CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/2019 RGAC vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vaccaro Parte_1
presso il cui studio sito in Roma alla via Filippo Corridoni, n. 19 è elettivamente domiciliato;
appellante contro la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Presta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Santa Maria del Cedro, alla via del Mare, n. 107; appellata e
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonio Controparte_2
Reytani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla
Piazza della Libertà; appellato e rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Viola ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, presso Piazza della Libertà, 20; appellato nonché rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Scigliano ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Bottino, sito in
Paola alla via Del Cannone, n. 25;
appellata appellante incidentale
Conclusioni
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1919/2018 (R.g. n. 5453/2014 – Repertorio 2621/2018) emessa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, sez. spec. Imprese, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 composta dai magistrati : dott.ssa
Maria Concetta Belcastro (Presidente), dott.ssa Wanda Romanò (Giudice) e dott.ssa Ermanna Grossi (Giudice relatore); pubblicata il 15.11.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
quale amministratore della società CP_2 Controparte_1
in ragione delle suddette condotte compiute nel periodo dal 2003 fino all'8.08.2008, e quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e per
l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della
[...]
pari ad euro 2.312.564,83 come in narrativa meglio CP_1
dettagliato alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal
Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
ex art. 2476 c.c., quale amministratore della società Controparte_4
e del sig. , quale Controparte_1 Controparte_2
amministratore di fatto ex art. 2476- 2639 c.c. ovvero quale socio che ha intenzionalmente deciso e approvato il compimento di atti dannosi per la società ex art. 2476 co 7 c.c., in ragione delle condotte tenute nel periodo dal 8.08.2008 al 18.05.2012 come in narrativa meglio dettagliate e descritte quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della
pari ad euro 819.399,72 o alla diversa somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
ex art. 2476 c.c., quale amministratore della società CP_3 [...] e del sig. quale amministratore di fatto CP_1 Controparte_2
ex art. 2476- 2639 c.c., ovvero quale socio che ha intenzionalmente deciso
e approvato il compimento di atti dannosi per la società ex art. 2476 co 7
c.c. in ragione delle condotte tenute nel periodo dal 8.08.2008 al 18.05.2012 come in narrativa meglio dettagliate e descritte, e quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della per Controparte_1
la somma di euro 21.272,25 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore: “Alla luce di quanto sin qui dedotto ed argomentato, la conclude per la richiesta di Controparte_1
improcedibilità, inammissibilità ed in ogni caso per l'integrale rigetto dell'appello promosso dal socio di minoranza sig. in Parte_1
quanto del tutto destituito di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Alla luce di quanto sin qui dedotto ed Controparte_2
argomentato, il dott. conclude per la declaratoria di Controparte_2
improcedibilità, inammissibilità, e comunque per l'integrale rigetto dell'appello promosso dal socio sig. e per il rigetto Parte_1
dell'azione di responsabilità da questo promossa con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite.”
Per l'appellata “Dichiarare improcedibile e/o Controparte_4
inammissibile il gravame proposto da;
Parte_1
Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, il gravame proposto da Parte_1
e, pertanto, rigettarlo nel merito;
[...]
Accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra Controparte_4
riformando la sentenza impugnata nelle parti e nei termini formulati nel presente gravame;
Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della sig.ra con riferimento ai due gradi di Controparte_4
giudizio.”
In fatto ed in diritto
Con atto notificato il 2.12.2014, il signor citava, dinanzi Parte_1
il tribunale di Catanzaro, la , i signori Controparte_1 CP_5
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
L'attore premetteva di essere titolare del 15 % delle quote di
[...]
partecipata per la rimanente parte da per CP_1 Controparte_2
il 55% delle quote, da (classe 1969) per il 15% delle Controparte_6
quote e da per il restante 15% delle quote, e chiedeva la Persona_1
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti da alcune condotte caratterizzate da mala gestio, poste in essere dagli amministratori nel periodo 2003/2014 e consistenti, in particolare, nella svendita a terzi delle unità immobiliari realizzate dalla società sui terreni, siti nel Comune di Guidonia Montecelio, in operazioni immobiliari realizzate in conflitto di interessi dagli stessi amministratori o comunque imprudentemente ed in altre attività distrattive effettuate dai componenti dell'organo gestorio e, per quanto riguarda il solo , nell'avere amministrato di fatto Controparte_2
la società anche al termine della cessazione della propria carica di amministratore di diritto.
In data 24/04/2015 si costituivano in giudizio, con rispettive comparse di costituzione e di risposta, i convenuti, eccependo l'inammissibilità dell'azione, finalizzata all'accertamento di un presunto pregiudizio cagionato alla suscettibile di arrecare solo in via Controparte_1
indiretta un pregiudizio all'attore; infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il socio di una società di capitali non può lamentare, attraverso l'azione di responsabilità dell'amministratore, un pregiudizio al proprio patrimonio, qualora il pregiudizio consista in un mero abbattimento del valore della società e, solo indirettamente, della quota detenuta dal socio.
I convenuti evidenziano, ancora, che era stato deliberato e sottoscritto, con atto del 20/04/2015, un aumento del capitale sociale fino ad € 1.002.730,00
(di cui € 756.001,50 sottoscritti ed € 606.001,50 versati esclusivamente dal socio ). In conseguenza di ciò, l'assetto attuale della Controparte_2
società risultava così composto: titolare del 99,4% delle Controparte_2
quote; (classe 1959) titolare dello 0,2% delle quote;
Parte_1
(classe 1969) titolare dello 0,2% delle quote;
Controparte_6
titolare del restante 0,2% delle quote. Persona_1
Il signor eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione Controparte_2
dell'azione proposta nei suoi confronti per essere stata la domanda proposta a distanza di oltre cinque anni dalla data di cessazione dalla carica di amministratore unico, avvenuta in data 8/08/2008.
L'attore, con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., precisava di agire solo ed esclusivamente a tutela della società e non a vantaggio della propria posizione personale di socio.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante la prova per interpello di nonché escussione dei testi citati da parte attrice. Controparte_4
Con ordinanza emessa in data 3/04/2017 veniva disposto il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008.
All'udienza del 9/04/2018, le parti costituite precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1919 del 15.11.2018, rigettava le domande proposte nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
e accoglieva, solo parzialmente, la domanda proposta nei confronti di condannando la stessa al pagamento della somma di € Controparte_4
9.420,00 a favore della . Controparte_1
Con atto di citazione del 3.01.2019 il signor impugnava Parte_1
la sentenza, instaurando così il giudizio recante RGAC 38/2019.
In data 5 settembre 2019 si costituivano la sig.ra il sig. Controparte_4
ed il sig. . Controparte_2 Controparte_3
La difesa della sig.ra depositava, altresì, atto di appello Controparte_4
incidentale.
In data 6 settembre 2019, si costituiva la Controparte_1 All'udienza del 9 aprile 2021, il collegio rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte appellante;
con ordinanza del 4.12.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con riferimento alla tesi difensiva, elaborata dalla società appellata nella comparsa di costituzione con riferimento all'ammissibilità dell'azione di responsabilità degli amministratori, appare opportuno osservare che il signor con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., aveva già Parte_1
precisato di agire nell'interesse della e, in tale Controparte_1
prospettiva, era stata esaminata e valutata la domanda introduttiva.
La disposizione contenuta nel III comma dell'art. 2476 C.C., in vero, conferisce al socio della s.r.l., indipendentemente dalla quota di capitale societario posseduta, la facoltà di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in funzione di sostituto processuale, ex art. 81 c.p.c., della società e, la posizione di sostituto processuale, “permane anche in sede di gravame, quand'anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. n.
19745/2018 e n. 17493/2018).
Peraltro, la , nel caso di specie, si è limitata ad Controparte_1
assumere una posizione di opposizione rispetto alle tesi del socio appellante ma ciò non è sufficiente per risolvere la controversia, atteso che l'azione del socio avrebbe potuto essere paralizzata solo nell'ipotesi in cui fosse stata oggetto di rinuncia o di transazione “nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto” (Cass. n. 19745/2018) e non di mera contestazione. Nel merito, con il primo motivo di impugnazione il signor ha Parte_1
censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del socio e amministratore
. Controparte_2
L'appellante ha prospettato di aver avuto conoscenza delle operazioni societarie, che avevano caratterizzato negativamente la gestione dell'amministratore, solo nel luglio 2012, dopo che l'avvocato , su CP_7
incarico dello stesso , aveva messo a disposizione del socio la CP_2
“documentazione societaria sino ad allora occultata” cosicché, al momento di instaurazione del giudizio, non sarebbero ancora decorsi i termini previsti dall'art. 2949 C. C..
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non provata l'attività di amministratore del signor CP_2
anche nel periodo successivo alla cessazione formale nella carica di
[...]
amministratore di diritto.
Con il terzo, il quarto, il quinto motivo di impugnazione il signor Parte_1
ha censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda diretta alla verifica della responsabilità dei signori CP_2
, ed al pagamento dei danni
[...] Controparte_4 Controparte_3
conseguenti, ritenendo insussistente o non provata la colpa degli amministratori.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante ha censurato la valutazione del tribunale in merito alle spese ingiustificate effettuate dagli amministratori.
Con il settimo motivo di impugnazione a prospettato il vizio di omessa valutazione con riferimento alla denunciata responsabilità del signor in ordine agli atti approvati nel periodo dall'8.8.2008 al Controparte_2
mese di maggio 2014.
Il primo, il secondo ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
L'appellante, per superare l'eccezione, accolta dal tribunale, di prescrizione dell'azione nei confronti di , ha sostenuto che, Controparte_2
quest'ultimo, avrebbe continuato a gestire la società, come amministratore di fatto, anche dopo l'8.8.2008 (giorno di cessazione dalla carica) e fino al mese di maggio 2014 e che le condotte causa di danno “erano state oggettivamente ravvisabili…solo nel luglio 2012”.
Il primo assunto è rimasto privo di adeguata dimostrazione posto:
-che la dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, dalla signora non ha valore di dichiarazione testimoniale e non è Controparte_4
sufficiente per delineare i termini di un'amministrazione di fatto del
; CP_2
-che la testimonianza offerta dal signor risulta alquanto generica e Tes_1
riporta una mera considerazione sul fatto che il soggetto fosse convinto di lavorare per i Rotondaro e non per la s.r.l.;
-che la comunicazione inviata dal dott. all'ufficio del dott. CP_8
in data 20.3.2009 costituisce un mero indizio, Controparte_2
insufficiente per dimostrare che l'amministratore, nel periodo, fosse persona diversa dalla CP_4
Il secondo profilo non appare rilevante.
I fatti, indicati come causa di responsabilità dell'amministratore, afferiscono al periodo compreso tra l'anno 2003 e l'anno 2008 e, come evidenziato dal tribunale a pag. 14 della sentenza, risultano “formalmente appostati e/o iscritti nei bilanci e nelle scritture contabili” nel periodo di competenza e gli stessi bilanci “sono stati approvati dall'assemblea con la partecipazione dello stesso attore”. In ogni caso, i comportamenti attribuiti a CP_2
erano oggettivamente conoscibili da parte dell'appellante e ciò
[...]
esclude che i termini di prescrizione contemplati dall'art. 2949 C. C. non siano effettivamente iniziati a decorrere dal momento dell'evento lesivo o, comunque, dall'8.8.2008, data di cessazione del signor Controparte_2
dalla carica di amministratore.
Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento.
Le censure riguardano la valutazione effettuata dal primo giudice e ritenuta errata dall'appellante, in relazione alla compravendita dell'immobile sito a
Roma, via Filarete n. 30, al mancato recupero dei crediti vantati nei confronti della , alle spese legali generate senza Controparte_9
giustificazione, attraverso una condotta illecita degli amministratori.
L'appellante, in particolare, ha prospettato che la compravendita dell'immobile di via Filarete a Roma fosse, in realtà, il risultato di una permuta operata, con la complicità della signora con attribuzione CP_4
del bene ricevuto direttamente al signor e non alla Controparte_2 CP_1
in cambio della cessione di alcuni villini realizzati dalla stessa
[...]
nel territorio del comune di Guidonia Montecelio, evidenziando CP_1
che tale circostanza era dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla signora alla guardia di finanza, in sede di indagini penali. Testimone_2
Ha, poi, prospettato che la documentazione prodotta provava che il signor fosse rimasto inerte rispetto alla richiesta di recupero del Controparte_3 credito nei confronti della s.r.l. Sarin Immobiliare e che gli amministratori avessero provocato una spesa ingiustificata per “ingenti spese legali”.
Sul punto, il tribunale, dopo aver sottolineato che, per quanto concerne la responsabilità degli amministratori delle società di capitali “il merito dell'agire gestorio resta insindacabile allorquando la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell'azione adempiente e diligente, così come richiesto nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura particolari” (cfr. Cass. n.
28669/2013), ha escluso la fondatezza degli addebiti, ritenendo insussistenti o non provate le contestazioni mosse dal socio di minoranza.
Tale decisione risulta corretta posto:
-che la dichiarazione resa dalla signora alla G. di F. non è stata Tes_3
raccolta con la presenza delle parti del presente processo, cosicché potrebbe offrire un semplice elemento indiziario (comunque insufficiente a dimostrare i termini della complessa operazione negoziale ipotizzata dall'appellante) e non indica che l'immobile di via Filarete fosse stato oggetto di una permuta a favore del signor . E, la mancanza di CP_2
prova in ordine a qualsiasi collegamento fra l'acquisto dell'immobile di via
Filarete e le vendite dei villini realizzati a Guidonia Montecelio svilisce inesorabilmente la tesi portata avanti dal signor Parte_1
-Che il verbale dell'assemblea dei soci della del 25.5.2013 indica CP_1
che l'amministratore in risposta alla sollecitazione del Controparte_3
socio aveva tempestivamente conferito mandato all'avv. Parte_1 CP_7
per il recupero dei crediti nei confronti della , cosicché Controparte_9
non sussistono elementi sufficienti per delineare un comportamento colposamente omissivo dello stesso amministratore. -Che la lamentela concernente le spese legali che la avrebbe CP_1
pagato per effetto di una “condotta assunta dagli stessi (amministratori) che ha generato il contenzioso” propone una valutazione basata su una ipotesi secondo cui i procedimenti civili, definiti con le sentenze e le ordinanze allegate, sarebbero stati avviati senza motivo e, per tale ragione, hanno visto la società in posizione perdente. Si limita, tuttavia, a ipotizzare la responsabilità degli amministratori si desumibile dall'esito negativo del contenzioso senza indicare i termini del comportamento ritenuto fonte di responsabilità.
Il sesto motivo di gravame concerne la valutazione del primo giudice in merito alle spese ingiustificate effettuate dagli amministratori.
La valutazione è stata oggetto anche di appello incidentale proposto dalla signora Controparte_4
I motivi a sostegno delle impugnazioni formulate sono alquanto generici e propongono una critica basata sul fatto che la decisione apparirebbe contraddittoria, in quanto finirebbe per ritenere giustificate solo alcune delle spese sostenute dalla società, senza chiarire e spiegare quale fosse il percorso logico che il tribunale avrebbe dovuto seguire per riconoscere tutte le spese come ingiustificate (tesi dell'appellante) o per ritenerle tutte effettuate per finalità legittime (tesi dell'appellante incidentale).
La decisione, sul punto, non merita alcuna censura.
Il tribunale, nelle pagine 22, 23 e 24 della sentenza, ha attentamente esaminato le spese sostenute dalla società negli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012 e indicate dall'attore come non lecite e, con motivazione logica basata sul contenuto dello statuto della società, ha ritenuto “compatibili con
l'attività aziendale” o, comunque, non “estranee ai fini societari” tutte le spese relative ad alberghi, ristoranti, costi di trasporto, acquisto di vini e spumanti, ricariche di cellulari mentre ha ritenuto non motivate e ingiustificate le spese concernenti l'acquisto di un orologio da donna, il pernottamento di due adulti e due bambini presso l'agriturismo AGR Santa
Maria, il pernottamento del signor presso il Grand Hotel De Rose Per_2
di Scalea, il viaggio in Russia del signor . CP_2
La sentenza impugnata deve essere pertanto confermata con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, di , di
[...] Controparte_2
e di nonché sull'appello incidentale Controparte_3 Controparte_4
proposta da quest'ultima, avverso la sentenza n. 1919 del 15.11.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da nonché l'appello Parte_1
incidentale proposto da e conferma l'impugnata Controparte_4
sentenza; -condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio liquidate in € 8.500,00, oltre spese generali IVA e CAP, a favore di ognuna delle parti appellate;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 8.7.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/2019 RGAC vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vaccaro Parte_1
presso il cui studio sito in Roma alla via Filippo Corridoni, n. 19 è elettivamente domiciliato;
appellante contro la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Presta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Santa Maria del Cedro, alla via del Mare, n. 107; appellata e
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonio Controparte_2
Reytani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla
Piazza della Libertà; appellato e rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Viola ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, presso Piazza della Libertà, 20; appellato nonché rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Scigliano ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Bottino, sito in
Paola alla via Del Cannone, n. 25;
appellata appellante incidentale
Conclusioni
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1919/2018 (R.g. n. 5453/2014 – Repertorio 2621/2018) emessa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, sez. spec. Imprese, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 composta dai magistrati : dott.ssa
Maria Concetta Belcastro (Presidente), dott.ssa Wanda Romanò (Giudice) e dott.ssa Ermanna Grossi (Giudice relatore); pubblicata il 15.11.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
quale amministratore della società CP_2 Controparte_1
in ragione delle suddette condotte compiute nel periodo dal 2003 fino all'8.08.2008, e quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e per
l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della
[...]
