza, che peraltro in virtù delle sospensive intervenute non aveva mai avuto effetto.
Inoltre, il Consiglio di Stato, a seguito di successivo giudizio di revocazione per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, con sentenza n. 5794/21, se da un lato la respingeva per il mancato sfruttamento delle originarie otto gabbie, perché inutilizzate per scelta imprenditoriale, dall’altro l’accoglieva quanto al mancato sfruttamento economico delle sei gabbie aggiuntive, con riferimento al periodo dal 2012 e fino al 2017, in quanto da quel momento in poi, a seguito del definitivo annullamento della decadenza, così riconoscendo all’impresa oltre 300.000 euro di risarcimento.
Nelle more, con atto acquisito al protocollo del Comune in data 25 maggio 2010, ON richiedeva altresì la concessione di un tratto di banchina di complessivi mq. 2.500, per un periodo di trenta giorni, al fine di allestire il cantiere per lo stoccaggio e assemblaggio di due delle sei gabbie aggiuntive.
Dopo che ON integrava la documentazione con quanto richiesto per la formalizzazione dell’istanza, il Comune, con nota 9 dicembre 2013, convocava per il giorno 8 gennaio 2014 conferenza di servizi istruttoria invitando, oltre alla ON, anche la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria e il Consorzio ASIREG, al fine di acquisire pareri, autorizzazioni e nulla-osta indispensabili al rilascio della concessione richiesta.
In sede di prima riunione della conferenza, emergeva che con ordinanza della Commissione straordinaria n. 61 dell’11 dicembre 2013, l’area oggetto di richiesta di concessione temporanea era interdetta.
In ragione di ciò, preso atto di non potersi dare licenza sull’area richiesta, e indicata in linea di massima un’altra possibile area, il R.U.P. invitava ON a presentare la documentazione indispensabile per l’avvio della relativa istruttoria su tale diversa domanda, avente ad oggetto una diversa area.
Presentata in data 4 marzo 2014 la documentazione, si convocava per il 26 marzo 2014 la nuova conferenza dei servizi.
In tale conferenza, interveniva però il parere del 24 marzo 2014, prot. n. 11792, della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, nel quale si evidenziava: - che il tratto di banchina richiesto in concessione rientrava nella maggiore zona demaniale oggetto di un’altra richiesta di concessione, datata 30 luglio 2013, da parte della società EI S.p.a., allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della realizzanda centrale termoelettrica a carbone; - che il procedimento istruttorio sulla domanda di concessione dell’area presentata da EI si era concluso positivamente con verbale di conferenza di servizi del 4 marzo 2014, già sottoposto al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’emanazione del provvedimento finale.
Inoltre, il Ministero, con atto datato 21 agosto 2014, disponeva che “ dopo un lungo e complesso iter procedimentale istruito dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria si è conclusa favorevolmente la fase istruttoria (e) con nota del 18 aprile del 2014 prot. n. 4385 questo Ministero ha rilasciato il nulla osta. (…) Alla luce di ciò, visto che l’area richiesta in concessione dalla Società ON OU IA (…) ricade entro la maggiore zona demaniale oggetto della richiesta di concessione della soc. EI, codesto ente non può attivare nessuna procedura per il rilascio di concessione demaniale marittima che interessa l’area in oggetto, fino a quando non si concluda, positivamente o negativamente, l’intero iter istruttorio del procedimento di autorizzazione unica ex art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2001 (rectius 2002) n. 7 ”.
Il R.U.P. del Comune, pertanto, con nota 15 ottobre 2014, comunicava alla ON l’esistenza di tale motivo ostativo all’accoglimento della richiesta concessione ed evidenziava come l’eventuale uso temporaneo della banchina non potesse essere comunque esercitato, data l’inoperatività complessiva del porto a causa della sua chiusura, causata dalla presenza di un banco di sabbia.
Con nota 20 ottobre 2014, la ricorrente presentava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto, che tuttavia, se ritenute dal Comune condivisibili quanto alla utilizzabilità materiale dell’area, non risultavano però idonee a superare il rilievo del motivo ostativo rinveniente dall’intimazione del Demanio a non rilasciare concessioni in ragione del nulla-osta emesso sulla domanda della EI.
