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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5342 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: rimborso spese per mantenimento figli
RA
, nata il [...] a [...] elett.te dom.to in FRIGENTO (AV) Parte_1 alla via Pagliara n° 102 presso lo studio legale dell'Avv. Gerardo Testa che la rappresenta e difende per procura in atti,
ATTRICE
E
nato il [...] a [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 09.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto: a) di aver intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con e dalla quale sono nate due figlie: in CP_1 Persona_1
data 20-06-2006 e in data 12-08-2010 ; b) che qualche giorno prima della nascita Persona_2
della seconda figlia, ha fatto perdere le sue tracce, allontanandosi dal domicilio CP_1
Frigentino e non comunicando al convivente alcunché; tant'è che la secondogenita è stata riconosciuta solamente dalla madre;
c) che da Agosto 2010 la madre si è fatta carico da sola di tutte le esigenze dei figli sotto il profilo educativo e del mantenimento mentre si è completamente CP_1
disinteressato moralmente e materialmente delle due minori;
d) che il Tribunale per i Minorenni di
Napoli, in data ha pronunciato la decadenza dalla potestà genitoriale del convenuto nei confronti delle due figlie.
Sulla base di quanto precede, l'attrice ha chiesto dunque pronunciare la condanna del convenuto al rimborso in proprio favore degli oneri economici sopportati per il mantenimento delle figlie a far data dall'agosto 2010, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio . CP_1 Instaurato dunque il contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.04.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio nonostante CP_1 la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Ciò posto, per quanto concerne la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1
condanna del convenuto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento delle due figlie e la stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Per_1 Per_2
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati (ai sensi dell'art. 30
Cost., artt. 147 e 315 bis c.c.) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Nel caso di specie è documentalmente provato (v. in particolare decreto reso dal Tribunale per i
Minorenni di Napoli il 14.10.2019) che e sono genitori di CP_1 Parte_1 [...]
e ed è altresì dimostrato l'inadempimento del convenuto rispetto a Per_1 Persona_2
siffatto obbligo, per come si evince sia dal provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie comminato a suo carico ed ulteriormente comprovato dal comportamento processuale assunto nel presente giudizio.
è dunque tenuto a contribuire al mantenimento delle due figlie nella misura del 50%, CP_1
a far data dall'agosto 2010, momento temporale in cui egli ha abbandonato le figlie, facendo perdere le sue tracce.
Ciò posto, venendo ora alla quantificazione della somma che è tenuto a corrispondere, CP_1
la liquidazione del quantum dovuto in restituzione trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per l'intero sostenuto l'onere economico del mantenimento. In entrambi i casi, detto accertamento non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto in giudizio documenti da cui è possibile evincere l'entità di taluni esborsi da ella sostenuti per far fronte ai bisogni delle figlie, tuttavia in assenza di elementi più specifici che posano condurre ad una maggiore personalizzazione dell'ammontare delle spese sostenute, il Giudicante terrà conto di quelle che sono i dati elaborati dall'Istat e dalla Federconsumatori, dai quali è possibile evincere, quale fatto notorio, che la spesa media per il mantenimento di un figlio nel primo anno di vita è pari a circa euro 7000,00 mentre la spesa complessiva per il periodo che va da 1 a 18 anni è pari a circa euro 175 mila, dati aggiornati all'anno
20203.
Partendo dunque da tali dati statistici e considerando che il periodo di riferimento per il caso di specie
è limitato a circa 10 anni Agosto 2010 – dicembre 2020 (data della introduzione del presente giudizio)
e tendo conto anche del costo della vita nella Regione Campania ed in particolare nella provincia di
Avellino, luogo di residenza delle minori, il Giudice ritiene equo stimare un costo complessivo per le due minori pari ad euro 140 mila.
Di detta somma, il 50% pari ad € 70.000,00 deve essere posto a carico di , il quale va CP_1 pertanto condannato alla refusione della stessa nei confronti dell'attrice , oltre Parte_1 interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_1
- Accoglie la domanda spiegata da nei confronti di e per Parte_1 CP_1
l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 70.000,00 oltre interessi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in CP_1
complessivi euro 10.000,00 oltre IVA, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
Nocera Inferiore, 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo