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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
AR OS Rizzo Presidente
AR RA AR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 5442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'esito dell'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e 429 c.p.c., a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), che ha incorporato, per fusione, Parte_1 P.IVA_1 CP_1
in persona del legale rappr.te pro tempore; elettivamente domiciliata, anche in
[...] indirizzo telematico, presso l'avvocato Renato Negroni (C.F. C.F._1 che la rappresenta e difende per procura generale alle liti del 4.8.2017 a rogito del notaio di Aprila (rep. 14294) – APPELLANTE- Persona_1
E
(P.I. , C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Armando Caporicci, che la rappresenta e difende per procura in atti –
APPELLATO-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino n. 1172, in data
[...]
30.09.2021, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 2899/2018, promosso dalla nei confronti della – locazione uso non abitativo- Controparte_2 Controparte_1 recesso-risarcimento danni-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.07.2018 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conviene in giudizio, Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Cassino, la e rassegna le seguenti Parte_1 conclusioni:
<< (…) alla luce del danno accertato all'esito del giudizio per ATP RG n. 4712/2016,
condannare la società avente PI Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Roma L.go ES ZA 19 al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 155.907,56, oltre interessi e rivalutazione di cui euro 60.960,00, come meglio chiarito in premessa, per risarcimento del danno scaturente dal mancato reddito dell'immobile per il periodo strettamente necessario all'accertamento dello stato dello stesso nonché del ripristino dello stesso, ed euro 94.947,56 quale importo dovuto a titolo risarcitorio per il costo di ripristino dell'immobile, il tutto oltre interessi per i danni causati all'immobile, con condanna della resistente alle spese del presente giudizio>>.
A sostegno delle riportate conclusioni, premesso di essere proprietaria dell'immobile a destinazione commerciale, in Cassino viale Bonomi 10, piano terra, concesso in locazione per contratto in data 30.12.1996, a Parte_1 Controparte_2 allega:
- Con lettera del 21.03.2016, la conduttrice comunica di recedere dal contratto, per sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale.
- Con lettera di risposta del 31.03.2016, richiamato l'obbligo di un preavviso di sei mesi e di pagamento dei canoni di locazione fino a settembre 2016, la locatrice chiede indicazioni sulla data di riconsegna dell'immobile locato, ma non riceve risposta.
- rilascia l'immobile ad ottobre 2016, senza preavviso. Controparte_1
- In occasione della riconsegna del locale, la proprietà rileva la presenza di ingenti danni all'immobile, circostanza immediatamente contestata alla conduttrice.
- Per accertare misura e causa di detti danni, di aver introdotto un giudizio di ATP
(r.g. 4712/2016) dinanzi al Tribunale di Cassino, in occasione del quale sono accertati danni all'immobile per emendare i quali è necessario sostenere lavori per euro 94.947,56, iva inclusa.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - (che dopo il rilascio dell'immobile per cui è causa, è stata Controparte_1 oggetto di fusione per incorporazione da parte della sua unica socia, la
[...]
,rilasciando l'immobile oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla Parte_1 comunicazione di recesso (ossia ad ottobre 2016 piuttosto che il 21 settembre
2016, data in cui scadeva il sesto mese), ha impedito, alla proprietà, di avere certezza in ordine al recupero della piena disponibilità dell'immobile, non consentendole, così, di beneficiare del termine di sei mesi di preavviso per reimmettere l'immobile, tempestivamente, sul mercato immobiliare.
- Al fine di preservare lo stato dei luoghi e consentire l'utile svolgimento dell'ATP, l'immobile è rimasto indisponibile sino al primo accesso del CTU
(30.03.2017); da aprile 2017 l'immobile è stato reimmesso sul mercato e locato a terzi solo a far data dal 01.07.2017.
- Il danno riportato per il comportamento della conduttrice, è pari a euro
60.960,00 ( euro 5.080,00 per indennità di occupazione dell'immobile per il mese di ottobre 2016; euro 25.400,00 per mancata disponibilità dell'immobile nei mesi da novembre 2016 a marzo 2017; euro 30.480,00 per mancato incasso di canoni nei sei mesi di preavviso strumentali all'immissione sul mercato dell'immobile <per il periodo dal 30 marzo 2017, data in cui il ricorrente ha avuto l'effettiva possibilità di promettere l'immobile in locazione senza vincoli di alcun genere, sino al successivo trimestre>>).
si costituisce nel giudizio di primo grado e, per quanto di rilievo ai Parte_1 fini del presente gravame, rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) rigettare in toto la domanda attorea, siccome infondata sia in fatto che in
diritto, per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di onorari e spese di causa, oltre accessori come per legge e tariffa forense.>>
a sostegno delle riportate conclusioni, allega che i danni riscontrati Parte_1 sull'immobile non sono riconducibili a propria responsabilità; a tal fine richiama il tenore del verbale redatto in occasione del rilascio dell'immobile, dal quale risulta che il delegato della proprietà alla riconsegna dell'immobile, afferma di non avere nulla a che pretendere riguardo le obbligazioni relative al contratto di locazione risolto nonché richiama le risultanze della consulenza di parte versata in atti ( a firma del geometra
; sostiene trattarsi di danni da normale uso dell'immobile nell'arco di una Parte_2 locazione di durata ventennale;
lo stesso c.t.u. ( in a.t.p.) riconduce i danni riscontrati al r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 normale uso e alla lunga durata del rapporto di locazione;
aggiunge che la volontà di rilasciare l'immobile è stata comunicata e che il rilascio è avvenuto senza ritardo, come da indicazioni della locatrice.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<<a) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) condanna società̀ al parte_1 pagamento in favore della ricorrente complessiva somma di € 155.907,56 – comprensivo iva, se documentato da fattura- oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, come specificati motivazione. c) pagamento, delle spese giudizio, comprese quelle atp, che liquida €. 13.430,00 compenso tabellare ex d.m. 55 2014, 1.192,50 esenti, generali 15%, iva cpa, legge.>>
Queste, le ragioni della decisione.
- Come da c.t.u. disposta nella procedura di a.t.p., i danni (alla pavimentazione, alle pareti, agli infissi e da mancata rimozione di impianti che la locatrice aveva realizzato a proprio esclusivo interesse) non sono ascrivibili ad un normale uso dell'immobile e le opere necessarie al ripristino dei danni sono pari a euro
74.945,01 oltre IVA.
- La conduttrice non ha riconsegnato l'immobile in condizioni tali da poter essere immediatamente locato e la locatrice ha dovuto attendere l'esito del procedimento di a.t.p., prima di ripristinare uno stato dei locali utile a ricollocare l'immobile sul mercato immobiliare.
- Sussiste il danno da perdita di reddito per il periodo in cui l'immobile non è stato locato, rimanendo indifferente la circostanza che il locatore abbia, comunque, ottenuto la disponibilità̀ dell'immobile in quello stesso periodo;
per liquidare tale voce di danno, occorre considerare che, dalla data del rilascio dell'immobile
(ottobre 2016) al deposito della ATP (aprile 2017), sono trascorsi 5 mesi senza che l'immobile sia stato locato.
- “Inoltre, il conduttore deve corrispondere anche il canone dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino dell'immobile (v.
Cass. n. 6417/1998; n. 14608/2004)”.
- “(…) il danno complessivamente subito da parte ricorrente per la perdita di reddito, oltre al costo delle opere necessarie per il pristino dell'immobile, come indicato nella CTU, ammonta ad € 60.960,00 di cui € 5.080,00 quale indennità̀ di occupazione dell'immobile per il mese di ottobre 2016, € 25.400,00 dovuto a
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 titolo risarcitorio per la mancata disponibilità̀ dell'immobile per i mesi dal novembre 2016 sino al 30/03/2017, data in cui è avvenuta la visione dell'immobile da parte del CTU e quantificato considerando l'importo di reddito dell'immobile, nonché̀ € 30.480,00 per il periodo di mesi 6 di preavviso strumentali all'immissione sul mercato dell'immobile per il periodo dal
30/03/2017, data in cui il ricorrente ha avuto l'effettiva possibilità̀ di locare
l'immobile”.
- Spese di giudizio e di ATP, regolate secondo soccombenza e liquidate secondo il
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo alla luce della presente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
nel merito, accertare quanto esposto in narrativa, e conseguentemente in totale riforma della sentenza appellata (…) : - in via principale, accogliere l'appello e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda giudiziale formulata da controparte;
- in subordine, per scrupolo difensivo, voglia limitare il risarcimento del danno alla sola parte del danno emergente, con esclusione del lucro cessante. Con le spese del doppio grado di giudizio.>>
L'appellante, a sostegno delle riportate conclusioni, articola le seguenti censure.
1) Errata interpretazione della c.t.u. in a.t.p. che specifica, diversamente da quanto accertato in sentenza e come riportato alle pagine 3 e 11 della c.t.u., che l'uso dell'immobile è stato conforme a quanto concordato con il contratto di locazione, come affermato anche dal consulente di parte locatrice.
2) Omessa valutazione del tenore del verbale di riconsegna dell'immobile, sottoscritto dall'incaricato della locatrice e mai oggetto di contestazione da parte della locatrice, dal quale risulta la assenza di pretese riconducibili al contratto di locazione da parte della locatrice.
3) Errato riconoscimento del danno da mancato preavviso, poiché l'esercizio del diritto di recesso è stato comunicato a marzo 2016; l'immobile è stato tempestivamente riconsegnato;
la riconsegna dell'immobile è stata accettata senza riserve e i canoni di locazione relativi ai sei mesi di preavviso sono stati integralmente corrisposti.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 4) Omessa valutazione dell'avvenuta rappresentazione, con lettera del maggio
2009, alla locatrice, dello stato di degrado della pavimentazione, con richiesta di intervento mediante esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, di competenza della proprietà.
5) Censura la decisione nella parte in cui condanna la conduttrice al pagamento delle somme “oltre interessi e rivalutazione della domanda come specificati in motivazione” nonostante il difetto di motivazione su tali voci di danno.
Le censure sono valutate congiuntamente in quanto tutte, complessivamente, relative alla ritualità del recesso esercitato dalla conduttrice e alla riconducibilità, dei danni all'immobile, alla responsabilità della medesima parte.
Le censure relative al punto di decisione, che movendo dalle modalità di esercizio del diritto di recesso, accerta e quantifica il danno riportato dalla locatrice, sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Che il recesso dal contratto di locazione sia stato esercitato, dalla conduttrice, con la lettera datata 21.03.2016 e in presenza dei presupposti di legge, non è in contestazione tra le parti, che discutono, al riguardo, esclusivamente dei tempi di rilascio dell'immobile.
L'avviso di recesso deve contenere una manifestazione inequivoca della volontà di recedere e anche se non viene indicata la data esatta di rilascio, la comunicazione è valida ove la volontà di recedere sia chiara e il termine di preavviso rispettato (cfr. Cass.
18167/2012).
Nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978,
l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile
(cfr.Cass. n. 12157 del 14/06/2016; Cass. n.23424 del 19/09/2019)
Nel concreto la lettera inviata dalla conduttrice alla locatrice, datata 21.03. 2016 è estremamente chiara in ordine alla volontà di recedere dal contratto (“In relazione all'oggetto, vi comunichiamo di voler recedere dal contratto di locazione, sottoscritto tra le parti è registrato presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate di Cassino in data 30 dicembre 1996 n. 1493 serie 3, e sensi dell'art 27 comma 8 della legge 392/78. (…).
Con la presente Vi comunichiamo che l'attività cesserà in data02.04.2016. E ci rendiamo disponibili ad accordi per la riconsegna dei locali dal 30.04.2016. Alla
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 riconsegna dei locali verranno contestualmente regolate le partite contabili ancora in essere”).
Non è documentata la recezione di tale missiva alla quale, tuttavia, la locatrice dà riscontro con lettera data 31.03.2016, dovendosi, con ciò, ritenere che alla data di redazione della lettera di riscontro, il recesso fosse noto alla locatrice, con la conseguenza che il semestre di preavviso si è compiuto il 30.09.2017.
