Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' cosi' modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge".
L' articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' cosi' modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge".