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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Jersey City, New Jersey (USA), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo
Agnoloni, Francesco Mazza e Amalia Sprovieri giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Foro Traiano n. 1/A;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: la parte ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, di nazionalità statunitense, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da , Persona_1 nata a [...], il [...], successivamente emigrata negli Stati Uniti
D'America ed ivi deceduta, rinunciando alla cittadinanza italiana soltanto nel
1945 (come da certificato di naturalizzazione, in atti). Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_1 in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025 celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali la parte ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana all'odierno ricorrente compiutamente documentata.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita di unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita e di matrimonio dei discendenti, sino all'odierno ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale, nonostante la naturalizzazione statunitense dell'ava italiana
(coniugata con cittadino italiano che si è naturalizzato statunitense in data successiva al matrimonio e alla nascita del figlio, come da certificato di naturalizzazione in atti), avvenuta successivamente alla nascita del figlio, nato nel
1936, quando quest'ultimo era ancora minore d'età. Di fatto, la fattispecie in cui l'avo si naturalizzava dopo la nascita del figlio, ma prima che questi fosse divenuto maggiorenne, era regolata da due norme: da un lato, dall'art. 7 legge
555/1912, secondo cui: “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; dall'altro lato, dall'art. 12, co.2 legge 555/1912, secondo cui: “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
Nonostante sia stato ritenuto prevalente l'art. 12, la Corte d'Appello di Roma, tuttavia, ha mostrato di seguire un ragionamento tendenzialmente di segno contrario – che il giudicante intende condividere e far proprio - ritenendo che “il figlio non perde la cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore invece l'abbia persa per intervenuta naturalizzazione, se questa sia avvenuta durante la minore età del figlio: ciò in ragione del fatto che la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana ed avendo il minore conseguito la cittadinanza iure sanguinis” (in tal senso: Corte Appello
Roma, n. 7950/2021).
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo (ed invero, ha Persona_1 contratto matrimonio nel 1934 con un cittadino italiano, naturalizzandosi quando il figlio era ancora minore di età). In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Jersey City, New Jersey (USA), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo
Agnoloni, Francesco Mazza e Amalia Sprovieri giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Foro Traiano n. 1/A;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: la parte ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, di nazionalità statunitense, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da , Persona_1 nata a [...], il [...], successivamente emigrata negli Stati Uniti
D'America ed ivi deceduta, rinunciando alla cittadinanza italiana soltanto nel
1945 (come da certificato di naturalizzazione, in atti). Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_1 in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025 celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali la parte ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana all'odierno ricorrente compiutamente documentata.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita di unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita e di matrimonio dei discendenti, sino all'odierno ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale, nonostante la naturalizzazione statunitense dell'ava italiana
(coniugata con cittadino italiano che si è naturalizzato statunitense in data successiva al matrimonio e alla nascita del figlio, come da certificato di naturalizzazione in atti), avvenuta successivamente alla nascita del figlio, nato nel
1936, quando quest'ultimo era ancora minore d'età. Di fatto, la fattispecie in cui l'avo si naturalizzava dopo la nascita del figlio, ma prima che questi fosse divenuto maggiorenne, era regolata da due norme: da un lato, dall'art. 7 legge
555/1912, secondo cui: “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; dall'altro lato, dall'art. 12, co.2 legge 555/1912, secondo cui: “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
Nonostante sia stato ritenuto prevalente l'art. 12, la Corte d'Appello di Roma, tuttavia, ha mostrato di seguire un ragionamento tendenzialmente di segno contrario – che il giudicante intende condividere e far proprio - ritenendo che “il figlio non perde la cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore invece l'abbia persa per intervenuta naturalizzazione, se questa sia avvenuta durante la minore età del figlio: ciò in ragione del fatto che la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana ed avendo il minore conseguito la cittadinanza iure sanguinis” (in tal senso: Corte Appello
Roma, n. 7950/2021).
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo (ed invero, ha Persona_1 contratto matrimonio nel 1934 con un cittadino italiano, naturalizzandosi quando il figlio era ancora minore di età). In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi