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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/09/2024, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 24 settembre 2024 dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Grippa e Francesco Parte_1
Simeone
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Orsingher
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata - esposto che era stata parzialmente disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 in riferimento alle 5 giornate lavorate alle dipendenze delle aziende indicate in ricorso - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra e la conseguente illegittimità dei provvedimenti dell' di riesame delle domande di disoccupazione CP_1
agricola nonché delle richieste di restituzione della stessa, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, nel CP_1
merito, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
1
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
*
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere
2
della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1
accertamenti ispettivi (VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E
NOTIFICAZIONE N. 2019018819/DDL DEL 24/01/2022; VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2019018818/DDL DEL 15/11/2021), ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione delle aziende agricole, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti, fondando la propria decisione principalmente sui dati relativi al fabbisogno di manodopera e sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Ritiene il giudicante che siano, quelli esposti, elementi insufficienti ad individuare e distinguere i rapporti di lavoro autentici da quelli ritenuti fittizi e, dunque, a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Viceversa, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e degli estratti conto bancari dai quali emerge la corresponsione della retribuzione tramite bonifici bancari.
In particolare, in sede testimoniale è stata ascoltata la teste , la quale provvedeva Tes_1
alla redazione delle buste paga su indicazione di e di Parte_2 Persona_1
(anch'essi escussi) che si occupavano proprio del controllo delle presenze dei lavoratori
(tra i quali la ricorrente) e dell'orario effettivamente svolto.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (anche) per le giornate disconosciute e, dunque, per le ulteriori 5 giornate lavorate nell'anno 2017.
3
Conseguentemente deve dichiararsi altresì non dovuta la restituzione all' delle CP_1
prestazioni previdenziali percepite per effetto di tale iscrizione.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le ulteriori 5 giornate nell'anno 2017, e dichiara non dovuta la restituzione all' delle prestazioni CP_1
previdenziali percepite per effetto di tale iscrizione;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, CP_1 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 24 settembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 24 settembre 2024 dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Grippa e Francesco Parte_1
Simeone
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Orsingher
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata - esposto che era stata parzialmente disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 in riferimento alle 5 giornate lavorate alle dipendenze delle aziende indicate in ricorso - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra e la conseguente illegittimità dei provvedimenti dell' di riesame delle domande di disoccupazione CP_1
agricola nonché delle richieste di restituzione della stessa, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, nel CP_1
merito, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
1
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere
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della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1
accertamenti ispettivi (VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E
NOTIFICAZIONE N. 2019018819/DDL DEL 24/01/2022; VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2019018818/DDL DEL 15/11/2021), ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione delle aziende agricole, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti, fondando la propria decisione principalmente sui dati relativi al fabbisogno di manodopera e sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Ritiene il giudicante che siano, quelli esposti, elementi insufficienti ad individuare e distinguere i rapporti di lavoro autentici da quelli ritenuti fittizi e, dunque, a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Viceversa, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e degli estratti conto bancari dai quali emerge la corresponsione della retribuzione tramite bonifici bancari.
In particolare, in sede testimoniale è stata ascoltata la teste , la quale provvedeva Tes_1
alla redazione delle buste paga su indicazione di e di Parte_2 Persona_1
(anch'essi escussi) che si occupavano proprio del controllo delle presenze dei lavoratori
(tra i quali la ricorrente) e dell'orario effettivamente svolto.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (anche) per le giornate disconosciute e, dunque, per le ulteriori 5 giornate lavorate nell'anno 2017.
3
Conseguentemente deve dichiararsi altresì non dovuta la restituzione all' delle CP_1
prestazioni previdenziali percepite per effetto di tale iscrizione.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le ulteriori 5 giornate nell'anno 2017, e dichiara non dovuta la restituzione all' delle prestazioni CP_1
previdenziali percepite per effetto di tale iscrizione;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, CP_1 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 24 settembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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