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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 17.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalle parti,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4024/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
4362/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Caracciolo Sabina e Ciccone Carola ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente, già titolare di assegno di invalidità civile, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. Per_1
, nell'ambito del procedimento a.t.p. nr. 4362/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il
[...] riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido nella misura del 67% e non avente, dunque, diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della visita di revisione del 06.10.2020, con condanna dell a CP_1
Pag. 1 di 3 corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 01.07.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 31.05.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 27.06.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 26.07.2022, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. CP_ Il ricorso, contrariamente a quanto dedotto dall' è ammissibile attesa la specificità dei motivi di impugnazione.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Tale beneficio spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dal 2019).
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Pag. 2 di 3 Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da ““Diabete mellito in trattamento insulinico;
sin- drome depressiva endogena medio-grave; esiti (2020) di pregresso linfoma non Hodgkin in follow up e senza segni, allo stato, di ripresa della patologia;
esiti di remoto (2000) carcinoma del pancreas trattato mediante radio e chemioterapia.”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano una invalidità pari all'80%.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione sanitaria richiesta.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere da febbraio 2024, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi della patologia psichiatrica a cui è affetta parte ricorrente (cfr. Relazione di Visita Psichiatrica del 09.05.2024).
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza dal 01.02.2024 (cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal
01.02.2024;
2) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
3) compensa interamente le spese del presente giudizio;
CP_
4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 17.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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