pari ad euro 2.312.564,83 come in narrativa meglio CP_1
dettagliato alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal
Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
ex art. 2476 c.c., quale amministratore della società Controparte_4
e del sig. , quale Controparte_1 Controparte_2
amministratore di fatto ex art. 2476- 2639 c.c. ovvero quale socio che ha intenzionalmente deciso e approvato il compimento di atti dannosi per la società ex art. 2476 co 7 c.c., in ragione delle condotte tenute nel periodo dal 8.08.2008 al 18.05.2012 come in narrativa meglio dettagliate e descritte quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della
pari ad euro 819.399,72 o alla diversa somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
ex art. 2476 c.c., quale amministratore della società CP_3 [...] e del sig. quale amministratore di fatto CP_1 Controparte_2
ex art. 2476- 2639 c.c., ovvero quale socio che ha intenzionalmente deciso
e approvato il compimento di atti dannosi per la società ex art. 2476 co 7
c.c. in ragione delle condotte tenute nel periodo dal 8.08.2008 al 18.05.2012 come in narrativa meglio dettagliate e descritte, e quindi per la causazione dei danni di cui in narrativa e per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della per Controparte_1
la somma di euro 21.272,25 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice adìto, oltre interessi legali a decorrere dalle singole condotte;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore: “Alla luce di quanto sin qui dedotto ed argomentato, la conclude per la richiesta di Controparte_1
improcedibilità, inammissibilità ed in ogni caso per l'integrale rigetto dell'appello promosso dal socio di minoranza sig. in Parte_1
quanto del tutto destituito di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Alla luce di quanto sin qui dedotto ed Controparte_2
argomentato, il dott. conclude per la declaratoria di Controparte_2
improcedibilità, inammissibilità, e comunque per l'integrale rigetto dell'appello promosso dal socio sig. e per il rigetto Parte_1
dell'azione di responsabilità da questo promossa con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite.”
Per l'appellata “Dichiarare improcedibile e/o Controparte_4
inammissibile il gravame proposto da;
Parte_1
Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, il gravame proposto da Parte_1
e, pertanto, rigettarlo nel merito;
[...]
Accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra Controparte_4
riformando la sentenza impugnata nelle parti e nei termini formulati nel presente gravame;
Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della sig.ra con riferimento ai due gradi di Controparte_4
giudizio.”
In fatto ed in diritto
Con atto notificato il 2.12.2014, il signor citava, dinanzi Parte_1
il tribunale di Catanzaro, la , i signori Controparte_1 CP_5
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
L'attore premetteva di essere titolare del 15 % delle quote di
[...]
partecipata per la rimanente parte da per CP_1 Controparte_2
il 55% delle quote, da (classe 1969) per il 15% delle Controparte_6
quote e da per il restante 15% delle quote, e chiedeva la Persona_1
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti da alcune condotte caratterizzate da mala gestio, poste in essere dagli amministratori nel periodo 2003/2014 e consistenti, in particolare, nella svendita a terzi delle unità immobiliari realizzate dalla società sui terreni, siti nel Comune di Guidonia Montecelio, in operazioni immobiliari realizzate in conflitto di interessi dagli stessi amministratori o comunque imprudentemente ed in altre attività distrattive effettuate dai componenti dell'organo gestorio e, per quanto riguarda il solo , nell'avere amministrato di fatto Controparte_2
la società anche al termine della cessazione della propria carica di amministratore di diritto.
In data 24/04/2015 si costituivano in giudizio, con rispettive comparse di costituzione e di risposta, i convenuti, eccependo l'inammissibilità dell'azione, finalizzata all'accertamento di un presunto pregiudizio cagionato alla suscettibile di arrecare solo in via Controparte_1
indiretta un pregiudizio all'attore; infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il socio di una società di capitali non può lamentare, attraverso l'azione di responsabilità dell'amministratore, un pregiudizio al proprio patrimonio, qualora il pregiudizio consista in un mero abbattimento del valore della società e, solo indirettamente, della quota detenuta dal socio.
I convenuti evidenziano, ancora, che era stato deliberato e sottoscritto, con atto del 20/04/2015, un aumento del capitale sociale fino ad € 1.002.730,00
(di cui € 756.001,50 sottoscritti ed € 606.001,50 versati esclusivamente dal socio ). In conseguenza di ciò, l'assetto attuale della Controparte_2
società risultava così composto: titolare del 99,4% delle Controparte_2
quote; (classe 1959) titolare dello 0,2% delle quote;
Parte_1
(classe 1969) titolare dello 0,2% delle quote;
Controparte_6
titolare del restante 0,2% delle quote. Persona_1
Il signor eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione Controparte_2
dell'azione proposta nei suoi confronti per essere stata la domanda proposta a distanza di oltre cinque anni dalla data di cessazione dalla carica di amministratore unico, avvenuta in data 8/08/2008.
L'attore, con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., precisava di agire solo ed esclusivamente a tutela della società e non a vantaggio della propria posizione personale di socio.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante la prova per interpello di nonché escussione dei testi citati da parte attrice. Controparte_4
Con ordinanza emessa in data 3/04/2017 veniva disposto il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008.
All'udienza del 9/04/2018, le parti costituite precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1919 del 15.11.2018, rigettava le domande proposte nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
e accoglieva, solo parzialmente, la domanda proposta nei confronti di condannando la stessa al pagamento della somma di € Controparte_4
9.420,00 a favore della . Controparte_1
Con atto di citazione del 3.01.2019 il signor impugnava Parte_1
la sentenza, instaurando così il giudizio recante RGAC 38/2019.
In data 5 settembre 2019 si costituivano la sig.ra il sig. Controparte_4
ed il sig. . Controparte_2 Controparte_3
La difesa della sig.ra depositava, altresì, atto di appello Controparte_4
incidentale.
In data 6 settembre 2019, si costituiva la Controparte_1 All'udienza del 9 aprile 2021, il collegio rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte appellante;
con ordinanza del 4.12.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con riferimento alla tesi difensiva, elaborata dalla società appellata nella comparsa di costituzione con riferimento all'ammissibilità dell'azione di responsabilità degli amministratori, appare opportuno osservare che il signor con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., aveva già Parte_1
precisato di agire nell'interesse della e, in tale Controparte_1
prospettiva, era stata esaminata e valutata la domanda introduttiva.
La disposizione contenuta nel III comma dell'art. 2476 C.C., in vero, conferisce al socio della s.r.l., indipendentemente dalla quota di capitale societario posseduta, la facoltà di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in funzione di sostituto processuale, ex art. 81 c.p.c., della società e, la posizione di sostituto processuale, “permane anche in sede di gravame, quand'anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. n.
19745/2018 e n. 17493/2018).
Peraltro, la , nel caso di specie, si è limitata ad Controparte_1
assumere una posizione di opposizione rispetto alle tesi del socio appellante ma ciò non è sufficiente per risolvere la controversia, atteso che l'azione del socio avrebbe potuto essere paralizzata solo nell'ipotesi in cui fosse stata oggetto di rinuncia o di transazione “nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto” (Cass. n. 19745/2018) e non di mera contestazione. Nel merito, con il primo motivo di impugnazione il signor ha Parte_1
censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del socio e amministratore
. Controparte_2
L'appellante ha prospettato di aver avuto conoscenza delle operazioni societarie, che avevano caratterizzato negativamente la gestione dell'amministratore, solo nel luglio 2012, dopo che l'avvocato , su CP_7
incarico dello stesso , aveva messo a disposizione del socio la CP_2
“documentazione societaria sino ad allora occultata” cosicché, al momento di instaurazione del giudizio, non sarebbero ancora decorsi i termini previsti dall'art. 2949 C. C..
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non provata l'attività di amministratore del signor CP_2
anche nel periodo successivo alla cessazione formale nella carica di
[...]
amministratore di diritto.
Con il terzo, il quarto, il quinto motivo di impugnazione il signor Parte_1
ha censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda diretta alla verifica della responsabilità dei signori CP_2
, ed al pagamento dei danni
[...] Controparte_4 Controparte_3
conseguenti, ritenendo insussistente o non provata la colpa degli amministratori.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante ha censurato la valutazione del tribunale in merito alle spese ingiustificate effettuate dagli amministratori.
Con il settimo motivo di impugnazione a prospettato il vizio di omessa valutazione con riferimento alla denunciata responsabilità del signor in ordine agli atti approvati nel periodo dall'8.8.2008 al Controparte_2
mese di maggio 2014.
Il primo, il secondo ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
L'appellante, per superare l'eccezione, accolta dal tribunale, di prescrizione dell'azione nei confronti di , ha sostenuto che, Controparte_2
quest'ultimo, avrebbe continuato a gestire la società, come amministratore di fatto, anche dopo l'8.8.2008 (giorno di cessazione dalla carica) e fino al mese di maggio 2014 e che le condotte causa di danno “erano state oggettivamente ravvisabili…solo nel luglio 2012”.
Il primo assunto è rimasto privo di adeguata dimostrazione posto:
-che la dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, dalla signora non ha valore di dichiarazione testimoniale e non è Controparte_4
sufficiente per delineare i termini di un'amministrazione di fatto del
; CP_2
-che la testimonianza offerta dal signor risulta alquanto generica e Tes_1
riporta una mera considerazione sul fatto che il soggetto fosse convinto di lavorare per i Rotondaro e non per la s.r.l.;
-che la comunicazione inviata dal dott. all'ufficio del dott. CP_8
in data 20.3.2009 costituisce un mero indizio, Controparte_2
insufficiente per dimostrare che l'amministratore, nel periodo, fosse persona diversa dalla CP_4
Il secondo profilo non appare rilevante.
I fatti, indicati come causa di responsabilità dell'amministratore, afferiscono al periodo compreso tra l'anno 2003 e l'anno 2008 e, come evidenziato dal tribunale a pag. 14 della sentenza, risultano “formalmente appostati e/o iscritti nei bilanci e nelle scritture contabili” nel periodo di competenza e gli stessi bilanci “sono stati approvati dall'assemblea con la partecipazione dello stesso attore”. In ogni caso, i comportamenti attribuiti a CP_2
erano oggettivamente conoscibili da parte dell'appellante e ciò
[...]
esclude che i termini di prescrizione contemplati dall'art. 2949 C. C. non siano effettivamente iniziati a decorrere dal momento dell'evento lesivo o, comunque, dall'8.8.2008, data di cessazione del signor Controparte_2
dalla carica di amministratore.
Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento.
Le censure riguardano la valutazione effettuata dal primo giudice e ritenuta errata dall'appellante, in relazione alla compravendita dell'immobile sito a
Roma, via Filarete n. 30, al mancato recupero dei crediti vantati nei confronti della , alle spese legali generate senza Controparte_9
giustificazione, attraverso una condotta illecita degli amministratori.
L'appellante, in particolare, ha prospettato che la compravendita dell'immobile di via Filarete a Roma fosse, in realtà, il risultato di una permuta operata, con la complicità della signora con attribuzione CP_4
del bene ricevuto direttamente al signor e non alla Controparte_2 CP_1
in cambio della cessione di alcuni villini realizzati dalla stessa
[...]
nel territorio del comune di Guidonia Montecelio, evidenziando CP_1
che tale circostanza era dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla signora alla guardia di finanza, in sede di indagini penali. Testimone_2
Ha, poi, prospettato che la documentazione prodotta provava che il signor fosse rimasto inerte rispetto alla richiesta di recupero del Controparte_3 credito nei confronti della s.r.l. Sarin Immobiliare e che gli amministratori avessero provocato una spesa ingiustificata per “ingenti spese legali”.
Sul punto, il tribunale, dopo aver sottolineato che, per quanto concerne la responsabilità degli amministratori delle società di capitali “il merito dell'agire gestorio resta insindacabile allorquando la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell'azione adempiente e diligente, così come richiesto nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura particolari” (cfr. Cass. n.
28669/2013), ha escluso la fondatezza degli addebiti, ritenendo insussistenti o non provate le contestazioni mosse dal socio di minoranza.
Tale decisione risulta corretta posto:
-che la dichiarazione resa dalla signora alla G. di F. non è stata Tes_3
raccolta con la presenza delle parti del presente processo, cosicché potrebbe offrire un semplice elemento indiziario (comunque insufficiente a dimostrare i termini della complessa operazione negoziale ipotizzata dall'appellante) e non indica che l'immobile di via Filarete fosse stato oggetto di una permuta a favore del signor . E, la mancanza di CP_2
prova in ordine a qualsiasi collegamento fra l'acquisto dell'immobile di via
Filarete e le vendite dei villini realizzati a Guidonia Montecelio svilisce inesorabilmente la tesi portata avanti dal signor Parte_1
-Che il verbale dell'assemblea dei soci della del 25.5.2013 indica CP_1
che l'amministratore in risposta alla sollecitazione del Controparte_3
socio aveva tempestivamente conferito mandato all'avv. Parte_1 CP_7
per il recupero dei crediti nei confronti della , cosicché Controparte_9
non sussistono elementi sufficienti per delineare un comportamento colposamente omissivo dello stesso amministratore. -Che la lamentela concernente le spese legali che la avrebbe CP_1
pagato per effetto di una “condotta assunta dagli stessi (amministratori) che ha generato il contenzioso” propone una valutazione basata su una ipotesi secondo cui i procedimenti civili, definiti con le sentenze e le ordinanze allegate, sarebbero stati avviati senza motivo e, per tale ragione, hanno visto la società in posizione perdente. Si limita, tuttavia, a ipotizzare la responsabilità degli amministratori si desumibile dall'esito negativo del contenzioso senza indicare i termini del comportamento ritenuto fonte di responsabilità.
Il sesto motivo di gravame concerne la valutazione del primo giudice in merito alle spese ingiustificate effettuate dagli amministratori.
La valutazione è stata oggetto anche di appello incidentale proposto dalla signora Controparte_4
I motivi a sostegno delle impugnazioni formulate sono alquanto generici e propongono una critica basata sul fatto che la decisione apparirebbe contraddittoria, in quanto finirebbe per ritenere giustificate solo alcune delle spese sostenute dalla società, senza chiarire e spiegare quale fosse il percorso logico che il tribunale avrebbe dovuto seguire per riconoscere tutte le spese come ingiustificate (tesi dell'appellante) o per ritenerle tutte effettuate per finalità legittime (tesi dell'appellante incidentale).
La decisione, sul punto, non merita alcuna censura.
Il tribunale, nelle pagine 22, 23 e 24 della sentenza, ha attentamente esaminato le spese sostenute dalla società negli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012 e indicate dall'attore come non lecite e, con motivazione logica basata sul contenuto dello statuto della società, ha ritenuto “compatibili con
l'attività aziendale” o, comunque, non “estranee ai fini societari” tutte le spese relative ad alberghi, ristoranti, costi di trasporto, acquisto di vini e spumanti, ricariche di cellulari mentre ha ritenuto non motivate e ingiustificate le spese concernenti l'acquisto di un orologio da donna, il pernottamento di due adulti e due bambini presso l'agriturismo AGR Santa
Maria, il pernottamento del signor presso il Grand Hotel De Rose Per_2
di Scalea, il viaggio in Russia del signor . CP_2
La sentenza impugnata deve essere pertanto confermata con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, di , di
[...] Controparte_2
e di nonché sull'appello incidentale Controparte_3 Controparte_4
proposta da quest'ultima, avverso la sentenza n. 1919 del 15.11.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da nonché l'appello Parte_1
incidentale proposto da e conferma l'impugnata Controparte_4
sentenza; -condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio liquidate in € 8.500,00, oltre spese generali IVA e CAP, a favore di ognuna delle parti appellate;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 8.7.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo