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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2024 e promossa con ricorso depositato il 29.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PASQUI, 28 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso ma trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 21.05.2025;
Parte resistente: come da verbale del 21.05.2025;
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.11.2024 a chiesto la modifica delle previsioni Parte_1
economiche e in punto visite relative alla figlia , nata a [...], il [...], così come Persona_1
stabilite nel decreto n. 2881/2014, pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 22.12.2014.
2. Con memoria di costituzione depositata il 16.04.2025 , ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze ma insistendo a sua volta per una parziale modifica delle previsioni di cui al decreto sopra richiamato.
3. Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno depositato conclusioni congiunte, insistendo, insistendo davanti alla giudice delegata per il loro accoglimento.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 22.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 2881/2014, pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 22.12.2014, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. a modifica del punto 2 del sopra richiamato decreto, disporre che il GN CP_1
possa vedere e tenere con sé la figlia , quando la minore lo vorrà, previo accordo con la Per_1 ragazzina e nel rispetto della volontà e delle esigenze di quest'ultima;
pagina2 di 4 2. a modifica del punto 3 del sopra richiamato decreto, disporre che il GN CP_1
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, sul conto corrente della GNa e, una volta divenuta maggiorenne, sul conto corrente di Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 270,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della ragazzina;
3. a modifica del punto 4 del sopra richiamato decreto, disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , da intendersi per quanto concerne la loro individuazione Per_1 quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, siano ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori vengano concordate per importi superiori ad €
200,00, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 20 giorni dalla richiesta. Sul punto, la GNa dichiara di rinunciare a chiedere al GN Parte_1 CP_1
qualsivoglia contributo economico in relazione alla frequenza della scuola privata LIA da parte della figlia della scuola in Inghilterra, dei viaggi all'estero, e delle ulteriori spese Per_1
non afferenti i libri di testo, dichiarando di provvedere unicamente ella alle esigenze della minore per tale incombente;
4. a integrazione del sopra richiamato decreto e a modifica delle attuali previsioni, disporre che la GNa percepisca integralmente, già dal mese di maggio prossimo Parte_1 venturo, l'assegno unico e l'assegno al nucleo familiare, nonché tutti gli altri sostegni economici erogati da qualsivoglia Ente per la figlia , essendo ella il genitore presso il Per_1
quale la ragazzina è stabilmente collocata. Il GN , ove richiesto, si impegna CP_1
a consegnare alla GNa la documentazione che si rendesse necessaria per Parte_1
usufruire di tali benefici;
5. spese legali interamente compensate tra le parti;
6. accordo sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi legali, quest'ultimi per autentica delle firme autografe dei rispettivi assisiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2024 e promossa con ricorso depositato il 29.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PASQUI, 28 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso ma trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 21.05.2025;
Parte resistente: come da verbale del 21.05.2025;
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.11.2024 a chiesto la modifica delle previsioni Parte_1
economiche e in punto visite relative alla figlia , nata a [...], il [...], così come Persona_1
stabilite nel decreto n. 2881/2014, pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 22.12.2014.
2. Con memoria di costituzione depositata il 16.04.2025 , ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze ma insistendo a sua volta per una parziale modifica delle previsioni di cui al decreto sopra richiamato.
3. Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno depositato conclusioni congiunte, insistendo, insistendo davanti alla giudice delegata per il loro accoglimento.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 22.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 2881/2014, pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 22.12.2014, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. a modifica del punto 2 del sopra richiamato decreto, disporre che il GN CP_1
possa vedere e tenere con sé la figlia , quando la minore lo vorrà, previo accordo con la Per_1 ragazzina e nel rispetto della volontà e delle esigenze di quest'ultima;
pagina2 di 4 2. a modifica del punto 3 del sopra richiamato decreto, disporre che il GN CP_1
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, sul conto corrente della GNa e, una volta divenuta maggiorenne, sul conto corrente di Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 270,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della ragazzina;
3. a modifica del punto 4 del sopra richiamato decreto, disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , da intendersi per quanto concerne la loro individuazione Per_1 quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, siano ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori vengano concordate per importi superiori ad €
200,00, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 20 giorni dalla richiesta. Sul punto, la GNa dichiara di rinunciare a chiedere al GN Parte_1 CP_1
qualsivoglia contributo economico in relazione alla frequenza della scuola privata LIA da parte della figlia della scuola in Inghilterra, dei viaggi all'estero, e delle ulteriori spese Per_1
non afferenti i libri di testo, dichiarando di provvedere unicamente ella alle esigenze della minore per tale incombente;
4. a integrazione del sopra richiamato decreto e a modifica delle attuali previsioni, disporre che la GNa percepisca integralmente, già dal mese di maggio prossimo Parte_1 venturo, l'assegno unico e l'assegno al nucleo familiare, nonché tutti gli altri sostegni economici erogati da qualsivoglia Ente per la figlia , essendo ella il genitore presso il Per_1
quale la ragazzina è stabilmente collocata. Il GN , ove richiesto, si impegna CP_1
a consegnare alla GNa la documentazione che si rendesse necessaria per Parte_1
usufruire di tali benefici;
5. spese legali interamente compensate tra le parti;
6. accordo sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi legali, quest'ultimi per autentica delle firme autografe dei rispettivi assisiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
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