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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 166/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste - Largo Odorico Panfili N. 1 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 792-2023 NE DA
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 809-2023 NE DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
27/08/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente lite riguarda la società Resistente_1 srl, impresa specializzata nella produzione di componenti per l'industria automobilistica mediante l'utilizzo di semilavorati grezzi in lega di alluminio di forma cilindrica, in tale sua veste personalmente attinto dal provvedimento sanzionatorio di cui in epigrafe.
La vicenda in trattazione può essere così sintetizzata.
In data 29/4/2019 la società presentava una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) chiedendo la classificazione alla voce tariffaria V.T. 7616 9990 99 di alcuni manufatti in metallo, descritti anche con documentazione fotografica allegata alla domanda stessa.
A seguito di verifica fisica del campione fornito dalla società l'ufficio preposto dell'ADM (Agenzia Dogane e
Monopoli) rilevava che la merce consistesse a tutti gli effetti in uno sbozzo di alluminio di una ruota per autoveicoli, non utilizzabile al grezzo, e che a seguito lavorazione poteva essere impiegato per divenire, tramite ulteriore trasformazione, una ruota per autoveicolo.
Per l'effetto, l'ADM competente in data 30.1.2020 emetteva la ITV IT BTI 2019-0289M-126100, classificando il prodotto alla voce tariffaria V.T. 8708 7050 50, in forza del Regolamento di esecuzione n. 2017/109 della
Commissione del 23 gennaio 2017 istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'art.11, paragrafo 2, del regolamento n.2 016/1036 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Il provvedimento veniva quindi notificato dall'Agenzia alla società richiedente il 14.2.2020 e veniva impugnato da questa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che dichiarava inammissibile il ricorso.
Al riguardo l'appellata società riferisce che tale sentenza è stata impugnata avanti alla competente Corte
Tributaria regionale, ma nulla risulta agli atti dell'esito di tale (eventuale) appello.
La fattispecie di cui è causa si colloca in epoca successiva al rilascio della sopra indicata ITV.
La società infatti importava merce dichiarata alla V.D. 7616999099 (dazio 6%) e descritta nelle relative fatture come “aluminium blank premachined” (sbozzi di alluminio prelavorati) con le seguenti dichiarazioni doganali di importazione: IM/A n° 5967/F del 24/01/2022); IM/A n° 10883/P del 09/02/2022 e n° 11191/Z del 10/02/2022.
Le dichiarazioni doganali effettuate dalla società venivano sottoposte ad attività di controllo a posteriori, all'esito della quale ADM contestava che i prodotti importati, di origine e provenienza cinese, erano costituiti da “sbozzi di alluminio di ruote per autoveicoli” e quindi l'importatore li avrebbe dovuto classificare alla diversa
V.D. 8708705050, ovvero in modo coerente alla ITV già ottenuta, con applicazione di un dazio paesi terzi del 4,5%, oltre un dazio antidumping del 22,3% per le importazioni dalla Cina.
L'ufficio competente dunque, a fronte dei riscontri eseguiti, inviava informativa ex artt. 292 e 295 del TULD, in forza della quale veniva avviata l'azione penale, che seguiva il suo corso, sfociando, per quel che qui interessa in una sentenza di patteggiamento a carico di Nominativo_1. L'Ufficio appellante quindi emetteva i seguenti atti:
Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento emesso dalla Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste prot. n. 23579/R.U. dd. 28.10.2022, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n. 23583/R;
Rettifica del Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento, emesso dalla Sezione Antifrode
e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, prot. n. 25287/R.U. del 18.11.2022, che ha annullato e sostituito il precedente, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n. 25293/R.U.;
Rettifica del Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento, emesso dalla Sezione Antifrode
e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, prot. n. 25595/R.U. del 22.11.2022, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n.25600/R.U.
A fronte dei citati processi verbali la società - in sede di contraddittorio con l'ADM - ribadiva la correttezza della classificazione della merce come altri lavori di alluminio, ritenendo non corretta l'applicazione della voce prevista dalla ITV;
l'Ufficio invece confermava la diversa classificazione emettendo l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. 792/RU del 13.11.2023 e l'atto di irrogazione della sanzione prot. 809/RU del
13.01.2023.
La società Resistente_1 e Nominativo_1 impugnavano tali provvedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste con separati ricorsi (rispettivamente iscritti RGR 56/2023 e RGR 57/2023), chiedendone l'annullamento, per carenza di motivazione e per violazione dell'onere probatorio, insistendo per la correttezza della dichiarata classificazione doganale dei prodotti importati, nonché per violazione dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale e dell'art. 10, II comma, della legge n. 212/2000, consistente nella violazione dei principi costituzionalmente riconosciuti della collaborazione e della buona fede;
con richiesta ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di deferire alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea questione pregiudiziale relativamente all'interpretazione della Regola 2 a) delle “Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura comminata” della TARIC e, in via ulteriormente subordinata con richiesta di assolvere la maggiore imposta sul valore aggiunto mediante l'utilizzo del plafond maturato e ancora disponibile per l'annualità durante la quale erano state poste in essere le dichiarazioni doganali di importazione oggetto di contestazione;
infine i ricorrenti contestavano l'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12, V comma del DLgs n. 472/1997. Con sentenza 248/2023 dd. 7.12-14.12.2023 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso di Resistente_1 srl in punto carenza di prova e assenza di motivazione del provvedimento impugnato, ritenuti assorbiti gli altri motivi, logicamente subordinati a quello.
In particolare la Corte si affidava alla seguente testuale motivazione “Con il primo motivo parte ricorrente eccepisce l'invalidità dell'impugnato avviso di accertamento suppletivo e di rettifica per carenza di motivazione e per violazione dell'onere probatorio. Il motivo è fondato in relazione al secondo, dedotto profilo.
(omissis) Al riguardo occorre ricordare che l'art. 6 della legge n. 130 del 2022 ha aggiunto all'art. 7 del DLgs
n. 546/1992 il comma 5-bis che ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio (cfr., ex pluribus, Cass. civ., ord. 27.10.2022 n. 31880). Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione si è limitata a richiamare l'Informazione Tariffaria Vincolante n. ITBTI 2019-0289M-126100 del 30 gennaio
2020 senza fornire, a fronte dell'affermazione della ricorrente secondo cui i prodotti di cui si controverte non sono della medesima tipologia di quelli oggetto della predetta ITV rilasciata nei confronti della stessa ricorrente, alcuna prova atta a dimostrare l'identità dei prodotti ivi verificati rispetto a quello oggetto della dichiarazione doganale contestata con l'avviso di accertamento qui impugnato. Dimostrazione che - lo si ribadisce – spetta fornire all'Amministrazione, ma che quest'ultima ha disatteso. Ritiene il Collegio che l'Ufficio, per fondare e rendere oggettivamente credibile il proprio convincimento sfociato nella determinazione qui impugnata avrebbe dovuto verificare, avvalendosi del laboratorio della Direzione interregionale delle Dogane del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia o di altra adeguata struttura, che la merce importata di cui si controverte e quella relativamente a cui la ricorrente aveva presentato domanda di
Informazione Tariffaria Vincolante ai fini della sua classificazione possedessero le identiche caratteristiche fisiche, formali e sostanziali. Né potrebbe invocarsi l'omessa attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 7, I comma del DLgs n. 546 del 1992 poichè, stante l'avvenuta abrogazione del successivo III comma del medesimo articolo (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza" della parte probatoriamente inerte), la suddetta previsione attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi. (Cass. civ., V, ord. 29.12.2022 n. 3803;
11.5.2021 n. 12383). In sintesi, dunque, l'Amministrazione ha omesso di dimostrare, in modo circostanziato e puntuale e comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e, conseguentemente, l'irrogazione delle sanzioni. Il ricorso – assorbite le ulteriori censure - va, pertanto, accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati“.
Avverso tale sentenza propone appello l'ADM, esponendo motivi di impugnazione così intitolati:
- errata valutazione delle prove e conseguente fondatezza dei provvedimenti impugnati;
errata interpretazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, comma 5-bis;
- fondatezza probatoria del provvedimento di rettifica rapportata alla valenza dell'Informazione Tariffaria
Vincolante;
- intervenuta decisione del Comitato Doganale sulla corretta classificazione dei prodotti importati.
L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza e la conferma dei provvedimenti impugnati.
Si costituisce in giudizio l'appellata società Resistente_1 contestando i motivi di impugnazione ed insistendo per la conferma dell'impugnata decisione;
ripropone in questo grado le domande ritenute assorbite dall'accoglimento del motivo sopra riportato, così intitolate:
- sulla corretta classificazione doganale dei prodotti importati dalla Società;
- sul rinvio pregiudiziale;
- sulla violazione dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale
- sulla violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (di seguito, anche, lo “Statuto dei diritti del contribuente”)
- sulla possibilità di assolvere la maggiore IVA contestata mediante plafond
- sull'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
In vista dell'udienza di discussione fissata per il 21 maggio 2025 le parti depositavano memorie illustrative e documenti;
in particolare in data 29 aprile 2025 l'appellante Ufficio depositava sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di La Spezia a carico di Nominativo_1 dd. 8.11.2023, a riprova della condotta antigiuridica dello stesso;
parte appellata si opponeva all'acquisizione di tale documento perché depositato tardivamente.
All'udienza del 21 maggio 2025 questo Collegio, a seguito di ampia discussione delle parti, invitava le stesse a compendiare le proprie tesi, già esposte in atti privi della dovuta sinteticità, in brevi note illustrative.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025 la causa, previa discussione, veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Va premesso che in questa sede non può essere discussa la validità della ITV per i manufatti lì descritti e documentati;
le deduzioni di parte circa la pendenza di un giudizio di impugnazione restano mere allegazioni in quanto sprovviste di prova.
Inoltre, va sottolineato che nel caso di specie – come detto – è incontestata la consistenza dei beni descritti nella ITV, di cui viene acquisita in questo procedimento la relazione tecnica e fotografica allegata alla domanda di parte appellata (doc. 18 fascicolo di primo grado del ricorrente).
A fronte delle contestazioni di parte, sostanzialmente accolte dal Giudice di primo grado, questo Collegio è investito della questione se l'ADM abbia fornito o meno idonea dimostrazione sul fatto che la merce oggetto di contestazione in questa sede sia uguale a quella descritta nella ricordata ITV.
Dall'esame della documentazione dimessa agli atti emerge un quadro probatorio a sostegno della pretesa di ADM che merita una valutazione diversa da quella del giudice di primo grado.
Parte appellata – in sintesi – sostiene che in assenza di verifica fisica del bene, il controllo documentale a posteriori non può ritenersi sufficientemente provato, mancando certezza sull'identità della merce stessa.
Nell'avviso di accertamento, peraltro, ADM offre ampia motivazione sull'iter accertativo, sostenuto anche da documentazione non seriamente revocata in dubbio.
Risulta documentalmente provato che la merce di cui alla bolletta IM41191/Z dd. 10.2.2022 è stata oggetto di verifica fisica presso l'Ufficio Dogane di Trieste. In tale sede parte appellata ha fornito le schede tecniche, le fatture e la documentazione riguardante la merce. Di tale attività viene dato atto nel PVC e non c'è seria contestazione sul punto.
Nell'avviso di accertamento inoltre si dà atto delle risultanze delle indagini svolte anche di concerto con quelle dell'Ufficio di La Spezia, come verbalizzato nel P.V.C. precedente l'accertamento stesso (prot. 25595/
RU); in tale ultimo documento, inoltre, si richiama anche la documentazione fiscale (i.e. fattura
92116154348HT) emessa dalla ditta cinese ed allegata alla dichiarazione di importazione, fattura che descrive la merce importata come “alluminium blank premachined” ovvero uguale a quella di cui alla ITV e agli altri documenti relativi all'importazione, che riportano anche dati tecnici uguali a quelli della merce della
ITV.
Peraltro al predetto PVC (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte odierna appellata) vengono allegate fotografie e documenti descrittivi della merce, prodotti proprio dalla parte in sede di verifica.
Dall'esame e dalla comparazione dei documenti – fotografie incluse - depositati agli atti, si può legittimamente concludere – con un ragionamento basato sulla regola del più probabile che non - che la merce importata di cui è causa, sia pure non fisicamente verificata nella sua interezza da parte della ADM, tuttavia sia proprio quella descritta nella domanda di ITV. Tale compendio probatorio trova anche riscontro nella sentenza di patteggiamento di Nominativo_1 acquisita agli atti.
Parte appellata ne contesta il deposito tardivo;
sul punto, però, questo Collegio ritiene che la produzione di tale documento sia tempestiva, aderendo così al dettato interpretativo della normativa di riferimento offerto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025.Con tale decisione infatti viene fissato il principio in forza del quale il novellato art. 58 Dlgs 546/1992 può trovare applicazione soltanto per i procedimenti di appello il cui primo grado si sia instaurato dopo la sua entrata in vigore.
Ne deriva che la sentenza di patteggiamento, validamente acquisita a questo procedimento, fornisce un elemento probatorio di sostegno logico e fattuale al quadro sopra riportato in punto effettiva consistenza della merce importata e sua appartenenza alla V.D. di quella della ITV, avendo il procedimento penale ad oggetto gli stessi fatti di questo procedimento.
Si può dunque legittimamente concludere che ADM abbia correttamente assolto all'onere motivazionale e probatorio incombente su di essa e sul punto la sentenza merita pertanto conseguente riforma.
La questione del codice doganale da attribuire alla merce deve essere risolta nel senso indicato da ADM.
Se è vero, come pacifico anche tra le parti, che la merce non ha ancora le caratteristiche di un prodotto finito, ovvero di una ruota, tuttavia dall'esame della documentazione fotografica agli atti, riferibile come detto in modo incontestabile alla merce importata, non può esserci dubbio che si tratta dello sbozzo del prodotto finito, che sarà una ruota da auto.
Le affermazioni di parte appellata circa il possibile uso di tali sbozzi per usi alternativi (sedili per auto) restano mere allegazioni, prive di qualsiasi sostrato probatorio.
Tutti gli altri motivi di impugnazione riproposti dall'appellato sono infondati ovvero non provati, e restano assorbiti, tranne quello sanzionatorio, come si dirà poi.
In particolare, per quel che riguarda la domanda di parte di poter assolvere la maggiore imposta sul valore aggiunto contestata “utilizzando il plafond maturato e ancora disponibile per le annualità durante le quali sono state poste in essere le dichiarazioni doganali di importazione oggetto di contestazione”
Tale domanda contrasta però con una lettura della normativa di riferimento, coordinata con le norme di prassi.
L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 633/1972 prevede che gli esportatori abituali hanno la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente (c.d. plafond solare), oppure nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mensile), dovendo risultare l'intento di avvalersi di tale facoltà da apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, lettera c), del D.L. n. 746 del 29/12/1983.
Tale facoltà di avvalersi del cd plafond solare, può essere esercitata al più tardi entro il 31 dicembre del medesimo anno solare, non essendo contemplata la facoltà di utilizzo postumo dello stesso in un anno di imposta successivo.
La prassi citata dalla parte appellata non si attaglia alla fattispecie in esame, riguardando merci suscettibili di variazione di valore, che, invece, nel caso che occupa è oggettivamente determinato.
Pertanto, come deduce correttamente ADM, tale normativa non può trovare applicazione in caso di variazione
IVA a seguito di provvedimento giudiziale.
Infine, va accolto il motivo (non esaminato dalla Corte di primo grado in quanto assorbito dall'annullamento del provvedimento) riguardante la determinazione delle sanzioni, ma non già per violazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 (che non trova applicazione nella fattispecie, come eccepito dalla parte appellata), bensì per eccessiva afflittività.
Ed invero le sanzioni irrogate ammontano al 100% dei diritti oggetto di contestazione (pari ad € 88.518,84).
A giudizio di questo Collegio, tali sanzioni appaiono eccessive e sproporzionate rispetto al valore dell'illecito amministrativo contestato, in applicazione dei conformi insegnamenti della giurisprudenza unionale e di legittimità, secondo i quali “ Il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17; sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland;
sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12)”. Al riguardo, si richiama anche
Cass. civ., ordinanza 7.13.2023 n. 20058, che ha formulato il seguente principio di diritto: “In materia d'IVA, le modalità di quantificazione delle sanzioni previste dal DPR n. 43 del 1973, comma 3, lett. e) (TULD), come sostituito dal DL 2 marzo 2012 n. 16, art. 11, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012 n. 44, che le determinano per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo di 30.000 Euro, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila ma inferiore a 5mila Euro, attesa la misura fissa del minimo e l'impossibilità di adeguare le sanzioni alle circostanze specifiche del singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia”.
Nel caso di specie, tenendosi anche conto della oggettiva peculiarità della fattispecie, si ritiene di rideterminare la sanzione nel 30% dei diritti evasi.
La complessità e la novità della questione trattata e la reciproca soccombenza determinano la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Trieste n. 248/2023 dd. 14.12.2023, appellata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Trieste nei confronti di Resistente_1 srl, rigetta l'originario ricorso da questa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 792-2023 Dogane Dazi ed il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 809-2023 Dogane Dazi, rideterminando peraltro le sanzioni in misura pari al 30% (trenta per cento) dei diritti evasi;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 02.07.2025
Il Relatore Il Presidente
AR LU DI IE RI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 166/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste - Largo Odorico Panfili N. 1 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 792-2023 NE DA
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 809-2023 NE DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
27/08/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente lite riguarda la società Resistente_1 srl, impresa specializzata nella produzione di componenti per l'industria automobilistica mediante l'utilizzo di semilavorati grezzi in lega di alluminio di forma cilindrica, in tale sua veste personalmente attinto dal provvedimento sanzionatorio di cui in epigrafe.
La vicenda in trattazione può essere così sintetizzata.
In data 29/4/2019 la società presentava una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) chiedendo la classificazione alla voce tariffaria V.T. 7616 9990 99 di alcuni manufatti in metallo, descritti anche con documentazione fotografica allegata alla domanda stessa.
A seguito di verifica fisica del campione fornito dalla società l'ufficio preposto dell'ADM (Agenzia Dogane e
Monopoli) rilevava che la merce consistesse a tutti gli effetti in uno sbozzo di alluminio di una ruota per autoveicoli, non utilizzabile al grezzo, e che a seguito lavorazione poteva essere impiegato per divenire, tramite ulteriore trasformazione, una ruota per autoveicolo.
Per l'effetto, l'ADM competente in data 30.1.2020 emetteva la ITV IT BTI 2019-0289M-126100, classificando il prodotto alla voce tariffaria V.T. 8708 7050 50, in forza del Regolamento di esecuzione n. 2017/109 della
Commissione del 23 gennaio 2017 istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'art.11, paragrafo 2, del regolamento n.2 016/1036 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Il provvedimento veniva quindi notificato dall'Agenzia alla società richiedente il 14.2.2020 e veniva impugnato da questa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che dichiarava inammissibile il ricorso.
Al riguardo l'appellata società riferisce che tale sentenza è stata impugnata avanti alla competente Corte
Tributaria regionale, ma nulla risulta agli atti dell'esito di tale (eventuale) appello.
La fattispecie di cui è causa si colloca in epoca successiva al rilascio della sopra indicata ITV.
La società infatti importava merce dichiarata alla V.D. 7616999099 (dazio 6%) e descritta nelle relative fatture come “aluminium blank premachined” (sbozzi di alluminio prelavorati) con le seguenti dichiarazioni doganali di importazione: IM/A n° 5967/F del 24/01/2022); IM/A n° 10883/P del 09/02/2022 e n° 11191/Z del 10/02/2022.
Le dichiarazioni doganali effettuate dalla società venivano sottoposte ad attività di controllo a posteriori, all'esito della quale ADM contestava che i prodotti importati, di origine e provenienza cinese, erano costituiti da “sbozzi di alluminio di ruote per autoveicoli” e quindi l'importatore li avrebbe dovuto classificare alla diversa
V.D. 8708705050, ovvero in modo coerente alla ITV già ottenuta, con applicazione di un dazio paesi terzi del 4,5%, oltre un dazio antidumping del 22,3% per le importazioni dalla Cina.
L'ufficio competente dunque, a fronte dei riscontri eseguiti, inviava informativa ex artt. 292 e 295 del TULD, in forza della quale veniva avviata l'azione penale, che seguiva il suo corso, sfociando, per quel che qui interessa in una sentenza di patteggiamento a carico di Nominativo_1. L'Ufficio appellante quindi emetteva i seguenti atti:
Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento emesso dalla Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste prot. n. 23579/R.U. dd. 28.10.2022, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n. 23583/R;
Rettifica del Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento, emesso dalla Sezione Antifrode
e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, prot. n. 25287/R.U. del 18.11.2022, che ha annullato e sostituito il precedente, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n. 25293/R.U.;
Rettifica del Processo Verbale di Revisione/Rettifica dell'Accertamento, emesso dalla Sezione Antifrode
e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, prot. n. 25595/R.U. del 22.11.2022, notificato alla Ditta importatrice con nota prot. n.25600/R.U.
A fronte dei citati processi verbali la società - in sede di contraddittorio con l'ADM - ribadiva la correttezza della classificazione della merce come altri lavori di alluminio, ritenendo non corretta l'applicazione della voce prevista dalla ITV;
l'Ufficio invece confermava la diversa classificazione emettendo l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. 792/RU del 13.11.2023 e l'atto di irrogazione della sanzione prot. 809/RU del
13.01.2023.
La società Resistente_1 e Nominativo_1 impugnavano tali provvedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste con separati ricorsi (rispettivamente iscritti RGR 56/2023 e RGR 57/2023), chiedendone l'annullamento, per carenza di motivazione e per violazione dell'onere probatorio, insistendo per la correttezza della dichiarata classificazione doganale dei prodotti importati, nonché per violazione dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale e dell'art. 10, II comma, della legge n. 212/2000, consistente nella violazione dei principi costituzionalmente riconosciuti della collaborazione e della buona fede;
con richiesta ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di deferire alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea questione pregiudiziale relativamente all'interpretazione della Regola 2 a) delle “Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura comminata” della TARIC e, in via ulteriormente subordinata con richiesta di assolvere la maggiore imposta sul valore aggiunto mediante l'utilizzo del plafond maturato e ancora disponibile per l'annualità durante la quale erano state poste in essere le dichiarazioni doganali di importazione oggetto di contestazione;
infine i ricorrenti contestavano l'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12, V comma del DLgs n. 472/1997. Con sentenza 248/2023 dd. 7.12-14.12.2023 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso di Resistente_1 srl in punto carenza di prova e assenza di motivazione del provvedimento impugnato, ritenuti assorbiti gli altri motivi, logicamente subordinati a quello.
In particolare la Corte si affidava alla seguente testuale motivazione “Con il primo motivo parte ricorrente eccepisce l'invalidità dell'impugnato avviso di accertamento suppletivo e di rettifica per carenza di motivazione e per violazione dell'onere probatorio. Il motivo è fondato in relazione al secondo, dedotto profilo.
(omissis) Al riguardo occorre ricordare che l'art. 6 della legge n. 130 del 2022 ha aggiunto all'art. 7 del DLgs
n. 546/1992 il comma 5-bis che ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio (cfr., ex pluribus, Cass. civ., ord. 27.10.2022 n. 31880). Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione si è limitata a richiamare l'Informazione Tariffaria Vincolante n. ITBTI 2019-0289M-126100 del 30 gennaio
2020 senza fornire, a fronte dell'affermazione della ricorrente secondo cui i prodotti di cui si controverte non sono della medesima tipologia di quelli oggetto della predetta ITV rilasciata nei confronti della stessa ricorrente, alcuna prova atta a dimostrare l'identità dei prodotti ivi verificati rispetto a quello oggetto della dichiarazione doganale contestata con l'avviso di accertamento qui impugnato. Dimostrazione che - lo si ribadisce – spetta fornire all'Amministrazione, ma che quest'ultima ha disatteso. Ritiene il Collegio che l'Ufficio, per fondare e rendere oggettivamente credibile il proprio convincimento sfociato nella determinazione qui impugnata avrebbe dovuto verificare, avvalendosi del laboratorio della Direzione interregionale delle Dogane del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia o di altra adeguata struttura, che la merce importata di cui si controverte e quella relativamente a cui la ricorrente aveva presentato domanda di
Informazione Tariffaria Vincolante ai fini della sua classificazione possedessero le identiche caratteristiche fisiche, formali e sostanziali. Né potrebbe invocarsi l'omessa attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 7, I comma del DLgs n. 546 del 1992 poichè, stante l'avvenuta abrogazione del successivo III comma del medesimo articolo (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza" della parte probatoriamente inerte), la suddetta previsione attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi. (Cass. civ., V, ord. 29.12.2022 n. 3803;
11.5.2021 n. 12383). In sintesi, dunque, l'Amministrazione ha omesso di dimostrare, in modo circostanziato e puntuale e comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e, conseguentemente, l'irrogazione delle sanzioni. Il ricorso – assorbite le ulteriori censure - va, pertanto, accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati“.
Avverso tale sentenza propone appello l'ADM, esponendo motivi di impugnazione così intitolati:
- errata valutazione delle prove e conseguente fondatezza dei provvedimenti impugnati;
errata interpretazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, comma 5-bis;
- fondatezza probatoria del provvedimento di rettifica rapportata alla valenza dell'Informazione Tariffaria
Vincolante;
- intervenuta decisione del Comitato Doganale sulla corretta classificazione dei prodotti importati.
L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza e la conferma dei provvedimenti impugnati.
Si costituisce in giudizio l'appellata società Resistente_1 contestando i motivi di impugnazione ed insistendo per la conferma dell'impugnata decisione;
ripropone in questo grado le domande ritenute assorbite dall'accoglimento del motivo sopra riportato, così intitolate:
- sulla corretta classificazione doganale dei prodotti importati dalla Società;
- sul rinvio pregiudiziale;
- sulla violazione dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale
- sulla violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (di seguito, anche, lo “Statuto dei diritti del contribuente”)
- sulla possibilità di assolvere la maggiore IVA contestata mediante plafond
- sull'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
In vista dell'udienza di discussione fissata per il 21 maggio 2025 le parti depositavano memorie illustrative e documenti;
in particolare in data 29 aprile 2025 l'appellante Ufficio depositava sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di La Spezia a carico di Nominativo_1 dd. 8.11.2023, a riprova della condotta antigiuridica dello stesso;
parte appellata si opponeva all'acquisizione di tale documento perché depositato tardivamente.
All'udienza del 21 maggio 2025 questo Collegio, a seguito di ampia discussione delle parti, invitava le stesse a compendiare le proprie tesi, già esposte in atti privi della dovuta sinteticità, in brevi note illustrative.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025 la causa, previa discussione, veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Va premesso che in questa sede non può essere discussa la validità della ITV per i manufatti lì descritti e documentati;
le deduzioni di parte circa la pendenza di un giudizio di impugnazione restano mere allegazioni in quanto sprovviste di prova.
Inoltre, va sottolineato che nel caso di specie – come detto – è incontestata la consistenza dei beni descritti nella ITV, di cui viene acquisita in questo procedimento la relazione tecnica e fotografica allegata alla domanda di parte appellata (doc. 18 fascicolo di primo grado del ricorrente).
A fronte delle contestazioni di parte, sostanzialmente accolte dal Giudice di primo grado, questo Collegio è investito della questione se l'ADM abbia fornito o meno idonea dimostrazione sul fatto che la merce oggetto di contestazione in questa sede sia uguale a quella descritta nella ricordata ITV.
Dall'esame della documentazione dimessa agli atti emerge un quadro probatorio a sostegno della pretesa di ADM che merita una valutazione diversa da quella del giudice di primo grado.
Parte appellata – in sintesi – sostiene che in assenza di verifica fisica del bene, il controllo documentale a posteriori non può ritenersi sufficientemente provato, mancando certezza sull'identità della merce stessa.
Nell'avviso di accertamento, peraltro, ADM offre ampia motivazione sull'iter accertativo, sostenuto anche da documentazione non seriamente revocata in dubbio.
Risulta documentalmente provato che la merce di cui alla bolletta IM41191/Z dd. 10.2.2022 è stata oggetto di verifica fisica presso l'Ufficio Dogane di Trieste. In tale sede parte appellata ha fornito le schede tecniche, le fatture e la documentazione riguardante la merce. Di tale attività viene dato atto nel PVC e non c'è seria contestazione sul punto.
Nell'avviso di accertamento inoltre si dà atto delle risultanze delle indagini svolte anche di concerto con quelle dell'Ufficio di La Spezia, come verbalizzato nel P.V.C. precedente l'accertamento stesso (prot. 25595/
RU); in tale ultimo documento, inoltre, si richiama anche la documentazione fiscale (i.e. fattura
92116154348HT) emessa dalla ditta cinese ed allegata alla dichiarazione di importazione, fattura che descrive la merce importata come “alluminium blank premachined” ovvero uguale a quella di cui alla ITV e agli altri documenti relativi all'importazione, che riportano anche dati tecnici uguali a quelli della merce della
ITV.
Peraltro al predetto PVC (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte odierna appellata) vengono allegate fotografie e documenti descrittivi della merce, prodotti proprio dalla parte in sede di verifica.
Dall'esame e dalla comparazione dei documenti – fotografie incluse - depositati agli atti, si può legittimamente concludere – con un ragionamento basato sulla regola del più probabile che non - che la merce importata di cui è causa, sia pure non fisicamente verificata nella sua interezza da parte della ADM, tuttavia sia proprio quella descritta nella domanda di ITV. Tale compendio probatorio trova anche riscontro nella sentenza di patteggiamento di Nominativo_1 acquisita agli atti.
Parte appellata ne contesta il deposito tardivo;
sul punto, però, questo Collegio ritiene che la produzione di tale documento sia tempestiva, aderendo così al dettato interpretativo della normativa di riferimento offerto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025.Con tale decisione infatti viene fissato il principio in forza del quale il novellato art. 58 Dlgs 546/1992 può trovare applicazione soltanto per i procedimenti di appello il cui primo grado si sia instaurato dopo la sua entrata in vigore.
Ne deriva che la sentenza di patteggiamento, validamente acquisita a questo procedimento, fornisce un elemento probatorio di sostegno logico e fattuale al quadro sopra riportato in punto effettiva consistenza della merce importata e sua appartenenza alla V.D. di quella della ITV, avendo il procedimento penale ad oggetto gli stessi fatti di questo procedimento.
Si può dunque legittimamente concludere che ADM abbia correttamente assolto all'onere motivazionale e probatorio incombente su di essa e sul punto la sentenza merita pertanto conseguente riforma.
La questione del codice doganale da attribuire alla merce deve essere risolta nel senso indicato da ADM.
Se è vero, come pacifico anche tra le parti, che la merce non ha ancora le caratteristiche di un prodotto finito, ovvero di una ruota, tuttavia dall'esame della documentazione fotografica agli atti, riferibile come detto in modo incontestabile alla merce importata, non può esserci dubbio che si tratta dello sbozzo del prodotto finito, che sarà una ruota da auto.
Le affermazioni di parte appellata circa il possibile uso di tali sbozzi per usi alternativi (sedili per auto) restano mere allegazioni, prive di qualsiasi sostrato probatorio.
Tutti gli altri motivi di impugnazione riproposti dall'appellato sono infondati ovvero non provati, e restano assorbiti, tranne quello sanzionatorio, come si dirà poi.
In particolare, per quel che riguarda la domanda di parte di poter assolvere la maggiore imposta sul valore aggiunto contestata “utilizzando il plafond maturato e ancora disponibile per le annualità durante le quali sono state poste in essere le dichiarazioni doganali di importazione oggetto di contestazione”
Tale domanda contrasta però con una lettura della normativa di riferimento, coordinata con le norme di prassi.
L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 633/1972 prevede che gli esportatori abituali hanno la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente (c.d. plafond solare), oppure nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mensile), dovendo risultare l'intento di avvalersi di tale facoltà da apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, lettera c), del D.L. n. 746 del 29/12/1983.
Tale facoltà di avvalersi del cd plafond solare, può essere esercitata al più tardi entro il 31 dicembre del medesimo anno solare, non essendo contemplata la facoltà di utilizzo postumo dello stesso in un anno di imposta successivo.
La prassi citata dalla parte appellata non si attaglia alla fattispecie in esame, riguardando merci suscettibili di variazione di valore, che, invece, nel caso che occupa è oggettivamente determinato.
Pertanto, come deduce correttamente ADM, tale normativa non può trovare applicazione in caso di variazione
IVA a seguito di provvedimento giudiziale.
Infine, va accolto il motivo (non esaminato dalla Corte di primo grado in quanto assorbito dall'annullamento del provvedimento) riguardante la determinazione delle sanzioni, ma non già per violazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 (che non trova applicazione nella fattispecie, come eccepito dalla parte appellata), bensì per eccessiva afflittività.
Ed invero le sanzioni irrogate ammontano al 100% dei diritti oggetto di contestazione (pari ad € 88.518,84).
A giudizio di questo Collegio, tali sanzioni appaiono eccessive e sproporzionate rispetto al valore dell'illecito amministrativo contestato, in applicazione dei conformi insegnamenti della giurisprudenza unionale e di legittimità, secondo i quali “ Il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17; sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland;
sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12)”. Al riguardo, si richiama anche
Cass. civ., ordinanza 7.13.2023 n. 20058, che ha formulato il seguente principio di diritto: “In materia d'IVA, le modalità di quantificazione delle sanzioni previste dal DPR n. 43 del 1973, comma 3, lett. e) (TULD), come sostituito dal DL 2 marzo 2012 n. 16, art. 11, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012 n. 44, che le determinano per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo di 30.000 Euro, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila ma inferiore a 5mila Euro, attesa la misura fissa del minimo e l'impossibilità di adeguare le sanzioni alle circostanze specifiche del singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia”.
Nel caso di specie, tenendosi anche conto della oggettiva peculiarità della fattispecie, si ritiene di rideterminare la sanzione nel 30% dei diritti evasi.
La complessità e la novità della questione trattata e la reciproca soccombenza determinano la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Trieste n. 248/2023 dd. 14.12.2023, appellata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Trieste nei confronti di Resistente_1 srl, rigetta l'originario ricorso da questa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 792-2023 Dogane Dazi ed il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 809-2023 Dogane Dazi, rideterminando peraltro le sanzioni in misura pari al 30% (trenta per cento) dei diritti evasi;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 02.07.2025
Il Relatore Il Presidente
AR LU DI IE RI