TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13173/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 21/02/1940 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. SO dall'aprile 1999; di non aver mai percepito altro reddito oltre alla pensione in esame;
di aver ricevuto la nota di debito il 20.10.2021 derivante dalla revoca della prestazione collegata ai redditi posseduti nell'anno 2017 in base all'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008 per l'importo di € 7.157,67, pari al 50% del trattamento pensionistico per la mancata presentazione della dichiarazione reddituale;
il mancato possesso di redditi diversi dal trattamento in godimento;
la sanatoria in base all'art. 13 l. 412/1991 ed all'art. 52 l. 88/89; di aver comunicato i propri redditi
1 in data 18.10.2022 con domanda di ricostituzione reddituale;
l'assenza di dolo e la carenza di motivazione.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare non dovuta la somma indebita con condanna dell' alla restituzione di tale importo con vittoria di spese di lite CP_1 con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante le quote di pensione di reversibilità erogati a favore della ricorrente nell'anno 2017 in ragione della mancata comunicazione dei redditi.
Per quanto riguarda il merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez. un.
4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Per tali ragioni, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Pertanto, è stato reso noto alla ricorrente che l'indebito imputatole consiste nell'omesso invio della dichiarazione relativa alla sua situazione reddituale per l'anno
2017, necessaria per l'erogazione della prestazione per l'anno 2018 (cfr. nota di
2 debito del 20.10.2021, notificato a mezzo posta ordinaria perfezionatosi per compiuta giacenza, contrariamente da quanto dedotto da parte ricorrente nelle proprie note).
Per tali ragioni, il motivo di doglianza relativo alla carenza di motivazione è infondato.
In base all'art. 1 co. 41 l. 335/1995, infatti, la pensione di riversibilità risulta cumulabile con i redditi personali dei beneficiari nei limiti di cui alla Tabella F, allegata a tale testo normativo.
In secondo luogo, l'art. 35 co. 8-10bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. Si tratta, quindi, di disposizione ad hoc che prevede, da un lato, un onere annuale di comunicazione dei dati reddituali in capo ai soggetti che percepiscono prestazioni legate al possesso di un determinato requisito reddituale e, dall'altro lato, un meccanismo procedimentale attivato dall' in caso di mancata comunicazione spontanea di tale dato. In caso di CP_1 inottemperanza a tale onere di collaborazione è, infatti, prevista la sospensione della prestazione in godimento che comporta, in caso di ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione derivante dalla ricezione della comunicazione di preavviso di sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero.
Nel caso in esame, l' ha provato la notifica a mezzo posta ordinaria, CP_1 perfezionatasi per compiuta giacenza, della comunicazione preventiva di sospensione del 24.6.2021. Parte ricorrente non ha provato di aver tempestivamente trasmesso nè nell'anno 2018 né a seguito della ricezione della comunicazione preventiva i dati reddituali richiesti. Per tali ragioni, l' ha poi proceduto alla revoca definitiva di CP_1 tale prestazione.
Non può ritenersi sussistente, quindi, alcuna buona fede della ricorrente dinanzi alla richiesta di integrazione documentale comunicatale dall' D'altra parte, parte CP_1 ricorrente non prova il possesso esclusivamente del reddito da pensione in quanto agli altri non allega al ricorso alcuna certificazione reddituale ma deposita solo una generica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei redditi posseduti che non può essere valorizzata in giudizio.
D'altra parte, parte ricorrente nulla allega e prova in ricorso in ordine alla conoscenza o conoscibilità dei propri redditi da parte dell' prima della notifica del preavviso CP_1 di sospensione della prestazione anche con riferimento alla data di trasmissione all'amministrazione finanziaria dei propri dati reddituali.
3 Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. con l'acquisizione della documentazione allegata alle note di trattazione scritta in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria eccepita da parte resistente. Parte ricorrente, inoltre, non ha allegato le ragioni per le quali tale documento è stato acquisito nella sua disponibilità solo dopo il deposito del ricorso.
Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. attp.
c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 14/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 21/02/1940 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. SO dall'aprile 1999; di non aver mai percepito altro reddito oltre alla pensione in esame;
di aver ricevuto la nota di debito il 20.10.2021 derivante dalla revoca della prestazione collegata ai redditi posseduti nell'anno 2017 in base all'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008 per l'importo di € 7.157,67, pari al 50% del trattamento pensionistico per la mancata presentazione della dichiarazione reddituale;
il mancato possesso di redditi diversi dal trattamento in godimento;
la sanatoria in base all'art. 13 l. 412/1991 ed all'art. 52 l. 88/89; di aver comunicato i propri redditi
1 in data 18.10.2022 con domanda di ricostituzione reddituale;
l'assenza di dolo e la carenza di motivazione.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare non dovuta la somma indebita con condanna dell' alla restituzione di tale importo con vittoria di spese di lite CP_1 con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante le quote di pensione di reversibilità erogati a favore della ricorrente nell'anno 2017 in ragione della mancata comunicazione dei redditi.
Per quanto riguarda il merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez. un.
4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Per tali ragioni, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Pertanto, è stato reso noto alla ricorrente che l'indebito imputatole consiste nell'omesso invio della dichiarazione relativa alla sua situazione reddituale per l'anno
2017, necessaria per l'erogazione della prestazione per l'anno 2018 (cfr. nota di
2 debito del 20.10.2021, notificato a mezzo posta ordinaria perfezionatosi per compiuta giacenza, contrariamente da quanto dedotto da parte ricorrente nelle proprie note).
Per tali ragioni, il motivo di doglianza relativo alla carenza di motivazione è infondato.
In base all'art. 1 co. 41 l. 335/1995, infatti, la pensione di riversibilità risulta cumulabile con i redditi personali dei beneficiari nei limiti di cui alla Tabella F, allegata a tale testo normativo.
In secondo luogo, l'art. 35 co. 8-10bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. Si tratta, quindi, di disposizione ad hoc che prevede, da un lato, un onere annuale di comunicazione dei dati reddituali in capo ai soggetti che percepiscono prestazioni legate al possesso di un determinato requisito reddituale e, dall'altro lato, un meccanismo procedimentale attivato dall' in caso di mancata comunicazione spontanea di tale dato. In caso di CP_1 inottemperanza a tale onere di collaborazione è, infatti, prevista la sospensione della prestazione in godimento che comporta, in caso di ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione derivante dalla ricezione della comunicazione di preavviso di sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero.
Nel caso in esame, l' ha provato la notifica a mezzo posta ordinaria, CP_1 perfezionatasi per compiuta giacenza, della comunicazione preventiva di sospensione del 24.6.2021. Parte ricorrente non ha provato di aver tempestivamente trasmesso nè nell'anno 2018 né a seguito della ricezione della comunicazione preventiva i dati reddituali richiesti. Per tali ragioni, l' ha poi proceduto alla revoca definitiva di CP_1 tale prestazione.
Non può ritenersi sussistente, quindi, alcuna buona fede della ricorrente dinanzi alla richiesta di integrazione documentale comunicatale dall' D'altra parte, parte CP_1 ricorrente non prova il possesso esclusivamente del reddito da pensione in quanto agli altri non allega al ricorso alcuna certificazione reddituale ma deposita solo una generica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei redditi posseduti che non può essere valorizzata in giudizio.
D'altra parte, parte ricorrente nulla allega e prova in ricorso in ordine alla conoscenza o conoscibilità dei propri redditi da parte dell' prima della notifica del preavviso CP_1 di sospensione della prestazione anche con riferimento alla data di trasmissione all'amministrazione finanziaria dei propri dati reddituali.
3 Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. con l'acquisizione della documentazione allegata alle note di trattazione scritta in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria eccepita da parte resistente. Parte ricorrente, inoltre, non ha allegato le ragioni per le quali tale documento è stato acquisito nella sua disponibilità solo dopo il deposito del ricorso.
Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. attp.
c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 14/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4