TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/11/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 137/2024, avente per oggetto adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Medaglia di Bronzo per la Resistenza n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudio Rosellini e Alessandro Bassetti, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Montecatini Terme, al Corso Matteotti n.
16;
Ricorrente
E
, nato a [...], AN (Repubblica Popolare Cinese) il CP_1
17.2.2004, residente in Pescia, alla Piazza Medaglia di Bronzo per la
Resistenza n. 6;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 291 e ss. c.c., depositato in data 25.1.2024, Parte_1
dichiarava di volere adottare , figlio della propria moglie
[...] CP_1
. Per_1
In particolare, il ricorrente precisava che il padre naturale dell'adottando,
, si era reso irreperibile sin dalla nascita del proprio figlio senza Persona_2
mai curarsi di lui e rifugiandosi, senza lasciare traccia, in Cina;
precisava di non avere alcun discendente e di voler procedere all'adozione avendo instaurato un profondo legame affettivo con l'adottando.
All'udienza del 11.4.2024 venivano acquisiti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché della madre dell'adottando e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 15.4.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., veniva chiesta ai competenti uffici del
Ministero della Giustizia traduzione scritta in lingua italiana della legge della
Repubblica Popolare Cinese in materia di adozione dei maggiorenni, la quale veniva acquisita agli atti di causa in data 2.7.2024.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'articolo 40 della Legge n. 218/1998 ai sensi del quale “I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando é un minore in stato di abbandono in Italia”.
Nel caso di specie, l'adottante è cittadino italiano e risiede in Italia, come da certificato di residenza prodotto in atti (cfr. all. 2 ricorso); sussiste pertanto la giurisdizione dell'intestato Tribunale.
3. Quanto all'individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta, occorre fare riferimento all'art. 38 della legge n. 218/1998, ai sensi del quale
“I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
2 residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione”.
Essendo l'adottante cittadino italiano, trova applicazione al caso concreto la legge italiana.
Per ciò che attiene alla disciplina dei consensi, dalla documentazione acquisita dall'Ambasciata d'Italia a Pechino risulta che “il Codice civile della RPC
(entrato in vigore il 1 gennaio 2021) prevede, all'art. 1093, la sola adozione di talune categorie di minorenni e non contiene disposizioni dedicate all'adozione di maggiorenni.” (cfr. deposito del 2.7.2024).
Per tale motivo, in assenza di precise disposizioni al riguardo da parte dell'ordinamento estero, devono ritenersi legittimi a norma della disciplina italiana il consenso dell'adottando e l'assenso della madre dello stesso.
4. Quanto al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
3 4.2. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso con specifico riferimento alla situazione delle parti.
L'adottante ha età superiore ai 35 anni ( è nato il [...]), Parte_1 ha una differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottando ( è CP_1
nato il [...]) e non ha discendenti legittimi.
Inoltre, l'adottante non è genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) che, secondo quanto risulta dall'atto di nascita, è figlio di , la quale ha Per_1 prestato il proprio assenso all'adozione, e (cfr. doc. 4 allegato al Persona_2
ricorso introduttivo).
In merito al mancato assenso del padre dell'adottando, si ricordi che ai sensi dell'art. 297 c.c. “Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.”
Nel caso di specie, l'adottando ha dichiarato “di non aver mai conosciuto suo padre” e la madre dello stesso ha dichiarato “di non avere più visto il padre del ragazzo da dopo la sua nascita” (cfr. verbale di udienza del 11.4.2024).
Pertanto, valutato l'interesse dell'adottando a procedere all'adozione, il
Tribunale ritiene di autorizzare l'adozione, attesa l'irreperibilità del padre dell'adottando.
All'udienza del 11.4.2024, poi, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente;
in particolare, tutti hanno confermato l'esistenza di un profondo legame affettivo tra l'adottante e l'adottanda.
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottando, rappresentando l'adottante un fondamentale punto di riferimento per lo stesso
4 con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
4.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione.
4.4. All'udienza del 17.10.2024, le parti, inoltre, hanno dato atto che l'adottando intende aggiungere il cognome anteponendolo al Pt_1
proprio.
5. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di CP_1 nato a [...] popolare cinese) il 17.2.2004, da parte di
[...]
nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dichiara che acquisisce il cognome e lo antepone al CP_1 Pt_1 proprio;
3) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c..
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17.10.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5