L'immobile è stato riconsegnato il 12.10.2016, come emerge dalla data del verbale di riconsegna versato in atti e non oggetto di contestazione, dunque in stretta contiguità temporale rispetto alla scadenza dei sei mesi di preavviso.
Non si ritiene che tale slittamento abbia precluso alla proprietà di organizzare la nuova immissione dell'immobile sul mercato immobiliare, se non nella limitata misura che fosse ancora, legittimamente, nella disponibilità della conduttrice, che pacificamente versava il canone nella misura vigente all'epoca.
Tra le parti, infatti, non è in discussione l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione sino al compimento del semestre di preavviso.
Dunque i sei mesi di preavviso sono stati rispettati, anche in punto di pagamento dei relativi canoni di locazione, seppure la riconsegna dell'immobile sia intervenuta 12 giorni dopo il compimento del preavviso. sostiene genericamente che la riconsegna del locale è avvenuta ad Parte_1 ottobre su richiesta della proprietà, ma la circostanza non è provata e non può ritenersi ammessa da controparte che svolge tutte le proprie difese anche puntando sul ritardo nella riconsegna dell'immobile locato.
Sino alla cessazione del contratto per recesso (30.09.2016), le parti conservano i rispettivi diritti e gli obblighi nascenti dal contratto.
Per il periodo successivo alla cessazione del contratto e sino alla riconsegna dell'immobile (12.10.2016), è tenuta a corrispondere, a Parte_1 [...]
la indennità di occupazione per i 12 giorni del mese di ottobre 2016 che CP_2 non ha dimostrato, e in vero neppure allegato, di aver corrisposto.
Per la determinazione di tale voce di danno, si tiene conto della misura del canone mensile di locazione in atto al momento del rilascio (euro 5.080,00) e dei giorni di ritardo nella riconsegna dell'immobile (12) e il danno in esame si liquida in euro
2.000,00, con interessi nella misura di legge a far data dalla domanda e sino alla presente decisione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Sull'importo complessivamente liquidato a titolo di indennità e danno da ritardato pagamento, dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo, devono essere corrisposti interessi di legge.
Le censure relative al punto di decisione che accerta l'obbligo risarcitorio di per lo stato dell'immobile accertato in a.t.p. sono fondate. Parte_1
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c. ( cfr. Cass. n. 11801 del 05/05/2025).
Deve darsi atto del fatto che da contratto, risulta che il conduttore ha rilevato il buono stato di manutenzione e l'assenza di difetti idonei a influire sulla salute di chi vi avrebbe avuto accesso , obbligandosi, come in vero già previsto per legge, a riconsegnarli nel medesimo stato, assumendosi l'impegno a eseguire “ le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione
e di rivestimento”.
Tuttavia, i lavori dei cui costi di esecuzione chiede il rimborso, non Controparte_2 concretizzano i lavori di manutenzione ordinaria descritti in contratto come a carico della società conduttrice, bensì lavori di straordinaria manutenzione di cui è gravata la proprietà.
Per altro verso, i danni rilevati a carico dell'immobile e dei cui costi di riparazione si discute tra le parti, si palesano del tutto compatibili con l'uso autorizzato in contratto dell'immobile ( “ uso di esposizione e vendita di saponi, detersivi, carta, profumi, giocattoli e articoli vari per la casa (…)”, nell'ambito dell'utilizzo dell'immobile “ per attività commerciale che comporta contatti diretti con il pubblico” ( cfr. art. 5 del contratto di locazione), nonché con la durata ventennale del rapporto di locazione
(iniziato in data 01.01.1997 e proseguito sino al 30.09.2016), con la conseguenza che non è dovuto alcunché, da a titolo di danno da lucro cessante, per la Parte_1 mancata collocazione del bene locato, sul mercato immobiliare, al fine del reperimento di un nuovo conduttore, nel tempo necessario per la esecuzione di tali opere di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 ristrutturazione, compreso il tempo necessario all'espletamento dell'a.t.p. e nulla è dovuto, da a titolo di danno emergente, per i costi di esecuzione dei Parte_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile locato e restituito all'esito del giustificato recesso da un rapporto di locazione della durata ventennale, con la sola eccezione del danno da ritardo nella consegna accertato in questa sede.
Nello specifico, quanto alla causa dei danni rilevati.
Danni a carico delle lastre del pavimento.
Il consulente dell'ufficio accerta che, al momento del sopralluogo, la quasi totalità del pavimento (75%- 85%) è interessata da lesioni o totalmente frantumata;
per alcuni tratti, le lastre risultano assenti e sostituite da conglomerato cementizio.
Il consulente riconduce tali danni a un eccessivo carico al quale sarebbe stato sottoposto il pavimento o anche all'elevato numero di persone che nel tempo vi avrebbe transitato.
Per il consulente d'ufficio, le vibrazioni a cui è stato sottoposto il pavimento, soprattutto nei tratti di maggiore calpestio, nel tempo hanno provocato le lesioni descritte e in taluni casi la rottura delle mattonelle, con il distacco dal sottofondo.
Danni a carico delle pareti.
Il consulente d'ufficio rileva fenomeni di distacco dell'intonaco, fori, spigoli dei pilastri danneggiati che riconduce alla destinazione dell'area a stoccaggio delle merci.
Per il ripristino delle pareti indica la mera tinteggiatura delle pareti.
Danni a carico degli infissi esterni (vetrina del locale commerciale).
Premesso che si tratta di infissi in 'alluminio anodizzato temporalmente risalenti al periodo ricompreso tra l'anno 1980 e l'anno 1990, il consulente accerta a carico di tre vetrine, la realizzazione di fori sul telaio per consentire il passaggio delle condutture dei condizionatori di aria collocati sul soffitto, necessari per lo scarico dell'acqua di condensa. Si tratta di intagli circolari eseguiti sul telaio non passibili di riparazione, in quanto il prodotto non è più in commercio, con la conseguenza che non è praticabile la sostituzione parziale degli elementi interessati da tale foratura, sufficiente alla riparazione del danno.
Sempre a carico delle vetrine del locale commerciale e in particolare per le finestre presenti nel locale, il c.t.u. rileva che sono interessate dalla apposizione di pellicole adesive per impedire la visione all'interno del locale e per messaggi pubblicitari, per la cui rimozione è sufficiente sostanzialmente una mera attività di pulizia basata sull'uso di solventi e raschietti per il vetro.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Il consulente accerta il “non perfetto” funzionamento della serratura di emergenza presente su uno degli infissi, di cui propone la sostituzione;
all'esterno di quattro infissi, la presenza di pannellature che occludono le vetrine utilizzate come supporto pubblicitario (di cui è richiesta la rimozione unitamente ai pannelli retroilluminati delle insegne presenti sugli infissi); la presenza delle dorsali dell'impianto elettrico di alimentazione le casse del locale commerciale (di cui è chiesta la rimozione); la presenza della controsoffittatura a 3½m dal pavimento, all'interno della quale sono stati installati i condizionatori e l'impianto di illuminazione del locale, che si trovano in buono stato di manutenzione e non necessitano di alcuni intervento.
La esecuzione di manovre di carico e scarico merci, la installazione dei registratori di casse e dell'impianto di condizionamento, la schermatura di vetrine, la installazione di insegne e di scritte pubblicitarie nonché la frequentazione di clientela con carichi superiori a quelli che un pavimento sia destinato mediamente a sostenere sono tutte attività compatibili con la pacifica destinazione di uso del locale e concretizzano la normale usura tenuto conto della qualità della conduttrice.
Spese di lite e di ATP
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. (Cass. n.
9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della misura di accoglimento della domanda (la domanda proposta è per euro 155.907,56), le spese processuali del doppio grado si compensano integralmente tra le parti.
Le spese di ATP vengono poste a carico della soccombente rispetto Controparte_2 alla domanda che ne ha determinato l'espletamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...] nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_2
Ordinario di Cassino n. 1172, in data 30.09.2021, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 2899/2018, promosso dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 - Accogliendo l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a corrispondere a per le ragioni di cui alla parte Parte_1 Controparte_2 motiva, l'importo di euro 2.000,00, oltre interessi dalla domanda.
- Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
- Spese del giudizio di ATP integramente a carico di Controparte_2
Roma, li 29.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AR RA AR AR OS
Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11