Versione
31 maggio 1967
31 maggio 1967
Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' cosi' modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge".
L' articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' cosi' modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge".
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 26/05/1981, n. 75Provvedimento: N. 75 SENTENZA 3 APRILE 1981 Deposito in cancelleria: 26 maggio 1981. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 3 giugno 1981. Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. ON AMADEI, Presidente - Dott. UL GI - Prof. OA OL - Dott. LE AN - Prof. LI ROEHRSSEN - Avv. RO AL - Dott. RU BU DU - Avv. RT UG - Prof. IV DI - Dott. AL ON - Prof. TO LA PE - Prof. VI IO - Prof. SE FERRARI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 (Pensione di riversibilità al vedovo di dipendente …Leggi di più...
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