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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8057/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott.ssa Simona Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8057/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione dall' Avv. Raffaele Soprano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla Via Gioordano Bruno n. 50;
-attrice contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione e C.F._3
risposta dall' Avv. Giuseppe Iervolino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San
Gennaro Vesuviano (Na) alla Piazza Margherita n. 7;
-convenuti
nonché
(C.F. ), res.te come in atti CP_3 C.F._4
-convenuto contumace
e
(C.F. , res.te come in atti Controparte_4 C.F._5
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 20 febbraio 2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e al fine di ottenere l' accertamento della
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_2
nullità ex art. 606, 1° comma c.c. del testamento a firma apparente di , redatto in data Persona_1
12.12.1990 e pubblicato con verbale del notaio del 23.1.2007, rep. 11898, racc. Persona_2
5792, per apocrifia, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la attrice rappresentava di essere erede legittima dello zio paterno PE
(deceduto, celibe e senza figli, in Scisciano in data 21.4.2006), in forza di rappresentazione del
[...]
padre , premorto al fratello deduceva di avere convenuto in giudizio innanzi Controparte_5 PE
al Tribunale di Nola gli odierni convenuti al fine di ottenere la restituzione di beni facenti parte dell' asse ereditario (giudizio recante n. R.G. 4548/2011); rappresentava che nel predetto giudizio si costituivano e , i quali eccepivano che la successione di CP_1 Controparte_2 PE
era regolata da testamento olografo, redatto dal de cuius in data 12.12.1990, pubblicato con
[...]
verbale del notaio del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792; evidenziava che, a fronte Persona_2
della produzione in giudizio del testamento, provvedeva a disconoscerne la autografia, contestandone la autenticità, e che con sentenza n. 1132/2017, depositata in data 16.5.2017, il Tribunale di Nola rigettava la domanda di petizione di eredità da lei proposta, ritenendo la successione regolata dal testamento impugnato in questa sede.
Ciò premesso, dando atto di aver proposto nelle more appello avverso la su richiamata sentenza del
Tribunale di Nola n. 1132/2017, la attrice ha agito nel presente giudizio per ottenere l' accertamento della nullità del testamento in oggetto ai sensi dell' art. 606 c.p.c. per difetto di olografia e/o sottoscrizione del de cuius, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e ed hanno resistito alla CP_1 Controparte_2
avversa domanda, eccependo l' inammissibilità della azione per violazione del bis in idem, risultando la medesima questione oggetto di accertamento nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di
Nola n. 1132/2017, nonché la prescrizione della azione di nullità per decorso del termine quinquennale, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti e nonostante la CP_3 Controparte_4
regolarità della notifica dell' atto di citazione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Istruito il processo mediante consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta al testamento de quo, la causa è stata assegnata in decisione all' udienza del 20 febbraio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. e decisa alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
pagina 2 di 8 Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
In via del tutto preliminare, ai fini dell' inquadramento della fattispecie, è utile premettere che con la presente azione parte attrice ha impugnato il testamento del de cuius ai sensi dell' art. Persona_1
606, 1° comma c.c., chiedendo accertarsi la nullità dell' atto di ultima volontà per difetto di forma;
com'è noto, infatti, la nullità può essere dichiarata, secondo quanto dispone la norma e per quanto di interesse nella presente sede, “quando manca la autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”.
Giova, al riguardo, richiamare la nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del
15/06/2015, che ha espresso il principio di diritto per cui “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Ciò premesso, appare evidente che la azione esercitata nella presente sede appaia pienamente ammissibile, avendo la attrice proposto autonoma azione di accertamento negativo della autenticità del testamento in linea con il su richiamato principio di diritto, sussistendo un evidente interesse ad agire della attrice rilevante ex art. 100 c.p.c. (atteso che l' accertamento della nullità del testamento condurrebbe all' acquisto della qualità di erede legittima in capo alla attrice, essendo la stessa – come comprovato dalla documentazione depositata - nipote del de cuius ex fratre, subentrata per rappresentazione nella posizione di titolarità del proprio dante causa) e non essendo ravvisabile alcun giudicato che precluda l' esame del merito della presente azione, secondo quanto eccepito dai convenuti.
Ed infatti, se è vero che tra il presente giudizio e quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di
Nola n. 1132/2017 (avente ad oggetto la petitio hereditatis proposta dalla attrice nei confronti dei convenuti per il medesimo asse ereditario) sussista un evidente rapporto di pregiudizialità logica, deve darsi atto che la richiamata sentenza del Tribunale di Nola n. 1132/2017 non è affatto passata in giudicato;
al contrario, come documentato dalla attrice nel corso del presente giudizio, il processo di appello avente ad oggetto tale decisione (giudizio di appello n. R.G. 6616/2017) è stato sospeso dalla
Corte di Appello di Napoli ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del presente giudizio, avente carattere pregiudiziale.
Si rimanda, sul punto, alla ordinanza della Corte di Appello di Napoli resa in data 16.5.2023 (depositata da parte attrice in data 12.5.2025) con la quale il giudice di appello rilevata la “evidente sussistenza di una situazione di pregiudizialità tecnico – giuridica” tra il processo di appello avente ad oggetto la petitio hereditatis proposta dalla (pendente innanzi a sé) ed il presente giudizio, avente ad PE
pagina 3 di 8 oggetto l' impugnazione del testamento olografo apparentemente redatto in data 12/12/1990 da PE
e “considerato, invero, che l'eventuale accoglimento della proposta impugnazione del
[...] testamento regolante la successione di comporterebbe l'acquisto, da parte dell'odierna Persona_1
appellante , della qualità di erede legittima del predetto de cuius”, ha appunto Parte_1
sospeso il giudizio di appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del presente processo.
Appare, pertanto, del tutto destituita di fondamento la eccezione di giudicato sollevata dai convenuti.
Ancora in via preliminare occorre rigettare la eccezione di prescrizione, dovendosi dare atto che l' azione di nullità ex art. 606, 1° comma c.c., proponibile per i vizi più gravi del testamento, che determinano la non riconducibilità dell' atto al suo autore (difetto di autografia o sottoscrizione) è imprescrittibile secondo i principi generali, risultando, viceversa, il termine quinquennale invocato da parte convenuta applicabile alle sole ipotesi di annullamento ex art. 606, 2° comma c.c. (per gli altri vizi di forma).
Venendo, così, all' esame del merito della domanda, occorre dare atto delle risultanze della ctu grafologica, disposta al fine di accertare se il testamento olografo di del 12.12.1990 Persona_1
pubblicato il 23 gennaio 2007 per notaio dottor sia o meno autentico, verificando, Persona_2
cioè, se lo stesso sia stato scritto di pugno del testatore e da lui sottoscritto.
A tal fine, sono state usate quali scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte dal testatore in atti pubblici (depositate dalla attrice), e segnatamente: 1) atto del 17.5.1991 rep. 174, racc. 89; 2) PE
atto del 12.9.1990 rep. 56459, racc. 14575; 3) scheda esistente presso ufficio anagrafe del Per_3
Comune di Scisciano per il rilascio C.I..
Il consulente ha preliminarmente esposto la metodologia di analisi seguita, consistente in: ispezione strumentale, con la quale i documenti – in verifica e comparativi – sono stati esaminati e visionati in originale, attraverso: “visione diretta ad occhio nudo;
woodscopia, per verificare le condizioni della carta, della scrittura nella parte ad essa sottostante, eventuali fenomeni di alterazione e cancellature dello scritto provocate da agenti chimici;
riproduzione mediante microscopio digitale1 e fotocamera digitale2; 2) analisi preliminare dei tracciati grafici del testamento in verifica;
3) analisi delle caratteristiche grafiche delle autografe di;
4) analisi comparata delle stesse con il Persona_1
testamento in verifica”.
Dopo aver descritto la tipologia di documento ed il tipo di inchiostro utilizzato (penna a sfera blu), ed aver dato atto che il supporto cartaceo è risultato integro, senza presenza di alterazioni (escludendosi, pertanto, le ipotesi di un'imitazione per ricalco o per composizione), ha esaminato i tratti caratterizzanti la scrittura, dando atto che “Il ritmo impresso al tracciato, presenta esitazioni esecutive ed una serie di
pagina 4 di 8 punti in cui si rilevano dei rallentamenti scritturali che portano a modificare l'assetto della mano. Si rinvengono lungo il tracciato grafico, degli elementi di tensione, un alternarsi di frenate ed accelerazioni, delle interruzioni della linea nei punti di congiunzione e degli impastoiamenti pressori” evidenziando, altresì, la esistenza di una anomalia consistente nella “coesistenza all'interno dello stesso documento di tracciati privi di stacchi, curvilinei, con legamenti interletterali, ben strutturati e al tempo stesso di tracciati sconnessi, frammentati, con ovali ammaccati, tratti tremorigeni”
(corroborando tali deduzioni con ingrandimenti grafici delle parole in esame).
Tali rilievi hanno indotto il ctu ad affermare che “dall'analisi globale e particolare del documento in verifica, è emerso che la verificanda presenta una serie di elementi artificiosi (ritocchi, giustapposizioni, tratti posticci, inchiostrazioni anomale, tremori) e delle caratteristiche grafiche contrastanti (difformità esecutive e di impostazione grafica), che lasciano ipotizzare che la stessa non sia genuina”.
Ciò premesso, ed evidenziando già la presenza di tali anomalie sulla base dell' esame della sola scheda testamentaria, il ctu ha poi confrontato il testamento in verifica e le firme certamente autografe di
, apposte agli atti pubblici indicati come scritture di comparazione. Persona_1
Il consulente, premettendo che “le autografe a disposizione per l'esame della grafia di Persona_1
risultano essere qualitativamente e quantitativamente idonee ed utili sia per procedere alla rilevazione delle caratteristiche grafiche individuali, sia per delineare la variabilità grafica naturale, e sia per procedere serenamente al confronto con il testamento in verifica”, e nell' evidenziare che “delle dieci firme comparative di sono di epoca poco anteriore – 12 settembre 1990 - rispetto Parte_2
alla data di stesura del testamento in verifica”, ha dato atto dei tratti caratterizzanti la grafia del
, concludendo per la assenza di autografia del testamento in esame: “dal confronto tra il PE
documento in verifica con le firme comparative offertemi in uso e raccolte in corso di attività, sono emerse delle palesi e sostanziali difformità di tipo dinamografico. Pertanto, è possibile sostenere che colui che scrive lo fa cercando di imitare pedissequamente la grafia di . Persona_1
Sostanzialmente, il falsario ha provato a dissimulare la propria scrittura, ha cercato di simulare la grafia di con una media qualità e capacità imitativa ma, sia pur sforzandosi, non è Persona_1
riuscito a riprodurre fedelmente tutti quegli elementi grafici e grafologici che albergano in esclusiva nella scrittura di ciascuno di noi”.
Ed infatti, quanto alle caratteristiche della grafia del de cuius (osservate nelle scritture in comparazione), il ctu ha dato atto che: “La scrittura di è spiccatamente angolosa sia Persona_1
nei tratti basali che compongono i grafemi del corpo medio di scrittura, e sia nelle maiuscole del nome
e del cognome. La pressione dei tracciati grafici è poco differenziata con effetti chiaroscurali poco
pagina 5 di 8 evidenti. I tratti si presentano marcati e con intensa inchiostrazione. la scrittura ha un andamento altalenante ed ondulatorio sul rigo con cadute di tono;
- l'inclinazione assiale è prevalentemente rivolta al vettore destro;
La grafia di , elementare e semplice nel suo stile, è redatta con Persona_1
lentezza ed accuratezza grafica, ma non si rilevano inceppamenti, incertezze nei tracciati o anomalie pressorie lungo il tratto. I singoli grafemi avulsi dal contesto scrittorio sono graficamente chiari e leggibili. Inoltre: - I) si rileva una particolare modalità esecutiva, fortemente personalizzata e quindi a carattere individualizzante, dell'allografo “ o “ del cognome che presenta le seguenti PE caratteristiche: apertura a capo e tratto terminale posto in alto rigido e dritto;
il cognome “ “ PE
è redatto con discontinuità, e presenta sempre la medesima suddivisione grafica;
il tratto iniziale del nome “ ” si presenta uncinato ed incurvato;
l' allografo “ a “ minuscolo del nome è PE PE
redatto con movimento formativo unico, con apertura a capo, e con tratto terminale concavo ed allungato;
il nome “ ” si presenta suddiviso in due masse grafiche”. PE
Ciò premesso in ordine alla grafia del , il ctu ha dato atto delle significative differenze PE
riscontrate nel testamento in esame: “nel caso de quo, i risultati tecnici emersi dalle analisi di confronto tra la contestata e le comparative hanno condotto alle seguenti risultanze: - diversa compatibilità della spontaneità scrittoria;
- differenti chiaroscuri pressori e diversa distribuzione lungo il tracciato grafico del quantum energetico;
- differenti collegamenti e suddivisione in masse grafiche;
- differente calibro del corpo medio di scrittura;
- differente forma ed accuratezza grafica;
- differente andamento della scrittura sul rigo;
- incompatibilità tra i gesti fuggitivi e tra i personalismi grafici”, corroborando tali deduzioni con delle tavole grafiche di confronto in cui “sono evidenziate le dissimilarità grafiche sostanziali che intercorrono tra lo scritto in verifica e le autografe di PE
” (si rimanda, sul punto, alle tavole presenti dalla pag. 49 alla pag. 64 della relazione peritale).
[...]
Sulla base di tali accertamenti, il consulente ha concluso per la falsità del testamento in esame, affermando che “le discrepanze grafiche, sostanziali e non puramente formali evidenziate non trovano alcuna collocazione nella naturale variabilità grafica della scrittura di , rendendo Persona_1 concreta ed evidente l'incompatibilità grafodinamica e dinamogena esistente tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative esaminate”, mentre “le similarità poco significative rilevate, sono da ricondursi ad un tentativo di imitazione con finta spontaneità e naturalezza, e con l'intento di riprodurre ed imitare pedissequamente il modus scribendi di ”. Persona_1
Tali conclusioni possono pienamente condividersi apparendo ampiamente motivate ed immuni da vizi, avendo il ctu condotto una approfondita indagine tecnica ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte;
del resto, va dato atto che le parti non hanno formulato osservazioni nei termini ex art. 195 c.p.c., mentre le doglianze sollevate da parte convenuta pagina 6 di 8 alla udienza di deposito della ctu (v. verbale dell' 8 ottobre 2019), con le quali ha lamentato il mancato esame di tutte le scritture di comparazione, sono da disattendersi (come già rilevato con ordinanza dell'
8 ottobre 2019), tenuto conto che il perito ha, viceversa, analiticamente esaminato tutte le scritture comparative indicate nell'ordinanza di conferimento dell'incarico (v. pagg. 18, 19, 20; pag. 34 della relazione peritale).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, condividendo e facendosi proprie le considerazioni contenute nell'elaborato tecnico depositato dalla CTU, deve ritenersi che il testamento olografo apparentemente di recante la data del 12.12.1990 pubblicato con verbale del notaio Persona_1
del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792 non è autentico, risultando una copia non Persona_2
scritta di pugno dal testatore, dovendosi pertanto dichiarare la nullità dello stesso ex art. 606 comma 1
c.c.
Va, inoltre, ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), discostandosi parzialmente dalla nota spese in ragione del valore della controversia (indeterminabile, in luogo dello scaglione indicato dal difensore), avuto riguardo alla complessità (media), ed alla attività difensiva in concreto svolta, con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese della ctu espletata del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo a firma apparente di , recante la data del 12.12.1990, pubblicato con verbale del notaio Persona_1 Per_2
del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792;
[...]
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza al momento del passaggio in giudicato della stessa, con esonero da responsabilità, a cura e spese della parte interessata;
- condanna , e , in solido ex CP_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della attrice e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Raffaele Soprano, che liquida ai sensi del D.M.
pagina 7 di 8 55/2014 in euro 700,00 per spese (di cui euro 150,00 per spese di mediazione) ed euro
10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, in via definitiva a carico dei convenuti, in solido.
Nola, 4 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Esposito dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott.ssa Simona Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8057/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione dall' Avv. Raffaele Soprano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla Via Gioordano Bruno n. 50;
-attrice contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione e C.F._3
risposta dall' Avv. Giuseppe Iervolino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San
Gennaro Vesuviano (Na) alla Piazza Margherita n. 7;
-convenuti
nonché
(C.F. ), res.te come in atti CP_3 C.F._4
-convenuto contumace
e
(C.F. , res.te come in atti Controparte_4 C.F._5
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 20 febbraio 2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e al fine di ottenere l' accertamento della
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_2
nullità ex art. 606, 1° comma c.c. del testamento a firma apparente di , redatto in data Persona_1
12.12.1990 e pubblicato con verbale del notaio del 23.1.2007, rep. 11898, racc. Persona_2
5792, per apocrifia, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la attrice rappresentava di essere erede legittima dello zio paterno PE
(deceduto, celibe e senza figli, in Scisciano in data 21.4.2006), in forza di rappresentazione del
[...]
padre , premorto al fratello deduceva di avere convenuto in giudizio innanzi Controparte_5 PE
al Tribunale di Nola gli odierni convenuti al fine di ottenere la restituzione di beni facenti parte dell' asse ereditario (giudizio recante n. R.G. 4548/2011); rappresentava che nel predetto giudizio si costituivano e , i quali eccepivano che la successione di CP_1 Controparte_2 PE
era regolata da testamento olografo, redatto dal de cuius in data 12.12.1990, pubblicato con
[...]
verbale del notaio del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792; evidenziava che, a fronte Persona_2
della produzione in giudizio del testamento, provvedeva a disconoscerne la autografia, contestandone la autenticità, e che con sentenza n. 1132/2017, depositata in data 16.5.2017, il Tribunale di Nola rigettava la domanda di petizione di eredità da lei proposta, ritenendo la successione regolata dal testamento impugnato in questa sede.
Ciò premesso, dando atto di aver proposto nelle more appello avverso la su richiamata sentenza del
Tribunale di Nola n. 1132/2017, la attrice ha agito nel presente giudizio per ottenere l' accertamento della nullità del testamento in oggetto ai sensi dell' art. 606 c.p.c. per difetto di olografia e/o sottoscrizione del de cuius, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e ed hanno resistito alla CP_1 Controparte_2
avversa domanda, eccependo l' inammissibilità della azione per violazione del bis in idem, risultando la medesima questione oggetto di accertamento nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di
Nola n. 1132/2017, nonché la prescrizione della azione di nullità per decorso del termine quinquennale, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti e nonostante la CP_3 Controparte_4
regolarità della notifica dell' atto di citazione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Istruito il processo mediante consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta al testamento de quo, la causa è stata assegnata in decisione all' udienza del 20 febbraio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. e decisa alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
pagina 2 di 8 Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
In via del tutto preliminare, ai fini dell' inquadramento della fattispecie, è utile premettere che con la presente azione parte attrice ha impugnato il testamento del de cuius ai sensi dell' art. Persona_1
606, 1° comma c.c., chiedendo accertarsi la nullità dell' atto di ultima volontà per difetto di forma;
com'è noto, infatti, la nullità può essere dichiarata, secondo quanto dispone la norma e per quanto di interesse nella presente sede, “quando manca la autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”.
Giova, al riguardo, richiamare la nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del
15/06/2015, che ha espresso il principio di diritto per cui “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Ciò premesso, appare evidente che la azione esercitata nella presente sede appaia pienamente ammissibile, avendo la attrice proposto autonoma azione di accertamento negativo della autenticità del testamento in linea con il su richiamato principio di diritto, sussistendo un evidente interesse ad agire della attrice rilevante ex art. 100 c.p.c. (atteso che l' accertamento della nullità del testamento condurrebbe all' acquisto della qualità di erede legittima in capo alla attrice, essendo la stessa – come comprovato dalla documentazione depositata - nipote del de cuius ex fratre, subentrata per rappresentazione nella posizione di titolarità del proprio dante causa) e non essendo ravvisabile alcun giudicato che precluda l' esame del merito della presente azione, secondo quanto eccepito dai convenuti.
Ed infatti, se è vero che tra il presente giudizio e quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di
Nola n. 1132/2017 (avente ad oggetto la petitio hereditatis proposta dalla attrice nei confronti dei convenuti per il medesimo asse ereditario) sussista un evidente rapporto di pregiudizialità logica, deve darsi atto che la richiamata sentenza del Tribunale di Nola n. 1132/2017 non è affatto passata in giudicato;
al contrario, come documentato dalla attrice nel corso del presente giudizio, il processo di appello avente ad oggetto tale decisione (giudizio di appello n. R.G. 6616/2017) è stato sospeso dalla
Corte di Appello di Napoli ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del presente giudizio, avente carattere pregiudiziale.
Si rimanda, sul punto, alla ordinanza della Corte di Appello di Napoli resa in data 16.5.2023 (depositata da parte attrice in data 12.5.2025) con la quale il giudice di appello rilevata la “evidente sussistenza di una situazione di pregiudizialità tecnico – giuridica” tra il processo di appello avente ad oggetto la petitio hereditatis proposta dalla (pendente innanzi a sé) ed il presente giudizio, avente ad PE
pagina 3 di 8 oggetto l' impugnazione del testamento olografo apparentemente redatto in data 12/12/1990 da PE
e “considerato, invero, che l'eventuale accoglimento della proposta impugnazione del
[...] testamento regolante la successione di comporterebbe l'acquisto, da parte dell'odierna Persona_1
appellante , della qualità di erede legittima del predetto de cuius”, ha appunto Parte_1
sospeso il giudizio di appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del presente processo.
Appare, pertanto, del tutto destituita di fondamento la eccezione di giudicato sollevata dai convenuti.
Ancora in via preliminare occorre rigettare la eccezione di prescrizione, dovendosi dare atto che l' azione di nullità ex art. 606, 1° comma c.c., proponibile per i vizi più gravi del testamento, che determinano la non riconducibilità dell' atto al suo autore (difetto di autografia o sottoscrizione) è imprescrittibile secondo i principi generali, risultando, viceversa, il termine quinquennale invocato da parte convenuta applicabile alle sole ipotesi di annullamento ex art. 606, 2° comma c.c. (per gli altri vizi di forma).
Venendo, così, all' esame del merito della domanda, occorre dare atto delle risultanze della ctu grafologica, disposta al fine di accertare se il testamento olografo di del 12.12.1990 Persona_1
pubblicato il 23 gennaio 2007 per notaio dottor sia o meno autentico, verificando, Persona_2
cioè, se lo stesso sia stato scritto di pugno del testatore e da lui sottoscritto.
A tal fine, sono state usate quali scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte dal testatore in atti pubblici (depositate dalla attrice), e segnatamente: 1) atto del 17.5.1991 rep. 174, racc. 89; 2) PE
atto del 12.9.1990 rep. 56459, racc. 14575; 3) scheda esistente presso ufficio anagrafe del Per_3
Comune di Scisciano per il rilascio C.I..
Il consulente ha preliminarmente esposto la metodologia di analisi seguita, consistente in: ispezione strumentale, con la quale i documenti – in verifica e comparativi – sono stati esaminati e visionati in originale, attraverso: “visione diretta ad occhio nudo;
woodscopia, per verificare le condizioni della carta, della scrittura nella parte ad essa sottostante, eventuali fenomeni di alterazione e cancellature dello scritto provocate da agenti chimici;
riproduzione mediante microscopio digitale1 e fotocamera digitale2; 2) analisi preliminare dei tracciati grafici del testamento in verifica;
3) analisi delle caratteristiche grafiche delle autografe di;
4) analisi comparata delle stesse con il Persona_1
testamento in verifica”.
Dopo aver descritto la tipologia di documento ed il tipo di inchiostro utilizzato (penna a sfera blu), ed aver dato atto che il supporto cartaceo è risultato integro, senza presenza di alterazioni (escludendosi, pertanto, le ipotesi di un'imitazione per ricalco o per composizione), ha esaminato i tratti caratterizzanti la scrittura, dando atto che “Il ritmo impresso al tracciato, presenta esitazioni esecutive ed una serie di
pagina 4 di 8 punti in cui si rilevano dei rallentamenti scritturali che portano a modificare l'assetto della mano. Si rinvengono lungo il tracciato grafico, degli elementi di tensione, un alternarsi di frenate ed accelerazioni, delle interruzioni della linea nei punti di congiunzione e degli impastoiamenti pressori” evidenziando, altresì, la esistenza di una anomalia consistente nella “coesistenza all'interno dello stesso documento di tracciati privi di stacchi, curvilinei, con legamenti interletterali, ben strutturati e al tempo stesso di tracciati sconnessi, frammentati, con ovali ammaccati, tratti tremorigeni”
(corroborando tali deduzioni con ingrandimenti grafici delle parole in esame).
Tali rilievi hanno indotto il ctu ad affermare che “dall'analisi globale e particolare del documento in verifica, è emerso che la verificanda presenta una serie di elementi artificiosi (ritocchi, giustapposizioni, tratti posticci, inchiostrazioni anomale, tremori) e delle caratteristiche grafiche contrastanti (difformità esecutive e di impostazione grafica), che lasciano ipotizzare che la stessa non sia genuina”.
Ciò premesso, ed evidenziando già la presenza di tali anomalie sulla base dell' esame della sola scheda testamentaria, il ctu ha poi confrontato il testamento in verifica e le firme certamente autografe di
, apposte agli atti pubblici indicati come scritture di comparazione. Persona_1
Il consulente, premettendo che “le autografe a disposizione per l'esame della grafia di Persona_1
risultano essere qualitativamente e quantitativamente idonee ed utili sia per procedere alla rilevazione delle caratteristiche grafiche individuali, sia per delineare la variabilità grafica naturale, e sia per procedere serenamente al confronto con il testamento in verifica”, e nell' evidenziare che “delle dieci firme comparative di sono di epoca poco anteriore – 12 settembre 1990 - rispetto Parte_2
alla data di stesura del testamento in verifica”, ha dato atto dei tratti caratterizzanti la grafia del
, concludendo per la assenza di autografia del testamento in esame: “dal confronto tra il PE
documento in verifica con le firme comparative offertemi in uso e raccolte in corso di attività, sono emerse delle palesi e sostanziali difformità di tipo dinamografico. Pertanto, è possibile sostenere che colui che scrive lo fa cercando di imitare pedissequamente la grafia di . Persona_1
Sostanzialmente, il falsario ha provato a dissimulare la propria scrittura, ha cercato di simulare la grafia di con una media qualità e capacità imitativa ma, sia pur sforzandosi, non è Persona_1
riuscito a riprodurre fedelmente tutti quegli elementi grafici e grafologici che albergano in esclusiva nella scrittura di ciascuno di noi”.
Ed infatti, quanto alle caratteristiche della grafia del de cuius (osservate nelle scritture in comparazione), il ctu ha dato atto che: “La scrittura di è spiccatamente angolosa sia Persona_1
nei tratti basali che compongono i grafemi del corpo medio di scrittura, e sia nelle maiuscole del nome
e del cognome. La pressione dei tracciati grafici è poco differenziata con effetti chiaroscurali poco
pagina 5 di 8 evidenti. I tratti si presentano marcati e con intensa inchiostrazione. la scrittura ha un andamento altalenante ed ondulatorio sul rigo con cadute di tono;
- l'inclinazione assiale è prevalentemente rivolta al vettore destro;
La grafia di , elementare e semplice nel suo stile, è redatta con Persona_1
lentezza ed accuratezza grafica, ma non si rilevano inceppamenti, incertezze nei tracciati o anomalie pressorie lungo il tratto. I singoli grafemi avulsi dal contesto scrittorio sono graficamente chiari e leggibili. Inoltre: - I) si rileva una particolare modalità esecutiva, fortemente personalizzata e quindi a carattere individualizzante, dell'allografo “ o “ del cognome che presenta le seguenti PE caratteristiche: apertura a capo e tratto terminale posto in alto rigido e dritto;
il cognome “ “ PE
è redatto con discontinuità, e presenta sempre la medesima suddivisione grafica;
il tratto iniziale del nome “ ” si presenta uncinato ed incurvato;
l' allografo “ a “ minuscolo del nome è PE PE
redatto con movimento formativo unico, con apertura a capo, e con tratto terminale concavo ed allungato;
il nome “ ” si presenta suddiviso in due masse grafiche”. PE
Ciò premesso in ordine alla grafia del , il ctu ha dato atto delle significative differenze PE
riscontrate nel testamento in esame: “nel caso de quo, i risultati tecnici emersi dalle analisi di confronto tra la contestata e le comparative hanno condotto alle seguenti risultanze: - diversa compatibilità della spontaneità scrittoria;
- differenti chiaroscuri pressori e diversa distribuzione lungo il tracciato grafico del quantum energetico;
- differenti collegamenti e suddivisione in masse grafiche;
- differente calibro del corpo medio di scrittura;
- differente forma ed accuratezza grafica;
- differente andamento della scrittura sul rigo;
- incompatibilità tra i gesti fuggitivi e tra i personalismi grafici”, corroborando tali deduzioni con delle tavole grafiche di confronto in cui “sono evidenziate le dissimilarità grafiche sostanziali che intercorrono tra lo scritto in verifica e le autografe di PE
” (si rimanda, sul punto, alle tavole presenti dalla pag. 49 alla pag. 64 della relazione peritale).
[...]
Sulla base di tali accertamenti, il consulente ha concluso per la falsità del testamento in esame, affermando che “le discrepanze grafiche, sostanziali e non puramente formali evidenziate non trovano alcuna collocazione nella naturale variabilità grafica della scrittura di , rendendo Persona_1 concreta ed evidente l'incompatibilità grafodinamica e dinamogena esistente tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative esaminate”, mentre “le similarità poco significative rilevate, sono da ricondursi ad un tentativo di imitazione con finta spontaneità e naturalezza, e con l'intento di riprodurre ed imitare pedissequamente il modus scribendi di ”. Persona_1
Tali conclusioni possono pienamente condividersi apparendo ampiamente motivate ed immuni da vizi, avendo il ctu condotto una approfondita indagine tecnica ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte;
del resto, va dato atto che le parti non hanno formulato osservazioni nei termini ex art. 195 c.p.c., mentre le doglianze sollevate da parte convenuta pagina 6 di 8 alla udienza di deposito della ctu (v. verbale dell' 8 ottobre 2019), con le quali ha lamentato il mancato esame di tutte le scritture di comparazione, sono da disattendersi (come già rilevato con ordinanza dell'
8 ottobre 2019), tenuto conto che il perito ha, viceversa, analiticamente esaminato tutte le scritture comparative indicate nell'ordinanza di conferimento dell'incarico (v. pagg. 18, 19, 20; pag. 34 della relazione peritale).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, condividendo e facendosi proprie le considerazioni contenute nell'elaborato tecnico depositato dalla CTU, deve ritenersi che il testamento olografo apparentemente di recante la data del 12.12.1990 pubblicato con verbale del notaio Persona_1
del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792 non è autentico, risultando una copia non Persona_2
scritta di pugno dal testatore, dovendosi pertanto dichiarare la nullità dello stesso ex art. 606 comma 1
c.c.
Va, inoltre, ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), discostandosi parzialmente dalla nota spese in ragione del valore della controversia (indeterminabile, in luogo dello scaglione indicato dal difensore), avuto riguardo alla complessità (media), ed alla attività difensiva in concreto svolta, con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese della ctu espletata del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo a firma apparente di , recante la data del 12.12.1990, pubblicato con verbale del notaio Persona_1 Per_2
del 23.1.2007, rep. 11898, racc. 5792;
[...]
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza al momento del passaggio in giudicato della stessa, con esonero da responsabilità, a cura e spese della parte interessata;
- condanna , e , in solido ex CP_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della attrice e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Raffaele Soprano, che liquida ai sensi del D.M.
pagina 7 di 8 55/2014 in euro 700,00 per spese (di cui euro 150,00 per spese di mediazione) ed euro
10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, in via definitiva a carico dei convenuti, in solido.
Nola, 4 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Esposito dott.ssa Vincenza Barbalucca
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