Ne conseguiva provvedimento di rigetto dell’istanza ON.
È stato a questo punto che, con ricorso n. 78/2015, ON chiedeva al TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, l’annullamento di tale atto, formulando anche domanda risarcitoria, con gli esiti processuali poc’anzi indicati in premessa.
Più nel dettaglio, andando al contenuto della sentenza, con riguardo alla domanda annullatoria del diniego della concessione temporanea presentata da ON, l’adito TAR respingeva il motivo con cui si pretendeva che il Comune sindacasse quanto disposto dal Ministero e il nulla osta rilasciato alla EI per la più ampia concessione, mentre riteneva fondato il motivo volto a lamentare che l’amministrazione comunale non avesse svolto un’autonoma istruttoria al fine di verificare se l’assenso temporaneo richiesto dalla ON fosse comunque compatibile con il procedimento EI. Quanto alla domanda risarcitoria, il Tar la accoglieva e condannava il Comune al risarcimento dei danni dovuti al mancato sfruttamento delle due gabbie, al cui allestimento era per l’appunto funzionale la richiesta concessione temporanea. In merito al quantum, riprendendo la perizia posta a base del risarcimento già disposto dal Consiglio di Stato, condannava il Comune al risarcimento nella misura di euro € 171.896,571.
La decisione è stata confermata dalla sentenza di cui oggi si chiede la revocazione.
3.- Ritiene il Comune ricorrente che il Consiglio di Stato abbia pronunciato una sentenza ingiusta a causa di una svista nella lettura materiale degli atti di causa, come tale idonea ad ottenere la rescissione della pronuncia e un nuovo esame dei motivi di appello principale, epurati dagli errori-vizi riscontrati ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
Più in particolare, secondo il Comune, il giudice di appello avrebbe sbagliato a considerare, in fatto, che il rigetto impugnato, pur motivato sulla pendenza dell’istanza EI (peraltro rappresentata dal Ministero cui si intesta il Demanio che ha intimato la moratoria su ogni altra diversa istanza), riguardasse un’istanza ON in assunto precedente a quella EI.
Tanto emergerebbe chiaramente dal punto 22.3 della sentenza, dove si legge “ Si trattava, infatti come evidenziato di una concessione …richiesta già nel 2010… ”, e dal successivo punto 22.4, ove è scritto “ Il provvedimento di diniego è stato dunque adottato sull’erroneo presupposto che il parere ministeriale vincolasse di per sé l’operato dell’Amministrazione comunale in senso ostativo al rilascio della concessione a favore della ON, benchè il relativo procedimento fosse da tempo pendente… ”, e ancora “ il Comune avrebbe comunque dovuto valutare la compatibilità della concessione EI con il rilascio di una concessione temporanea da tempo richiesta ”, nonché ancora più chiaramente dal punto 22.5 in cui si dà atto “ l’istanza di concessione della società appellante era risalente al 2010 e precedeva, pertanto, la domanda di concessione funzionale all’iniziativa imprenditoriale della EI. L’iter istruttorio del procedimento avviato dalla ON (sulla domanda da quest’ultima presentata nel 2010) era dunque in corso presso il Comune di Montebello Jonico ben prima che la EI presentasse la propria richiesta di concessione demaniale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con istanza acquisita dalla Capitaneria in data 8 agosto 2013 prot. n. 34575)…l’originaria istanza era stata ricevuta dal Comune di Montebello Jonico in data 25 maggio 2010, mentre la richiesta di concessione della EI risale al 30 luglio 2013… ”. Di talché, si conclude al punto 23.3 della sentenza revocanda, “ risulta evidente la violazione dei canoni di buona fede e correttezza in quanto la concessione temporanea richiesta, finalizzata ad ottenere la disponibilità di un’area di 9 cantiere nei pressi degli impianti oggetto di ampliamento, aveva una durata di soli trenta giorni che, in mancanza dei ritardi ingiustificati in cui è incorsa l’amministrazione comunale, sarebbero interamente decorsi ben prima dell’avvio dell’iter finalizzato al rilascio della concessione demaniale in favore della EI ”.
L’abbaglio risulterebbe in particolare evidente, secondo il Comune, in quanto dalla documentazione depositata in primo grado (docc. 43 e 44) risulta che la istanza in via amministrativa, oggetto di rigetto, risale all’anno 2014, e non all’anno 2010, con la conseguenza che la stessa non poteva quindi che essere successiva, e non precedente, a quella di EI, e che pertanto giammai il giudice avrebbe potuto fondare la ritenuta inescusabilità della condotta del medesimo Comune sulla circostanza che l’istanza di ON, oggetto del rigetto annullato, precedesse quella EI.
4.- Ha resistito la società ON Maritimas IA, evidenziando, a sostegno della inammissibilità e comunque dell’infondatezza del ricorso per revocazione, che dal tenore letterale del provvedimento di diniego datato 5 novembre 2014, si evincerebbe, anzi, esattamente il contrario di quanto rappresentato dal Comune, ossia che la ON non ha rinunciato all'istanza presentata nel 2010 per riproporla ex novo nel 2014, oltre al fatto che il provvedimento di cui si tratta è stato adottato dal Segretario comunale nominato dalla Commissione prefettizia per decidere sull'istanza risalente al 2010. In ogni caso, tale provvedimento fa espresso riferimento all'istanza del 2010 (“ la società ON OU s.r.l., con istanza assunta al prot.llo dell'Ente in data 25 maggio 2010, al n.ro 5931, richiedeva la concessione temporanea di un tratto di banchina di complessivi mq. 2.500, per un periodo di 30 giorni, per allestire un cantiere per lo stoccaggio di due gabbie di acquacoltura ” e “ Che, in data 23 maggio 2014, con nota assunta al prot.llo al n.ro 6140, la società istante trasmetteva copia di mod.D1 rettificato, per come richiesto nel corso dei lavori della conferenza dei servizi del 24 marzo 2014 ”).
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti e di memorie.
6.- Alla udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- La domanda di revocazione è inammissibile.
8.- La tesi del Comune di Montebello Jonico è, in buona sostanza, che il giudice d’appello, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, nel valutare l’elemento soggettivo per accertare la responsabilità dell’Amministrazione comunale, affermandone il carattere inescusabile, sia incorso in un abbaglio dei sensi, idoneo a costituire errore vizio revocatorio della sentenza ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto avrebbe presupposto che la istanza di ON, respinta nel 2015, fosse quella articolata nel 2010 (e quindi precedente a quella presentata dalla società EI), e non invece quella successivamente presentata nel 2014, per avere ON prestato acquiescenza al profilo della indisponibilità delle aree originariamente richieste, con onere di formulare istanza per altra diversa area.
9.- Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e, per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824), l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato, oltre che attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
10.- Sulla base della lettura della sentenza, non emergono i suddetti elementi caratteristici dell’errore di fatto revocatorio.
In particolare, la sentenza ha dato conto dello svolgimento dell’iter procedimentale, iniziato quando, con istanza acquisita dal Comune di Montebello Jonico in data 25 maggio 2010, la società ON comunicava l’inizio dei lavori per l’installazione delle ulteriori gabbie e contestualmente chiedeva al Comune di concedergli in via temporanea, per un periodo di trenta giorni, un tratto di banchina di 2.500 mq presso il porto di Saline Ioniche, al fine di allestire il cantiere per lo stoccaggio e assemblaggio di due delle sei gabbie di acquacoltura previste.
Più nel dettaglio, la sentenza ha ripercorso gli scambi avuti fra le parti, i solleciti e le richieste di integrazione documentale susseguitisi nel corso della procedura, precisando che neanche a seguito della avvenuta integrazione documentale il Comune aveva evaso l’originaria istanza presentata dalla società e che, scaduti nel frattempo i termini per l’installazione delle nuove gabbie, con decreto n. 9525 del 29 giugno 2012 la Regione Calabria aveva revocato il contributo finanziario a fondo perduto non avendo la società completato i lavori entro le scadenze prescritte.
Il giudice di appello ha inoltre precisato il perdurante interesse della società ON al rilascio della concessione, nonostante la disposta revoca del finanziamento, tant’è che la stessa società richiedeva alla Commissione Straordinaria Prefettizia l’avocazione del procedimento ai sensi del comma 9-ter dell’art. 2 della legge n. 241/90.
È stato a quel punto, difatti, che, con delibera n. 20 dell’8 agosto 2013, la Commissione Straordinaria affidava il procedimento amministrativo al Segretario Comunale del Comune di Montebello Jonico.
In seguito a ciò, in data 8 gennaio 2014, veniva convocata la prima conferenza di servizi nell’ambito della quale emergevano circostanze potenzialmente ostative al rilascio della concessione, atteso che l’area richiesta era stata interdetta con ordinanza comunale n. 61 dell’11 dicembre 2013.
Nel corso della conferenza, il Comune individuava un’altra possibile area da dare in concessione e invitava quindi la società a presentare una nuova domanda, corredata della documentazione necessaria.
Ai fini dell’esame della richiesta, così come riformulata, veniva convocata, in data 26 marzo 2014, una nuova conferenza di servizi, nel corso della quale la Capitaneria di Porto sollevava una ulteriore questione rappresentando che, pur dovendo prendersi atto dal carattere temporaneo dell’occupazione, non poteva essere espresso alcun parere in quanto il tratto di banchina interessato ricadeva entro la maggiore zona demaniale oggetto della richiesta di concessione avanzata dalla società EI s.p.a. allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio di una centrale termoelettrica a carbone progettata dalla medesima società nell’area industriale di Saline Joniche.
Il relativo procedimento istruttorio si era concluso con verbale di Conferenza di Servizi in data 4 marzo 2014, già sottoposto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’emanazione del provvedimento finale.
Con preavviso di diniego del 15 ottobre 2014 il Comune comunicava alla ON la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza rilevando che, conclusa favorevolmente la fase istruttoria e rilasciato il nulla osta alla concessione con nota del 18 aprile del 2014 prot. n. 4385, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota acquisita in data 21 agosto 2014 al n° di prot.llo 9814, aveva precisato che l’Ente civico non potesse “ attivare nessuna procedura per il rilascio di concessione demaniale marittima che interessa l'area in oggetto, fino a quando non si concluda, positivamente o negativamente, l'intero iter istruttorio del procedimento di autorizzazione unica ex art. l del D.L. n. 7 del 7 febbraio 2001 ”.
Si aggiungeva poi che l’eventuale uso temporaneo per i giorni richiesti non avrebbe potuto essere esercitato da parte della società istante, data l’inoperatività complessiva del porto a causa della sua chiusura per la presenza di un banco di sabbia.
Con nota del 20 ottobre 2014 la società presentava le proprie osservazioni.
Con provvedimento del 5 novembre 2014 il Comune di Montebello Jonico, pur ritenendo fondati i rilievi della ON afferenti alla rilevata ostruzione dell’imboccatura del porto e all’utilizzabilità dell’area, rigettava l’istanza presentata dalla società ritenendo comunque vincolante ed ostativo al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondato sull’intervenuto rilascio, in data 18 aprile 2014, del nulla-osta alla concessione demaniale in favore della società EI s.p.a. di una zona del demanio marittimo comprendente anche le aree richieste dalla ON.
11.- Sulla base della prefata ricostruzione, tratta dalla semplice lettura e trascrizione dei passi più rilevanti della sentenza, si ritiene quindi che il giudice di appello non abbia affatto travisato le domande presentate dalla società ON, prima nel 2010 e poi nel 2014, né il loro contenuto, giungendo invece, attraverso una attività di qualificazione giuridica dei fatti, a ritenere che il procedimento amministrativo svoltosi in sede conferenziale fosse unitario, dal momento che l’istanza del 2010, da cui aveva tratto origine tutta la successiva attività amministrativa, non era stata affatto abbandonata, ma solo riformulata dalla società con riferimento all’oggetto, raccogliendo il suggerimento proveniente dalla stessa Amministrazione, attraverso la individuazione di aree sì diverse da quelle della originaria istanza, ma pur sempre al fine di soddisfare la medesima pretesa e aspirazione, che era e restava quella di avere a propria disposizione ulteriori aree per un periodo limitato, in via temporanea.
A comprova di ciò, vi è che la stessa Amministrazione ha precisato trattarsi di mod. D1 rettificato, e non di modello presentato ex novo , con ciò confermando che si è trattato di una mera modifica dell'originaria istanza risalente al 2010, limitata al suo solo oggetto, come peraltro richiesto dalla medesima Amministrazione.
Inoltre, nelle premesse dell’atto impugnato, si fa riferimento all'istruttoria compiuta prima del dicembre 2013, e pertanto con tutta evidenza relativa all'istanza del 2010.
Anche rispetto all’organo competente ad adottare l’atto impugnato, si è acclarato che è stata la stessa società ON a richiedere alla Commissione Straordinaria Prefettizia l’avocazione del procedimento ai sensi del comma 9-ter dell’art. 2 della legge n. 241/90, e che con delibera n. 20 dell’8 agosto 2013 la Commissione Straordinaria ha affidato il procedimento amministrativo al Segretario Comunale del Comune di Montebello Jonico, lo stesso organo, cioè, che ha poi adottato l’atto impugnato.
Si conferma dunque, sulla base degli indicati rilievi, la mancanza di qualsivoglia errata lettura o percezione dei fatti e documenti di causa da parte del giudice di appello.
12.- Inoltre, a difettare è anche il requisito che esige che l’errore di fatto, quantunque commesso, deve attenere ad un punto non controverso, sul quale cioè la decisione non abbia espressamente motivato: nel caso in discussione, invece, è documentale che il giudice di appello abbia preso in considerazione, al fine di affermare la inescusabilità del comportamento dell’Amministrazione, l’intero sviluppo procedimentale attraverso cui l’azione amministrativa si è dipanata, dal 2010 e fino al 2014, ivi comprese dunque le riformulazioni e adattamenti resisi necessari al fine di individuare possibili aree da concedere.
13.- Infine, l’errore di fatto, anche laddove commesso, il che, si ripete, deve escludersi, non sarebbe decisivo per l’accoglimento dei riproposti motivi in fase rescissoria, posto che il giudice di appello ha specificatamente motivato che Il provvedimento di diniego è stato dunque adottato sull’erroneo presupposto che il parere ministeriale vincolasse di per sé l’operato dell’Amministrazione comunale in senso ostativo al rilascio della concessione a favore della ON, benché il relativo procedimento fosse da tempo pendente presso il Comune e, soprattutto, riguardasse la richiesta di una concessione demaniale della durata di soli 30 giorni. Per contro, non è stato esperito nel corso dell’istruttoria alcun procedimento di comparazione tra il progetto della EI e la richiesta di concessione temporanea preesistente, al fine di verificare la possibile coesistenza tra le diverse attività, nel ponderato apprezzamento di tutti gli interessi coinvolti.
Da quanto appena esposto, emerge con tutta evidenza che, ai fini della conferma della sentenza di primo in punto di accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, ciò che ha rilevato per il Consiglio di Stato non è stato (o comunque non è stato soltanto) il profilo temporale, bensì il difetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale sulla compatibilità dell’uso ( rectius , degli usi coesistenti), in quanto la società ON aveva richiesto solo una occupazione temporanea (trenta giorni), mentre la società EI una concessione di più lunga durata, in tesi compatibili laddove non fosse stata colpevolmente omessa la necessaria istruttoria.
Trattasi, in questo caso, di una valutazione di diritto, che all’evidenza esorbita dai confini del giudizio revocatorio, non potendo sollecitarsi un inammissibile, non previsto, terzo grado di giudizio.
14.- Le spese del giudizio sono liquidate secondo la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna il Comune di Montebello Jonico a rifondere in favore di ON Maritimas IA S.A.R.L. le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO