Articolo 1 della Legge 28 aprile 1967, n. 264
Versione
31 maggio 1967
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' cosi' modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge".

Entrata in vigore il 31 maggio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente